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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato, all'esito della sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6460/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Paolo Galluccio, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.
- resistente contumace -
OGGETTO: indennità art. 29, comma 6, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e art. 106, comma 5, CCNL Comparto Sanità 2019 - 2021
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.05.2024 la ricorrente in epigrafe – premesso di essere dipendente dell' con la qualifica e l'inquadramento contrattuale Parte_2
specificamente indicatI in ricorso – ha dedotto:
- Di lavorare come turnista;
- Di aver prestato la propria attività durante le giornate festive infrasettimanali analiticamente indicate in ricorso e risultanti dalle stampe delle rilevazioni dei
Cartellini marcatempo allegate;
1 - Di non aver goduto di riposo compensativo e di non aver neppure percepito l'indennità prevista per tali giornate dall'art. 29, comma 6, CCNL Comparto
Sanità 2016 – 2018 e, successivamente dall'art. 106, comma 5, CCNL Comparto
Parte Sanità 2019 - 2021, in quanto ritenuta dall' non cumulabile con l'indennità di turno festivo di cui all'art. 86, comma 13, CCNL, 2018, che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995, normalmente corrisposta a entrambi;
Parte
- Di aver chiesto all' resistente l'emolumento in parola, senza alcun esito.
Tanto premesso, ha dedotto il proprio diritto alla percezione della predetta indennità, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n. 1505 del
2021 e n. 6716.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento del diritto al compenso con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per il periodo lavorativo dedotto in ricorso, e la conseguente condanna dell' al pagamento dell'importo di € 1.344,72, oltre interessi Parte_3
legali dalla data di maturazione al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Parte L' è rimasta contumace nonostante la regolare notifica.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
20.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, disposta la riunione dei procedimenti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte, già espresse da altri magistrati del Tribunale adito, la cui motivazione in questa sede si richiama ai sensi degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c.
Il thema decidendum dell'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione del compenso per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali, come previsto dall'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, e poi dall'art. 106, comma 5, dello stesso CCNL per il triennio 2019 – 2021, in via aggiuntiva rispetto all'indennità di cui all'art. 86, comma 3, già percepita.
La ricorrente fa parte del personale cd. “turnista”, come allegato in ricorso e non contestato, nonché risultante dalla documentazione in atti (cfr. buste paga e stampa delle rilevazioni dei cartellini marcatempo, in atti).
2 La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL Comparto
Sanità relativo al triennio 2016 – 2018, il quale dispone che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La norma è stata poi trasfusa nell'art. 106, comma 5, del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019 – 2021, il quale dispone che “[…] L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art.
47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)”.
La questione è stata affrontata recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha espresso il principio in base al quale, nel comparto Sanità, l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12, CCNL del 1 settembre 1995, ora riversato nell'art. 86, comma 13,
CCNL 2016 - 2018, è cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, ora fedelmente riprodotto nell'art. 29 CCNL 2016 - 2018 (cfr. Cass., 25 gennaio 2021 n. 1505 e Cass., 10 marzo
2021 n. 6716).
Secondo la Corte, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 (ora art. 86, comma 3) non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 (ora art. 29, comma 6) del CCNL di riferimento - sostenuta Parte invero dall' anche nel caso di specie - non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., e ciò in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità stessa non appare ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione, ma anzi risulta smentito dal rilievo che le parti collettive, laddove hanno ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti,
l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
A ciò deve aggiungersi, poi, che la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si
3 riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero – e non orario - aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
Come osserva la Corte, allora, la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9 – ora art. 29 - che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
L'art. 106, comma 5 del CCNL applicato ha, poi, cristallizzato la cumulabilità tra le indennità in esame.
Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza, in ragione dell'attività cui è assegnata la ricorrente e della documentazione in atti, da cui risulta lo svolgimento della prestazione nelle giornate infrasettimanali festive indicate.
Nella specie, l'attività lavorativa e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nella Stampa delle rilevazioni del
Parte cartellino marcatempo in atti, in alcun modo contestata dall' rimasta contumace.
Né può assumere rilievo il fatto che il compenso rivendicato non sia stato richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza.
4 Parte ricorrente, pertanto, con la richiesta di pagamento nel presente giudizio, in qualità di creditore, ha esercitato la facoltà di scelta ex art 1285 c.c. e segg., non soggetta a termini decadenziali, chiedendo la retribuzione prevista per le ore di straordinario.
La tardiva proposizione della richiesta rileva, però, ai fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire al primo atto di messa in mora, identificabile con le
Parte missive allegate ai ricorsi introduttivi, rispetto alla cui ricezione l non ha formulato alcuna eccezione (cfr. in tal senso sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G.
Cardellicchio).
Parte Nello specifico, la missiva risulta ricevuta dall' il 16.12.2022 (cfr. messa in mora e raccomandata a/r in atti).
Circa il quntum, i conteggi elaborati nel ricorso devono essere corretti tenuto conto dell'inquadramento contrattuale della ricorrente al tempo della maturazione del diritto all'indennità in parola e della corrispondente paga maggiorata per lo straordinario festivo e notturno, come risultanti entrambi dai prospetti paga allegati.
Parte In conclusione, l' resistente va condannata al pagamento della somma di €
1.303,38, oltre interessi legali a decorrere dal 16.12.2022.
Parte Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' resistente come da dispositivo nei limiti del parziale accoglimento, tenuto conto della natura e del valore della causa, della serialità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente alla Parte_1 corresponsione del compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 e dell'art. 106 CCNL Comparto Sanità 2019 -
2021, e per l'effetto condanna l' in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., al pagamento in suo favore della somma di € 1.303,38 oltre interessi a decorrere dal 16.12.2022;
5 b) Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.030,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato, all'esito della sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6460/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Paolo Galluccio, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.
- resistente contumace -
OGGETTO: indennità art. 29, comma 6, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e art. 106, comma 5, CCNL Comparto Sanità 2019 - 2021
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.05.2024 la ricorrente in epigrafe – premesso di essere dipendente dell' con la qualifica e l'inquadramento contrattuale Parte_2
specificamente indicatI in ricorso – ha dedotto:
- Di lavorare come turnista;
- Di aver prestato la propria attività durante le giornate festive infrasettimanali analiticamente indicate in ricorso e risultanti dalle stampe delle rilevazioni dei
Cartellini marcatempo allegate;
1 - Di non aver goduto di riposo compensativo e di non aver neppure percepito l'indennità prevista per tali giornate dall'art. 29, comma 6, CCNL Comparto
Sanità 2016 – 2018 e, successivamente dall'art. 106, comma 5, CCNL Comparto
Parte Sanità 2019 - 2021, in quanto ritenuta dall' non cumulabile con l'indennità di turno festivo di cui all'art. 86, comma 13, CCNL, 2018, che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995, normalmente corrisposta a entrambi;
Parte
- Di aver chiesto all' resistente l'emolumento in parola, senza alcun esito.
Tanto premesso, ha dedotto il proprio diritto alla percezione della predetta indennità, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n. 1505 del
2021 e n. 6716.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento del diritto al compenso con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per il periodo lavorativo dedotto in ricorso, e la conseguente condanna dell' al pagamento dell'importo di € 1.344,72, oltre interessi Parte_3
legali dalla data di maturazione al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Parte L' è rimasta contumace nonostante la regolare notifica.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
20.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, disposta la riunione dei procedimenti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte, già espresse da altri magistrati del Tribunale adito, la cui motivazione in questa sede si richiama ai sensi degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c.
Il thema decidendum dell'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione del compenso per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali, come previsto dall'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, e poi dall'art. 106, comma 5, dello stesso CCNL per il triennio 2019 – 2021, in via aggiuntiva rispetto all'indennità di cui all'art. 86, comma 3, già percepita.
La ricorrente fa parte del personale cd. “turnista”, come allegato in ricorso e non contestato, nonché risultante dalla documentazione in atti (cfr. buste paga e stampa delle rilevazioni dei cartellini marcatempo, in atti).
2 La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL Comparto
Sanità relativo al triennio 2016 – 2018, il quale dispone che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La norma è stata poi trasfusa nell'art. 106, comma 5, del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019 – 2021, il quale dispone che “[…] L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art.
47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)”.
La questione è stata affrontata recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha espresso il principio in base al quale, nel comparto Sanità, l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12, CCNL del 1 settembre 1995, ora riversato nell'art. 86, comma 13,
CCNL 2016 - 2018, è cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, ora fedelmente riprodotto nell'art. 29 CCNL 2016 - 2018 (cfr. Cass., 25 gennaio 2021 n. 1505 e Cass., 10 marzo
2021 n. 6716).
Secondo la Corte, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 (ora art. 86, comma 3) non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 (ora art. 29, comma 6) del CCNL di riferimento - sostenuta Parte invero dall' anche nel caso di specie - non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., e ciò in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità stessa non appare ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione, ma anzi risulta smentito dal rilievo che le parti collettive, laddove hanno ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti,
l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
A ciò deve aggiungersi, poi, che la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si
3 riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero – e non orario - aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
Come osserva la Corte, allora, la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9 – ora art. 29 - che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
L'art. 106, comma 5 del CCNL applicato ha, poi, cristallizzato la cumulabilità tra le indennità in esame.
Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza, in ragione dell'attività cui è assegnata la ricorrente e della documentazione in atti, da cui risulta lo svolgimento della prestazione nelle giornate infrasettimanali festive indicate.
Nella specie, l'attività lavorativa e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nella Stampa delle rilevazioni del
Parte cartellino marcatempo in atti, in alcun modo contestata dall' rimasta contumace.
Né può assumere rilievo il fatto che il compenso rivendicato non sia stato richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza.
4 Parte ricorrente, pertanto, con la richiesta di pagamento nel presente giudizio, in qualità di creditore, ha esercitato la facoltà di scelta ex art 1285 c.c. e segg., non soggetta a termini decadenziali, chiedendo la retribuzione prevista per le ore di straordinario.
La tardiva proposizione della richiesta rileva, però, ai fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire al primo atto di messa in mora, identificabile con le
Parte missive allegate ai ricorsi introduttivi, rispetto alla cui ricezione l non ha formulato alcuna eccezione (cfr. in tal senso sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G.
Cardellicchio).
Parte Nello specifico, la missiva risulta ricevuta dall' il 16.12.2022 (cfr. messa in mora e raccomandata a/r in atti).
Circa il quntum, i conteggi elaborati nel ricorso devono essere corretti tenuto conto dell'inquadramento contrattuale della ricorrente al tempo della maturazione del diritto all'indennità in parola e della corrispondente paga maggiorata per lo straordinario festivo e notturno, come risultanti entrambi dai prospetti paga allegati.
Parte In conclusione, l' resistente va condannata al pagamento della somma di €
1.303,38, oltre interessi legali a decorrere dal 16.12.2022.
Parte Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' resistente come da dispositivo nei limiti del parziale accoglimento, tenuto conto della natura e del valore della causa, della serialità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente alla Parte_1 corresponsione del compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 e dell'art. 106 CCNL Comparto Sanità 2019 -
2021, e per l'effetto condanna l' in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., al pagamento in suo favore della somma di € 1.303,38 oltre interessi a decorrere dal 16.12.2022;
5 b) Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.030,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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