Rigetto
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/09/2025, n. 7431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7431 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07431/2025REG.PROV.COLL.
N. 06887/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6887 del 2022, proposto dal signor TU IE, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Accarino, Antonella Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico CH in Roma, largo Messico n.7;
contro
Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Amerigo Bascetta, Berardina Manganiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di ER (sezione prima), n. 01337/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per l’appellante gli avvocati Francesco Accarino e Antonella Villani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di sanatoria prot. n. 47695/19231 del 15 aprile 2015, relativo ad una veranda realizzata sul balcone del proprio appartamento e prospiciente sul lato interno del fabbricato.
2. Il diniego è motivato con riguardo al contrasto, rilevato Commissione edilizia, con le prescrizioni dell’art. 53 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) che consente l’installazione di verande “ ma solo se facenti parte di un progetto unitario presentato dall’Amministrazione del Condominio e che preveda la contestuale realizzazione di tutte le verande sulla medesima verticale ”.
3. Il T.a.r. adito con sentenza n. 1337 del 19 maggio 2022, respingeva il ricorso in quanto il progetto presentato dal ricorrente riguarda soltanto la sanatoria della veranda da questi abusivamente realizzata nell’appartamento di sua proprietà e non un progetto unitario, come richiesto dall’art. 53 RUEC.
4. L’appellante ha interposto appello, articolando quattro motivi di gravame e riproponendo, infine, i motivi di ricorso già esaminati e respinti dal giudice di primo grado.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Avellino.
6. In vista dell’udienza di trattazione, l’appellante ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento.
7. All’udienza di smaltimento del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo di appello l’appellante lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendosi il T.a.r. pronunciato sul contrasto, rilevato nel quarto motivo di ricorso, tra l’art. 53 RUEC e gli artt. 1102 e 1122 c.c.
10. Il motivo è infondato.
11. Secondo la giurisprudenza, il vizio di omessa pronuncia per violazione dell’art 112 c.p.c. deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui non sia stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (Cons. Stato sez. V, 9/06/2025 n. 4971).
12. Il principio della domanda, peraltro, non impone al giudice di esaminare e confutare analiticamente tutte le argomentazioni poste a sostegno dei motivi di gravame, essendo sufficiente che le ragioni del mancato accoglimento emergano, anche implicitamente, dall’impianto complessivo della pronuncia.
13. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha espressamente esaminato e respinto il quarto motivo, con cui il ricorrente aveva dedotto, tra l’altro, che il progetto presentato e approvato dall’assemblea condominiale era un progetto unitario e che l’art. 53 del RUEC prevede la possibilità di effettuare interventi in facciata in caso di accertata compromissione della stessa avvenuta con interventi similari condonati o autorizzati.
14. Il T.a.r. ha rilevato l’infondatezza del motivo atteso che: i) con verbale n. 103 del 10/12/2013, l’assemblea condominiale aveva approvato soltanto il progetto del ricorrente e non un “progetto unitario” per le verande riguardanti il Condominio; ii) dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione comunale, confluiti nella relazione istruttoria del 26.2.2015, risulta che la veranda sottostante l’abitazione del sig. IE è anch’essa abusiva, per cui non sussistono nemmeno in astratto i presupposti per l’applicazione dell’art. 53.6 comma 9 RUEC.
15. Le sopra richiamate statuizioni escludono che possa ravvisarsi un vizio di omessa pronuncia.
16. Per altro verso, non è nemmeno ravvisabile il paventato contrasto del regolamento edilizio con le richiamate disposizioni civilistiche, stante la non coincidenza degli ambiti applicativi: il primo relativo all’ordinato svolgimento dell’attività costruttiva e il secondo afferente alla regolamentazione dell’uso della cosa comune tra i condomini o i comproprietari.
17. L’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità di cui è titolare, può legittimamente subordinare il rilascio del titolo edilizio a prescrizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle che le disposizioni civilistiche impongono ai comproprietari poiché funzionali al soddisfacimento dell’interesse generale a cui le seconde sono estranee.
18. E’ evidente, infatti, che lo ius aedificandi rimane sempre conformato dal pubblico potere, anche ove abbia ad oggetto beni in proprietà condominiale.
19. Non è, quindi, ravvisabile alcuna violazione del principio di gerarchia delle fonti, venendo piuttosto in rilievo quello di separazione di competenze.
20. Giova, infine, osservare che, come evidenziato dal giudice di primo grado e come si evince chiaramente dal verbale di assemblea condominiale del 10/12/2013 (all. 6.2 al ricorso di primo grado), il condominio ha autorizzato esclusivamente “ l’installazione di una veranda sul prospetto est dell’edificio ” e non un progetto unitario relativo all’intera facciata come sostenuto dall’appellante.
21. Il motivo deve essere respinto.
22. Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce “ ERROR IN IUDICANDO ED IN PROCEDENDO- Violazione del principio tra chiesto e pronunciato - violazione art. 34 co.2 c.p.a - Violazione art. 4 del dpr n. 380/2001 ”. Il T.a.r. avrebbe violato, per un verso, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove ha affermato che la ratio dell’art. 53.6 del RUEC è quella di garantire un risultato estetico ottimale per l’intero fabbricato, e, per altro verso, l’art. 4 del d.P.R. 380/2001 che esclude la possibilità di delegare alla volontà condominiale la scelta dei parametri architettonici/urbanistici.
23. La censura è priva di pregio.
24. Sia il diniego di sanatoria che la sentenza impugnata si fondano sul rilevato contrasto del progetto con l’art. 53 RUEC che consente l’installazione di verande solo se facenti parte di un progetto unitario presentato dall’amministratore di condominio che preveda la realizzazione contestuale di tutte le verande sulla medesima verticale.
25. Il richiamo del T.a.r. alla ratio del regolamento-che è quella di garantire un risultato estetico ottimale per l’intero fabbricato- è funzionale a rimarcare la ragionevolezza della prescrizione regolamentare e non costituisce né un’integrazione postuma della motivazione né una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, diversamente da quanto opina l’appellante.
26. Quanto alla paventata violazione dell’art. 4 d.P.R. 380/2001, è sufficiente osservare che il regolamento comunale non delega certo ai condomini la determinazione delle modalità costruttive, nemmeno sotto il profilo estetico ed architettonico: esso si limita a imporre che il progetto del singolo condomino sia inglobato in un progetto unitario che interessi almeno tutta la facciata del fabbricato, in modo da garantire un risultato estetico armonioso ed omogeneo.
27. L’appellante sostiene che “ il decoro estetico della facciata è garantito dall’assenso condominiale al progetto del singolo condomino, non essendo funzionale allo scopo la imposizione di un progetto unitario ” (pag. 16 dell’appello).
28. Tale considerazione finisce, contraddittoriamente, per assegnare al Condominio la determinazione delle modalità estetico- costruttive del fabbricato che lo stesso ricorrente afferma essere di competenza esclusiva dell’amministrazione.
29. Il motivo deve essere respinto.
30. Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce “ ERROR IN IUDICANDO ED IN PROCEDENDO - Difetto assoluto di istruttoria- Violazione art. 64 cpa- Violazione art. 10 bis l. 241/90 ” in quanto il giudice avrebbe erroneamente affermato che le controdeduzioni presentate in sede procedimentale sono state “adeguatamente valutate” e “ritenute non esaustive” dal Responsabile del procedimento con la relazione istruttoria in data 26.2.2015.
31. Il motivo è infondato.
32. Come sopra osservato, il progetto presentato contrasta con l’art. 53 del RUEC che impone la presentazione di un progetto unitario da parte del Condominio.
33. In sede di controdeduzioni l’interessato ha sostenuto la conformità dell’intervento alla disposizione regolamentare, trasmettendo il verbale di assemblea condominiale che, tuttavia, non reca l’autorizzazione di un progetto unitario.
34. Ne discende che correttamente il provvedimento impugnato ha negato la sanatoria, evidenziando che le osservazioni procedimentali non hanno introdotto alcun elemento di novità rispetto a quanto già valutato in sede di preavviso di diniego.
35. Per pacifica giurisprudenza, l’onere di cui all'art. 10-bis, L. n. 241 del 1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V 02/05/2025, n. 3724; sez. VI, 21/03/2024, n. 2747).
36. Anche il terzo motivo deve, quindi, essere respinto.
37. Con il quarto motivo di appello l’appellante deduce “ ERROR IN IUDICANDO ED IN PROCEDENDO – Violazione e falsa applicazione art. 20 del d.p.r. n. 380/2001 - Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione ” per avere il giudice di primo grado respinto la censura di illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 20 d.P.R. 380/2001.
38. La censura è prima di pregio.
39. Dall’inosservanza del termine di cui all’art. 20 d.P.R. 380/2001 consegue non la mera illegittimità del provvedimento finale, bensì la formazione del silenzio assenso che nella specie non solo non è stata invoca, ma è stata espressamente esclusa dagli appellanti i quali testualmente affermano che “ il provvedimento finale avrebbe dovuto essere assunto entro il 27.12.2014, ma il 19.12.2014 è intervenuto il preavviso di diniego, quindi il silenzio assenso non si è mai formato ” (pag. 20 dell’appello).
40. Per tali ragioni, non è predicabile alcuna illegittimità derivante dal mero superamento del termine procedimentale.
41. Il motivo deve essere respinto.
42. Deve, infine, rilevarsi l’inammissibilità dei motivi di primo grado riprodotti nell’atto di appello (pag. 21 e ss) in violazione dell’art.101 c.p.a., la cui infondatezza emerge, in ogni caso, da quanto più sopra osservato.
43. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
44. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO