Articolo 1031 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1039Articolo 1041
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 1031. Modalita' di avanzamento 1. L'avanzamento dei militari ((, ferme restando le modalita' e condizioni previste dal presente codice,)) ha luogo:
a) ad anzianita'; b) a scelta; c) a scelta per esami; d) per meriti eccezionali; e) per benemerenze d'istituto. 2. L'avanzamento a scelta riguarda gli ufficiali e i sottufficiali. 3 L'avanzamento a scelta per esami riguarda gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri e gli appartenenti ai ruoli marescialli delle Forze armate; per questi ultimi la procedura di avanzamento a scelta per esami avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, le cui modalita' e i criteri di valutazione sono disciplinati con apposito decreto ministeriale.
4. L'avanzamento per benemerenze d'istituto riguarda esclusivamente gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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