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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/06/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 3168/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 3168 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
ND OG, domiciliato elettivamente in Iglesias presso lo studio dell'avvocato Federico
Melis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato
[...] in Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato l'11 ottobre 2023 ND OG, nato ad [...] il 30 novembre
1959, ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_1 chiesto in via amministrativa, del diritto all'indennizzo per danno biologico per spondilodiscoartrosi L4-L5 ed ancora per cervicodiscoartrosi in esiti di discectomia ed artrodesi
C5-C6.
2. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha sostenuto la infondatezza delle avverse CP_1
ragioni ed ha conseguentemente concluso per il rigetto del ricorso.
3. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. dopo accurati esami medici e debito Persona_1
studio dei documenti prodotti, è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche di
1 cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 25 maggio 2025: Il Sig. OG ND presenta segni riferibili a malattia professionale per quanto riguarda la richiesta di indennizzo per "Spondilo-disco-unco-artrosi colonna cervicale in esiti di discectomia ed artrodesi C5-C6;
Spondilo-disco-artrosi colonna lombare con ernie discali multiple e stenosi canalare.” quantificabili nella misura complessiva del 14% (quattordici percento) di danno biologico a far data dalle domande amministrative.
4. Le argomentate conclusioni del consulente, nemmeno sottoposte a rilievi critici ad opera delle parti, possono essere recepite giacchè risultano adeguatamente motivate avuto riguardo agli esiti della visita medico legale cui il ricorrente è stato sottoposto in sede peritale ed alle emergenze probatorie ricavabili sia dalla documentazione in atti che dalla prova testimoniale espletata in corso di causa.
4.1 Con riferimento a tale ultimo profilo rileva il Tribunale che i due testimoni esaminati in corso di istruttoria, e già colleghi di lavoro del ricorrente per periodi Tes_1 Testimone_2
ultradecennali, hanno riferito che questi dapprima presso la Tes Meccanica ed in seguito presso la Portovesme S.R.L. ha svolto molteplici mansioni nel corso degli anni essendo stato via via assegnato a reparti diversi sempre presso il compendio aziendale della predetta società a
Portovesme.
In particolare è emerso che è stato adibito all'apertura/chiusura di massicce valvole dell'acqua e dell'aria, oltre che all'ispezione e pulizia delle tubature dell'intero impianto.
E' stato quindi assegnato a compiti inerenti il trattamento delle acque, comprensivi delle manutenzioni dei vasconi ove riversava, dopo averli trasportati a spalle, sacchi contenenti soluzioni di reagenti del peso di diverse decine di chilogrammi ciacuno.
Si è occupato, altresì, dello scarico manuale dei fanghi, delle operazioni di smontaggio e pulizia delle tubazioni della linea calce;
dal 1997 in poi ha svolto le operazioni di carico della tramoggia che imponevano all'operatore il mantenimento di una posizione inginocchiata per intervalli di tempo notevoli ed ancora della pulizia di tutto il reparto agglomerazione (compresi i silos) con utilizzo di un martello pneumatico per disincrostare i residui di lavorazione nonchè di un'asta lunga diversi metri del peso di circa 10/15 chili che doveva essere mantenuta sollevata al di sopra delle spalle;
dal 2004 circa è rientrato al reparto fluidi ed infine dal 2016 è stato adibito a mansioni di quadrista conduttore cicli per 8 ore al giorno dovendo pertanto permanere nella sala monitor per il costante controllo dell'impianto.
2 5. Tali complessive mansioni, come anche osservato in sede peritale hanno giocato, tenuto conto dell'arco di tempo durante il quale sono state svolte un ruolo quantomeno concausale nell'insorgenza delle affezioni a carico della colonna lombare e cervicale.
Il c.t.u. non ha svolto ulteriori considerazioni sulla intensità dello sforzo richiesto al OG nell'arco della giornata lavorativa e tuttavia reputa il Tribunale che dall'esame testimoniale sia emerso che tali sollecitazioni del tratto lombare e cervicale della colonna siano state continuative ed intense posto che egli era quotidianamente assegnato a tale tipo di gravosi compiti talora svolti in squadra altre volte da solo.
6. Reputa in conclusione il Tribunale che siano emersi elementi sufficienti onde ritenere che il ricorrente abbia maturato il diritto all'indennizzo capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 14% a decorrere dalle domande amministrative del 21 maggio 2021.
6. L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore di ND OG CP_1
l'indennizzo capitale per il danno biologico riconosciuto in misura del 14 %, oltre interessi (o rivalutazione monetaria se superiore) dalla data anzidetta.
7. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro (tenuto conto del valore del presente giudizio con applicazione dei valori prossimi ai minimi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti.)
8. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ND OG ha diritto a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico correlato alle patologie di cui in motivazione in misura del 14 % con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa, meglio indicata in motivazione;
2. Condanna l' al pagamento in favore di ND OG, dell'indennizzo di capitale, CP_1
come sopra quantificato, con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria, se maggiore), decorrenti nei termini di legge;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di ND OG CP_1
liquidandole in euro 2.900,00, oltre rimborso forfetario del 15% ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
3 4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5. Pone le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Cagliari il 17 giugno 2025. IL GIUDICE
Giorgio Murru
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 3168 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
ND OG, domiciliato elettivamente in Iglesias presso lo studio dell'avvocato Federico
Melis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato
[...] in Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato l'11 ottobre 2023 ND OG, nato ad [...] il 30 novembre
1959, ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_1 chiesto in via amministrativa, del diritto all'indennizzo per danno biologico per spondilodiscoartrosi L4-L5 ed ancora per cervicodiscoartrosi in esiti di discectomia ed artrodesi
C5-C6.
2. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha sostenuto la infondatezza delle avverse CP_1
ragioni ed ha conseguentemente concluso per il rigetto del ricorso.
3. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. dopo accurati esami medici e debito Persona_1
studio dei documenti prodotti, è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche di
1 cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 25 maggio 2025: Il Sig. OG ND presenta segni riferibili a malattia professionale per quanto riguarda la richiesta di indennizzo per "Spondilo-disco-unco-artrosi colonna cervicale in esiti di discectomia ed artrodesi C5-C6;
Spondilo-disco-artrosi colonna lombare con ernie discali multiple e stenosi canalare.” quantificabili nella misura complessiva del 14% (quattordici percento) di danno biologico a far data dalle domande amministrative.
4. Le argomentate conclusioni del consulente, nemmeno sottoposte a rilievi critici ad opera delle parti, possono essere recepite giacchè risultano adeguatamente motivate avuto riguardo agli esiti della visita medico legale cui il ricorrente è stato sottoposto in sede peritale ed alle emergenze probatorie ricavabili sia dalla documentazione in atti che dalla prova testimoniale espletata in corso di causa.
4.1 Con riferimento a tale ultimo profilo rileva il Tribunale che i due testimoni esaminati in corso di istruttoria, e già colleghi di lavoro del ricorrente per periodi Tes_1 Testimone_2
ultradecennali, hanno riferito che questi dapprima presso la Tes Meccanica ed in seguito presso la Portovesme S.R.L. ha svolto molteplici mansioni nel corso degli anni essendo stato via via assegnato a reparti diversi sempre presso il compendio aziendale della predetta società a
Portovesme.
In particolare è emerso che è stato adibito all'apertura/chiusura di massicce valvole dell'acqua e dell'aria, oltre che all'ispezione e pulizia delle tubature dell'intero impianto.
E' stato quindi assegnato a compiti inerenti il trattamento delle acque, comprensivi delle manutenzioni dei vasconi ove riversava, dopo averli trasportati a spalle, sacchi contenenti soluzioni di reagenti del peso di diverse decine di chilogrammi ciacuno.
Si è occupato, altresì, dello scarico manuale dei fanghi, delle operazioni di smontaggio e pulizia delle tubazioni della linea calce;
dal 1997 in poi ha svolto le operazioni di carico della tramoggia che imponevano all'operatore il mantenimento di una posizione inginocchiata per intervalli di tempo notevoli ed ancora della pulizia di tutto il reparto agglomerazione (compresi i silos) con utilizzo di un martello pneumatico per disincrostare i residui di lavorazione nonchè di un'asta lunga diversi metri del peso di circa 10/15 chili che doveva essere mantenuta sollevata al di sopra delle spalle;
dal 2004 circa è rientrato al reparto fluidi ed infine dal 2016 è stato adibito a mansioni di quadrista conduttore cicli per 8 ore al giorno dovendo pertanto permanere nella sala monitor per il costante controllo dell'impianto.
2 5. Tali complessive mansioni, come anche osservato in sede peritale hanno giocato, tenuto conto dell'arco di tempo durante il quale sono state svolte un ruolo quantomeno concausale nell'insorgenza delle affezioni a carico della colonna lombare e cervicale.
Il c.t.u. non ha svolto ulteriori considerazioni sulla intensità dello sforzo richiesto al OG nell'arco della giornata lavorativa e tuttavia reputa il Tribunale che dall'esame testimoniale sia emerso che tali sollecitazioni del tratto lombare e cervicale della colonna siano state continuative ed intense posto che egli era quotidianamente assegnato a tale tipo di gravosi compiti talora svolti in squadra altre volte da solo.
6. Reputa in conclusione il Tribunale che siano emersi elementi sufficienti onde ritenere che il ricorrente abbia maturato il diritto all'indennizzo capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 14% a decorrere dalle domande amministrative del 21 maggio 2021.
6. L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore di ND OG CP_1
l'indennizzo capitale per il danno biologico riconosciuto in misura del 14 %, oltre interessi (o rivalutazione monetaria se superiore) dalla data anzidetta.
7. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro (tenuto conto del valore del presente giudizio con applicazione dei valori prossimi ai minimi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti.)
8. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ND OG ha diritto a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico correlato alle patologie di cui in motivazione in misura del 14 % con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa, meglio indicata in motivazione;
2. Condanna l' al pagamento in favore di ND OG, dell'indennizzo di capitale, CP_1
come sopra quantificato, con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria, se maggiore), decorrenti nei termini di legge;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di ND OG CP_1
liquidandole in euro 2.900,00, oltre rimborso forfetario del 15% ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
3 4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5. Pone le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Cagliari il 17 giugno 2025. IL GIUDICE
Giorgio Murru
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