Articolo 1361 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1367Articolo 1359
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Art. 1361. Consegna 1. Con la consegna sono punite:
a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento; b) la recidiva nelle mancanze gia' sanzionate con il rimprovero; c) piu' gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. 2. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione e' comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale. 3. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. 4. I militari di truppa coniugati, ((i graduati,)) i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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