Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01523/2026REG.PROV.COLL.
N. 08960/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8960 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Francesca Sirianni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IO UR in Roma, via De Gasperi 35;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, Guardia di Finanza Comando Regionale Calabria Catanzaro, Guardia di Finanza Gruppo Lamezia Terme, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza Comando Generale, Comando Regionale Calabria-Catanzaro e Gruppo Lamezia Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. ST NI;
Viste le istanze dei difensori delle parti con cui chiedono il passaggio in decisione della controversia senza discussione orale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di annullamento, proposta al T.a.r. per la Calabria da -OMISSIS- ispettore della Guardia di Finanza in forza al Gruppo di Lamezia Terme, della determinazione della Guardia di Finanza – Comando provinciale di Catanzaro n. 103405 del 29 marzo 2022, avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico avverso la determinazione n. 3621 del 5 gennaio 2022 del medesimo Comando con cui era stata inflitta la sanzione disciplinare della “consegna di giorni 1”.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio l’ispettore predetto ha rappresentato che la nota GdF del 5 gennaio 2022 ha applicato nei suoi confronti la sanzione disciplinare dalla “consegna di giorni 1”, in relazione all’addebito di non aver correttamente espletato, nel 2016, quale Responsabile della Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura di Lamezia Terme, una delega di indagini conferita dall’autorità giudiziaria; vicenda per la quale è stato anche sottoposto a un procedimento penale per l’ipotesi di reato di cui all’art. 326 c.p., conclusosi con la sua assoluzione in data 30 aprile 2021. Con il ricorso è stato anche impugnato l’esito del ricorso gerarchico da lui proposto contro il provvedimento sanzionatorio, definito con decisione del 29 marzo 2022 reiettiva del gravame in base ad una più articolata motivazione dell’addebito.
2.1. L’interessato ha in sostanza lamentato la violazione dell’art. 653 c.p.p. (che disciplina l’efficacia della sentenza penale, favorevole per l’imputato, nell’ambito del giudizio di responsabilità disciplinare), evidenziando che, in presenza della formula assolutoria “il fatto non sussiste” prevista nell’art. 530, comma 1, c.p.p. (come avvenuto nel caso di specie), è precluso all’amministrazione l’esercizio della potestà disciplinare, come peraltro chiarito dalla circolare n. 1/2016 della Direzione Generale per il Personale Militare, sottolineando inoltre come in sede penale sia stata accertata anche l’assenza di colpa, sicché, ha sostenuto, non è possibile affermare che “il comportamento complessivamente adotto … nell’ambito dell’intera vicenda giudiziaria … si caratterizza per negligenza e superficialità”.
Parimenti, sarebbe illegittimo anche l’atto adottato in sede gerarchica, avendo affermato la sussistenza di “una serie di ulteriori condotte ed iniziative che devono essere apprezzate sotto il profilo disciplinare” laddove tali elementi sono stati in realtà identici a quelli oggetto di accertamento penale e quindi già tenuti presenti in questa sede ai fini dell’assoluzione.
3. L’amministrazione si è costituita e ha replicato alle censure sollevate.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha rigettato il ricorso, affermando che l’Amministrazione ha agito nei limiti dell’esercizio del potere disciplinare che le è conferito, non potendosi ravvisare alcuna preclusione all’esercizio del potere nella presenza di un giudicato penale che non ha riguardato gli specifici addebiti dell’attività lavorativa del militare poi contestati in sede disciplinare.
Invero, l’atto applicativo della sanzione ha censurato la condotta consistente nell’aver espletato senza la “mancata adozione di massima cautela e scrupolo” (cfr. provvedimento del 5 gennaio 2022) una delega di indagini conferita dall’autorità giudiziaria in quanto l’ispettore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, aveva a suo volta sub-delegato il compimento dell’atto a terzi senza averne la facoltà, per come accertato in sede penale dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza emessa in data 16 marzo 2021 che aveva comunque assolto il ricorrente dal reato previsto dall’art. 326 c.p..
Del pari, l’atto reiettivo del ricorso gerarchico ha valorizzato fatti diversi rispetto a quelli venuti in emersione nel giudizio penale e tale valutazione è stata posta in essere a fini disciplinari. In particolare, è emerso che l’ispettore: i) aveva verbalizzato le generalità dei soggetti cui si riferiva la delega giudiziaria laddove la delega riguardava soltanto la generalizzazione di quei soggetti (ossia la loro individuazione a loro insaputa) senza necessità di redigere un verbale di identificazione in presenza degli interessati con nomina del difensore; ii) aveva affidato l’incarico di identificazione a personale interno alla stessa amministrazione cui appartenevano i soggetti da generalizzare; iii) aveva generalizzato direttamente (in presenza) uno dei soggetti cui si riferiva la delega.
Gli addebiti disciplinari sono dunque stati ricondotti alla violazione degli artt. 713, comma 2, 716, comma 3, lett. a) e 717, del d.p.r. n. 90/2010 (TUOM). L’art. 716, comma 3, cit., prevede in particolare che laddove il militare “assume l'iniziativa deve: a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario”.
Trattasi quindi di incolpazioni parzialmente differenti da quelle esaminate in sede penale, dove l’interessato è stato chiamato a rispondere del reato previsto dall’art. 326 c.p.. per aver violato i doveri inerenti alle funzioni ricoperte, e in particolare il segreto istruttorio, così informando gli indagati -OMISSIS-dei contenuti dell'indagine a loro carico.
4.1. Dunque, secondo il T.a.r., l’applicazione della sanzione disciplinare non ha violato l’art. 653 c.p.p. (a mente del quale la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare in ordine all'accertamento del “fatto” storico e della sua commissione da parte dell’imputato), atteso che le condotte valorizzate, pur inserendosi nella medesima vicenda fattuale esaminata in sede penale, costituiscono specifiche (e ulteriori) azioni rilevanti ai soli fini disciplinari; inoltre, sebbene in sede penale la sentenza assolutoria ha escluso la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato, ravvisando piuttosto la presenza di una “ falsa rappresentazione della realtà erroneamente operata dall'odierno prevenuto, versando, piuttosto, nell'errore scusabile ”, in sede disciplinare la sanzione si fonda sulla negligente osservanza dei doveri presidiati dalle norme in quella sede contestate.
4.2. In considerazione della peculiarità della controversia e delle questioni giuridiche trattate, il T.a.r. ha poi compensato le spese di giudizio.
5. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto il presente giudizio di appello, affidandolo ai motivi che possono compendiarsi nei termini seguenti:
5.1. -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.653, C. 1, C.P.P. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE DELL’ORDINAMENTO IN RELAZIONE ALL’ART.4, COMMA 1, PROTOCOLLO N.7 CEDU. -ECCESSO DI POTERE- ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE; nella sostanza si ribadisce che vi è coincidenza tra i fatti penali e quelli disciplinari; il tipo di assoluzione riportata preclude la sanzione disciplinare ex art. 653 c.p.p..
5.2. -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA GUIDA OPERATIVA TECNICA- PROCEDURE DISCIPLINARI DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE N. M_D GMIL REG 2016 E SUCC.MOD.; DELLA CIRCOLARE 1/2006 DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE. -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3 L.241/90: DIFETTO DI MOTIVAZIONE- ECCESSO DI POTERE: DIVIETO DI INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE; il fatto storico (ossia “l’aver subdelegato un’attività di polizia giudiziaria senza averne la facoltà”) esaminato dalle due autorità, penale e disciplinare, è lo stesso (“coincide”); dunque si contesta il ragionamento logico-giuridico che ammette il procedimento disciplinare e l’esito sanzionatorio; peraltro, mai sono stati concretamente individuati i comportamenti indicativi di mancanza del senso di responsabilità attribuiti al Maresciallo -OMISSIS-; mai si è fatto riferimento ai molteplici aspetti in cui la condotta contestata si sarebbe articolata, aspetti che sono stati, invece, illegittimamente introdotti per la prima volta soltanto nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
5.3. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI/ DIFETTO DI MOTIVAZIONE/ DIFETTO DI ISTRUTTORIA: il giudice penale, con riferimento ai medesimi comportamenti contestati dall’autorità disciplinare, ha escluso la punibilità a titolo colposo del reato contestato in quanto ha compiutamente accertato l’inesistenza di una condotta consistente nella inosservanza di “cautela e scrupolo nell’espletamento dell’attività delegata”; il ‘fatto storico’ nella sua materialità (come scomposto in sede disciplinare) è lo stesso su cui è sceso il giudicato assolutorio penale.
5.4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.713, COMMA 2, 716, COMMA 3, LETT. a), 717 T.U. O.M. (D.P.R. N.90/2010); il riferimento alle norme regolamentari per le quali è stata applicata la sanzione rimane collegato ad una motivazione manifestamente insufficiente e illogica, e che, pertanto, la relativa contestazione, così come riportata nella sentenza impugnata, risulta generica, non circostanziata e neppure motivata.
5.5. ECCESSO DI POTERE: MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA/SPROPORZIONALITA’/ INGIUSTIZIA MANIFESTAVIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GRADUALITA’ DELLA SANZIONE (ARTT.1361, 1355 C.O.M.)- OMESSO RILIEVO DI CIRCOSTANZE RILEVANTI: DIFETTO DI ISTRUTTORIA; si contesta la legittimità della scelta del tipo di sanzione applicata nonché la mancata considerazione dell’irreprensibile comportamento tenuto dal Maresciallo -OMISSIS- nel corso della sua carriera, i riconoscimenti e le valutazioni di eccellenza ogni anno, come pure l’assenza di precedenti disciplinari, il grado e l’età.
6. Il Ministero appellato si è costituito e ha contrastato diffusamente il gravame.
7. Con memoria in data 10.1.2026 l’appellante ha insistito sui propri assunti e replicato alla difesa erariale.
8. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 12. 2 2026.
9. L’appello è infondato.
10. In relazione ai primi tre motivi di appello, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.p., “ La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso” .
10.1. Secondo la condivisa giurisprudenza amministrativa, che fa leva sul tenore letterale dell’art. 653 c.p.p., per escludere la sussistenza dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l'insussistenza di quel medesimo fatto o della mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico; la predetta norma infatti è ostativa ad una diversa valutazione dei fatti in senso disciplinare da parte dell'amministrazione soltanto quando, in sede penale, abbia avuto luogo un pieno accertamento di insussistenza della condotta ascritta con proscioglimento con formula piena, e cioè quando la sentenza, valutando come inesistenti i profili fattuali o la fattispecie soggettiva dell'illecito, recida alla base ogni possibile ulteriore utilizzazione degli elementi così valutati .
10.2. Il Collegio ritiene dunque di confermare l’orientamento della Sezione (ribadito con sentenza n.8814 del 9/10/2023) secondo cui il vincolo di giudicato imposto dall'art. 653 c.p.p. non discende semplicemente dall'utilizzo, nel dispositivo della sentenza di assoluzione, di una delle c.d. "formule terminative" (il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o l'imputato non l'ha commesso), ma impone che l'assoluzione con le formule ivi indicate sia conseguenziale, sul piano motivazionale, ad un "accertamento" compiuto dal giudice sull'infondatezza del capo di imputazione, con riferimento alla rapportabilità del fatto alla fattispecie astratta di reato ovvero alla estraneità dell'imputato alla commissione del reato.
Ne discende che, laddove l’accertamento penale non copra l’intera condotta contestata in sede disciplinare, o tutti i profili di negligenza rilevabili (solamente) in quest’ultimo ambito, la sentenza penale non è ostativa ad un'autonoma valutazione dei fatti e della condotta rilevante sul piano disciplinare, poiché l’accertamento operato in sede penale non può estendersi ai profili che sono ad esso estranei.
Peraltro, il giudizio penale è deputato all'accertamento delle responsabilità- appunto- penali, che pongono a rischio la libertà personale dell'imputato (o dell'indagato), circostanza questa che giustifica l'adozione di limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione e alla valutazione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale (Corte di Cassazione, Sezioni Unite 23 dicembre 2009 n. 27292; id. 12 febbraio 2013, n. 3271).
10.3. Ciò posto, deve pure rilevarsi che, per costante giurisprudenza, il giudizio disciplinare non è neppure vincolato dalle valutazioni extrapenali effettuate in sede penale, giacché il giudizio penale e quello disciplinare sono autonomi fra loro ed operanti su piani diversi, fermo restando, quindi, che lo stesso fatto imputabile all'inquisito può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto l'aspetto disciplinare ( ex plurimis : Cons. Stato Sez. IV 3.5.2011 n. 2643).
10.4. Alla luce delle descritte coordinate ermeneutiche, occorre dunque esaminare la vicenda di specie.
10.5. In sede penale all’imputato è stato contestato (e poi valutato) il seguente addebito: delitto p. e p. dall'art.326 c.p. e 326 e 110 c.p. perché, essendo stato delegato dal Pm a generalizzare -OMISSIS-nell'ambito del proc. pen. 484/2016, nella sua qualità di ufficiale della Guardia di Finanza in forza alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Lamezia Terme — Aliquota G.d.F., con funzione di comandante, direttamente ed in concorso con -OMISSIS- (nei confronti dei quali procede Catanzaro), da lui sub-delegati senza che gli fosse stato conferito detto potere, violando i doveri inerenti alle funzioni ricoperte ed in particolare il segreto istruttorio, informava -OMISSIS-dei contenuti dell'indagine a proprio carico. In Lamezía Terme, sino al 2 marzo 2017.
10.4.2. La sentenza penale assolutoria con la formula “perché il fatto non sussiste” è motivata sul rilievo che non è stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, circa la sussistenza di una qualche responsabilità, tanto dolosa quanto colposa, nel disvelare una notizia d'ufficio. In particolare, si legge: “ Per come emerso agli atti, in particolare dalla CNR (…) del 7.4.2017, la vicenda che ci occupa ha avuto origine dalla querela sporta nei confronti del management dell'Asp di Catanzaro ad opera del figlio di -OMISSIS-, che, a seguito del decesso della madre, ha denunciato che quest'ultima, affetta da grave patologia tumorale, in diverse occasioni, ha richiesto alla competente Asp di Catanzaro l'autorizzazione a potersi sottoporre ad un protocollo sanitario presso la Fondazione CNAO di Pavia, senza ricevere riscontro alcuno.
Dalla anzidetta querela è scaturito un procedimento penale a carico del dott. -OMISSIS- in qualità di Direttore Generale dell'Asp dì Cz, del dott. -OMISSIS- in qualità di Direttore del Distretto Sanitario di Lamezia Tenne e del dott. -OMISSIS--in qualità di Direttore Amministrativo dell'Asp di Cz, quali possibili indagati in relazione al reato p. c p. dall'art. 328 co.2 c.p. . Con nota del 28.2.2016 il P.m. titolare delle indagini presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha delegato, nell'ambito del suddetto procedimento penale, il responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria aliquota Guardia di Finanza, istituita in seno alla Procura della Repubblica in sede, -OMISSIS- odierno imputato, affinché procedesse alla identificazione e generalizzazione dei tre dirigenti pubblici dell'Azienda Sanitaria di Catanzaro. Il -OMISSIS-, con nota n. 44/3036/16 di reg. del 29.2.2016, benché sprovvisto di facoltà di subdelega, ha subdelegato la Sezione di Polizia Giudiziaria NISA di Catanzaro per l'identificazione e per la nomina dei difensori di fiducia dei predetti indagati, salvo poi procedere, personalmente, in data 2.3.2016. a formalizzare l'identificazione e la generalizzazione del dott. -OMISSIS-(residente in [...]), redigendo apposito verbale di identificazione, elezione di domicilio e contestuale nomina di difensore di fiducia. Ebbene, dalle risultanze dell'attività intercettava avviata nell'ambito del procedimento apertosi a seguito dei fatti denunciati dei familiari della -OMISSIS-è emerso come il dott. -OMISSIS- responsabile del NISA di Catanzaro, acquisita la subdelega dal -OMISSIS-, ha contattato prontamente il dott. -OMISSIS--al fune di renderlo edotto dell'esistenza di un procedimento nel quale egli figurava come persona denunciata concordando, peraltro, la strategia utile affinché venisse scongiurata la sua iscrizione nel registro degli indagati, poi effettivamente elusa, per come in origine ritenuto, grazie anche all'aiuto del -OMISSIS- (….).
In riscontro della subdelega ricevuta, in data 17.3.2016, il dott. -OMISSIS- ha inoltrato al -OMISSIS- verbale di elezione di domicilio e nomina di fiducia da parte del dott.-OMISSIS- unitamente ad un'annotazione di servizio del 16.3.2016, a sua firma, nella quale è stato dato atto di come il -OMISSIS-fosse venuto a conoscenza della vicenda in oggetto dal dott. -OMISSIS-
Questa la complessa vicenda che ci occupa, brevemente riassunta; per quel che attiene alla posizione dell'odierno imputato, tutto ha avuto origine dalla delega fatta dal P.M., in favore del -OMISSIS-, priva della facoltà di subdelega, facoltà tuttavia esercitata dall'Ufficiale di P.G..
Si rammenti che il Maresciallo -OMISSIS- nel processo che ci occupa, risponde del reato di cui all'art. 326 c.p., reato particolarmente complesso da accertare, attesa la pluralità degli elementi costitutivi della fattispecie necessari per la configurazione del reato (…) . Il bene giuridico tutelato dalla norma si inquadra, senz'altro, nella generale tutela del corretto andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, proteggendo, in particolare, l'esigenza che notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete non vengano divulgate o utilizzate, sì da tutelare il rispetto del dovere di segretezza nell'esercizio dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria, la cui garanzia, a sua volta, non è fine a sé stessa ma atta, in ultima istanza, ad evitare che la pubblica amministrazione possa subire un pregiudizio sotto il profilo del regolare funzionamento della sua attività e della legale esplicazione dei suoi poteri. La norma è volta altresì a garantire il disinteresse personale nell'esercizio delle funzioni che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio sono tenuti a svolgere, assicurando così che soggetti qualificati non traggano profitto dalle conoscenze acquisite in relazione alle funzioni svolte, avvantaggiandosi sugli altri cittadini mediante l'utilizzo in sede privata di notizie segrete che gli stessi possono aver conosciuto per ragioni d'ufficio. Da quanto appena osservato in tema di bene giuridico deriva che soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e soggetto passivo è certamente la Pubblica Amministrazione.
La norma configura il reato in esame quale reato a forma vincolata dal momento che la rilevanza della condotta è determinata dalla violazione di norme poste a protezione del segreto d'ufficio violato dalla condotta contro ius dell'agente nonché quale fattispecie di pericolo concreto e non meramente presunto giacché la rivelazione del segreto è punibile non già in sé e per sé ma allorquando dalla divulgazione della notizia possa derivare un qualche nocumento alla pubblica amministrazione o a terzi (Cfr. Cass. S. U., n. 4694/2011).
L'elemento oggettivo del reato consiste, nei primi due commi, nel rivelare a terzi o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie d'ufficio che devono rimanere segrete; nel terzo comma, nell'avvalersi illegittimamente di dette notizie.
Il fatto di rivelare si risolve in una qualsivoglia forma di comunicazione della notizia d'ufficio destinata a rimanere segreta ed indirizzata, da parte del soggetto qualificato, a terzi non autorizzati a conoscerla; l'agevolazione, invece, si risolve nel facilitarne l'apprendimento ed il fatto di avvalersene illegittimamente si risolve nelle condotte di sfruttamento e/o di utilizzazione delle conoscenze relative a notizie dal segreto che siano apprese dal soggetto agente; la rivelazione o l'agevolazione deve avvenire violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio oppure abusando della qualità. Nell'ipotesi, relativa alla agevolazione colposa, invece, la conoscenza del segreto da parte del non autorizzato avviene a seguito di negligenza.
Sotto il profilo soggettivo, il reato in discussione si presenta, nel suo primo comma, quale fattispecie a dolo generico consistente nella coscienza e volontà di rivelare e/o agevolare la conoscenza, nella consapevolezza del loro carattere segreto e della conseguente violazione dei doveri funzionali mentre, nel suo terzo comma, come reato a dolo specifico richiedendo che il soggetto qualificato agisca al fuse di procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale o un ingiusto profitto non patrimoniale ovvero cagionare ad altri un danno ingiusto.
Ebbene, a parere di chi scrive, l'odierno imputato deve essere mandato assolto, con formula piena, in quanto non è stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, circa la sussistenza di una qualche responsabilità, tanto dolosa quanto colposa, nel disvelare una notizia d'ufficio.
In particolare, dalle emergenze processuali, si evince come il -OMISSIS- si sia limitato ad ordinare la sola trasmissione della richiesta di identificazione dei soggetti apicali dell'Asp di Catanzaro e non anche, come erroneamente sostenuto in principio, la querela sporta dal figlio della -OMISSIS-
Detta circostanza è emersa non solo dalle s.i. rese dall'Appuntato -OMISSIS- (collega d'ufficio del -OMISSIS- che ha materialmente provveduto alla trasmissione in questione) ma anche dagli atti acquisiti del fascicolo relativo alla subdelega conferita in data 29.2.2016 n. 44/3026/16 R.G.N.R. ove è allegalo il fax di trasmissione delega che consta di una sola pagina (per l'appunto la richiesta di identificazione dei predetti soggetti).
E' di palmare evidenza, dunque, come il -OMISSIS- si sia limitato ad assolvere ad un ordine del P.M. senza avere effettiva contezza, per mero errore di fatto, dell'inesistenza della facoltà di subdelega che, per prassi consolidata, viene usualmente accordata de plano, sì da agevolarne il disbrigo agli operanti di P.G. procedenti.
Il contenuto delle intercettazioni (in particolare il riferimento all'intervento del Maresciallo nel procedimento "ci pensa Luca') dal quale è stato ipotizzato un coinvolgimento del maresciallo -OMISSIS- non ha avuto il minimo riscontro nell'ambito.
L'elemento soggettivo del reato, dolo generico e/o della colpa, difetta completamente nel caso che ci occupa; la circostanza che il -OMISSIS- abbia proceduto all'anzidetta subdelega, nell'errata ed inesatta convinzione di porre in essere un fatto differente da quello tipico incriminato, non è sufficiente, di per sé sola, a fronte dell'assenza di qualsiasi altro elemento a sostegno, a configurare né una ipotesi di dolo da parte dell'odierno imputato volto a rivelare o, comunque, agevolare la conoscenza della notizia d'ufficio, pur nella consapevolezza del suo carattere segreto e della conseguente violazione dei doveri funzionali né per come richiesto dalla norma incriminatrice - una ipotesi di colpa (rectius: negligenza) stante la falsa rappresentazione della realtà erroneamente operata dall'odierno prevenuto, versando, piuttosto, nell'errore scusabile.
Quella del Maresciallo è stata forse una mera leggerezza, di certo scusabile, forse dovuta anche al fatto che la facoltà di sub delega è consuetudine nelle deleghe fatte dal P.M..
In conclusione, sulla scorta delle motivazioni su esposte, non può ritenersi integrata la fattispecie di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio nei confronti dei M.C. --OMISSIS- secondo le modalità indicate nel capo d'imputazione, da cui consegue l'assoluzione, nelle forme di cui all'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste.”
10.5.1. Dunque, dal riportato tenore del giudicato penale assolutorio, emerge in maniera univoca che l’addebito escluso è quello della integrazione del reato contestato, cioè della rivelazione, tanto intenzionale quanto colposa, di un segreto di ufficio; e, la negligenza professionale commessa (l’aver delegato atti di indagine in assenza di facoltà di subdelega), pure considerata dal giudice penale, viene considerata come frutto di una “ falsa rappresentazione della realtà erroneamente operata dall'odierno prevenuto, versando, piuttosto, nell'errore scusabile ”.
In sostanza, il giudice penale ha affermato che il fuoco dell’elemento soggettivo (e cioè la colposa violazione della delega ricevuta) ravvisato in capo all’agente non fosse di ampiezza tale da ricoprire l’evento preso in considerazione dalla norma incriminatrice; in particolare, il -OMISSIS- avrebbe errato nell’eseguire un ordine del P.M. senza avere effettiva contezza, per mero errore di fatto, dell'inesistenza della facoltà di subdelega, ma in alcun modo avrebbe voluto, né si sarebbe rappresentato, l’evento divulgativo della notizia coperta da segreto.
Dunque, la stessa sentenza penale, lungi dall’escludere, in fatto, una qualche negligenza, la ravvisa, ma ritiene di non poterla riconnettere allo specifico evento che costituisce elemento costitutivo del reato contestato (la violazione del segreto istruttorio); ed infatti, come afferma il giudice penale già nelle premesse del suo ragionamento, “ le risultanze non hanno consentito di ritenere pienamente provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato al medesimo contestato ”.
10.6. Invece, l’addebito operato in sede disciplinare considera la medesima condotta negligente, ma sotto un diverso angolo visuale. Qui non è più in discussione l’avere o meno rivelato (o aver favorito la diffusione), dolosamente o colposamente, un segreto d’ufficio, ma la negligente osservanza dei doveri professionali connessi al servizio d’ufficio, idonea ad assumere rilevanza sotto il profilo della responsabilità disciplinare.
10.6.1. Ed infatti, con l’atto di irrogazione della sanzione del 5.2.2022 è stato sanzionato il -OMISSIS- perché, in qualità di Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota Guardia di Finanza presso il Tribunale di Lamezia Terme, non ha adottato la massima cautela e scrupolo nell'espletamento di una delega conferita dal P.M. titolare del procedimento penale, subdelegando un atto ricevuto senza averne espressa facoltà; dunque perché, nello svolgimento delle sue funzioni si è adoperato con negligenza e superficialità nell'espletamento di una delega di indagini conferita dall'Autorità Giudiziaria. A tale condotta ha fatto seguito la sanzione disciplinare di giorni 1 di consegna semplice per la violazione degli artt. 713 comma Il, 716 comma III lett a) e 717 del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento militare - D.P.R.90/2010.
10.6.2. Analogamente, con il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, si è ulteriormente sviscerato il medesimo addebito, evidenziando all’interessato in maniera puntuale le singole condotte negligenti [quali: 1) l’aver ignorato che la delega di indagini prevedeva la mera identificazione e generalizzazione di tre dirigenti pubblici in servizio presso l'Azienda Sanitaria di Catanzaro, non già la formalizzazione, nei confronti di costoro, di uno specifico "verbale di identificazione, elezione domicilio e nomina del difensore; 2) l’aver subdelegato (senza peraltro averne facoltà) non il Reparto del Corpo territorialmente competente, ma la Sezione N.I.S.A. che era composta da personale in organigramma di ruolo proprio in seno all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro; 3) l’aver personalmente redatto, nei confronti del Direttore del Distretto Sanitario di Lamezia Terme, un "verbale di identificazione”, mentre il P.M. aveva chiesto la mera identificazione e generalizzazione; 4) l’aver ricevuto e inserito nel fascicolo un'annotazione di servizio a firma del responsabile della Sezione N.I.S.A di Catanzaro con la quale questi dava atto di come il Direttore Amministrativo pro tempore fosse venuto a conoscenza della vicenda giudiziaria dal Direttore del Distretto Sanitario di Lamezia Terme], tutte comunque ricomprese nella contestazione disciplinare come sanzionata con il provvedimento del 5.1.2022.
10.6.2. In definitiva, al Collegio non residuano dubbi né sulla piena adeguatezza e correttezza degli accertamenti istruttori che hanno condotto alla sanzione di causa (effettuati anche alla luce degli approfondimenti operati in sede penale), né in relazione al fatto che questa non sia preclusa dal giudicato penale assolutorio, il quale ha riguardato le medesime condotte sotto una diversa visuale (quella della integrazione o meno degli elementi costitutivi del reato contestato), senza escludere affatto la materialità delle condotte negligenti né la loro valenza in tema di violazione delle norme sul servizio e disciplinari.
10.7. E quindi, i primi tre motivi di appello debbono essere rigettati poiché l’accertamento compiuto dal giudice penale nella sentenza assolutoria, lungi dall’escludere negligenze professionali, le ravvisa, ma non le ritiene idonee a dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementi costituitivi della fattispecie penale contestata.
11. Infondato appare anche il quarto motivo di appello, apparendo confacenti i richiami operati dall’Amministrazione alle norme violate, atteso che la condotta in questione ha sicuramente potuto ledere il prestigio dell'istituzione dinanzi all’Autorità giudiziaria (art. 713 comma Il del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento militare - D.P.R.90/2010), è consistita in uno svolgimento del compito assegnato in maniera irrazionale e superficiale (art. 716, comma III lett a) del D.P.R citato) , indicativo di scarso senso di responsabilità nell’adempimento dei doveri di ufficio (art. 717, medesimo D.P.R.).
12. Infondato è anche il quinto motivo. Invero, quanto al merito della sanzione, il Collegio ricorda che, per costante giurisprudenza (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. II, 31 gennaio 2022, n. 667; Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629, con i precedenti della stessa Sezione ivi elencati), la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità" (cfr. C.d.S., Sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1968).
L’ampia discrezionalità investe la valutazione dei fatti ascritti al dipendente nonché il convincimento sulla gravità delle infrazioni e la conseguente sanzione da infliggere, ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere, attraverso tale procedimento, tutelati. Trattasi di un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria (Cons. Stato, Sez. II, 21.3.2022, n. 2001).
12.1. Alla luce di tale premessa, nel caso di specie non può dubitarsi della correttezza dell’inflizione, al punito, della sanzione applicata, in quanto, il comportamento a lui ascritto, posto a fondamento della sanzione, ha leso, all’evidenza, il prestigio dell’Amministrazione militare nei confronti dell’Autorità inquirente e la segretezza dell’indagine penale.
13. L’appello va dunque integralmente rigettato.
14. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n. 8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
15. Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alle amministrazioni appellate spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro duemila, oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti coinvolti nella vicenda penale nonché dei riferimenti territoriali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI OR, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
ST NI, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST NI | BI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.