Articolo 653 del Codice penale
Articolo 583 bisArticolo 609 decies
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1 luglio 1931
Art. 653.

(Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati)

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati e' punito con l'arresto fino a un anno.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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