Ordinanza cautelare 12 luglio 2017
Sentenza 2 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/08/2022, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 01345/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00813/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2017, proposto da
IZ RO, in proprio nonché nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Rizzo e Davide Attilio De Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Rizzo in Lecce, via Parini n.27;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale Puglia e Molise dell’Agenzia delle Dogane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del provvedimento di sospensione per motivi cautelativi della licenza fiscale di esercizio n. IT00LEA00073O, relativa al deposito fiscale di prodotti alcolici ubicato in Alessano alla Via degli Artigiani s.n.c.;
- nonché del provvedimento di revoca, emesso ai sensi dell’art. 5, comma 5, del T.U.A., della licenza fiscale di esercizio n. IT00LEA00073O, relativa al deposito fiscale di prodotti alcolici;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Direzione Interregionale Puglia e Molise dell’Agenzia delle Dogane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. IZ RO, titolare della omonima ditta individuale di import-export di prodotti alcolici e superalcolici, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione ha disposto dapprima la sospensione e poi la revoca della licenza per l’esercizio di un deposito fiscale sito in Alessano alla via degli Artigiani n. 4, avendo rilevato gravi irregolarità nella gestione dell’attività autorizzata ex art. 5 del D. Lgs n. 504/1995.
1.1. Con i motivi di gravame, la parte ha dedotto:
I) Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 21 quater della Legge 7.8.1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 5 comma 5 del Decreto legislativo 26.10.1995 n. 504 (Testo Unico Accise). Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà manifesta .
II) Violazione e falsa applicazione della Raccomandazione CE del 29.11.2000. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2008/118EG del Consiglio Europeo. Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 28 del Decreto legislativo 26.10.1995 n. 504 (Testo Unico Accise). Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 504/95. Violazione e falsa applicazione del D. M. n. 153/2001. Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 16/D del 28.4.2006. Violazione e falsa applicazione del D. M. n. 210/1996. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà manifesta. Carenza di istruttoria .
1.2. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, depositando relazione difensiva ed instando per la reiezione del ricorso e della connessa istanza cautelare.
1.3. Con ordinanza n. 358/2017 del 12 luglio 2017, la Sezione ha respinto l’istanza di tutela interinale, proposta dal ricorrente.
1.4. All’udienza pubblica del 21 luglio 2022 la causa è stata riservata in decisione.
2. Con i due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la connessione delle censure proposte, l’esponente denuncia l’insussistenza e l’erroneità dei presupposti fattuali posti a base dei provvedimenti gravati, contestando le affermazioni della P.A. secondo cui non avrebbe ottemperato alle prescrizioni impartite; sostiene che, nel caso di specie, non sussisterebbero le gravi ragioni in forza delle quali procedere alla sospensione, né i presupposti per procedere alla revoca.
2.1. Inoltre, il Sig. RO si duole del fatto che l’Amministrazione resistente, prima di adottare il provvedimento di revoca, non abbia atteso lo spirare del termine entro cui era consentito di produrre memorie e giustificazioni, in tal modo impedendogli l’esercizio del diritto di difesa.
2.2. Nella prospettazione attorea, l’Amministrazione resistente avrebbe condotto un’istruttoria carente, facendo applicazione dell’art. 28 T.U.A., a suo dire inconferente al caso di specie, non essendo stata violata la prescrizione riguardante la cauzione; né, sempre a dire del ricorrente, sarebbe stata condotta la verifica circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di revoca, per come dettati anche ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990, avuto particolare riguardo alla verifica del c.d. interesse pubblico ulteriore e concreto, in rapporto all’interesse del privato.
3. Le doglianze, così sintetizzate, sono infondate.
3.1. Premette il Collegio che il deposito fiscale è disciplinato dal D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 ( Testo Unico Accise, d’ora in poi T.U.A.) ed il suo esercizio è subordinato al rilascio di una licenza da parte dell’Amministrazione finanziaria.
3.2. In base al combinato disposto degli artt. 5 e 28 del predetto Testo Unico, l’esercizio di una attività economica di produzione e/o trasformazione e/o deposito e vendita di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo deve essere esercitata, ai sensi del prefato D. Lgs. n. 504/1995, in regime di deposito fiscale.
3.3. In particolare, il regime del deposito fiscale è regolato sia dall’art. 5 del T.U.A., che, in generale, definisce le attività che possono essere gestite in regime di deposito fiscale, nonché gli obblighi a cui gli operatori devono attenersi nell’esercizio della stessa; sia dall’art. 28 della stessa fonte normativa che, per i prodotti alcolici, definisce le condizioni poste alla base del rilascio di una autorizzazione ad esercire un impianto in tale regime.
3.4. Il combinato disposto delle due norme sopra citate delinea un sistema autorizzativo in base al quale: a ) per gli impianti di produzione di prodotti alcolici, l’esercizio degli stessi in regime di deposito fiscale viene autorizzato a condizione che vengano rispettate le prescrizioni recate dall’art. 5 del T.U.A. (sulle quali, v. infra ); b ) per i magazzini di commercianti all’ingrosso l’esercizio dell’attività in regime di deposito fiscale può essere autorizzato, quando, oltre ad essere soddisfatte le condizioni vincolanti di cui all’art. 5 predetto, esso è “funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell ’ impianto” e “ risponde ad adeguate esigenze economiche ” (cfr. art. 28, commi 2 e 3, T.U.A.).
3.5. Nel dettaglio, nei commi 3, 4 e 5 dell’art. 5 del T.U.A., il nostro legislatore ha stabilito quanto segue: “3. Il depositario è obbligato: a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell ’ imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l ’ importo della cauzione non può essere inferiore all ’ ammontare dell ’ imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare […] . Sono esonerate dall ’ obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L ’ Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca; b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l ’ esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilità di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna di cui all ’ articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa; e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti. 4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell ’ operatività dell ’ impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l ’ arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l ’ attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell ’ orario ordinario d ’ ufficio. 5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l ’ inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all ’ articolo 3, comma 4, indipendentemente dall ’ esercizio dell ’ azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio” .
3.6. Dunque, giusta la previsione di cui al comma 5 del citato art. 5, l’inosservanza degli obblighi ivi cristallizzati comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio; tale provvedimento, derivando dall’accertata inosservanza degli obblighi a carico del depositario, ha natura di revoca sanzionatoria, vale a dire di decadenza.
4. Orbene, le esibite carte processuali consentono di affermare che l’Amministrazione ha legittimamente ravvisato la grave violazione delle suddette prescrizioni da parte del ricorrente, avendo riscontrato – attraverso puntuali accertamenti condotti dai funzionari a ciò incaricati, formalizzati nelle relazioni di servizio e nei processi verbali versati in atti (cfr. Allegati dal n. 6 al n. 10 - produzione Avv. Stato del 6.7.2017) – che il ricorrente:
- non ha segnalato all’Amministrazione alcune partite di prodotto ricevute in sospensione di accisa;
- ha più volte aumentato, senza autorizzazione, la capacità di stoccaggio del deposito stabilita nel corso della verifica del 14.7.2016, in relazione alla quale era stata determinata la cauzione prevista;
- ha ricevuto prodotto in sospensione di accisa, senza la prevista integrazione a copertura del deposito cauzionale;
- non ha effettuato telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, così come previsto, le registrazioni contabili delle partite di prodotto ricevute in sospensione di accisa.
- non ha consentito agli organi accertatori della P.A. di accedere al deposito fiscale per esercitare la prevista vigilanza, di cui al sopra menzionato art. 5, comma 4, T.U.A. (e di qui la constatazione, contenuta nel provvedimento in esame, che « la “impedita vigilanza”, di fatto perpetrata con il comportamento assunto dal Depositario autorizzato sul deposito fiscale, indebolisce, in parte, il rapporto fiduciario tra Amministrazione finanziaria e Depositario autorizzato, posto alla base del rilascio dell ’ autorizzazione ad esercire l ’ attività economica in regime di deposito fiscale »).
4.1. Inoltre, tra le motivazioni che hanno portato all’adozione delle decisioni per cui vi è causa, ve ne sono altre – autonomamente idonee a sorreggere gli atti gravati e rimaste incontestate da parte del ricorrente, secondo lo schema dell’atto plurimotivato – con cui la P.A. ha rilevato, da una parte, che “ … dalla data di attivazione dell ’ impianto (04/11/2016) ad oggi non sono avvenute movimentazioni in estrazione dei prodotti, facendo venir meno, quindi, anche le esigenze economiche poste dall ’ articolo 28 del TUA, quali condizioni essenziali per il rilascio dell ’ autorizzazione all ’ esercizio dell ’ attività in regime di deposito fiscale” ; dall’altra, che “ … da indagini condotte dall ’ UD di Lecce, risulta che la ditta RO IZ — P.I./C.F. 02393410747, abbia una situazione patrimoniale e reddituale insufficiente a garantire le pretese erariali ed, inoltre, che per l ’ esercizio del deposito fiscale di che trattasi non risulta che abbia alcun dipendente a carico” .
4.2. Tali circostanze, tutte corroborate dagli esiti degli accertamenti condotti dall’ufficio fiscale, depositati in atti, comprovano in modo inconfutabile la gravità delle irregolarità accertate nella gestione del deposito fiscale de quo , sicché legittimamente l’Amministrazione doganale ha provveduto dapprima alla sospensione e, poi, alla revoca della licenza, in virtù del potere ad essa espressamente riconosciuto dalla legge e a tutela degli interessi erariali di cui è portatrice.
4.3. In particolare, l’impianto motivazionale dei provvedimenti impugnati è fondato su una completa ed adeguata istruttoria, cristallizzata - nei suoi presupposti di fatto - nei verbali di accertamento redatti da pubblici ufficiali, che, in quanto tali, hanno efficacia di piena prova, fino a querela di falso (cfr. art. 2700 cod. civ.).
5. Dipoi, avuto riguardo alla pretesa inosservanza del termine per produrre memorie difensive, osserva il Collegio che tale allegazione è infondata in fatto.
5.1. Ed invero, il provvedimento di sospensione della licenza è stato notificato al ricorrente tramite PEC lo stesso giorno dell’emissione dell’atto (ossia il 30.3.2017), mentre quello di revoca risulta notificato in data 26.5.2017, sicché è evidente che l’intervallo di tempo intercorso tra la sospensione e la revoca della licenza è ben superiore al termine di trenta giorni concesso al ricorrente per presentare osservazioni, peraltro infruttuosamente decorso, senza che questi se ne sia avvalso.
5.2. In ogni caso, anche qualora sussistenti, le circostanze addotte dal ricorrente non avrebbero potuto determinare un esito diverso del procedimento de quo , poiché la disciplina normativa configura la revoca della licenza di esercizio quale conseguenza vincolata dell’inadempimento degli obblighi fissati dagli artt. 5 e 28 T.U.A., senza lasciare spazio ad eventuali apprezzamenti discrezionali sulle modalità di perseguimento dell’interesse pubblico, già operate a valle dal legislatore.
6. Per tali ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente, che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO