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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/07/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2055/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/02/1987 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20/12/1989 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cerrato Enrica del Foro di Asti
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Terruggia (AL) il
01/07/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II -
Serie A, Anno 2023.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Terruggia (AL) il 01/07/2023, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2023 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo: 1. DÀ ATTO che la dimora coniugale ubicata nel comune di Terruggia (AL), Via Levantina
n.38, in comproprietà ai coniugi (per la quota di ½ ciascuno) e accatastata al NCEU di
Alessandria Sez. Terruggia al Fg. 2, Part. 597, Sub. 3, Cat. C/6, Cl.U, 25 mq, Rendita €.
71,01 e Fg. 2, Part. 597, Sub. 4, Cat. A/7, Cl.U, 9,5 vani, Rendita €. 956,74 viene lasciata nella disponibilità esclusiva del IG. ; Parte_1
2. DÀ ATTO che la IG.ra si impegna a prelevare ogni suo effetto e bene Parte_2 personale dall'abitazione coniugale entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
3. DÀ ATTO che tutte le utenze domestiche dell'abitazione coniugale saranno volturate in capo al IG. al momento del deposito del presente ricorso, a cura e spese Parte_1 del medesimo;
4. DÀ ATTO che la IG.ra si impegna a trasferire al IG. , Parte_2 Parte_1 che accetta, la propria quota di comproprietà (50%) dell'immobile sito in Terruggia (AL),
Via Levantina n. 38 e precisamente riportato in catasto fabbricati al Fg. 2, Part. 597, Sub.
3, Cat. C/6, Cl.U, 25 mq, Rendita €. 71,01 e Fg. 2, Part. 597, Sub. 4, Cat. A/7, Cl.U, 9,5 vani, Rendita €. 956,74, per il corrispettivo di euro 40.000,00 (diconsi Euro quarantamila/00), somma che il IG. si impegna a versare alla IG.ra Parte_1
, che accetta, a mezzo assegno circolare al momento della sottoscrizione Parte_2 del rogito notarile che dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 60 giorni dal deposito del ricorso presso la Dott.ssa , Notaio in Casale ER;
Persona_1
5. DÀ ATTO che all'atto della sottoscrizione del presente ricorso il IG. è stato Parte_1 immesso nel possesso esclusivo dell'immobile di cui la IG.ra restituirà le Parte_2 chiavi al momento della pubblicazione della sentenza di separazione;
6. DÀ ATTO che il pagamento delle rate residue di mutuo fondiario n. 007662910 acceso presso CREDEM - Credito Emiliano spa Ag. di Casale ER (AL) nel 2021 per l'acquisto della suddetta abitazione di Terruggia, via Levantina n. 38, per l'importo originario di € 220.000,00 attualmente pari ad € 180.008,75 verrà onorato in via esclusiva dal IG. che si impegna ad accollarsi per intero il mutuo predetto ancora Parte_1 in essere nei confronti della banca erogante e che all'uopo libera espressamente la moglie da ogni obbligazione a suo carico discendente dalla stipula del mutuo in oggetto;
il contratto di mutuo stesso verrà anch'esso volturato in capo al solo IG. in assenza Parte_1 di eccezioni da parte dell'istituto mutuante, contestualmente al trasferimento della quota di proprietà da parte della IG.ra ; Parte_2
7. DÀ ATTO che tutti i costi notarili prodromici e relativi al trasferimento della quota di proprietà della IG.ra in favore del IG. saranno a carico della parte Parte_2 Parte_1 promissaria acquirente;
8. DÀ ATTO che saranno a carico della IG.ra le spese relative all'immobile Parte_2 maturate sino al mese di maggio compreso, per la propria quota di proprietà, dopodiché, ogni spesa e tassa relativa all'abitazione coniugale sarà a carico del IG. ; Parte_1
9. DÀ ATTO che le parti si impegnano a mantenere acceso e capiente il conto corrente cointestato aperto presso la banca CREDEM e sul quale viene Controparte_1 prelevata la rata necessaria a restituire la somma ad essi concessa dall'istituto di credito per l'acquisto della abitazione coniugale;
su tale conto corrente verrà prelevata dalla banca la rata del mutuo sino al mese di maggio 2025, dopodiché il IG. i impegna a girare Parte_1 la rata del mutuo sul suo conto corrente personale, in assenza di eccezioni da parte dell'istituto mutuante, in maniera tale che dal mese di giugno 2025 la rata verrà prelevata dal conto del solo Parte_1
10. DÀ ATTO che il conto corrente Credem cointestato tra le parti verrà estinto soltanto dopo la ricezione dei rimborsi che i IGg. e stanno attendendo Parte_2 Parte_1 dall'Agenzia Viaggi Vinceviaggi di Casale ER la cui somma verrà suddivisa in parti uguali per ciò che riguarda il viaggio alle Hawaii mentre il rimborso per il volo in
Australia annullato nel gennaio scorso sarà incassato dalla sola IG.ra ; se entro Parte_2 mesi tre dalla sottoscrizione del presente ricorso i rimborsi non saranno effettuati, il conto corrente citato verrà comunque estinto e la IG.ra darà indicazioni ai terzi Parte_2 affinché gli importi rimborsati per il viaggio in Hawaii vengano rispettivamente bonificate sui c/c di moglie e marito;
11. dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto agli stessi;
12. DÀ ATTO che con il puntuale ed esatto adempimento delle condizioni previste e pattuite ai punti da 4 a 12 che precedono, i coniugi dichiarano e riconoscono essere definite tra loro le ragioni di debito e credito meglio specificate ed illustrate ai sovra richiamati punti;
13. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, anche per ciò che riguarda i lavori tuttora in corso concernenti l'immobile (al cui pagamento provvederà il dott.
. Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello. TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2055/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
12/06/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/02/1987 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20/12/1989 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cerrato Enrica del Foro di Asti
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (01/07/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 13 febbraio 2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2055/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/02/1987 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20/12/1989 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cerrato Enrica del Foro di Asti
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Terruggia (AL) il
01/07/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II -
Serie A, Anno 2023.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Terruggia (AL) il 01/07/2023, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2023 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo: 1. DÀ ATTO che la dimora coniugale ubicata nel comune di Terruggia (AL), Via Levantina
n.38, in comproprietà ai coniugi (per la quota di ½ ciascuno) e accatastata al NCEU di
Alessandria Sez. Terruggia al Fg. 2, Part. 597, Sub. 3, Cat. C/6, Cl.U, 25 mq, Rendita €.
71,01 e Fg. 2, Part. 597, Sub. 4, Cat. A/7, Cl.U, 9,5 vani, Rendita €. 956,74 viene lasciata nella disponibilità esclusiva del IG. ; Parte_1
2. DÀ ATTO che la IG.ra si impegna a prelevare ogni suo effetto e bene Parte_2 personale dall'abitazione coniugale entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
3. DÀ ATTO che tutte le utenze domestiche dell'abitazione coniugale saranno volturate in capo al IG. al momento del deposito del presente ricorso, a cura e spese Parte_1 del medesimo;
4. DÀ ATTO che la IG.ra si impegna a trasferire al IG. , Parte_2 Parte_1 che accetta, la propria quota di comproprietà (50%) dell'immobile sito in Terruggia (AL),
Via Levantina n. 38 e precisamente riportato in catasto fabbricati al Fg. 2, Part. 597, Sub.
3, Cat. C/6, Cl.U, 25 mq, Rendita €. 71,01 e Fg. 2, Part. 597, Sub. 4, Cat. A/7, Cl.U, 9,5 vani, Rendita €. 956,74, per il corrispettivo di euro 40.000,00 (diconsi Euro quarantamila/00), somma che il IG. si impegna a versare alla IG.ra Parte_1
, che accetta, a mezzo assegno circolare al momento della sottoscrizione Parte_2 del rogito notarile che dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 60 giorni dal deposito del ricorso presso la Dott.ssa , Notaio in Casale ER;
Persona_1
5. DÀ ATTO che all'atto della sottoscrizione del presente ricorso il IG. è stato Parte_1 immesso nel possesso esclusivo dell'immobile di cui la IG.ra restituirà le Parte_2 chiavi al momento della pubblicazione della sentenza di separazione;
6. DÀ ATTO che il pagamento delle rate residue di mutuo fondiario n. 007662910 acceso presso CREDEM - Credito Emiliano spa Ag. di Casale ER (AL) nel 2021 per l'acquisto della suddetta abitazione di Terruggia, via Levantina n. 38, per l'importo originario di € 220.000,00 attualmente pari ad € 180.008,75 verrà onorato in via esclusiva dal IG. che si impegna ad accollarsi per intero il mutuo predetto ancora Parte_1 in essere nei confronti della banca erogante e che all'uopo libera espressamente la moglie da ogni obbligazione a suo carico discendente dalla stipula del mutuo in oggetto;
il contratto di mutuo stesso verrà anch'esso volturato in capo al solo IG. in assenza Parte_1 di eccezioni da parte dell'istituto mutuante, contestualmente al trasferimento della quota di proprietà da parte della IG.ra ; Parte_2
7. DÀ ATTO che tutti i costi notarili prodromici e relativi al trasferimento della quota di proprietà della IG.ra in favore del IG. saranno a carico della parte Parte_2 Parte_1 promissaria acquirente;
8. DÀ ATTO che saranno a carico della IG.ra le spese relative all'immobile Parte_2 maturate sino al mese di maggio compreso, per la propria quota di proprietà, dopodiché, ogni spesa e tassa relativa all'abitazione coniugale sarà a carico del IG. ; Parte_1
9. DÀ ATTO che le parti si impegnano a mantenere acceso e capiente il conto corrente cointestato aperto presso la banca CREDEM e sul quale viene Controparte_1 prelevata la rata necessaria a restituire la somma ad essi concessa dall'istituto di credito per l'acquisto della abitazione coniugale;
su tale conto corrente verrà prelevata dalla banca la rata del mutuo sino al mese di maggio 2025, dopodiché il IG. i impegna a girare Parte_1 la rata del mutuo sul suo conto corrente personale, in assenza di eccezioni da parte dell'istituto mutuante, in maniera tale che dal mese di giugno 2025 la rata verrà prelevata dal conto del solo Parte_1
10. DÀ ATTO che il conto corrente Credem cointestato tra le parti verrà estinto soltanto dopo la ricezione dei rimborsi che i IGg. e stanno attendendo Parte_2 Parte_1 dall'Agenzia Viaggi Vinceviaggi di Casale ER la cui somma verrà suddivisa in parti uguali per ciò che riguarda il viaggio alle Hawaii mentre il rimborso per il volo in
Australia annullato nel gennaio scorso sarà incassato dalla sola IG.ra ; se entro Parte_2 mesi tre dalla sottoscrizione del presente ricorso i rimborsi non saranno effettuati, il conto corrente citato verrà comunque estinto e la IG.ra darà indicazioni ai terzi Parte_2 affinché gli importi rimborsati per il viaggio in Hawaii vengano rispettivamente bonificate sui c/c di moglie e marito;
11. dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto agli stessi;
12. DÀ ATTO che con il puntuale ed esatto adempimento delle condizioni previste e pattuite ai punti da 4 a 12 che precedono, i coniugi dichiarano e riconoscono essere definite tra loro le ragioni di debito e credito meglio specificate ed illustrate ai sovra richiamati punti;
13. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, anche per ciò che riguarda i lavori tuttora in corso concernenti l'immobile (al cui pagamento provvederà il dott.
. Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello. TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2055/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
12/06/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/02/1987 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20/12/1989 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cerrato Enrica del Foro di Asti
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (01/07/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 13 febbraio 2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone