Parere sospensivo 12 settembre 2023
Parere definitivo 20 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03513/2026REG.PROV.COLL.
N. 00684/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Marilena Del Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'economia e delle finanze- Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze- Comando generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il consigliere NA DE e udito per l’appellante l’avvocato Marilena Del Vecchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. L’oggetto del giudizio sono:
a) la nota del Comando regionale Emilia Romagna della Guardia di finanza prot. n. 389618 del 4 dicembre 2020, avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico proposto dal Ten. col. -OMISSIS-avverso la determinazione n. 284990 del Comandante del Reparto Tecnico Logistico ed Amministrativo (R.T.L.A.) Emilia Romagna;
b) la determinazione n. 284990/20 dell’11 settembre 2020 con cui è stata inflitta al Ten. col.-OMISSIS-la sanzione disciplinare di corpo di tre giorni di consegna;
c) il provvedimento del Comando generale della Guardia di finanza – I Reparto Ufficio Personale Ufficiali n. 624/113/INCC, del 3 maggio 2021 di sospensione del giudizio di avanzamento al grado superiore dell’ufficiale.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono di seguito esposti.
2.1. Ten. col. -OMISSIS-veniva sottoposto a procedimento penale per i reati di corruzione, rivelazione di segreti d’ufficio, omessa denuncia e falsità ideologica in concorso. Secondo l’ipotesi accusatoria, il militare, allorché prestava servizio come Comandante del primo gruppo di tutela entrate del Nucleo di polizia tributaria di Bologna, aveva accettato la promessa di denaro in cambio dell’alterazione di una verifica fiscale eseguita nei confronti della società -OMISSIS- s.p.a.
2.2. Con sentenza della Corte di Appello di Bologna n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2018 (divenuta irrevocabile il 9 marzo 2019) l’interessato veniva definitivamente assolto per non aver commesso il fatto. Successivamente, veniva archiviato il procedimento per collusione militare instaurato a suo carico dalla Procura presso il Tribunale militare di Verona.
2.3. In data 17 luglio 2020 l’Amministrazione di appartenenza disponeva l’archiviazione del procedimento disciplinare di stato che era stato avviato e subito sospeso in attesa della definizione di quello penale.
2.4. Il successivo 24 agosto 2020, all’esito degli accertamenti preliminari, veniva instaurato il procedimento disciplinare di corpo, nell’ambito del quale veniva contestato all’ufficiale il comportamento omissivo ed inerte serbato dal medesimo (e ben evidenziato dalla sentenza assolutoria della Corte di Appello) a fronte delle condotte illecite tenute dai collaboratori (tra cui, in particolare, il parigrado -OMISSIS-), finalizzate ad alterare la verifica fiscale eseguita nei confronti della -OMISSIS- s.p.a.
2.5. La Corte di Appello, nell’assolvere il militare dai reati contestati, aveva, infatti, evidenziato che il predetto << non intervenne né si intromise mai nel corso della verifica; egli ne spiegò anche le ragioni sostenendo che -OMISSIS- era suo pari grado, che [si] trattava di un ufficiale estremamente esperto e capace [, e] che lui (-OMISSIS-) era in procinto di essere trasferito in un’altra sede e ad altro incarico >>. Di conseguenza, non poteva << affermarsi con certezza che l’atteggiamento sostanzialmente lassista assunto dall’imputato – il ricorrente – nascondesse in realtà un accordo illecito con i militari operanti >>, pur avendo egli appreso, rimanendo inerte, << che qualcuno dei suoi collaboratori aveva rivelato preventivamente i programmi di verifica >> e pur nutrendo dubbi su di essi.
2.6. Sulla base di quanto rilevato dal giudice penale, l’autorità disciplinare riteneva che la condotta dell’ufficiale, pur non integrando il delitto di corruzione, avesse determinato una grave violazione dei doveri di vigilanza e di attivo controllo dell’attività dei collaboratori e dei sottoposti, autori esclusivi delle condotte oggetto dell’imputazione penale.
2.7. All’esito del procedimento disciplinare, con determinazione n. 284990/20 dell’11 settembre 2020 veniva inflitta al tenente colonello la sanzione di tre giorni di consegna.
2.8. Con nota prot. n. 389618 del 4 dicembre 2020 veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dall’interessato.
3. Con ricorso di primo grado, il-OMISSIS-impugnava i provvedimenti sopra indicati, deducendo: a) la violazione delle garanzie difensive, per non essergli stati concessi termini adeguati per la formulazione delle giustificazioni, attesa l’esigenza di acquisire piena conoscenza degli atti e dei documenti collegati all’incolpazione disciplinare (1° motivo); b) la tardiva (o meglio l’intempestiva) attivazione del procedimento disciplinare (2° motivo); c) il difetto di istruttoria e motivazione, in quanto l’Amministrazione non avrebbe proceduto ad un’autonoma valutazione dei fatti (3° motivo) e in quanto sarebbe mancata un’analisi sufficientemente analitica degli addebiti al fine di verificarne la specifica rilevanza (4° motivo); d) la formazione del giudicato assolutorio in sede penale che avrebbe impedito qualsiasi addebito disciplinare (5° motivo); e) l’infondatezza delle contestate violazioni (6° motivo); e) la violazione dei principi di imparzialità, obiettività, proporzionalità e gradualità, tenuto conto dei precedenti di servizio, del grado rivestito e della condotta tenuta (7° motivo).
3.1. Con successivi motivi aggiunti impugnava anche il provvedimento n. 624/113/INCC del 3 maggio 2021 di sospensione del giudizio di avanzamento in attesa degli esiti del procedimento disciplinare.
4. Il T.a.r. per il Veneto, sez. I, con sentenza del-OMISSIS- respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, rilevando che: a) la decisione della Corte di Appello, sebbene non integri un formale giudicato di condanna, reca un’ampia disamina della condotta e della responsabilità dell’interessato, disamina che, una volta confluita nel procedimento disciplinare, rende superfluo ogni ulteriore approfondimento in ordine alla dinamica dei fatti; b) la regola della tempestività dell’azione disciplinare non appare violata, avendo l’Amministrazione assunto l’iniziativa disciplinare subito dopo l’archiviazione del procedimento di stato, a seguito dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Bologna e della conoscenza del decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale militare; c) il procedimento disciplinare non ha riguardato le imputazioni penali, ma comportamenti ulteriori tenuti dall’ufficiale, consistenti nell’aver mancato ai doveri d’ufficio - omettendo di vigilare sulle condotte illecite dei collaboratori - o comunque nell’aver trascurato di adottare opportuni provvedimenti, tra cui le segnalazioni alle superiori gerarchie e alla competente autorità giudiziaria, nonostante la chiara percezione delle molteplici irregolarità che si andavano manifestando nel corso della verifica condotta a carico della -OMISSIS- s.p.a.; d) l’irrilevanza penale dei fatti oggetto dell’imputazione non impedisce né il vaglio dei medesimi fatti, accertati nella loro materialità dal giudice, se ritenuti diversamente rilevanti ai fini disciplinari, né l’esame, ai medesimi fini, di eventuali condotte satelliti, espressive di un autonomo disvalore benché estranee alle figure criminose contestate.
5. L’interessato ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di gravame:
I. Error in iudicando. Violazione errata e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. 1366 COM, dell’art. 10 L.241/90 del diritto alla piena partecipazione, difesa ed acquisizione di elementi rilevanti a di fesa dell’interessato e dell’art. 6 della L. 241/90. Motivazione apodittica. Travisamento illogicità e parziale valutazione delle prove in atti, contraddittorietà della valutazione del giudicante .
II. Error in iudicando. Violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 1393, 1392 e 1398 D.lgs n. 66/2010, del principio di tempestività della contestazione e dei termini di avvio e conclusione del procedimento ex lege previsti. Omessa valutazione dell’estinzione del potere disciplinare. Violazione degli artt. 4, prot. 7 CEDU e dell’art. 50 Carta UE. Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Manifesta ingiustizia. Motivazione carente sotto il profilo della contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio rispetto al presupposto provvedimento di estinzione del procedimento di Stato.
III. Omessa pronuncia sul motivo c) del ricorso introduttivo, sulla ivi censurata violazione dell’art. 1393 d.lgs n. 66/2010 e del principio di autonomia decisionale dell’autorità procedente e sul motivo 2) del ricorso per motivi aggiunti. Omessa valutazione della violazione della circolare del Comandante della Guardia di Finanza n. 108856/2014 del 14.04.2014 recante disciplina dell’avvio dei procedimenti disciplinari. Formulazione della contestazione degli addebiti e della circolare n. 1/2006.
IV. Error in iudicando. Violazione ed elusione di giudicato. Violazione errata e falsa applicazione del principio di chiarezza e precisione della contestazione disciplinare, e della irrogazione della sanzione per fatti previamente determinati. Omessa valutazione e travisamento delle prove documentali in atti. Motivazione apparente.
V. Omessa valutazione del motivo calendato nel ricorso introduttivo sub lettera f), mai neanche menzionato nella motivazione della sentenza appellata, nella quale è totalmente assente lo scrutini del motivo.
VI. Error in iudicando. Violazione di giudicato derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 4338/2018. Violazione errata e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.p., degli artt. 1393 e 1392 e 1398, D.lgs n. 66/2010 e della circolare relativa ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale n. 329940/2016 del 2.11.2016 del Comando Generale della Guardia di Finanza e delle Istruzioni sui procedimenti disciplinari di cui alla circolare n. 1/2006 e ss.mm.ii. del Comando Generale della Guardia di Finanza.
VII. Error in iudicando. Motivazione apparente, apodittica in relazione al motivo g) in ricorso calendato “Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di imparzialità, omessa valutazione ”,
VIII. Si ripropongono tutti i motivi del ricorso introduttivo, i motivi 2 e 3 del ricorso per motivi aggiunti e le memorie difensive di primo grado.
6. Si è costituito in resistenza il Ministero dell’economia e finanze.
7. Nel corso del giudizio l’appellante ha depositato i documenti già acquisiti al fascicolo di primo grado.
8. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Con il primo motivo di appello il ricorrente censura il capo n. 8.1. della sentenza con cui è stato respinto il motivo sub lett. a) del ricorso introduttivo, relativo alla violazione del diritto di difesa, determinato dall’eccessiva brevità del termine assegnato per produrre le giustificazioni.
Il T.a.r. avrebbe erroneamente disatteso la censura, ritenendo sufficienti i soli atti accusatori già acquisiti nel procedimento disciplinare, senza necessità di acquisire anche quelli a discarico. La sentenza impugnata sarebbe, inoltre, viziata da travisamento e parziale valutazione delle prove poiché dal giudicato penale assolutorio emerge che il-OMISSIS-non solo non ha partecipato ad alcun accordo illecito ma, anzi, ha agito secondo l’ordinaria diligenza e spirito di colleganza nei confronti di un parigrado.
11. Il motivo è infondato.
12. L’art. 1370 d. lgs 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare, c.m.) - rubricato “ contestazione degli addebiti e diritto di difesa ” - sancisce che << Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato >>.
13. Il diritto di difesa risulta, quindi, pienamente garantito con l’acquisizione e la valutazione, nell’ambito dell’istruttoria formale, delle giustificazioni prodotte dall’interessato in relazione agli addebiti contestati.
14. La disposizione non contempla un termine minimo a difesa, demandando alla discrezionalità dell’amministrazione, in relazione alla natura dell’addebito e alla complessità dell’accertamento, la determinazione - nel rispetto del limite massimo di durata del procedimento (art. 1392 c.m.) - del termine entro cui le giustificazioni devono essere prodotte.
15. Queste ultime devono, in ogni caso, essere strettamente attinenti e pertinenti alle condotte oggetto dell’incolpazione disciplinare le quali, a propria volta, si fondano esclusivamente sugli elementi e i documenti acquisiti nell’ambito dell’istruttoria formale e non anche su elementi probatori ulteriori che, sebbene acquisiti in sede penale, siano rimasti fuori dal procedimento disciplinare.
16. Per tale ragione, non è possibile dilatare oltremodo la fase istruttoria (tenuto conto del termine massimo cui è soggetto il procedimento disciplinare), al fine di ripercorrere l’intero giudizio penale, di primo e di secondo grado, come pretende l’appellante che non indica neppure quali documenti, atti o prove del giudizio penale sarebbero rilevanti anche ai fini della difesa in sede disciplinare né chiarisce le ragioni di siffatta rilevanza.
17. La paventata lesione delle prerogative difensive è, in ogni caso, smentita dall’esame degli atti di causa, da cui emerge che:
a) il ricorrente ha avuto accesso a tutti gli atti acquisiti nell’ambito del procedimento disciplinare di corpo (la sentenza del Tribunale di Bologna n. -OMISSIS-e quella della Corte d’Appello di Bologna n. -OMISSIS-/2018, gli atti relativi al fascicolo processuale estrapolati dal Comando provinciale in apposito dvd, il decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale militare di Verona del 9 gennaio 2020: cfr. nota Comando regionale Emilia Romagna del 29 luglio 2020, doc. n. 22 produzione ricorrente del 22 luglio 2021) né, d’altro canto, il predetto lamenta che l’amministrazione abbia frapposto ostacoli alla conoscenza degli atti in questione;
b) con nota del 2 settembre 2020 il ricorrente ha chiesto una proroga del termine per fornire giustificazioni, motivandola, genericamente, con riguardo all’esigenza di << predisporre un’adeguata difesa stante l’imponenza del fascicolo dibattimentale nel quale deve essere reperita la documentazione da produrre a discolpa >>, senza fare alcun accenno all’istanza di accesso agli atti presentata in pari data e alla necessità di differire il termine a difesa fino all’ostensione dei documenti richiesti, nemmeno indicati nella richiesta di proroga;
c) con nota di pari data (2 settembre 2020) l’amministrazione ha tempestivamente concesso la proroga richiesta dal -OMISSIS-, che ha, quindi, fruito di complessivi 15 giorni per la presentazione delle difese (dal 24 agosto 2020 al 9 settembre 2020);
d) l’interessato ha presentato, entro il termine assegnato (9 settembre 2020), le proprie giustificazioni che l’amministrazione ha esaminato nella motivazione del provvedimento impugnato, ritenendole << parzialmente idonee ad esimerlo dalle responsabilità disciplinari derivanti dalle reiterate condotte evidenziate nella sopracitata vicenda penale >> (con riguardo, in particolare, alla violazione della circolare 1/2018 in materia di verifiche che, come osservato dallo stesso appellante, pur indicata nella contestazione degli addebiti, scompare nella irrogazione della sanzione: pag. 20 dell’appello).
18. Secondo la giurisprudenza, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa in sede disciplinare è sufficiente che l’interessato abbia potuto prendere posizione sugli addebiti contestati, presentando memorie e controdeduzioni (Cons. Stato, sez. II, 25 luglio 2025 n. 6657). Ciò in quanto il procedimento disciplinare ha natura amministrativa ed è retto dal principio inquisitorio, con la conseguenza che il diritto di difesa dell’incolpato non implica necessariamente quel contraddittorio nella formazione della prova che caratterizza il processo penale come attualmente configurato, essendo necessario e sufficiente che venga garantito il “nucleo essenziale” di tutela rappresentato dalla previa contestazione e dalla possibilità di partecipazione al procedimento, che nella specie è stato assicurato mediante presentazione di memorie e documenti (Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2023, n. 9689).
19. Per altro verso, come osservato dal T.a.r., la sentenza della Corte d’Appello ha analiticamente illustrato le circostanze di fatto che, sebbene non abbiano consentito di accertare l’effettiva consumazione del delitto di corruzione, restano comunque sintomatiche di un comportamento inerte e lassista del -OMISSIS-, incompatibile con i doveri d’ufficio.
20. Il giudice penale ha, in particolare, accertato che l’interessato:
a) pur essendo responsabile dei controlli, “ non intervenne né si intromise mai nel corso della verifica ”, spiegandone le ragioni e sostenendo che -OMISSIS- era suo parigrado, che si trattava di un ufficiale estremamente esperto e capace e che lui (-OMISSIS-) era in procinto di essere trasferito in un’altra sede e ad un altro incarico;
b) pur avendo appreso “ che qualcuno dei suoi collaboratori aveva rivelato preventivamente i programmi di verifica ”, rimaneva inerte;
c) pur avendo appreso - anche se successivamente alla chiusura della verifica - in via confidenziale dal coimputato -OMISSIS- dell’esistenza di una presunta tangente, non riferiva nulla ai superiori, limitandosi ad osservare che già nutriva dubbi sul tenente colonnello -OMISSIS-, ma di non pensare che fosse avido fino a questo punto e commentando la circostanza appresa con la seguente riflessione << Spero che li abbia presi veramente, così rimane incastrato >>.
21. Si tratta di condotte che, sebbene prive di disvalore penale, rivestono un indubbio rilievo disciplinare perché sintomatiche del disinteresse dell’ufficiale rispetto ai propri doveri d’ufficio, sebbene lo stesso rivestisse l’incarico di responsabile dell’attività di verifica e sebbene avesse avuto la chiara percezione-come da lui stesso confidato al -OMISSIS-- delle irregolarità commesse dal proprio collaboratore nel corso dell’attività in questione.
22. La condotta avente rilievo disciplinare (contrassegnata da inerzia, disinteresse verso i doveri di servizio ed omesso controllo) è, quindi, diversa da quella oggetto dell’imputazione penale (accordo corruttivo) e tale diversità esclude che possa assegnarsi valore scriminante al corretto adempimento dei compiti operativi di verifica fiscale, come invece sostenuto dall’appellante.
23. La stretta osservanza delle prassi e delle circolari per la verifica fiscale non esauriscono, infatti, i doveri d’ufficio cui soggiace il militare (con riguardo, in particolare, al senso di responsabilità, al dovere di agire di iniziativa, ai doveri del superiore, ai doveri di comunicazione: artt. 717, 716, 725 e 748 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, citati nel provvedimento impugnato), i quali si estendono a tutte le iniziative -non predeterminate né predeterminabili a priori - necessarie ad impedire o rimuovere eventuali condotte illecite (di collaboratori o di terzi) di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell’attività di servizio.
24. Per tali ragioni, il primo motivo di appello deve essere respinto.
25. Con il secondo motivo di appello il ricorrente censura il capo n. 8.2 della sentenza che ha respinto il motivo sub lett. b) del ricorso introduttivo con cui era stata dedotta l’intempestività dell’azione disciplinare di corpo perché avviata dopo che era già intervenuta l’estinzione del potere disciplinare di stato.
Il T.a.r. avrebbe assunto quale termine a quo per computare la tempestività del riavvio un termine già tardivo, ossia l’archiviazione del procedimento di stato, ormai estinto ai sensi dell’art. 1392, comma 4, c.m. per l’avvenuto decorso dei novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività fosse stata compiuta.
26. Il motivo è manifestamente infondato.
27. Ai sensi dell’art. 1398, comma 1, c.m. il procedimento disciplinare deve essere instaurato “senza ritardo”, tra l’altro, dal rinvio degli atti al Comandante di corpo all’esito della valutazione operata dall’autorità competente ai sensi dell’art.1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell’inchiesta formale (lett. d).
28. Secondo la giurisprudenza, la locuzione “senza ritardo” va intesa nel senso non di “immediatezza” della contestazione-ossia di quasi contestualità o stretta contiguità temporale tra conoscenza del fatto materiale e contestazione disciplinare- ma nel senso di “ragionevole prontezza”, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura. Si tratta di un criterio di valutazione dell’attività dell’Amministrazione che ne collega l’illegittimità non al mero superamento di un termine predeterminato, ma ad un ingiustificato procrastinarsi dell’adempimento. L’espressione non sottintende, quindi, un rigido parametro temporale, ma richiama un criterio flessibile e di ragionevolezza che porta a considerare tutte le particolarità del caso (Cons. Stato, sez. I, pareri nn. 854 e 855 del 2024). Il termine in questione ha, quindi, natura meramente sollecitatoria ed è funzionale a garantire, nello specifico e peculiare settore del procedimento disciplinare di Forza armata, il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa.
29. E’ stato, inoltre, rilevato che un parametro temporale utile ai fini della valutazione della tempestività degli adempimenti è costituito-ferma la specificità e l’autonomia dell’ordinamento militare- dall’art. 55-bis, comma 4, secondo periodo, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (testo unico sul pubblico impiego, t.u.p.i.) che, nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, impone all’organo competente di provvedere “con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni” decorrenti dal ricevimento della segnalazione della condotta di rilievo disciplinare. (Cons. Stato, sez. II, 9767 del 2025).
30. Nel caso di specie risulta che:
a) con determinazione del 17 luglio 2020 il Comandante generale della Guardia di finanza ha archiviato il procedimento disciplinare di stato, a seguito della sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Bologna, divenuta irrevocabile in data 9 marzo 2019, e del decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale penale militare di Verona del 9 gennaio 2020;
b) con nota del 29 luglio 2020 il Comando Regionale Emilia Romagna comunicava al dipendente Comandante del Re.T.L.A., quale autorità disciplinarmente competente, di procedere allo scrutinio disciplinare, inviando contestualmente i documenti acquisiti nell’ambito del giudizio penale per l’eventuale istaurazione del procedimento disciplinare di corpo;
c) con nota del 24 agosto 2020, all’esito dei preliminari accertamenti conseguenti alla disamina dei documenti inviati, il Comandante del Re.T.L.A. avviava il procedimento disciplinare di corpo.
31. L’azione disciplinare è certamente tempestiva poiché avviata entro 26 giorni dalla nota con cui il Comando Regionale ha trasmesso al Comandante di reparto i documenti necessari ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare di corpo.
32. Non si tratta, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, dell’artificioso frazionamento di un unico procedimento disciplinare, bensì di due procedimenti distinti per struttura, natura ed oggetto: a) un primo procedimento disciplinare di stato, relativo a condotte rilevanti anche sul piano penale e volto all’irrogazione di una delle sanzioni di cui all’art. 1357 c.m., poi archiviato;
b) un successivo procedimento disciplinare di corpo, relativo a condotte prive di disvalore penale, emerse a seguito della sentenza penale di assoluzione, e volto all’irrogazione di una delle sanzioni di cui all’art. 1358 c. m., concluso con l’inflizione della sanzione impugnata.
33. La diversità dei procedimenti non consente di assegnare alcun rilievo all’asserita estinzione del procedimento disciplinare di stato, poiché concluso con l’archiviazione e non con la (intempestiva) inflizione di una sanzione (di stato).
34. Anche il secondo motivo deve, quindi, essere respinto.
35. Con il terzo motivo di appello il ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia con riguardo al motivo sub lett. c) del ricorso introduttivo e al motivo n. 2 del ricorso per motivi aggiunti, relativi alla mancanza di un’autonoma valutazione, da parte dell’autorità procedente, della sanzionabilità dei fatti e delle condotte.
36. Il motivo è infondato.
37. Il T.a.r. ha esaminato e respinto congiuntamente, al capo 8.3, il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso introduttivo e il secondo e terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, evidenziando che il procedimento disciplinare << ha riguardato gli ulteriori comportamenti non contestati dal militare e analiticamente descritti nella pronuncia assolutoria della Corte bolognese >> e che <<la sanzione si dimostra congrua e coerente rispetto alle amplissime e variegate risultanze emerse nel procedimento penale, a loro volta non sconfessate dalle deduzioni, per lo più riconducibili a vizi di forma, introdotte nel giudizio dal ricorrente >>.
38. Il giudice ha, quindi, ritenuto insussistente il vizio lamentato, tenuto conto dell’indubbio disvalore disciplinare delle condotte in questione, già emerso nell’ambito del giudizio penale ed autonomamente valutato dall’amministrazione.
39. Il vizio di omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c. deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso e può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui non sia stato esaminato il punto controverso. La decisione sul motivo d’impugnazione può, infatti, emergere anche implicitamente dall’impianto complessivo della pronuncia (Cons. Stato, sez. III, n. 7431 del 2025 ; Sez. V, n. 4971 del 2025).
40. Per tali ragioni, non sussiste il dedotto vizio di omessa pronuncia.
41. In ogni caso, il motivo in questa sede riproposto è infondato nel merito, atteso che, con nota del 29 luglio 2020, il Comandante regionale- nell’evidenziare che nelle condotte tenute dall’ufficiale sono ravvisabili profili meritevoli di uno scrutinio disciplinare- ha trasmesso gli atti all’autorità competente, puntualizzando di rimanere “ in attesa di conoscere gli esiti del procedimento disciplinare ”, esiti evidentemente rimessi all’autonoma determinazione di quest’ultima.
42. Non vi sono elementi da cui si possa evincere la paventata predeterminazione, da parte del Comando regionale, dell’esito del procedimento disciplinare.
43. Il motivo deve essere respinto.
44. Con il quarto motivo di appello il ricorrente censura il capo 8.3 della sentenza che ha respinto il motivo sub lett. d), del ricorso introduttivo e il motivo n. 3 del ricorso per motivi aggiunti, entrambi relativi alla violazione dei principi di chiarezza e precisione della contestazione disciplinare.
Secondo l’appellante, il giudice di primo grado avrebbe integrato la motivazione del provvedimento che risulta estremamente generica.
45. La censura è priva di pregio.
46. Sia l’atto di contestazione degli addebiti che il provvedimento definitivo tratteggiano con precisione le condotte contestate all’ufficiale, consistenti:
a) nell’omesso intervento nel corso della verifica di cui era responsabile, sull’affermata giustificazione che << -OMISSIS- era suo parigrado, che si trattava di un ufficiale estremamente esperto e capace e che lui (-OMISSIS-) era in procinto di essere trasferito >>;
b) nell’inerzia serbata sebbene avesse appreso in via confidenziale - anche se successivamente alla chiusura della verifica – dell’esistenza di una presunta tangente, commentando la circostanza con l’osservazione che aveva nutrito << dei dubbi sul tenente colonnello -OMISSIS-, ma non pensavo fosse avido fino a questo punto >>.
47. Si tratta di circostanze puntuali che il ricorrente non contesta né smentisce, limitandosi ad affermare che la Corte d’appello avrebbe escluso, oltre al reato, anche la rilevanza disciplinare delle mancanze contestate.
48. Sul punto è sufficiente osservare che compete all’amministrazione-e non al giudice penale- la valutazione della gravità e della rilevanza disciplinare delle condotte, anche se emerse nell’ambito del procedimento penale.
49. Il giudizio disciplinare, infatti, non è vincolato dalle valutazioni effettuate in sede penale, giacché il giudizio penale e quello disciplinare sono autonomi fra loro ed operanti su piani diversi, fermo restando che lo stesso fatto imputabile all’inquisito può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto l’aspetto disciplinare ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, n. 5457 del 2025).
50. Questa Sezione ha anche di recente rimarcato che << È legittima la sanzione disciplinare di corpo inflitta ad un militare anche in presenza di un giudicato penale di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, allorquando quest’ultimo abbia riguardato le medesime condotte sotto la sola visuale dell’integrazione o meno degli elementi costitutivi del reato contestato, senza escludere la materialità delle condotte negligenti, né la loro valenza in tema di violazione delle norme sul servizio e disciplinari >> (Cons. Stato, sez. II, n. 1523 del 2026).
51. Tali conclusioni valgono, a maggior ragione, nel caso di specie in cui la condotta oggetto del giudizio penale è diversa da quella contestata in sede disciplinare: non è possibile inferire dall’assoluzione con riguardo alla prima l’insussistenza, in via conseguenziale, anche della seconda.
52. Sotto distinto e concorrente profilo, si rammenta che il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice amministrativo, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità (Cons. Stato, sez. II, n. 2004 del 2022; Sez. IV, n. 5700 del 2018, sez. IV n. 1013 del 2020; sez. IV, n. 2629 del 2021; sez. II, n. 6410 del 2023).
53. Nel caso di specie, la valutazione non pare affetta da palese irragionevolezza o travisamento dei fatti, avendo l’amministrazione puntualmente esaminato e respinto le deduzioni difensive dell’ufficiale, riproposte con il motivo in esame, evidenziando che:
a) non viene contestato << l'omesso intervento in una verifica per un fatto che sarebbe stato riferito in un momento successivo alla sua chiusura >> (maggio 2010), bensì l’inerzia (mancanza di iniziativa), pur nutrendo dubbi sulla correttezza dell’operato professionale del -OMISSIS-, peraltro, nominato Direttore della verifica;
b) una volta apprese le notizie dal -OMISSIS- sulla presunta tangente, il-OMISSIS-non ha adottato alcuna iniziativa, omettendo di informare la propria gerarchia per l’adozione di provvedimenti di competenza, denotando scarso senso di responsabilità e di iniziativa;
c) l’ufficiale è rimasto inerte, pur avendo conoscenza (o quanto meno nutrendo dubbi) circa la legittimità dell’operato dei propri collaboratori e sottoposti.
54. Tali condotte sono state ritenute dall’amministrazione-con valutazione non manifestamente illogica- incompatibili con i doveri d’ufficio imposti dagli artt. 717 (Senso di Responsabilità), 716 (Iniziativa), 725 (Doveri propri dei Superiori) e 748 (Comunicazioni) del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).
55. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, anche il quarto motivo deve essere respinto.
56. Con il quinto motivo di appello il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia della sentenza che non avrebbe esaminato il motivo sub lett. f) del ricorso introduttivo con cui si era censurato il provvedimento impugnato in quanto fondato su un’arbitraria e soggettiva interpretazione delle espressioni aggettivali utilizzate dal giudice penale.
57. La doglianza non merita accoglimento.
58. Come sopra osservato, il giudice di primo grado ha rimarcato la ragionevolezza della valutazione di responsabilità disciplinare e la congruità della sanzione irrogata alla luce delle amplissime e variegate risultanze emerse nel procedimento penale, a loro volta non sconfessate dalle deduzioni del ricorrente (punto 8.3).
59. Le circostanze di fatto contestate nel provvedimento impugnato (l’omessa comunicazione ai superiori, pur avendo avuto notizia della rivelazione anticipata dei programmi di verifica e della presunta tangente percepita dal proprio collaboratore -OMISSIS-, l’omissione di qualunque iniziativa, nonostante i dubbi sulla regolarità professionale di quest’ultimo) non sono smentite dal ricorrente il quale:
a) lamenta genericamente che il provvedimento sanzionatorio si fonderebbe su un’asserita “ arbitraria e soggettiva interpretazione di espressioni aggettivali ” della sentenza che sarebbe “ priva di appunti o rilievi censori sotto il profilo deontologico ” (che, infatti, non competono al giudice penale ma all’Autorità titolare del potere disciplinare);
b) giustifica l’omessa comunicazione ai superiori richiamando, in maniera impropria, la fattispecie di reato di cui all’ art. 595 c.p. (diffamazione), certamente non integrata dall’obbligo di comunicazione ai superiori, per difetto sia dell’elemento costitutivo del reato (comunicazione con più persone) sia dell’antigiuridicità della condotta (scriminata dall’adempimento di un dovere ai sensi dell’art. 51 c.p.), nonché il segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p. che, tuttavia, riguarda gli atti di indagine penale compiuti dalla P.G. e dal P.M. e non certo le mere informazioni ricevute dall’imputato/indagato e provenienti da un correo.
60. Per tali ragioni, anche il quinto motivo deve essere respinto.
61. Con il sesto motivo di appello il ricorrente censura il capo 8.4 della sentenza con cui è stato respinto il motivo sub lett. e) del ricorso introduttivo, relativo alla violazione dell’art. 653 c.p. Deduce che, nel caso di specie, risulterebbe evidente non solo l’irrilevanza penale dei fatti oggetto dell’imputazione ma anche l’inesistenza del disvalore sotto il profilo disciplinare.
62. Il motivo è infondato.
63. La sentenza penale ha evidenziato che << non può affermarsi con certezza che l’atteggiamento sostanzialmente lassista tenuto dall’imputato nel corso della verifica nascondesse in realtà un accordo illecito >> e che << gli elementi di prova non paiono sufficienti ad affermare che l’imputato-OMISSIS-prese parte ad un accordo illecito avente ad oggetto l’esecuzione di una verifica fiscale fasulla >> (pag. 31 e 32 della motivazione). Su tale base, ha assolto il ricorrente per non aver commesso il fatto.
64. L’assoluzione è, quindi, fondata sul difetto di prova in ordine alla sussistenza di un accordo illecito. Non risulta, invece, accertata anche l’insussistenza dell’illecito disciplinare, come invece sostiene l’appellante, trattandosi di una valutazione che è riservata all’amministrazione di appartenenza, unica titolare del relativo potere disciplinare.
65. L’assoluzione per difetto di prova non è utilmente invocabile in ambito disciplinare perché non reca alcun “ accertamento ” con riguardo al fatto materiale di reato, ma si limita a constatare che le prove raccolte sono insufficienti per addivenire ad una condanna “ al di là di ogni ragionevole dubbio ” ai sensi dell’art. 533 c.p.p.
66. Come chiarito anche di recente da questa sezione con riguardo ai rapporti tra la previsione di cui all’art. 653 c.p.p. e l’assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. (nel caso di specie, rileva l’omologa disposizione di cui all’art. 605 c.p.p., trattandosi di sentenza di appello), quest’ultima non necessariamente esplica effetti vincolanti ai sensi dell’art. 653 c.p.p. La disposizione fa discendere il vincolo penale solo in relazione all’ “ accertamento ” del fatto, per cui nessuna efficacia vincolante può essere automaticamente attribuita alle sentenze assolutorie laddove manchi detto accertamento e si basino sulla regola di giudizio dell’art. 530 co. 2 c.p.p. In sostanza, ciò che fa stato non è la specifica formula assolutoria utilizzata (nella specie, il fatto non sussiste), ma l’accertamento (di insussistenza del fatto, di non commissione da parte dell’imputato ovvero di ricorrenza di una causa di giustificazione) cui è pervenuto il giudice penale e, poiché le medesime formule di proscioglimento vengono applicate anche in caso di insussistenza, insufficienza o contraddittorietà della prova, in sede disciplinare è necessario valutare anche la motivazione della sentenza. (Cons Stao, sez. II, n. 1523 del 2026 e n. 6130 del 2025).
67. Ne discende che correttamente l’amministrazione non si è arrestata al mero dispositivo, ma proceduto ad una puntuale disamina delle motivazioni della sentenza penale da cui sono emerse circostanze che, nell’ambito dell’ampia discrezionalità di cui è titolare, ha ritenuto meritevoli di sanzione disciplinare.
68. Anche il sesto motivo in esame deve, quindi, esser respinto.
69. Con il settimo motivo di appello si censura il capo 8.5 della sentenza che ha respinto il settimo motivo del ricorso introduttivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità della sanzione.
70. Il motivo è infondato.
71. Il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo, vieta al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’autorità disciplinare, soggette solo a sindacato ab externo , qualora trasmodino nell’abnormità, o evidenzino profili di eccesso di potere (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 6410 del 2023).
72. Nel caso di specie, la sanzione irrogata- 3 giorni di consegna ai sensi dell’art. 1361 c. m.- non appare né irragionevole né sproporzionata con riguardo alle violazioni contestate che si sostanziano-giova ribadire- nell’omissione di qualunque iniziativa pur nel dubbio ( rectius, accettando il rischio) della commissione di gravi delitti da parte di collaboratori e sottoposti.
73. Le considerazioni sopra esposte conducono alla reiezione anche del settimo motivo di appello.
74. Va, in ultimo, rilevata l’inammissibilità per violazione dell’art.101 c.p.a. dell’ottavo ed ultimo motivo di appello con cui vengono riproposti tutti i motivi del ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e le memorie difensive di primo grado.
75. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
76. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione al Ministero dell’economia e delle finanze delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB OR, Presidente
NA DE, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NA DE | AB OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.