Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/02/2026, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09214/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9214 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Gregoriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa NI GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 27 giugno 2018.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, con DM del 12 ottobre 2022, l’Amministrazione ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, essendo emersi un elemento pregiudizievole di carattere penale a carico proprio e a carico del figlio.
III. – Avverso il diniego adottato insorge il ricorrente, chiedendone l’annullamento con il presente mezzo di gravame, affidato ad un unico complesso motivo di censura:
I. Violazione di legge – Violazione dell’art. 9, lettera f, L. 5 febbraio 1992 n. 91- Eccesso di potere;
II. Violazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241 – Omissione della motivazione – Motivazione apparente.
Il ricorrente sostiene che l’esistenza di colpe o pregiudizi penali addebitati al figlio, non convivente, sarebbe non idoneo a sostenere sotto il profilo motivazionale il gravato decreto, ritendo necessario un più approfondito giudizio circa la complessiva condotta tenuta dal richiedente, che risiede da oltre un trentennio sul territorio nazionale.
IV. – Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. – Si controverte intorno alla legittimità del d.m. 29 marzo 2022, con cui il Ministero dell’interno ha respinto la domanda di cittadinanza della ricorrente, a causa degli elementi di controindicazione di natura penale emersi sul conto del richiedente e sul conto del figlio dello stesso.
In particolare, le premesse motivazionali del provvedimento di diniego impugnato rappresentano che:
- “ il richiedente risulta essere stata segnalato in data 27.6.2021 all’A.G. per la violazione degli artt. 7 commi 1-2-3 lett. G Decreto Legge 4/2019 (dichiarazione ed omessa comunicazione del reddito o del patrimonio e variazione stato di famiglia), 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) ”;
- “ il figlio convivente dell’istante … presenta i seguenti pregiudizi di natura penale: notizia di reato, segnalata all’A.G. in data 5.9.2015 dai CC di Marsico Nuovo, per la violazione dell’art. 6 comma 3 D.LGS 286/1998 (violazione facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno); notizia di reato, segnalata all’A.G. in data 7.3.2017 dai CC di Marsico Nuovo, per la violazione dell’art. 6 comma 3 D.LGS 286/1998 (violazione facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno); notizia di reato, segnalata all’A.G. in data 5.5.2017 dai CC del Nucleo Radiomobile di Viggiano, per la violazione dell’art. 6 comma 3 D.LGS 286/1998 (violazione facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno); notizia di reato, segnalata all’A.G. in data 28.11.2017 dai CC di Marsiconuovo (PZ), per la violazione degli artt. 582 c.p. (lesioni personali aggravato), 612 c.p. (minaccia), 635 c.p. (danneggiamento); notizia di reato, segnalata all’A.G. in data 1.6.2019 dai CC di Marsico Nuovo, per la violazione dell’art. 6 comma 3 D.LGS 286/1998 (violazione facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno); notizia di reato, segnalata all’A.G. in data 7.6.2020 dai CC di Brienza (PZ), per la violazione dell’art. 609 ter c.p.(violenza sessuale aggravata); notizia di reato, segnalata all’A.G. in data 16.11.2020 dall' U.P.G.S.P. della Questura di Potenza, per la violazione degli artt. 337 c.p. (resistenza a p.u.), 635 c.p. (danneggiamento); notizia di reato, s segnalata all’A.G. in data 30.12.2020 dall' U.P.G.S.P. della Questura di Potenza, per la violazione degli art. 337 c.p. (resistenza a pubblico Ufficiale), 651 c.p. (rifiuto di indicazione sulla propria identità personale), 6 comma 3 D.LGS 286/1998 (violazione facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno); notizia di reato, segnalata all’A.G. in data 12.1.2021 dalla Polizia Municipale di Potenza per i reati di cui agli artt. 581 c.p. (percosse), 582 c.p. (lesioni personali); notizia di reato, segnalata all’A.G. in data 21.7.2021 dai CC di Marsico Nuovo, per la violazione degli artt. 640 Bis (truffa per erogazioni pubbliche), 7 D.L. 4/2019 (violazione disposizioni in materia di reddito di cittadinanza); notizia di reato, segnalata all’A.G. in data 18.9.2021 dai CC di Marsico Nuovo, per la violazione dell’art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) ”.
Il ricorrente con i motivi di ricorso - che, in quanto strettamente connessi, sono suscettibili di una trattazione congiunta - censura il merito della determinazione sfavorevole cui è pervenuta la p.a., non ritenendo l’esistenza di colpe e pregiudizi penali del figlio, non convivente, idonea a sorreggere l’adottato diniego dello status ed essendo, a suo dire, necessario, al riguardo, una valutazione puntuale della complessiva condotta di vita del richiedente e del livello di integrazione raggiunto dopo oltre trent’anni di permanenza sul territorio nazionale.
III. – Ad avviso del Collegio, al contrario, deve essere considerato immune dai vizi dedotti dalla parte l’operato della p.a., che, come si è anticipato, ha respinto la domanda di cittadinanza, non solo a causa degli addebiti a carico del figlio, ma anche a causa di una segnalazione in data 27.6.2021 all’A.G. per la violazione dell’art. 7, commi 1-2-3, lett. g), Decreto-Legge n. 4/2019 ( dichiarazione ed omessa comunicazione del reddito o del patrimonio e variazione stato di famiglia ) e dell’art. 640 bis c.p. ( truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ).
Al riguardo, in disparte ogni considerazione sui possibili profili di inammissibilità del ricorso, visto che a fronte di un provvedimento plurimotivato il ricorso è teso a contestare il decreto di diniego solo nella parte in cui giudica ostativa al rilascio dello status la complessa vicenda penale del figlio, senza nulla dedurre in ordine all’addebito emerso sul conto del ricorrente - il provvedimento supererebbe comunque la “prova di resistenza” in presenza di quest’ultima ragione giustificatrice non contestata (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 27/09/2021, n.6470; Consiglio di Stato sez. IV, 30/08/2021, n.6115: un atto amministrativo plurimotivato resiste all'annullamento in sede giurisdizionale se risulta sussistente anche una sola delle ragioni che lo sorreggono ) - giova evidenziare che i plurimi elementi di controindicazione vagliati dall’autorità procedente vanno considerati non nel loro valore isolato, bensì inseriti nel complesso della valutazione del nucleo familiare della richiedente, essendo il giudizio prognostico compiuto dall’Autorità frutto appunto di una valutazione complessa, che non si limita a considerare in modo atomistico i singoli elementi istruttori raccolti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti e nella loro natura: si tratta, appunto, di indicatori, per apprezzare la complessiva assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento nazionale, con una valutazione globale e sintetica (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 3527/2022 e 5113/2022).
V. – Peraltro ponendo specifica attenzione al comportamento contestato al richiedente - segnalazione in data 27.6.2021 per la violazione dell’art. 7, commi 1-2-3, lett. g), Decreto-Legge n. 4/2019 ( dichiarazione ed omessa comunicazione del reddito o del patrimonio e variazione stato di famiglia ) e dell’art. 640 bis c.p. ( truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ) – si osserva che lo stesso, indipendentemente dalle specifiche conseguenze sul piano sanzionatorio penale, rivela potenzialmente una non completa aderenza ai valori della comunità e soprattutto una scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano alla concessione dello status civitatis , tra cui vi è quello di contribuire al progresso anche economico del Paese, partecipando agli oneri connessi allo Stato sociale e non gravando indebitamente sulla finanza pubblica. Vieppiù, la fattispecie venuta in rilievo rientra altresì nel novero di quelle cui il legislatore riconosce particolare disvalore, tanto che, in caso di condanna, preclude l’acquisto della cittadinanza anche ove richiesta iure matrimonii , ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992.
Peraltro, nel caso di specie, al pregiudizio emerso sul conto del ricorrente deve essere attribuita significatività anche per la collocazione temporale, in quanto ricadente nel c.d. “periodo di osservazione” - che coincide con il decennio antecedente la presentazione dell’istanza e a fortiori con quello successivo rappresentato dal frangente temporale in cui si dipana il procedimento amministrativo fino eventualmente alla concessione dello status e al giuramento – nel corso del quale devono essere maturati e conservati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022).
Sull’importanza del periodo di osservazione, puntualmente evidenziato dal provvedimento, si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 3216/2019, che ha affermato: “ Il reato non può, inoltre, considerarsi risalente nel tempo essendo stato commesso durante il decennio antecedente l’emanazione del decreto di diniego, ossia all’interno di un arco temporale assunto dalla giurisprudenza prevalente quale adeguato periodo di riferimento per valutare l’effettiva integrazione raggiunta dal richiedente la cittadinanza italiana ” [cfr. in termini Cons. Stato. I Sez. parere n. 192/2023: “ Priva di pregio, infine, appare la censura relativa alla risalenza nel tempo delle condanne …; al riguardo, si richiama la giurisprudenza di questa Sezione che, anche recentemente, ha ribadito che la condanna riportata nel decennio antecedente non può ritenersi risalente (Sez. I, n. 1756/2022) ”, oltre che del Tar Lazio, sez. V bis, n. 10636 del 2024, secondo cui: “ il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità ”]. A ciò si aggiunga, seguendo l’ormai consolidata giurisprudenza in materia (vedi, in tal senso, già in tempo risalente Cons. Stato, n. 3907/2008, TAR Lazio, II quater, n. 292/2010), che il valore sintomatico che è tanto maggiore quanto più il fatto riprovevole è temporalmente vicino alla presentazione della domanda di cittadinanza [cfr., ex plurimis , Tar Lazio, V bis, sent. n. 9037/2022: “ La prossimità temporale del comportamento antigiuridico … evidenzia invero la mancata acquisizione del senso di consapevolezza e desiderio che deve caratterizzare la richiesta di cittadinanza italiana ”; sent. n. 8854/2024: “ deve riconoscersi particolare rilevanza alla “prossimità temporale del comportamento antigiuridico” posto in essere “a ridosso” (in pendenza o in prossimità) della presentazione della domanda, dato che il valore sintomatico della condotta “ è tanto maggiore quanto più a ridosso della domanda di cittadinanza ” (Cons. Stato, sez. I par. 305/2023; TAR Lazio, sez. V bis, n. 6609/2022, 9037/2022, 13766/2022, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2022/2023, 3673/2023; 3919/2023, 4263/2023, 11068/2023; 10883/2023) ”]; e nel caso che ci occupa la condotta illecita contestata all’istante, in quanto posta in essere nel 2021, addirittura è coeva al procedimento concessorio.
Sulla rilevanza di un comportamento penalmente rilevante del ricorrente, non incide nemmeno la circostanza che non risultano esiti sul piano penale, visto che “ le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici ” (Cons. St., sez. 8364/2023).
Alla luce di tale considerazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – può non assumere valore dirimente nell’ambito della valutazione dell’idoneità dell’aspirante cittadino, neppure la definizione del procedimento penale con provvedimento di archiviazione o la mancanza di sviluppi sul piano processuale, rimanendo i comportamenti complessivamente riconducili al nucleo familiare della ricorrente, comunque valutabile come fatto storico indicativo di un ambiente familiare non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana ai singoli componenti (da ultimo, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 13910/2022).
IV. – Quanto, invece agli innumerevoli elementi pregiudizievoli emersi dalle risultanze istruttorie, riguardanti il figlio, come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale (cfr. Sez. I-ter n. 13300 del 10.012.2020; Sez II quater n. 1840 del 2.2.2015), la natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fa sì che possano essere presi in considerazione dall’amministrazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti ritenuti indicativi della sua effettiva e piena integrazione dell’istante.
Sicché i comportamenti penalmente rilevanti anche dei familiari di primo grado possono essere considerati al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana, in quanto sono sintomatici della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che la condotta contestata all’interessato, specie se valutata in relazione alla pluralità di condotte censurabili del figlio, sia stata legittimamente ponderata, non solo al fine della valutazione del livello di integrazione del nucleo familiare, ma in generale ai fini della formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadino. A ciò, si aggiunga che, peraltro, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, il rapporto di parentela stabile e il legame affettivo del richiedente con il figlio coinvolto in vicende penalmente rilevanti, sono condizioni suscettibili di suggerire scelte emotive volte ad agevolare, per mere ragioni di coinvolgimento affettivo, comportamenti non aderenti ai valori della Repubblica (cfr, da ultimo, Tar Lazio, sez. V bis, n. 388/2026).
Il diniego impugnato, giudicando ostativi, tra l’altro, i pregiudizi penali riguardanti il figlio del ricorrente è, comunque, volto ad evitare danni alla comunità nazionale, anche in conseguenza dell’applicazione dei benefici ai parenti del cittadino, che diventano inespellibili.
In tale prospettiva è stato anche chiarito che in questi casi non emerge un contrasto neppure con il principio delle responsabilità personale, non potendo trovare applicazione categorie logiche d’origine penalistica ( TAR Lazio, sez. V bis, n. 4704/2022 e 6522/2017: “ ove la condotta non sia riferibile direttamente al soggetto che richiede la cittadinanza, bensì ad un suo congiunto è stato precisato che “è del tutto condivisibile l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che “il rapporto di parentela o affinità indica l'esistenza di un legame stabile, e quindi duraturo nel tempo, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l'interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l'ordinamento giuridico ”, cosicché “ non è possibile valutare le prospettive di ottimale inserimento del richiedente e del proprio nucleo familiare ”).
V. - Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, visto che l’istante neanche offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il richiedente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
VI. - Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
VII. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI TT, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
NI GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI GI | RI TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.