Rigetto
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 6657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6657 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06657/2025REG.PROV.COLL.
N. 07533/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7533 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocata Michela Scafetta, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Primati sportivi, n. 19;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze–Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione IV, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze–Comando generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti l’avvocato Salvatore Pesce, per delega dell’avvocata Michela Scafetta, e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, già appartenente alla Guardia di finanza, impugna la sentenza che ha respinto il ricorso per l’annullamento degli atti in forza dei quali è stata applicata nei suoi confronti la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. L’appellante, già Luogotenente con cariche speciali della Guardia di Finanza, è stato indagato nel procedimento penale instaurato nel 2012 dalla Procura della Repubblica di Napoli per i reati di cui agli artt. 110, 112, 319, 319-bis e 416 c.p..
Il procedimento si è concluso con decreto di archiviazione del 18 settembre 2018, depositato in cancelleria il 25 settembre 2018, in accoglimento della richiesta del p.m., motivata in ragione del fatto che l’ipotizzato reato di corruzione sarebbe comunque risultato estinta per intervenuta prescrizione, mentre l’altro reato contestato, quello di associazione a delinquere, « non appare configurabile, in quanto siamo di fronte a più episodi di reato commessi da diversi soggetti apparentemente non collegabili tra loro e comunque al di fuori di una struttura organizzata e stabilmente dedita alla commissione di delitti ».
2.2. Visti gli atti del procedimento penale, con nota n. 82656 del 19 marzo 2019 il Comando generale della Guardia di finanza ha ordinato lo svolgimento di un’inchiesta formale disciplinare con contestazione dei seguenti addebiti:
« Ispettore del Corpo, all’epoca dei fatti in servizio presso l’Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza del Comando Generale:
1. in più occasioni contattava telefonicamente ed incontrava tale [G.I.] soggetto, a capo di un sodalizio composto da appartenenti alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, dedito a favorire l’ingresso nelle stesse di vari partecipanti ai concorsi, a fronte di somme di denaro o altre utilità.
Fatto avvenuti in Roma e provincia di Napoli negli anni 2010 e 2011;
2. si adoperava in maniera sistematica unitamente, all’ [I.] , manifestando un forte interesse, al fine di favorire l’arruolamento nell’esercito italiano di almeno 14 candidati, di cui 11 risultati poi idonei alle prove selettive nonché l’assegnazione di almeno sei militari presso sedi di loro gradimento.
Fatto avvenuti in Roma e provincia di Napoli negli anni 2010 e 2011;
3. richiedeva ed otteneva da tale [P.L.] , padre di un militare incorporato nell’Esercito Italiano, la somma di Euro 2.000 al fine di consentire a quest’ultimo di svolgere il periodo di ferma presso una caserma alla sede di Capua (CE). In particolare nel mese di aprile 2011, [P.M.] , fratello di [L.] , dopo aver incontrato l’ispettore per conoscere le motivazioni del mancato superamento delle visite mediche del nipote e del figlio chiedeva [all’appellante] di interessarsi del trasferimento del nipote [F.] . Nell’occasione, l’ispettore riferiva che, per esaudire la predetta richiesta, avrebbe dovuto consegnargli la somma di euro 2.000 in contanti. Tale dazione veniva poi effettivamente eseguita dal [P.L.] all’esterno di un esercizio commerciale sito in [omissis] alla presenza del fratello [M.] nel mese di giugno 2011 ».
Secondo la contestazione, la condotta dell’appellante, « oltre a essere connotata da una notevole gravità:
a) configura plurime violazioni dei doveri di correttezza, lealtà e fedeltà alle Istituzioni, assunti con il giuramento prestato e connessi alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di polizia tributaria nonché di agente di pubblica sicurezza, tanto più rilevanti in relazione al grado rivestito e all’anzianità di servizio maturata;
b) denota rilevanti carenze delle qualità morali e di carattere il cui possesso è da considerare imprescindibile per un appartenente al Corpo, il quale deve garantire sicuro affidamento in relazione alle delicate funzioni pubbliche esercitate;
c) evidenzia totale indifferenza verso i valori di principi deontologici che devono essere propri di ogni militare del Corpo e guidarne le azioni, sia nell’ambito dell’attività di servizio sia nella vita privata;
d) ha arrecato particolare nocumento al pubblico interesse nonché all’immagine dal prestigio del Corpo;
e) lascia desumere una palese noncuranza nell’intrattenere rapporti di contiguità con soggetti operanti nell’illegalità, verso i quali il Corpo ha il compito ed il dovere istituzionale di esercitare azioni di contrasto e repressione ».
2.3. Con rapporto finale del 27 maggio 2019 l’ufficiale inquirente ha ritenuto fondati gli addebiti e giudicato la condotta dell’appellante incompatibile con lo status rivestito.
2.4. Con determinazione del 26 giugno 2019 il Capo di stato maggiore del Comando generale ha disposto il deferimento dell’appellante a una commissione di disciplina.
2.5. Il 24 luglio 2019 la commissione ha giudicato l’incolpato non meritevole di conservare il grado.
2.6. Ritenendo pienamente condivisibile tale giudizio, in ragione di un’assoluta incompatibilità tra la gravità della condotta e l’appartenenza al Corpo, con provvedimento prot. 257516 del 13 settembre 2019 il Comando generale della Guardia di finanza ha inflitto la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
2.7. Il militare ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti dinanzi al T.a.r. per il Lazio.
2.8. Con sentenza-OMISSIS-, il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
3. L’interessato ha proposto appello contro la decisione.
3.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero dell’economia e delle finanze, resistendo al gravame.
3.2. Nel corso del processo le parti hanno depositato scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
3.3. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello si fonda su due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto trattano questioni connesse.
4.1. Con il primo motivo si deduce: «Error in iudicando nella parte in cui il giudice di prime cure motiva il rigetto del ricorso facendo riferimento all’art. 653, comma 1 del c.p.p. afferma al punto 5.1 della Sentenza che [omissis]».
In particolare, si sostiene che, essendosi il procedimento penale conclusosi con l’archiviazione per prescrizione, l’indagato non ha potuto opporsi alla decisione e far accertare la propria estraneità ai fatti, pertanto l’amministrazione avrebbe dovuto disporre degli approfondimenti istruttori, in particolare acquisendo i file audio e le trascrizioni delle intercettazioni invece di ritenere sufficienti i riassunti contenuti nelle annotazioni della polizia giudiziaria.
4.2. Con il secondo motivo si deduce: «Error in iudicando nella parte in cui relativamente al punto 6.3 il giudice di prime cure motiva il rigetto del ricorso affermando che: [omissis]».
In particolare, si sostiene che non vi sia prova della dazione di 2.000 euro, in quanto la prima delle due intercettazioni citate dall’amministrazione non sarebbe presente nelle annotazioni della polizia giudiziaria, mentre la seconda non conterrebbe alcun riferimento al G.I. (ossia alla persona che sarebbe stata il punto di riferimento del sistema criminale).
Sotto altro profilo, la sanzione risulterebbe comunque sproporzionata, anche perché non terrebbe conto dei precedenti di servizio dell’appellante.
5. I motivi sono infondati.
5.1. Fuori dai casi indicati nell’art. 653 c.p.p., che attengono all’efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale irrevocabile – di assoluzione (comma 1) ovvero di condanna (comma 1-bis) – in punto di sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che lo abbia commesso l’imputato, l’amministrazione è libera di valutare la rilevanza disciplinare dei fatti addebitati al proprio dipendente.
A tal fine, può legittimamente utilizzare i mezzi di prova raccolti in sede penale, compresi gli atti d’indagine, purché li sottoponga a un approfondito e autonomo apprezzamento (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 29 novembre 2023, n. 10248).
La valutazione dei fatti e della loro gravità, nonché della misura della sanzione da applicare, rientra poi in una sfera di discrezionalità da riconoscere all’amministrazione, correlata alla sua autonomia organizzativa, ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, travisamento dei fatti (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 3 aprile 2024, n. 3053).
5.2. Nel caso di specie, la fondatezza degli addebiti è comprovata da un esame globale e sintetico degli atti dell’indagine penale, dai quali emergono elementi numerosi, precisi e concordanti, a carico dell’incolpato, a fronte dei quali non risulta irragionevole la decisione dell’amministrazione – condivisa anche dal primo giudice – di non procedere a ulteriori atti istruttori.
Rispetto a tali atti, puntualmente richiamati nella contestazione degli addebiti e a essa allegati (nonché comunque conoscibili dall’incolpato), l’interessato ha potuto prendere posizione, presentando – col ministero di un difensore – memorie nel corso dell’inchiesta formale e controdeduzioni rispetto al rapporto conclusivo, di cui gli organi competenti hanno tenuto conto, nonché venendo sentito dalla commissione di disciplina, pertanto il provvedimento finale risulta immune da vizi che attengano alla completezza dell’istruttoria e alle garanzie che spettano al dipendente, anche considerato che, come già affermato dalla sezione, « il procedimento disciplinare ha natura amministrativa ed è retto dal principio inquisitorio, con la conseguenza che il diritto di difesa dell’incolpato non implica necessariamente quel contraddittorio nella formazione della prova che caratterizza il processo penale come attualmente configurato, essendo necessario e sufficiente che venga garantito il “nucleo essenziale” di tutela rappresentato dalla previa contestazione e dalla possibilità di partecipazione al procedimento, che nella specie è stato assicurato mediante presentazione di memorie e documenti » (Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2023, n. 9689).
5.3. All’interno degli atti d’indagine risultano particolarmente significative le numerose telefonate intercorse tra l’appellante e G.I. (riassunte nell’informativa di p.g. prot. 22792/12/17903 del 18 aprile 2012, da p. 60 a p. 96) nelle quali il primo “segnala” al secondo vari candidati e aspiranti all’assunzione nelle Forze armate, affinché quest’ultimo intervenga per agevolare il superamento di alcune prove, l’accoglimento di ricorsi amministrativi o l’ottenimento della sede ambita.
Sono esemplificative del funzionamento del sistema, tra le tante:
- la telefonata n. 3958 del 4 ottobre 2010, in cui i due si accordano nel senso che « in settimana si sarebbero visti e avrebbero sistemato un po’ di ragazzi » e poi l’appellante, riferendosi a un candidato escluso per ragioni fisiche, annuncia che lo avviserà che « sarebbe intervenuto lui (ossia [G.I.] ) e poi gli avrebbe fatto fare il ricorso e poi campisci a me »;
- la telefonata n. 8073 del 6 gennaio 2011 in cui, mentre è al telefono con G.I., l’appellante parla con una terza persona afferma: « poi glieli diamo… poi quando arriva il trasferimento ti siedi qua e lo facciamo venire… no ma quello non ti fa prendere collera perché tu lo sai… fammi fare a me… già gli ho portato tre quattro ragazzi che adesso devono andare a fare »;
- la telefonata n. 16538 del 21 giugno 2011 in cui G.I. chiama l’appellante per riferirgli, con riferimento a un candidato, che è tutto a posto e gli deve pagare “un fiume di champagne” perché inizialmente – ossia, s’intuisce, prima del suo intervento – l’amministrazione era orientata a giudicarlo inidoneo;
- la telefonata n. 21864 del 1 ottobre 2011, che è significativa sia nella parte in cui l’appellante, parlando con una terza persona prima di iniziare la conversazione con G.I., afferma « ti devi fidare, devono prendere i soldi e devono portarti i 2.000 euro », sia nella parte in cui parla con G.I. di candidati a lui in qualche modo collegati (nell’informativa si riferisce che «[G.I.] risponde guarda che uno va il 6 e l’altro va l’11… [l’appellante] chiede chi fosse l’altro e [G.I.] dice… quello di MP va il 6 e [l’appellante] dice di avere solo quello e [G.I.] aggiunge che c’è [omissis] … [l’appellante] risponde dicendo che non è il suo… e [G.I.] risponde dicendo che è il suo e che è di Napoli… [l’appellante] dice che è il suo e che è anche in compagnia di un collega che non sa nulla… decidono di vedersi… nella giornata di domani »);
- la telefonata n. 23633 del 25 ottobre 2011, in cui l’appellante chiama G.I. invitandolo a passare a ritirare una busta nel locale gestito dai suoi familiari;
- la telefonata n. 24565 dell’11 novembre 2011, in cui l’appellante chiede a G.I. se può presentargli un ragazzo per la rafferma di un anno.
5.4. Significativi sono altresì i verbali delle sommarie informazioni acquisite da L.P. e da M.P. dalla polizia giudiziaria, di cui all’informativa prot. 376239 del 1 agosto 2014.
In particolare, M.P. ha riferito in maniera chiara di essersi rivolto all’appellante per “segnalare” il figlio e il nipote per l’incorporamento nell’Esercito italiano e di avergli poi chiesto conto del mancato superamento delle visite mediche – come a ritenere che questi avrebbe potuto e dovuto contribuire a un diverso risultato – nonché di avergli domandato d’interessarsi del trasferimento del nipote F.P – figlio di L.P. – e di avergli consegnato, una volta ottenuta la sede desiderata, la somma di 2.000 euro in contanti durante un incontro in un bar insieme al fratello L.P.
Diversamente da quanto obietta l’appellante, tali dichiarazioni, di per sé significative, non sono in contraddizione con quelle di L.P., il quale ha confermato di aver interessato “una persona” per far rimanere il figlio nella sede da questo ambita, di aver incontrato questa persona – insieme al fratello M.P. – nel bar in questione e di avergli consegnato la somma di 2.000 euro in contanti: vero è che L.P. non ricorda il nome della persona che ha ricevuto il denaro e ha dichiarato di non conoscere l’appellante (né G.I.), ma tali circostanze possono trovare una spiegazione plausibile nella breve durata dell’incontro, nel tempo passato da quell’episodio e nel fatto che fu il fratello M.P. a occuparsi della “trattativa” (lo stesso L.P. ha dichiarato a verbale di non ricordare nulla della persona cui ha dato i soldi « in quanto sono trascorsi molti anni e stante anche la brevità temporale dell’incontro riconducibile a tale unica occasione » e ha precisato che « l’entità della somma ed il luogo di consegna mi sono state comunicate da mio fratello [M.] , personalmente nulla ho concordato con tale soggetto. A fronte di tale dazione effettivamente mio figlio [F.] ha svolto il periodo di ferma nell’Esercito Italiano presso la caserma di [omissis]».
5.5. Sono questi, tra gli altri, gli elementi che hanno condotto il Comando generale della Guardia di finanza a ritenere che l’appellante « era entrato a far parte, in qualità di “segnalatore”, di un sistema oscuro di contatti e favori, di cui il deus ex machina era [G.I.]» e che « atteso il rilevante numero di segnalazioni e tenuto altresì conto della sistematicità con la quale le stesse venivano portate all’attenzione dell’ [I.] , emerge chiaramente dalle intercettazioni captate che le iniziative [dell’appellante] fossero effettuate in cambio di denaro e/o di altra utilità » (così il provvedimento impugnato), secondo un apprezzamento che il Tribunale, in modo pienamente condivisibile, ha ritenuto rientrare nella sfera di discrezionalità da riconoscere all’amministrazione e che, date le circostanze, non appare irragionevole.
Tale valutazione non contrasta nemmeno con quanto affermato nella richiesta di archiviazione presentata dal p.m., in quanto: rispetto all’ipotesi di corruzione (art. 319 c.p.), essa evoca l’estinzione del reato per prescrizione, dunque, ai fini disciplinari, non è significativa né in senso favorevole, né in senso sfavorevole per l’incolpato, tant’è che l’amministrazione ha poi proceduto a un’autonoma valutazione degli atti d’indagine; rispetto all’ipotesi di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), pur affermando di non aver ravvisato l’esistenza di « una struttura organizzata e stabilmente dedita alla commissione di delitti », ha comunque riscontrato « più episodi di reato commessi da diversi soggetti apparentemente non collegabili tra loro » e, ai fini disciplinari, il collegamento tra l’appellante e il G.I. ai fini della commissione di illeciti è sufficiente.
A tal proposito, è opportuno ricordare che lo stesso appellante, dinanzi alla commissione di disciplina, ha ammesso di conoscere G.I. e di essersi rivolto a lui nel tempo « per poter aiutare qualche mio conoscente che avesse necessità di un trasferimento di sede nell’ambito dell’esercito ovvero di partecipare a prove concorsuali sempre nell’ambito dell’esercito », così confermando – almeno sul piano dei fatti – l’esistenza del rapporto con tale soggetto e la sua attività di “mediatore” o “facilitatore” nei concorsi e per i trasferimenti; vero è che l’appellante ha affermato che ogni interessamento è sempre stato in buona fede e che né lui né G.I. avrebbero ricevuto denaro, ma tale dichiarazione – come osservato nel provvedimento impugnato – risulta inverosimile alla luce della mole di contatti e delle sommarie informazioni testimoniali acquisite.
5.6. Anche sul piano della gravità dei fatti, la valutazione dell’amministrazione è immune dalle censure – difetto di proporzionalità e omessa considerazione dei precedenti – mosse dall’appellante: non è infatti irragionevole ritenere che una simile condotta – contattare sistematicamente un soggetto affinché questi intervenga per favorire il superamento di concorsi o l’ottenimento di sedi nell’ambito del pubblico impiego, a fronte della dazione di denaro o altra utilità – sia assolutamente incompatibile con la permanenza di un Corpo, qual è la Guardia di finanza, che svolge funzioni di contrasto e repressione dell’illegalità, nonché in contrasto con le qualità morali e di carattere imprescindibili per appartenervi, e che, dinanzi a essa, siano irrilevanti i positivi precedenti di carriera (Cons. Stato, sez. I, parere n. 849 del 5 luglio 2024 e giurisprudenza ivi citata).
6. Per queste ragioni, l’appello merita di essere respinto nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in 5.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e le altre persone fisiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.