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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/08/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
603/2024 in data 06/02/2024, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Caneva parte attrice
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Panico
parte convenuta
avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali,
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice:
Nel merito, quanto al decreto ingiuntivo
- Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di qualsiasi diritto in capo al Signor alla consegna delle cose Pt_1
mobili indicate in ricorso, e comunque la totale mancanza di prova scritta del presunto diritto, e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 69/2024 di data 5.1.2024
qui opposto, per totale carenza dei presupposti per la sua emissione, e respingersi ogni domanda ex adverso proposta,
per i motivi esposti nel corso del giudizio in atti e in udienza.
Nel merito - Accertarsi e dichiararsi la carenza dell'interesse ad agire dal Signor con riferimento Pt_1
alla consegna delle chiavi delle serrature sostituite, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto dichiararsi inammissibile la relativa domanda e quindi rigettarla;
-
Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di qualsiasi diritto di credito e/o di proprietà in capo al Signor con Pt_1
riferimento ai cani o alle chiavi di cui si richiede la consegna, e per l'effetto rigettarsi le domande tutte ex adverso proposte.
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via istruttoria Si insiste per l'audizione dei testi non escussi sui capitoli di prova già ammessi da n. 1 a n. 4,
ed in particolare: Signor di GN (TV), Testimone_1
Signor di GN (TV), Signora CP_2 CP_3
Pag. 2 di 9 ON di NA (TV), Signor di AV CP_4
del LL (TV) e Signora di AG Controparte_5
(TV)”.
per parte convenuta:
“ NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare inammissibili e/o in ogni caso rigettare tutte le deduzioni e le istanze attoree, così come formulate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 69/2024, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
69/2024 R.G. n. 603/2024 emesso dal Tribunale di Treviso il
5 gennaio 2024;
IN VIA SUBORDINATA: - nella malaugurata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo e/o di non conferma dello stesso, previo accertamento delle causali sopra indicate e della debenza della consegna dei beni oggetto del presente procedimento, condannare la signora a consegnare al signor 1) i Parte_1 CP_1
due cani di razza meticcia di nome e con CP_6 CP_7
rispettivo microchip n. 380260044292815 e n.
380260044292768 di proprietà del signor 2) CP_1
le chiavi delle porte interne dell'abitazione familiare, in numero di tre per ciascun serramento;
3) le chiavi delle
Pag. 3 di 9 porte di accesso ai contatori delle utenze posti sul muro di confine.
IN OGNI CASO:
– condannare la signora a corrispondere al Parte_1
signor le spese del presente giudizio, CP_1
nonché quelle della fase monitoria, come già ivi liquidate in complessivi euro 712,50, di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 567,00 per compenso, oltre agli accessori di legge. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione al decreto Parte_1
provvisoriamente esecutivo con il quale il Tribunale di
Treviso le aveva ingiunto di consegnare al padre CP_1
due cani e con microchip n.
[...] CP_6 CP_7
380260044292815 e n. 380260044292768, le chiavi delle porte interne dell'abitazione famigliare in numero di tre per ciascun serramento e le chiavi delle porte di accesso ai contatori delle utenze;
oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo,
previa sospensione della provvisoria esecuzione, e l'accertamento che il padre non poteva vantare alcun diritto sugli animali;
esponeva che verso la metà dell'anno
2022, esasperata dalla condotta molesta del padre, si era trasferita con i figli dalla abitazione -attigua a quella
Pag. 4 di 9 del padre ( e di proprietà del padre)- e aveva portato con sé i due cani oggetto dell'ingiunzione in discussione;
precisava che i microchip erano stati intestati al padre nel maggio del 2021 , quando ancora i rapporti con il padre erano accettabili, perché nella copertura assicurativa della casa era ricompresa anche la copertura assicurativa degli animali domestici affidati al proprietario dell'immobile, ma i cani erano suoi.
Quanto alle chiavi dell'immobile, queste erano state tutte già restituite.
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Il giudice disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e istruiva la causa mediante prova orale;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
L'opposizione merita accoglimento, per i motivi che di seguito sinteticamente si espongono.
1. La proprietà dei due cani.
Il giudice dell'ingiunzione ha fondato il suo decreto sul fatto che i microchip di cui sono dotati i cani è intestato al padre.
L'intestazione dei microchip, però, è elemento presuntivo della proprietà che può essere superato dalla prova del contrario.
Pag. 5 di 9 Nel caso di specie, ha provato che i due Parte_1
cani sono suoi.
Tutti i testimoni introdotti da lei hanno deposto in tal senso:
conoscente da tempo di Testimone_2 Pt_1
, ha così dichiarato: ” Conosco i signori
[...] Pt_1
perché i miei figli e i figli della signora hanno Pt_1
frequentato la stessa scuola. Ci siamo frequentate e ci
frequentiamo anche da quando la signora si è trasferita a
AG. Dei due cani si occupava in tutto e per tutto la
signora : dalla toelettatura, al cibo, al Pt_1
veterinario. Questo dico perché varie volte sono andata con
la signora ad acquistare il cibo per i cani, o Pt_1
l'antiparassitario. So che il microchip è intestato al
padre per un fatto di assicurazione sull'immobile; lo so
perché sono amica della signora e parlando con lei Pt_1
era venuto fuori anche questo discorso. Sono cani meticci,
non ne conosco la provenienza. Non ho mai visto il sig
occuparsi dei due cani….” Pt_1
è il veterinario che ha identificato i due Persona_1
cani; ha dichiarato: “ in ambulatorio è venuta la figlia;
si è deciso di affidare i due cani al padre , credo per una
questione di rispetto. La procedura preliminare era stata
fatta a casa, è stato fatto un affidamento;
in questi casi
i cani vengono affidati;
non ricordo se si parlò di una
Pag. 6 di 9 eventuale assicurazione. Nella fase successiva, gli animali
sono stati anche sterilizzati e ricordo che è venuta la
figlia a prendere i cani anche dopo la sterilizzazione.
L'attenzione alla regolarizzazione nella procedura alla
lotta al randagismo era della signora altro non Pt_1
ricordo….”.
Il teste compagno convivente con la Testimone_3
signora , ha riferito:” I due cani sono nati Parte_1
dalla cagnolina del sig , che ha partorito lì a casa Pt_1
del sig . Ne sono nati più di due, gli altri sono Pt_1
stati dati via e due li abbiamo tenuti noi, io e Pt_1
li tenevamo in casa nostra. Il sig non se ne è mai Pt_1
occupato, il mangiare lo compravamo sempre noi;
vivevano
sempre da noi. E' stato deciso di intestarli al sig Pt_1
perché la sua casa aveva una polizza assicurativa che
copriva anche i cani e lui ha voluto così', perché se
succedeva qualcosa erano coperti da assicurazione. Preciso
che anche la casa dove abitavamo noi era di CP_1
Era la mamma che veniva dai nostri cani;
i due cani
dormivano in casa”
Da quanto sopra emerge che i due cani, figli di una cagnolina del di fatto venivano in tutto e CP_1
per tutto accuditi dalla figlia la quale Pt_1
provvedeva alla procedura di affidamento, alla
Pag. 7 di 9 sterilizzazione, al loro nutrimento, e li teneva a dormire in casa;
insomma i due cani provenivano sì da una cucciolata del ma questo li aveva donati CP_1
alla figlia ( “Ne sono nati più di due, gli altri sono
stati dati via e due li abbiamo tenuti noi, io e Pt_1
li tenevamo in casa nostra”; così ha dichiarato il compagno della . Parte_1
Di contro, i testimoni introdotti dal nulla CP_1
hanno dichiarato di rilevante.
2. Sulle chiavi che il reclama e che la CP_1
figlia sostiene di avere già restituito nulla ha provato il
; anzi, nel verbale del 20/1/2023 (doc. 1 di parte Pt_1
convenuta) si legge che “la signora consegna tutte Pt_1
le chiavi dell'immobile di cui dichiara avere il possesso
al padre che le accetta…”. CP_1
D'altra parte non è neppure chiaro l'interesse del CP_1
alla restituzione di chiavi , visto che afferma di
[...]
essere stato obbligato “… a sostenere i costi del cambio
delle serrature…” (così in comparsa di risposta); se le serrature sono state cambiate, non si vede a cosa gli servano le vecchie chiavi.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 come aggiornato, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 603/2024:
1.accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
2.accerta che non ha alcun diritto sui due CP_1
cani oggetto dell'ingiunzione;
3.condanna alla rifusione delle spese di CP_1
lite in favore di spese che si liquidano Parte_1
in euro 5.077 complessivamente per compenso professionale,
oltre rimborso spesa generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 145 per spese.
Così deciso a Treviso il 18/08/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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