Articolo 34 della Legge di guerra
Articolo 33Articolo 35
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30 settembre 1938
Art. 34.

(Uso lecito dei mezzi bellici).

L'uso di mezzi bellici e' lecito solo fra coloro che hanno la qualita' di legittimi belligeranti.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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