Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
GiudiceDott.ssa Ilaria Benincasa
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4597/2024 R.G. promossa da
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), nata il [...] a [...] e residente in [...]
e Limite (FI), assistita e difesa dall'Avv. Matteo Mammini, presso il cui studio in Firenze, via
Francesco Puccinotti n. 56 è elettivamente domiciliata come da mandato allegato all'atto introduttivo parte attrice nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE, parte convenuta necessaria
Oggetto: rettificazione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164
Conclusioni per la parte attrice: precisa le conclusioni come da note depositate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al P.M. (l'attrice non è coniugata e non ha figli), Parte 1 ha chiesto di disporre la rettificazione degli atti anagrafici con l'attribuzione del sesso maschile in luogo di quello femminile e mutamento del nome da PE 1 a ordinandola PEsona 2
all'Ufficiale di Stato Civile di Bagno a Ripoli. Ha chiesto inoltre di essere autorizzato a sottoporsi a trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere femminile a quello maschile.
A fondamento della domanda parte attrice ha esposto di essere nata con caratteri anatomico- biologici propri del tipo femminile ma di aver vissuto, sin dall'infanzia, una identità psicosessuale tipica del genere maschile, di aver sofferto la propria condizione e di aver maturato dopo l'adolescenza la consapevolezza della necessità di ottenere la rettifica medico-chirurgica del proprio aspetto con la conversione al sesso maschile per perseguire il proprio benessere e di essersi quindi rivolta al Centro Pt 2 Andrologia, Endocrinologia femminile e incongruenza di genere
psicodiagnostico al termine del quale è stata certificata una incongruenza/disforia di genere ed ha intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante tutt'ora in corso. Ha dedotto che tenuto conto della certificata incongruenza di genere, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici e l'iter chirurgico per l'adeguamento di identità di genere al fine di eliminare il divario tra la realtà fisio-biologica femminile e l'identità psicologica maschile e superare in tal modo la sofferenza della persona.
All'udienza del 18.09.2024, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero che non si è costituito, la parte è comparsa personalmente ed è stata liberamente interrogata.
Parte 1 che ha aspetto ed abbigliamento maschile, ha dichiarato di essersi rivolto nel 2022 al
Centro disforia di genere dell'Ospedale di CP 1 e dopo il percorso psicologico ha iniziato le terapie ormonali mascolinizzanti dal gennaio 2023. Ha rappresentato il disagio e le difficoltà incontrate nello studio e nel relativo tirocinio a causa della non rispondenza tra i suoi documenti e il suo aspetto. Ha infine dichiarato di essere inserito nella lista operatoria per eseguire gli interventi chirurgici di riassegnazione di genere.
La causa è stata istruita documentalmente. L'autorevolezza e completezza della relazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro di coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere (CRIG) dell'AUO di CP 1 proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.
Concessi i termini ai sensi dell'art. 275 bis cpc, parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e modifica del nome e quanto alla domanda di autorizzazione all'esecuzione del trattamento medico chirurgico, preso atto che successivamente all'attivazione del procedimento la Corte costituzionale con sentenza n. 143/2024 ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4 del d. lgs. n.
150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive come necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di riattribuzione di genere anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, ha chiesto di dichiarare il diritto della ricorrente di rivolgersi direttamente alla struttura sanitaria per l'esecuzione dell'intervento. All'udienza del 13.11.2024 la parte attrice ha rinunciato alla discussione davanti al Collegio e il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del
2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in
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-esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. PEcorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, con ciò ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale e quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico. Nelle specie, dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che gli specialisti hanno certificato sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni che Persona 3
(all'anagrafe Pt_1 "... "presenta un quadro di Incongruenza/Disforia di Genere (IG/DG) secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85) di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. La persona, in particolare, presenta un'evidente e stabile identificazione con il genere maschile, di tipo binario, associata a forte desiderio di avere caratteristiche corporee maschili. Coerentemente, parla di sé al maschile e dai 15 anni di età, si esprime stabilmente al maschile in tutti gli ambiti di vita, con riferito beneficio. Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva al fine del benessere psicologico. PE 3 non presenta condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che PE 3 vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico (anche alla luce della stabile identificazione maschile di PE 3 ). Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità maschile e l'impossibilità di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e comprometterne il funzionamento psicologico".
La parte attrice ha dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nel percorso intrapreso e nelle cure, tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici, considerato che il percorso psicologico accertato e le terapie ormonali intrapresi dalla parte ricorrente appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della sua salute psico-fisica.
Ne consegue che nel caso di specie non necessita alcuna autorizzazione giudiziale per procedere all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite in quanto, seppure il presente procedimento camerale abbia natura contenziosa potendo esservi quali litisconsorzi necessari il coniuge o i figli dell'interessato, nel caso esaminato non ricorre questa ultima ipotesi di guisa che non vi è una parte soccombente, tanto meno può essere considerato soccombente il PM, parte necessaria del procedimento.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
Parte 1 (c.f. C.F.
1- dispone la rettificazione degli atti di stato civile di ), nata il [...] a [...] e residente in [...]e Limite (FI), trascritti presso il Comune di
Montelupo Fiorentino (FI), al n. 35, parte II, Serie B, anno 2000, mediante attribuzione di sesso da femminile a maschile e contestuale rettificazione del prenome da Pt 1" a PE_3 ". ordina all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Montelupo Fiorentino di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
accerta la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da femminile e maschile
- Nulla sulle spese
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 13.11.2024 su relazione del Giudice Serena
Lorenzetti
La Giudice on. rel. La Presidente
Dott.ssa Serena Lorenzetti Dott.ssa Monica Tarchi