Articolo 1055 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1038Articolo 1053
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1055. Avanzamento ad anzianita' degli ufficiali 1. L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo, con le modalita' previste dall'articolo 1071, commi 3 e 4. 2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. 3. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 4. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente