TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2024, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7735/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7735/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
Parte_1
, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, (P.IVA, cod. fisc.
[...]
e iscrizione al Registro delle Imprese n. ), subentrato in forza del D.L. P.IVA_1
22.08.2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01.12.2016 n. 225, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società Parte_2 in persona del legale rappresentante e per esso la Dott.
[...] CP_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Fabio Ciulli, con studio in Cagliari, via Grazia
[...]
Deledda n. 74, ove elegge anche domicilio, giusta procura in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F.: ), nata a [...], il Controparte_2 C.F._1
06.11.1955, e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Furio Suvilla del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in 27029 Vigevano (PV), P.zza IV novembre n. 11, giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO del giudizio: appello sentenza GdP, pagamento cartella esattoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di Parte_1 precisazione delle conclusioni, depositato in data 27.09.2024):
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni istanza e deduzione contraria riformare in toto la sentenza del Giudice di Pace di Monza n° 487/2023 perché pagina 1 di 6 infondata in fatto e diritto e accogliere tutte le conclusioni avanzate dall nel Pt_1 giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il GdP di Monza per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” Per (come da conclusioni rassegnate negli scritti difensivi depositati): Controparte_2
“Nel Merito:
• In via principale, rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_3
487/2023, emessa dal Giudice di Pace di Monza ad esito del giudizio R.G. n. 5356/2023, per ogni motivazione addotta in comparsa e per ogni altra motivazione in fatto e diritto ravvisabile d'ufficio;
• per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di impugnazione.
• In subordine, decidendo la controversia nel merito, accogliere le domande della Sig.ra CP_2
• In ogni caso, condannare ex art. 96 c.p.c., Parte_3 attesa la temerarietà dell'appello promosso. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo del giudizio, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 487/2023 del Giudice di
[...]
Pace di Monza, emessa a seguito del procedimento nel quale Controparte_2 conveniva in giudizio l'odierna appellante al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 06820229020140277000 ed ogni atto prodromico e successivo, poiché avente ad oggetto la cartella n. 06820160119076531001, già annullata da precedente sentenza passata in giudicato. Esponeva l'appellante di avere notificato a in data 14.07.2022, Controparte_2 intimazione di pagamento n. 06820229020140277000, contenente l'invito a pagare – entro cinque giorni – il complessivo importo di euro 5.130,06 e che di tale importo risultava essere creditore il in Controparte_3 riferimento alla cartella di pagamento n. 06820160119076531001 - notificata in data 08.02.2017- di euro 5.130,06, originata da sanzione amministrativa/contravvenzione codice della strada. Affermava, che la cartella n. 06820160119076531001 era stata, come pacificamente dimostrato, oggetto di annullamento giudiziale, in forza della sentenza n. 39/2020. Successivamente, la suddetta sentenza veniva impugnata da
[...]
e, all'esito del suddetto giudizio, il Tribunale di Parte_1
Monza emetteva sentenza n. 1568/2021 che, in parziale riforma della sentenza n.
pagina 2 di 6 39/2020 del GdP, dichiarava, relativamente alla cartella n. 06820160119076531001, il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria. Evidenziava, che, tuttavia, nessuna delle parti per cui è causa riassumeva, entro i termini previsti dalla legge, il giudizio dinnanzi l'autorità indicata come competente con la sentenza n. 1568/2021. Pertanto, nel pronunciarsi sulla domanda il Giudice di Pace di Monza – tenendo in considerazione le pronunce sul merito della cartella n. 06820160119076531001 - statuiva così “-annulla l'intimazione di pagamento dell Parte_1
n.08241 del 9 giugno 2022 di € 5.130,06; - condanna la convenuta a
[...] rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per compensi di avvocato, in € 120,00 per rimborso forfettario spese generali, ed in € 125,00 per anticipazioni, oltre agli oneri accessori di legge.” L'appellante ha pertanto avviato il presente procedimento chiedendo quanto asserito nelle suindicate conclusioni. In particolare, ha sottolineato che la mancata riassunzione del giudizio avanti la produceva l'effetto di rendere irretrattabile il Controparte_4 credito in riscossione e la relativa cartella di pagamento n. 06820160119076531001.
si è costituita nel presente giudizio, in data 15.01.2024, chiedendo la Controparte_2 conferma della sentenza del Giudice di prime cure e ritenendo inammissibili o infondate le domande dell'appellante, e asseriva le conclusioni sopra riportate. L'odierna appellata, precisamente, ha contestato la nullità dell'intimazione di pagamento, in quanto emessa su una cartella già annullata da sentenza passata in giudicato in seguito alla mancata riassunzione del giudizio innanzi all'autorità giudiziaria competente. All'udienza del 23 maggio 2024, il Giudice, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, ha fissato - su richiesta delle stesse– udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'udienza del 28 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
II. È doveroso, prima di entrare nel merito del presente procedimento, ricostruire brevemente i fatti che costituiscono l'antecedente logico della presente decisione.
introduceva il giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza n. Controparte_2
487/2023, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento ricevuta, in quanto la cartella n. 06820229020140277000, avente importo pari ad euro 5.130,06 era stata emessa e notificata da Parte_1 sulla base della cartella di pagamento n. 06820160119076531001, oggetto di annullamento con la sentenza n. 39/2020 del GdP. La predetta sentenza, oggetto di impugnazione da parte dell'odierna appellante, era stata oggetto di parziale riforma poiché il Giudice, con riferimento alla cartella n. 06820160119076531001, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria.
pagina 3 di 6 Come emerge chiaramente dagli atti di causa e dagli scritti difensivi, nessuna delle parti riassumeva, nel termine perentorio previsto ex lege, il giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente.
Sul punto, parte appellante ritiene che la mancata riassunzione del giudizio di fronte alla di Milano, nel termine di tre mesi dalla pronuncia, Controparte_4 non abbia come conseguenza il passaggio in giudicato della sentenza del GdP n. 39/2020 e non può aver avuto l'effetto di cristallizzare la decisione di annullamento della medesima cartella, ma ha prodotto l'effetto di rendere irretrattabile il credito in riscossione e la relativa cartella di pagamento n. 06820160119076531001.
, pertanto, considera del Parte_1 tutto legittima l'ingiunzione al pagamento della cartella n. 06820229020140277000 (oggetto di questo giudizio), in quanto la cartella su cui si basa è valida.
Parte appellata, invece, sostiene che alla mancata riassunzione del giudizio abbia fatto seguito l'estinzione del processo per inattività della parte interessata, ai sensi dell'art. 307 c.p.c, con conseguente passaggio in giudicato, ex art. 338 c.p.c., della sentenza del Giudice di Pace di Monza n. 39/2020. Ha specificamente evidenziato che, con particolare riferimento alla parte non riformata dalla sentenza resa in sede di appello dal Tribunale di Monza, si sia effettuato il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo al disposto annullamento della cartella n. 06820160119076531001, sottesa all'intimazione per cui è causa.
per l'effetto di quanto esposto, ritiene che nulla sia dovuto per la Controparte_2 cartella n. 06820229020140277000 poiché comprende una cartella (la n. 06820160119076531001 già annullata con sentenza definitivamente passata in giudicato. Ciò premesso, si osserva quanto segue. Com'è noto, l'art. 338 c.p.c., rubricato “Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione”, prevede che “l'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto”. I provvedimenti che modificano gli effetti della sentenza possono essere sia sentenze non definitive (di rito o di merito) pronunciate nel giudizio estinto, sia provvedimenti diversi dalle sentenze, che non abbiano un contenuto meramente ordinatorio, ma incidano sulla sostanza delle statuizioni contenute nella pronuncia di primo grado. Nel caso di specie il Giudice del secondo grado, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, non si è pronunciato sul merito della questione – in quanto non ha modificato la sentenza ma ne ha disposto la parziale riforma – limitandosi a rinviare la decisione al Giudice ritenuto dotato di giurisdizione. A sostegno di tale argomentazione, la Suprema Corte di Cassazione sul punto afferma che “l'art. 338 c.p.c., nello stabilire che la estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, fa salvi i soli casi in cui, di quest'ultima, risultino «modificati gli effetti» con provvedimenti pronunciati nel corso del
pagina 4 di 6 procedimento estinto, operando, così, un riferimento esclusivo ad atti (le sentenze non definitive, processuali o di merito, pronunciate in appello) di carattere non meramente ordinatorio che abbiano inciso sulle statuizioni della sentenza di primo grado, operandone una sostituzione ovvero una parziale modificazione. Non integra gli estremi di tali ipotesi la sentenza di appello che, limitandosi a dichiarare l'incompetenza del tribunale, non pone alcuna premessa per la prosecuzione del processo fino alla decisione nel merito, ma rende soltanto incontestabile l'incompetenza dichiarata — salva l'impugnazione della relativa pronuncia — e la competenza del giudice da essa indicata in caso di tempestiva riassunzione del procedimento. [Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una pronuncia del giudice di appello dichiarativa della incompetenza del tribunale che aveva, nella specie, rigettato un'opposizione a decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo. La Corte ha, ancora, stabilito che, alla sentenza di appello, non poteva riconoscersi l'effetto di un implicito riconoscimento dell'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, potendo tale effetto essere determinato solo dal giudice del rinvio a seguito della trasmigratio iudicii, non verificatasi la quale, per mancata riassunzione del giudizio dinanzi a quest'ultimo, l'unica conseguenza processuale risultava l'estinzione del procedimento di appello ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” (cfr. Cass. civile Sez. III sentenza n. 5799 del 11 giugno 1998). Alla luce di quanto esposto, ne deriva che la sentenza del GdP n. 39/2020 sia passata in giudicato a seguito della mancata riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente e che, stante la dichiarata nullità della cartella n. 06820160119076531001 di cui alla summenzionata sentenza, la cartella n. 06820229020140277000 (oggetto di questo giudizio) debba ritenersi nulla poiché comprendente una cartella già annullata. Ne consegue, pertanto, il rigetto integrale dell'appello proposto da
[...]
, e per l'effetto la conferma della Parte_1 sentenza n. 487/2023 del Giudice di Pace di Monza.
III. Le spese di lite debbono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità del giudizio e della circostanza che lo stesso verte su questioni già affrontate in diversi gradi di altri giudizi e delle pronunce succedetesi sul punto, tali da incidere sull'esatta conoscibilità delle rispettive ragioni delle parti stesse. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 1-quater del DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 487/2023 del Giudice di Pace di Monza;
pagina 5 di 6 2. compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3. accerta la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Monza, 13 dicembre 2024 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7735/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
Parte_1
, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, (P.IVA, cod. fisc.
[...]
e iscrizione al Registro delle Imprese n. ), subentrato in forza del D.L. P.IVA_1
22.08.2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01.12.2016 n. 225, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società Parte_2 in persona del legale rappresentante e per esso la Dott.
[...] CP_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Fabio Ciulli, con studio in Cagliari, via Grazia
[...]
Deledda n. 74, ove elegge anche domicilio, giusta procura in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F.: ), nata a [...], il Controparte_2 C.F._1
06.11.1955, e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Furio Suvilla del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in 27029 Vigevano (PV), P.zza IV novembre n. 11, giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO del giudizio: appello sentenza GdP, pagamento cartella esattoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di Parte_1 precisazione delle conclusioni, depositato in data 27.09.2024):
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni istanza e deduzione contraria riformare in toto la sentenza del Giudice di Pace di Monza n° 487/2023 perché pagina 1 di 6 infondata in fatto e diritto e accogliere tutte le conclusioni avanzate dall nel Pt_1 giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il GdP di Monza per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” Per (come da conclusioni rassegnate negli scritti difensivi depositati): Controparte_2
“Nel Merito:
• In via principale, rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_3
487/2023, emessa dal Giudice di Pace di Monza ad esito del giudizio R.G. n. 5356/2023, per ogni motivazione addotta in comparsa e per ogni altra motivazione in fatto e diritto ravvisabile d'ufficio;
• per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di impugnazione.
• In subordine, decidendo la controversia nel merito, accogliere le domande della Sig.ra CP_2
• In ogni caso, condannare ex art. 96 c.p.c., Parte_3 attesa la temerarietà dell'appello promosso. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo del giudizio, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 487/2023 del Giudice di
[...]
Pace di Monza, emessa a seguito del procedimento nel quale Controparte_2 conveniva in giudizio l'odierna appellante al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 06820229020140277000 ed ogni atto prodromico e successivo, poiché avente ad oggetto la cartella n. 06820160119076531001, già annullata da precedente sentenza passata in giudicato. Esponeva l'appellante di avere notificato a in data 14.07.2022, Controparte_2 intimazione di pagamento n. 06820229020140277000, contenente l'invito a pagare – entro cinque giorni – il complessivo importo di euro 5.130,06 e che di tale importo risultava essere creditore il in Controparte_3 riferimento alla cartella di pagamento n. 06820160119076531001 - notificata in data 08.02.2017- di euro 5.130,06, originata da sanzione amministrativa/contravvenzione codice della strada. Affermava, che la cartella n. 06820160119076531001 era stata, come pacificamente dimostrato, oggetto di annullamento giudiziale, in forza della sentenza n. 39/2020. Successivamente, la suddetta sentenza veniva impugnata da
[...]
e, all'esito del suddetto giudizio, il Tribunale di Parte_1
Monza emetteva sentenza n. 1568/2021 che, in parziale riforma della sentenza n.
pagina 2 di 6 39/2020 del GdP, dichiarava, relativamente alla cartella n. 06820160119076531001, il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria. Evidenziava, che, tuttavia, nessuna delle parti per cui è causa riassumeva, entro i termini previsti dalla legge, il giudizio dinnanzi l'autorità indicata come competente con la sentenza n. 1568/2021. Pertanto, nel pronunciarsi sulla domanda il Giudice di Pace di Monza – tenendo in considerazione le pronunce sul merito della cartella n. 06820160119076531001 - statuiva così “-annulla l'intimazione di pagamento dell Parte_1
n.08241 del 9 giugno 2022 di € 5.130,06; - condanna la convenuta a
[...] rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per compensi di avvocato, in € 120,00 per rimborso forfettario spese generali, ed in € 125,00 per anticipazioni, oltre agli oneri accessori di legge.” L'appellante ha pertanto avviato il presente procedimento chiedendo quanto asserito nelle suindicate conclusioni. In particolare, ha sottolineato che la mancata riassunzione del giudizio avanti la produceva l'effetto di rendere irretrattabile il Controparte_4 credito in riscossione e la relativa cartella di pagamento n. 06820160119076531001.
si è costituita nel presente giudizio, in data 15.01.2024, chiedendo la Controparte_2 conferma della sentenza del Giudice di prime cure e ritenendo inammissibili o infondate le domande dell'appellante, e asseriva le conclusioni sopra riportate. L'odierna appellata, precisamente, ha contestato la nullità dell'intimazione di pagamento, in quanto emessa su una cartella già annullata da sentenza passata in giudicato in seguito alla mancata riassunzione del giudizio innanzi all'autorità giudiziaria competente. All'udienza del 23 maggio 2024, il Giudice, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, ha fissato - su richiesta delle stesse– udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'udienza del 28 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
II. È doveroso, prima di entrare nel merito del presente procedimento, ricostruire brevemente i fatti che costituiscono l'antecedente logico della presente decisione.
introduceva il giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza n. Controparte_2
487/2023, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento ricevuta, in quanto la cartella n. 06820229020140277000, avente importo pari ad euro 5.130,06 era stata emessa e notificata da Parte_1 sulla base della cartella di pagamento n. 06820160119076531001, oggetto di annullamento con la sentenza n. 39/2020 del GdP. La predetta sentenza, oggetto di impugnazione da parte dell'odierna appellante, era stata oggetto di parziale riforma poiché il Giudice, con riferimento alla cartella n. 06820160119076531001, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria.
pagina 3 di 6 Come emerge chiaramente dagli atti di causa e dagli scritti difensivi, nessuna delle parti riassumeva, nel termine perentorio previsto ex lege, il giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente.
Sul punto, parte appellante ritiene che la mancata riassunzione del giudizio di fronte alla di Milano, nel termine di tre mesi dalla pronuncia, Controparte_4 non abbia come conseguenza il passaggio in giudicato della sentenza del GdP n. 39/2020 e non può aver avuto l'effetto di cristallizzare la decisione di annullamento della medesima cartella, ma ha prodotto l'effetto di rendere irretrattabile il credito in riscossione e la relativa cartella di pagamento n. 06820160119076531001.
, pertanto, considera del Parte_1 tutto legittima l'ingiunzione al pagamento della cartella n. 06820229020140277000 (oggetto di questo giudizio), in quanto la cartella su cui si basa è valida.
Parte appellata, invece, sostiene che alla mancata riassunzione del giudizio abbia fatto seguito l'estinzione del processo per inattività della parte interessata, ai sensi dell'art. 307 c.p.c, con conseguente passaggio in giudicato, ex art. 338 c.p.c., della sentenza del Giudice di Pace di Monza n. 39/2020. Ha specificamente evidenziato che, con particolare riferimento alla parte non riformata dalla sentenza resa in sede di appello dal Tribunale di Monza, si sia effettuato il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo al disposto annullamento della cartella n. 06820160119076531001, sottesa all'intimazione per cui è causa.
per l'effetto di quanto esposto, ritiene che nulla sia dovuto per la Controparte_2 cartella n. 06820229020140277000 poiché comprende una cartella (la n. 06820160119076531001 già annullata con sentenza definitivamente passata in giudicato. Ciò premesso, si osserva quanto segue. Com'è noto, l'art. 338 c.p.c., rubricato “Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione”, prevede che “l'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto”. I provvedimenti che modificano gli effetti della sentenza possono essere sia sentenze non definitive (di rito o di merito) pronunciate nel giudizio estinto, sia provvedimenti diversi dalle sentenze, che non abbiano un contenuto meramente ordinatorio, ma incidano sulla sostanza delle statuizioni contenute nella pronuncia di primo grado. Nel caso di specie il Giudice del secondo grado, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, non si è pronunciato sul merito della questione – in quanto non ha modificato la sentenza ma ne ha disposto la parziale riforma – limitandosi a rinviare la decisione al Giudice ritenuto dotato di giurisdizione. A sostegno di tale argomentazione, la Suprema Corte di Cassazione sul punto afferma che “l'art. 338 c.p.c., nello stabilire che la estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, fa salvi i soli casi in cui, di quest'ultima, risultino «modificati gli effetti» con provvedimenti pronunciati nel corso del
pagina 4 di 6 procedimento estinto, operando, così, un riferimento esclusivo ad atti (le sentenze non definitive, processuali o di merito, pronunciate in appello) di carattere non meramente ordinatorio che abbiano inciso sulle statuizioni della sentenza di primo grado, operandone una sostituzione ovvero una parziale modificazione. Non integra gli estremi di tali ipotesi la sentenza di appello che, limitandosi a dichiarare l'incompetenza del tribunale, non pone alcuna premessa per la prosecuzione del processo fino alla decisione nel merito, ma rende soltanto incontestabile l'incompetenza dichiarata — salva l'impugnazione della relativa pronuncia — e la competenza del giudice da essa indicata in caso di tempestiva riassunzione del procedimento. [Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una pronuncia del giudice di appello dichiarativa della incompetenza del tribunale che aveva, nella specie, rigettato un'opposizione a decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo. La Corte ha, ancora, stabilito che, alla sentenza di appello, non poteva riconoscersi l'effetto di un implicito riconoscimento dell'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, potendo tale effetto essere determinato solo dal giudice del rinvio a seguito della trasmigratio iudicii, non verificatasi la quale, per mancata riassunzione del giudizio dinanzi a quest'ultimo, l'unica conseguenza processuale risultava l'estinzione del procedimento di appello ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” (cfr. Cass. civile Sez. III sentenza n. 5799 del 11 giugno 1998). Alla luce di quanto esposto, ne deriva che la sentenza del GdP n. 39/2020 sia passata in giudicato a seguito della mancata riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente e che, stante la dichiarata nullità della cartella n. 06820160119076531001 di cui alla summenzionata sentenza, la cartella n. 06820229020140277000 (oggetto di questo giudizio) debba ritenersi nulla poiché comprendente una cartella già annullata. Ne consegue, pertanto, il rigetto integrale dell'appello proposto da
[...]
, e per l'effetto la conferma della Parte_1 sentenza n. 487/2023 del Giudice di Pace di Monza.
III. Le spese di lite debbono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità del giudizio e della circostanza che lo stesso verte su questioni già affrontate in diversi gradi di altri giudizi e delle pronunce succedetesi sul punto, tali da incidere sull'esatta conoscibilità delle rispettive ragioni delle parti stesse. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 1-quater del DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 487/2023 del Giudice di Pace di Monza;
pagina 5 di 6 2. compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3. accerta la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Monza, 13 dicembre 2024 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 6 di 6