Ordinanza cautelare 14 gennaio 2015
Accoglimento
Sentenza 30 novembre 2015
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 14 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Cons. St., A. P., 30 agosto 2018, n.12https://www.iusinitinere.it/
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5 di A.P. del 2018, proposto dal Comune di Cinisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonino Ruffino, domiciliato presso la Segreteria dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13. contro Santo Faro s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Beatrice Miceli, domiciliato presso la Segreteria dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13; sul ricorso numero di registro generale 6 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/02/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01563/2025REG.PROV.COLL.
N. 06554/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6554 del 2023, proposto dalla società Finanziaria Internazionale Investments s.g.r. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Gemma e Giovanni Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Maggiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda-bis) n. 4442 del 13 marzo 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Luca Lamberti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso avanti il T.a.r. per il Lazio notificato in data 9 novembre 2015 avente n.r.g. 13368/2015, la società dante causa dell’odierna appellante ha chiesto la condanna di Roma Capitale “ all’integrale risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della mancata conclusione del procedimento relativo alla variante al programma di interventi [ad iniziativa privata] TA ”, approvato con delibera della Giunta capitolina n. 127 del 2013, “ avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso entro il limite del 30% della SUL non residenziale in residenziale ”.
2. Questi, in estrema sintesi, in fatti di causa rilevanti ai fini della decisione:
- nel 1998 il Sindaco del Comune di Roma ha approvato l’accordo di programma stipulato fra il Comune di Roma, la Regione Lazio e l’ANAS ai sensi della l. n. 396 del 1990 (“Interventi per Roma Capitale”);
- tale accordo afferisce alla realizzazione del programma di interventi “TA” proposto, in variante al PRG, da privati, “ sostitutivo dei tradizionali piani di lottizzazione ” e, poi, convenzionato nel 2001; il programma, insistente nel quadrante nord-est di Roma, è volto alla “ riqualificazione di un ampio settore della periferia ” della Capitale, mediante l’edificazione di volumi prevalentemente non residenziali;
- con istanza del 30 maggio 2011 la dante causa dell’odierna appellante, gerente un fondo immobiliare chiuso, ha chiesto a Roma Capitale (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e], l.r. n. 36 del 1987) l’approvazione di un piano attuativo in variante non sostanziale al PRG, connotato dalla trasformazione in residenziale del 30% della superficie non residenziale originariamente prevista dal programma di interventi “TA” (“ senza variazione del perimetro di quest’ultimo e con adeguamento degli standard ”), giacché l’edilizia non residenziale non sarebbe più stata commercialmente appetibile;
- con delibera n. 127 del 5 aprile 2013 la Giunta capitolina (dichiarando di “ considerare positivamente la proposta di modifica ”) ha, previo esito positivo di una conferenza di servizi appositamente convocata, approvato il piano, “ ferma restando la competenza dell’Assemblea Capitolina in ordine alle opere pubbliche da realizzare ed alla finalizzazione del contributo straordinario dovuto [ai sensi dell’art. 20 delle NTA del PRG] … la relativa clausola sarà inserita, quale condizione sospensiva, nella convenzione urbanistica da stipulare ”;
- la società ha impugnato, in parte qua , la delibera di Giunta;
- il T.a.r. ha accolto il ricorso con sentenza n. 4434 del 24 aprile 2014, con cui, in sostanza, ha ritenuto errata l’esegesi data dalla Giunta all’art. 1, comma 1, lett. e] l.r. n. 36 del 1987, poiché “ la semplificazione procedimentale perseguita dalla normativa regionale appare nella specie vanificata con la reintroduzione di una competenza consiliare (per le opere di urbanizzazione e la finalizzazione del contributo straordinario), condizionante lo spiegamento di efficacia della convenzione e del piano attuativo di cui trattasi, che non trova base nella menzionata legge regionale e nemmeno nella conferente normativa statale (artt. 16 e 28 l. u. ed art. 25 L. n. 47/85) ... Nessuna di tali disposizioni legittima invero un condizionamento dell’efficacia del piano attuativo ad una delibera di organo diverso quello che adotta tale piano (oppure lo approva) ”;
- all’indomani di tale pronuncia, l’Amministrazione capitolina, come disposto dalla legge regionale in subiecta materia , ha trasmesso alla Regione il piano (come approvato dalla Giunta) in data 5 maggio 2014; con nota in data 9 maggio 2014 la Regione ha formulato le proprie osservazioni, che la società proponente ha recepito in data 15 maggio 2014;
- con note del 27, 28 e 29 maggio 2014 la società proponente ha sollecitato la definitiva approvazione del programma, “ fondamentale per il mantenimento di impegni contrattuali con terzi ”;
- nei mesi seguenti, tuttavia, sono proseguite le interlocuzioni fra Amministrazione capitolina, società proponente e Regione relativamente a profili geologici ed ambientali;
- con ricorso notificato in data 27 novembre 2014 la sentenza del T.a.r. n. 4434 del 24 aprile 2014 è stata impugnata da Roma Capitale;
- con ordinanza n. 184 del 14 gennaio 2015 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta da Roma Capitale, sospendendo conseguentemente l’esecutività della sentenza impugnata, sulla base della seguente motivazione: “ Ritenuto che, ad un primo esame, l’appello presenta vari profili di fondatezza nel ricostruire il riparto di competenze tra Giunta ed Assemblea capitolina, tuttora attuale anche in presenza dell’art. 32 del Dlg 163/2006, quando, come nella specie, le opere a scomputo gravanti sull’appellata concernono aree e lavori del tutto estranei all’attività edilizia dedotta in convenzione; Ritenuto quindi che, nella comparazione dei contrapposti interessi ed a fronte dell’apposizione di una condizione sospensiva sì ma non meramente potestativa (essendo rimessa alla volontà d’un organo terzo rispetto alla Giunta emanante), v’è un serio danno per le prerogative pianificatorie dell’Assemblea capitoline, mentre l’appellata, i cui obblighi sono già definiti e vanno solo specificati, non resta esposta per un tempo indefinito potendo far constare nelle opportune sedi l’eventuale inerzia assembleare ”;
- quindi, la società ha adito il T.a.r. con due distinti ricorsi: con il primo (n.r.g. 11612/2015) ha censurato l’inerzia tuttora serbata da Roma Capitale sulla propria istanza del 30 maggio 2011, con il secondo (n.r.g. 13368/2015) ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni, in tesi subiti “ per effetto del contegno inadempiente e negligente ” dell’Amministrazione capitolina (sul presupposto, più volte sottolineato nel ricorso, che l’edilizia non residenziale nella zona non abbia più mercato):
I - danno da perdita dell’affare: si tratta, in particolare, della mancata finalizzazione di due contratti di compravendita stipulati in data 19 luglio 2011 e 20 ottobre 2011, in cui si prevedeva come termine finale per la stipula del definitivo il 30 maggio 2014, subordinatamente all’avveramento, nelle more, della condizione sospensiva rappresentata dall’approvazione del programma e dalla stipula della conseguente convenzione; la mancata verificazione di tale evento ha impedito la conclusione di due affari (per complessivi € 64.086.500,00) ed ha costretto la ricorrente a restituire la caparra a suo tempo percepita (€ 6.408.650,00);
II – danno da “ perdita del valore di acquisto ” delle aree in esame , poiché queste avrebbero subito, rispetto al 2011, una diminuzione del valore di mercato, come in tesi dimostrato dal fatto che, nel 2015, terreni analoghi a quelli di cui è causa e afferenti allo stesso comparto sono stati promessi in vendita ad un valore di €/mc 310,00, pari al 60% di quello (€/mc 500,00) pattuito nel 2011 nei due preliminari di cui sopra: “ la perdita complessiva del valore dell’area è da quotarsi in una somma non inferiore a € 40.151.675,50 ”;
III - danno da “ perdita definitiva della chance di realizzo … che si verrebbe ad inverare nell’ipotesi in cui l’Amministrazione mantenesse la sua condotta inerte ”, con conseguente “ mancato reimpiego delle somme ”;
IV - danno da ritardo ex art. 2-bis, comma 1, l. n. 241 del 1990 (da liquidarsi in via equitativa);
- la società, in proposito, ha sostenuto che ricorrano tutti gli estremi della responsabilità aquiliana, poiché:
a) benché la normativa regionale non preveda un termine finale di approvazione del Piano, cionondimeno esso possa e debba essere tratto dalla disposizione generale di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 241 del 1990, che prevede un termine di trenta giorni, nella specie decorrente “ dalla chiusura della fase istruttoria ”, individuata nella data del 24 luglio 2014, allorché è stata riconosciuta la superfluità del parere geologico ed è stata, altresì, esclusa la necessità di sottoporre il programma di intervento a VAS (cfr. pag. 11 ricorso di prime cure);
b) “ sussista ictu oculi l’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, che ha operato in violazione delle regole di legalità, imparzialità, correttezza e buona amministrazione ”;
c) sia, altresì, evidente il nesso causale fra inerzia amministrativa e danno del privato;
- con sentenza n. 5412 del 30 novembre 2015, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Amministrazione capitolina avverso la sentenza n. 4434 del 24 aprile 2014;
- il Consiglio di Stato, per quanto qui di interesse, ha sostenuto che:
a) “ la clausola sospensiva recata dalla delibera impugnata in primo grado si mostra non come condizione, ma come termine (certus an, incertus quando) stante la doverosità dell’intervento dell’Assemblea capitolina ” e “ certo non implica un immotivato ed inutile aggravamento del procedimento in danno ai vari soggetti attuatori ”; la relativa apposizione da parte della Giunta, pertanto, “ non appare irrazionale o arbitraria ”, anche alla luce dell’art. 21-quater l. n. 241 del 1990;
b) “ per quanto attiene alla certezza del termine entro cui provvedere in via definitiva sulla questione sospesa, soccorrono o quelli fissati ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, c. 3 e 29, c. 2 della stessa legge n. 241 e dell’art. 7 del Dlg 267/2000, oppure il principio generale posto dal medesimo art. 2, c. 2, fermo in ogni caso, a tutela delle ragioni dell’appellata, quanto stabilito in tema di silenzio della P.A. dal citato art. 31 c.p.a. ”;
- con successiva sentenza n. 6753 del 13 giugno 2016 (non impugnata), il T.a.r. ha accolto il ricorso n.r.g. 11612/2015 proposto dalla società avverso il silenzio-inadempimento di Roma Capitale, sostenendo, anche sulla scorta del decisum e della motivazione della sentenza di questo Consiglio n. 5412 del 30 novembre 2015, che:
a) “ secondo il tenore letterale della clausola di cui si discute, la deliberazione della Assemblea capitolina potrebbe anche intervenire successivamente alla stipula della Convenzione urbanistica, essendo comunque la sua efficacia subordinata alla adozione da parte dell’Assemblea capitolina del pronunciamento in questione ”;
b) “ non v’è dubbio che il procedimento per l’approvazione della variante al P.I. della TA debba essere ultimato, e ciò a prescindere dall’ordine in cui le varie fasi del procedimento debbano essere adempiute (ovvero a prescindere dal fatto se debba prima pronunciarsi l’Assemblea capitolina o se debba prima essere approvata la variante e quindi stipulata la convenzione urbanistica, con l’inserimento della suddetta clausola sospensiva). E’ ravvisabile infatti, un obbligo giuridico di conclusione del procedimento di approvazione della variante di un piano attuativo ”;
c) “ Inoltre, essendo gli organi inadempienti tutti riconducibili all’ente Roma Capitale nel suo complesso, la presente pronuncia vincola tutti i suoi organi e, dunque, sia l’Assemblea capitolina, la quale è tenuta ad adottare la delibera avente ad oggetto in ordine alle opere pubbliche da realizzare ad alla finalizzazione del contributo straordinario dovuto, sia la Giunta capitolina, chiamata, in assenza di comprovati ostacoli, ad ultimare il procedimento di approvazione della variante, nonché i relativi uffici amministrativi per la stipula della Convenzione, in caso di approvazione definitiva della variante ”;
d) “ La Convenzione in questione, infatti, ove venisse stipulata prima del pronunciamento dell’Assemblea capitolina, potrebbe comunque contenere la clausola sospensiva menzionata dalla delibera n. 127/2013 ”;
e) “ Risponderebbe, tuttavia, ad un principio di ordine amministrativo che l’Assemblea capitolina si pronunciasse preventivamente, in modo da poter disporre di un riferimento definitivo nella stipula della Convenzione urbanistica per la determinazione delle opere pubbliche da realizzare e per la finalizzazione del contributo straordinario dovuto ”;
- in conclusione, la sentenza ha ordinato a Roma Capitale:
- “ di concludere, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con un provvedimento definitivo, il procedimento di approvazione della variante al Programma interventi TA;
- di stipulare quindi, eventualmente, la conseguente convenzione urbanistica;
- di adottare la delibera dell’Assemblea capitolina circa la determinazione delle opere pubbliche da realizzare e per la finalizzazione del contributo straordinario dovuto ”;
- la sentenza, inoltre, ha nominato “ sin d’ora, in caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Roma, con ampia facoltà di delega, il quale dovrà provvedere nell’ulteriore termine di giorni 60 ”;
- perdurando l’inerzia, il Commissario ad acta si è insediato e, con due coeve delibere del 17 maggio 2017 assunte con i poteri l’una della Giunta, l’altra dell’Assemblea capitolina, ha approvato definitivamente la variante urbanistica al programma di interventi “TA” (poi convenzionato in data 24 maggio 2018), dichiarando espressamente “ l’avveramento della condizione sospensiva prevista dalla delibera di adozione di Giunta Capitolina n° 127/13 ”;
- con la sentenza in questa sede impugnata, il T.a.r. ha accolto parzialmente il ricorso per danni (n.r.g. 13368/2015) formulato dalla dante causa dell’odierna appellante, sostenendo, in sostanza, che vi sia stato ritardo colpevole dell’Amministrazione capitolina nel solo periodo intercorrente fra il 30 novembre 2015 (data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5412) ed il 30 novembre 2016 (data di insediamento del commissario ad acta nominato dal T.a.r. con la sentenza n. 6753), detratti i sessanta giorni assegnati per la conclusione del procedimento dal T.a.r. nella medesima sentenza n. 6753;
- più in particolare, il T.a.r.:
a) ha preso atto della successione nel diritto controverso che si è verificata nelle more del giudizio, con conseguente estromissione dell’originaria ricorrente e pronuncia della sentenza nei riguardi dell’odierna appellante;
b) ha premesso di rifarsi a due propri precedenti, la sentenza n. 3889 del 4 aprile 2022 (oggetto dell’appello n.r.g. 8786/2022 tuttora pendente avanti questa Sezione; nell’ambito di tale giudizio, alla pubblica udienza del 25 luglio 2024 la Sezione ha ravvisato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile tardività della domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 4, c.p.a., senza dunque assumere decisioni sui profili cui si riferisce il richiamo operato dalla sentenza impugnata) e la sentenza n. 7080 del 14 giugno 2021 (non gravata); quanto alla domanda di danno da ritardo mero, ha richiamato anche la sentenza n. 4597 del 20 aprile 2021 (parimenti non gravata);
c) ha osservato che il procedimento è pervenuto a positiva conclusione in pendenza del giudizio, a seguito dell’attività del citato commissario ad acta;
d) ha sostenuto che la l.r. regionale n. 36 del 1987, all’art. 1, esclude sì dall’approvazione regionale piani in variante allo strumento urbanistico quale quello di specie, ma non stabilisce (a differenza dell’art. 1-bis, relativo a piani conformi allo strumento urbanistico) termini precisi per la relativa “ adozione ”: ciò, secondo il T.a.r., è conforme al margine di discrezionalità che connota l’adozione di tali piani, in quanto appunto in variante rispetto al vigente strumento urbanistico;
e) ha, quindi, escluso l’applicabilità del termine di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 241 del 1990, proprio perché “ viene in rilievo una modifica discrezionale ad una previsione di piano o ad una pattuizione già stipulata ed in vigore tra le parti, che implica una rinnovata valutazione degli interessi pubblici a suo tempo già posta in essere ”;
f) posto che “ la norma di cui all’art. 1 della LR Lazio nr. 36/1987 rende comunque dovuta una determinazione, anche se negativa ”, ha ritenuto che la congruità del tempo impiegato dall’Amministrazione deve essere valutata “ caso per caso ” in base “ alla complessità e all’oggetto della proposta ”;
g) ha aggiunto che l’Amministrazione, nella specie, non è rimasta inerte, tenuto peraltro “ conto che si verte in materia di pianificazione urbanistica, sia pure attuativa ”, poiché:
g1) “ tra la presentazione della proposta di variante (30 maggio 2011) e la sua adozione (delibera della Giunta 127 del 5 aprile 2013) sono intercorsi 22 mesi e cinque giorni. Nel descritto arco temporale sono intervenuti – rispettivamente – la convocazione della conferenza dei servizi (3 ottobre 2011), la conclusione della conferenza dei servizi (10 agosto 2012), la sottoscrizione dell’atto d’obbligo da parte della proponente (17 dicembre 2012, successivamente integrato) ”;
g2) nel periodo successivo alla delibera giuntale, l’indugio nell’invio agli atti alla Regione “ risulta pienamente giustificato (in termini di esclusione di profili di colpevolezza dell’Amministrazione, oltre che di non irragionevolezza del tempo trascorso) dalla pendenza del contenzioso, instaurato dalla parte ricorrente, presso il giudice amministrativo per l’annullamento parziale della deliberazione nr. 127/2013 … ancorché la delibera fosse impugnata solo in parte, è evidente – ai fini della esigibilità in concreto dell’esecuzione dell’obbligo di sottoporre l’adozione alla Regione – che l’esito del contenzioso fosse essenziale o comunque rilevante, perché dalla definitività o meno della deliberazione di adozione dipendevano gli adempimenti successivi (come previsti al comma 3 dell’art. 1 della LR n. 36/1987) … tenuto conto che la sentenza di accoglimento nr. 4434/2014 è stata pubblicata il 24 aprile 2014, l’invio della documentazione d’interesse alla Regione, avvenuto il 5 maggio 2014, è pienamente tempestivo, in termini tali da rendere sostanzialmente ininfluente nel decorso causale, ai fini della responsabilità dell’Ente, la diffida che la difesa delle proponenti ha rivolto all’Amministrazione il 29 aprile 2014 … Anzi, quest’ultima – essendo intervenuta a pochissimi giorni dalla pubblicazione della sentenza nr. 4434/2014 – si rivela sostanzialmente controproducente per l’interesse risarcitorio della parte ricorrente, non dimostrando altro che anche la parte ricorrente attendeva l’esito del giudizio pendente di fronte al TAR, ritenendolo essenziale per il progredire (a suo parere corretto) del procedimento ”;
g3) una volta inviati gli atti alla Regione, “ la mera elencazione delle date esclude, secondo elementari principi di ragionevolezza, ogni addebito di negligenza o ritardo colpevole in capo all’Amministrazione ”: invero, l’interlocuzione procedimentale svoltasi fra il maggio ed il settembre 2014 non configurerebbe un “ negligente aggravamento del procedimento da parte di una PA ”, giacché “ non è sufficiente invocare l’esito favorevole alla proponente privata di un subprocedimento di verifica di interessi sovraordinati (nel caso di specie relativa ad interessi lato sensu ambientali), senza che si dimostri che tale subprocedimento è stato posto in essere a scopi elusivi dell’obbligo di provvedere, altrimenti si perverrebbe alla conclusione che ogni richiesta istruttoria diverrebbe illegittima ex post, ossia tutte le volte in cui si risolve a favore del proponente ”;
g4) nel gennaio 2015 l’esecutività della sentenza del T.a.r. veniva sospesa, con la conseguenza di escludere carattere illecito alla condotta tenuta dall’Amministrazione capitolina nelle more di tale giudizio;
h) tuttavia, ha proseguito il T.a.r. nella pronuncia impugnata, “ dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5412 [che definiva il gravame avverso la sentenza del T.a.r. n. 4344] , la scansione procedimentale si arrestava ”; una volta intervenuta la sentenza del medesimo T.a.r. n. 6753 del 2016, “ seguiva una ulteriore fase istruttoria interna all’Amministrazione circa la verifica di assoggettamento alla VAS (nota DPAU del 4 luglio, 4 ottobre e 4 novembre 2016) … infine, si insediava il Commissario (30 novembre 2016) ”;
i) orbene, detratti i sessanta giorni assegnati dal T.a.r. nella sentenza n. 6753, la stasi procedimentale intercorsa fra il 30 novembre 2015 ed il 30 novembre 2016 è ingiustificata e fonte di responsabilità risarcitoria, perché il profilo attinente alla necessità di assoggettamento a VAS (cui l’Amministrazione capitolina ha fatto cenno in tre note del luglio, ottobre e novembre 2016) era già stato risolto in precedenza nel senso della non necessità della VAS;
- sulla scorta di tale iter argomentativo, il T.a.r. ha così disposto:
a) ha escluso in toto la risarcibilità dei danni conseguenti alla “ mancata finalizzazione dei contratti preliminari stipulati nel 2011 ”, poiché “ nessuna aspettativa ragionevole poteva riconoscersi in capo alla odierna parte ricorrente, al momento della stipula dei preliminari, circa la conclusione del procedimento alla fine di maggio del 2014 ”; del resto, “ quando il ritardo dell’Amministrazione nella conclusione di un procedimento è previsto e regolato tra parti di un contratto tra privati come evento dal quale discendano effetti in ordine ad una utilità o un bene che da quel procedimento dipenda, i pregiudizi che derivino dalla negoziazione – per una delle parti di quest’ultima - non possono essere posti a carico dell’Amministrazione stessa, perché non sono conseguenza immediata e diretta dell’illecito, bensì effetti propri di come le parti hanno regolato i loro interessi negoziali ”; più in generale, giacché “ la causa della domanda di risarcimento è prospettata in relazione alla mancata definizione delle compravendite attese … anche i pregiudizi conseguenza di tale evento sono irriferibili alla responsabilità dell’Amministrazione ”;
b) ha riconosciuto i “ danni da ritardata approvazione della Variante e della Convenzione Urbanistica … limitatamente al periodo di effettivo ritardo imputabile all’Amministrazione (10 mesi tra il 30.11.2014 ed il 30.11.2015) ” e con riferimento “ ai soli immobili oggetto del negozio di cui al rogito rep. n. 10.906/8.716 del 23.09.22 depositato agli atti il 22.12.2022, che costituisce titolo per l’intervento della Finanziaria Internazionale, laddove ancora nella proprietà della originaria ricorrente DEA nel tempo compreso tra il 30.11.2014 ed il 30.11.2015 ”, ordinando all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., di “ formulare una proposta di risarcimento che tenga conto del deprezzamento dei valori immobiliari risultanti dalla relazione del Fondo “Eta Immobiliare” aggiornata alla data più recente disponibile (31 dicembre 2018), rapportati al periodo di riferimento (ossia esclusivamente tra il 30 novembre 2015 ed il 30 novembre 2016, detratti i due mesi di cui alla motivazione prima esposta) ”; tuttavia, “ trattandosi di una perdita di “chance” (posto che il ritardo ha comportato una differita disponibilità dei relativi valori, che non è certo avrebbero prodotto, nel tempo di riferimento, quel rendimento atteso), la proposta dell’Amministrazione dovrà stimare la perdita di valore degli immobili di cui si discute e corrisponderne solo un’aliquota che, secondo equità, dovrà corrispondere al 20% (ventipercento) di essa ”;
c) ha escluso il “ danno da ritardo mero ” ex art. 2-bis, comma 1, l. n. 241 del 1990, sia perché il diritto al relativo risarcimento non potrebbe sorgere “ a prescindere dalla sussistenza di una lesione ad un interesse meritevole di tutela ulteriore e distinto da quello alla tempestiva conclusione del procedimento ”, sia, comunque, perché l’istituto in parola sarebbe collegato a pregiudizi non patrimoniali derivanti dal ritardo amministrativo (nella specie non allegati), sia, infine, perché “ anche a ritenere che il capo in esame debba comunque rientrare nell’ambito della risarcibilità ordinaria del danno da ritardo [ossia afferire ad aspetti propriamente patrimoniali] … l’azione è affidata a presupposti non dimostrati (non essendo dedotto, in alcun modo, quali unità immobiliari erano destinate ad essere cedute in locazione) e comunque erronei (posto che il “criterio del valore locatizio” misura il risarcimento dovuto al proprietario nel caso di illegittima occupazione di immobili, come ad esempio il mancato rilascio, che nel caso di specie non sussiste) ”;
d) ha compensato le spese di lite.
3. La società interessata ha proposto appello, sostenendo, in estrema sintesi, che:
- la variante de qua , in quanto non essenziale, doveva essere definitivamente approvata entro il termine generale di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 241 del 1990 (decorrente dalla conclusione dell’istruttoria in data 24 luglio 2014), come del resto, in tesi, affermato con valenza di giudicato sia dal T.a.r. (sentenza n. 6753 del 13 giugno 2016), sia da questo Consiglio (sentenza n. 5412 del 30 novembre 2015);
- comunque, “ sin dall’inizio del procedimento l’Amministrazione ha operato con colpevole ritardo, in violazione della disciplina generale (art. 2 l. n. 241/90) e di quella relativa ai piani attuativi (art. 1 l. reg. n. 36/87, art. 22 l. n. 136/99) ”;
- sarebbe, pertanto, errata la circoscrizione temporale dell’inerzia colpevole al solo periodo novembre 2015 – novembre 2016;
- la mancata finalizzazione dei due preliminari del 2011 sarebbe in toto ascrivibile alla condotta inerte di Roma Capitale;
- la decurtazione percentuale operata dal T.a.r. all’unica voce di risarcimento riconosciuta sarebbe priva di logica e fondamento normativo;
- il T.a.r. non avrebbe “ richiesto alcun consenso alle parti [al ricorso all’istituto di cui all’art. 34 c.p.a.] , ergo non è stata data facoltà di proporre opposizione; ma neppure è stato assegnato all’A.C. alcun termine, lasciando ancora una volta la ricorrente in balia degli “indugi” [rectius: totale inerzia] dell’A.C. ”;
- “ l’interesse alla conservazione del bene tempo ” sarebbe “ un bene della vita suscettibile di autonoma valutazione e risarcibilità ”, sì che spetterebbe un risarcimento anche ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 241 del 1990;
- non sarebbe stata motivata la compensazione delle spese di lite.
3.1. Si è costituita in resistenza Roma Capitale.
3.2. Il ricorso è stato trattato ed introitato in decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024, in vista della quale le parti hanno versato in atti difese scritte.
4. La sentenza merita conferma con la sola, parziale eccezione di cui in prosieguo.
4.1. La complessità della vicenda contenziosa impone, per doverose ragioni di chiarezza (art. 3 c.p.a.), una motivazione di carattere (per quanto possibile) sintetico e per punti.
5. Questione prioritaria è stabilire se al procedimento de quo possa applicarsi il termine generale stabilito dall’art. 2, comma 2, l. n. 241 del 1990.
5.1. Sul punto, il Collegio osserva anzitutto che la sentenza di questo Consiglio n. 5412 del 2015 non fa giudicato sul punto.
5.1.1. Invero, l’oggetto di quel giudizio era la legittimità dell’apposizione, da parte della Giunta, della condizione sospensiva rappresentata dalla successiva deliberazione dell’Assemblea capitolina, che la ricorrente in prime cure contestava (per quanto qui di interesse) perché, in tesi, priva di fondamento normativo.
5.1.2. Con la sentenza n. 4434 del 24 aprile 2014 il T.a.r. aveva seguito tale impostazione, sostenendo che l’apposizione di tale condizione fosse frutto di un’errata esegesi della legge regionale da parte della Giunta, che, con l’individuazione di tale condizione, aveva di fatto plasmato “ un procedimento atipico [quello rimesso all’Assemblea] che determina il condizionamento a tempo indeterminato della conclusione effettiva procedimentale e del concreto avvio delle iniziative ”.
5.1.3. Con la sentenza n. 5412 del 30 novembre 2015 il Consiglio di Stato, adito in appello da Roma Capitale, ha riformato il T.a.r., sostenendo (sempre per quanto qui di interesse) che l’intervento dell’Assemblea, lungi dal rappresentare “ un immotivato ed inutile aggravamento del procedimento in danno ai vari soggetti attuatori ”, sia viceversa “ doveroso ” in base alla ripartizione delle competenze stabilita dalla legge; quanto al connesso (e conseguente) effetto sospensivo del procedimento, questo poggerebbe sul fondamento normativo rappresentato dall’art. 21-quater l. n. 241 del 1990.
5.1.4. Allo scopo di completare (e rafforzare) questa ricostruzione esegetica della materia, il Consiglio ha, poi, ritenuto di specificare che:
- un termine finale del procedimento possa comunque essere ricavato dalla normativa (pur non manifestandosi certezza circa la disposizione di riferimento, posto che si rimanda “ o al combinato disposto di cui agli artt. 2, c. 3 e 29, c. 2 della stessa legge n. 241 e dell’art. 7 del Dlg 267/2000, oppure al principio generale posto dal medesimo art. 2, c. 2 ”);
- l’interesse della società alla definizione del procedimento sia comunque, “ in ogni caso ”, garantito da “ quanto stabilito in tema di silenzio della P.A. dal citato art. 31 c.p.a. ”.
5.1.5. Orbene, ad avviso del Collegio tali precisazioni hanno natura incidentale, in quanto estranee al thema decidendum (la competenza consiliare in subiecta materia ) individuato in ricorso: invero, è la concreta articolazione della domanda di giustizia avanzata dal ricorrente che, attivando l’intervento giurisdizionale, contestualmente ne definisce il perimetro, entro cui soltanto l’esercizio della potestas judicandi è suscettibile di stabilire quale sia il diritto del caso concreto (ossia, in termini più tecnici, di avere attitudine al giudicato).
5.1.6. L’attitudine al giudicato, infatti, è propria del decisum sulla domanda (arg. ex art. 112 c.p.c.), non dell’intera motivazione a supporto di tale decisione; una siffatta conclusione, invero, attribuirebbe alla funzione giurisdizionale una latitudine di poteri che le è estranea, quasi vestendola di carattere normativo: solo la legge, infatti, è vincolante ( erga omnes ) in tutte le sue parti, mentre la pronuncia del Giudice “ fa stato ” (fra le sole parti, i loro eredi ed aventi causa) nei limiti in cui risponde alla domanda di giustizia, dichiarando (con efficacia ricognitiva, accertativa o costitutiva, secondo i casi) il diritto del caso concreto.
5.1.7. Peraltro, la stessa articolazione argomentativa seguita dal precedente in commento trova il proprio baricentro concettuale non tanto nell’indicazione (significativamente non certa né univoca) delle disposizioni che stabilirebbero il termine ad quem , quanto nell’indicazione dello strumento processuale di tutela eventualmente attivabile dalla parte.
5.1.8. In proposito, non può non rilevarsi che di tale strumento processuale la parte ha fatto effettivamente uso: il riferimento è al giudizio radicato avanti il T.a.r. con n.r.g. 11612/2015, spedito per la notifica allorché la pronuncia del T.a.r. n. 4434 del 24 aprile 2014 era già stata sospesa da questo Consiglio in sede cautelare e definito allorché tale sentenza era già stata riformata.
5.1.9. Orbene, con tale ricorso la parte sosteneva, in diritto, che il procedimento de quo fosse soggetto al generale termine di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 241 del 1990.
5.1.10. Il T.a.r., con la sentenza (non gravata) n. 6753 del 13 giugno 2016 (emessa, lo si ripete, dopo la sentenza di questo Consiglio n. 5412), ha sì ritenuto che “ non v’è dubbio che il procedimento per l’approvazione della variante al P.I. della TA debba essere ultimato ”, sussistendo nell’ordinamento “ un obbligo giuridico di conclusione del procedimento di approvazione della variante di un piano attuativo ”, ma non ha affermato esplicitamente la sottoposizione del procedimento al termine di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 241 del 1990, limitandosi a ordinare a Roma Capitale, nella sua unitarietà soggettiva e strutturale quale centro di imputazione di situazioni soggettive di diritto pubblico, di “ concludere, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con un provvedimento definitivo, il procedimento di approvazione della variante al Programma interventi TA …, atteso anche tutto quanto dedotto dalle parti sulla intervenuta ultimazione della istruttoria ”.
5.1.11. E’ quest’ultima, dunque, la sola prescrizione giurisdizionale che è passata in giudicato.
5.1.12. Del resto:
- tale sentenza è successiva alla sentenza n. 5412 e, come tale, è l’ultima in ordine di tempo a dire il diritto del caso concreto (cfr. art. 395, n. 5 c.p.c.);
- in parte qua è suscettibile di passare in giudicato perché, a differenza delle affermazioni contenute nella sentenza n. 5412, qui si tratta propriamente di un capo di decisione giurisdizionale su una domanda di parte, mentre là di una mera argomentazione svolta dal giudice nell’ambito di una più ampia traiettoria motivazionale, di cui, oltretutto, non rappresenta un tassello ineludibile;
- siffatta pronuncia si limita a statuire il dovere di Roma Capitale di concludere il procedimento, oramai completamente istruito, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione della pronuncia medesima.
5.1.13. In conclusione, non vi è alcuna decisione giurisdizionale definitiva che abbia sancito che il procedimento de quo era sottoposto ai termini rigidi di cui alla l. n. 241 del 1990, sì che la valutazione di questo Collegio non è, sul punto, pregiudicata.
5.1.14. Anzi, il Collegio osserva che il tenore argomentativo della sentenza n. 6753 del 13 giugno 2016 e, soprattutto, il relativo decisum (laddove ordina a Roma Capitale di concludere il procedimento entro i successivi sessanta giorni) depongono per la conclusione opposta.
5.1.15. Quanto meno, l’assegnazione (da parte di una sentenza definitiva) di tale ulteriore termine, escludendo l’illegittimità di una conclusione procedimentale che dovesse intervenire entro siffatto arco temporale, rende problematico (continuare a) sostenere che il procedimento dovesse essere concluso entro il termine di trenta giorni decorrente da una data (il 24 luglio 2014) anteriore alla stessa pronuncia della sentenza (e, dunque, al dies a quo del termine di sessanta giorni dalla stessa assegnato per la conclusione del procedimento).
5.2. Pur a voler prescindere da queste argomentazioni, comunque, la conclusione raggiunta dal T.a.r. merita conferma.
5.2.1. Non trova applicazione, per un procedimento quale quello in esame , il termine di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 241 del 1990.
5.2.2. Qui, infatti, siamo in presenza di un procedimento amministrativo di approvazione di un programma di interventi in variante al PRG afferente alla pianificazione di un intero quadrante della Capitale, come tale connotato da intrinseca complessità (si veda, del resto, l’articolata motivazione contenuta nella delibera giuntale del 2013), da discrezionalità particolarmente ampia (posto che impone la considerazione e comparazione di plurimi e qualitativamente molteplici interessi pubblici e privati) e, conseguentemente, da scansioni temporali di istruttoria, approfondimento e (per quanto qui di interesse) delibazione necessariamente diverse e più ampie rispetto a quelle proprie di una domanda dal contenuto semplice.
5.2.3. Oltretutto, nella specie era necessaria, dopo l’approvazione di Giunta, anche la successiva deliberazione assembleare (così questo Consiglio nella sentenza n. 5412): vi è, pertanto, anche un profilo di complessità amministrativa.
5.2.4. Sul punto, è vero che Giunta ed Assemblea sono organi di un medesimo Ente, ma è pur vero che è la legge statale a prevedere tale distinzione, che riflette un’alterità ontologica, strutturale e funzionale dei due organi che si ripercuote sulla oggettiva diversità delle relative (pur se coordinate) procedure operative: mentre l’uno è l’organo esecutivo ed operativo dell’Ente, l’altro è l’espressione collegiale rappresentativa della collettività locale che, proprio in quanto tale, deve poter svolgere i propri lavori con i tempi necessari ad assicurarne la pienezza, pena la frustrazione dell’istanza democratica sottesa all’ordinamento degli Enti locali.
5.2.5. Pertanto, anche in conformità con quanto statuito dalla sentenza del T.a.r. n. 6753, fermo restando che il procedimento de quo doveva essere concluso (ossia ribadita, in termini generali, la doverosità dell’esercizio del potere amministrativo a seguito di un’istanza di parte), il termine entro cui ciò doveva avvenire è rimesso ad una valutazione casistica, che tenga conto della complessità della situazione concreta, dell’effettività e della proficuità della condotta amministrativa, della natura dei profili da ponderare.
5.2.6. In altri termini, la non applicabilità, nella specie, dell’art. 2, comma 2, l. n. 241 del 1990 (non prevedendo alcunché in punto di termini la legge regionale) non esclude:
- né il carattere comunque doveroso dell’azione amministrativa, che deve essere portata a conclusione (art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990);
- né il necessario rispetto (verificabile in sede giurisdizionale sub specie di vizio di violazione di legge) dei principi di efficacia e non aggravamento (art. 1, commi 1 e 2, l. n. 241 del 1990), che si traduce nell’effettiva funzionalizzazione degli adempimenti procedimentali all’utile conseguimento del risultato finale;
- né una sorta di licenza per l’Amministrazione, comunque soggetta al dovere di correttezza, lealtà e rispetto dell’affidamento del privato, la cui violazione genera un obbligo risarcitorio.
6. Ciò premesso, questo Collegio concorda con il T.a.r., allorché questo esclude il carattere illecito della condotta amministrativa nel periodo intercorrente fra l’originaria istanza (30 maggio 2011) e la delibera giuntale (5 aprile 2013), fermo restando che, nel ricorso di primo grado, è censurata (a fini risarcitori) l’inerzia dell’Amministrazione nel solo periodo successivo al 24 luglio 2014.
6.1. Invero, come rilevato dal Giudice di prime cure, “ Nel descritto arco temporale sono intervenuti – rispettivamente – la convocazione della conferenza dei servizi (3 ottobre 2011), la conclusione della conferenza dei servizi (10 agosto 2012), la sottoscrizione dell’atto d’obbligo da parte della proponente (17 dicembre 2012, successivamente integrato) ”.
6.2. E’ appena il caso di aggiungere che i tempi della conferenza di servizi non sono (se non parzialmente) nella disponibilità dell’Amministrazione proponente, proprio alla luce della partecipazione anche di altre Amministrazioni.
7. Quanto al periodo successivo alla delibera di Giunta, è condivisibile quanto affermato dal T.a.r., secondo cui l’indugio nell’invio agli atti alla Regione “ risulta pienamente giustificato (in termini di esclusione di profili di colpevolezza dell’Amministrazione, oltre che di non irragionevolezza del tempo trascorso) dalla pendenza del contenzioso, instaurato dalla parte ricorrente, presso il giudice amministrativo per l’annullamento parziale della deliberazione nr. 127/2013 … ancorché la delibera fosse impugnata solo in parte, è evidente – ai fini della esigibilità in concreto dell’esecuzione dell’obbligo di sottoporre l’adozione alla Regione – che l’esito del contenzioso fosse essenziale o comunque rilevante, perché dalla definitività o meno della deliberazione di adozione dipendevano gli adempimenti successivi (come previsti al comma 3 dell’art. 1 della LR n. 36/1987) … tenuto conto che la sentenza di accoglimento nr. 4434/2014 è stata pubblicata il 24 aprile 2014, l’invio della documentazione d’interesse alla Regione, avvenuto il 5 maggio 2014, è pienamente tempestivo, in termini tali da rendere sostanzialmente ininfluente nel decorso causale, ai fini della responsabilità dell’Ente, la diffida che la difesa delle proponenti ha rivolto all’Amministrazione il 29 aprile 2014 … Anzi, quest’ultima – essendo intervenuta a pochissimi giorni dalla pubblicazione della sentenza nr. 4434/2014 – si rivela sostanzialmente controproducente per l’interesse risarcitorio della parte ricorrente, non dimostrando altro che anche la parte ricorrente attendeva l’esito del giudizio pendente di fronte al TAR, ritenendolo essenziale per il progredire (a suo parere corretto) del procedimento ”.
7.1. Tale motivazione resiste alle critiche dell’appellante, in considerazione:
- della pendenza del contenzioso circa un aspetto (la legittimità o meno dell’intervento assembleare) centrale per le forme, le modalità ed i tempi del futuro sviluppo del procedimento;
- della formulazione di una diffida, da parte del privato, a trasmettere gli atti alla Regione solo all’esito del giudizio di primo grado;
- dell’immediata attivazione dell’Amministrazione all’indomani dell’esito sfavorevole del giudizio di primo grado, pur in corso di impugnazione con atto poi spedito per la notifica nel successivo mese di novembre 2014.
8. Quanto al periodo successivo all’invio degli atti alla Regione (5 maggio 2014), è condivisibile l’affermazione del T.a.r., secondo cui “ la mera elencazione delle date [riportate in dettaglio a pag. 23 della sentenza] esclude, secondo elementari principi di ragionevolezza, ogni addebito di negligenza o ritardo colpevole in capo all’Amministrazione ”, tenuto conto del fatto che si parla di pochi mesi, nel corso dei quali, peraltro, sono stati svolti adempimenti istruttori il cui esito favorevole per l’interessata non ne dimostra per ciò solo, ex post , la strumentalità a fini dilatori (che richiede ben altro standard probatorio).
9. Nel gennaio 2015 l’esecutività della sentenza del T.a.r. veniva sospesa dal Consiglio di Stato (per poi essere, nel novembre 2015, tout court riformata): siffatta sospensione esclude l’addebito di colpevolezza in capo all’Amministrazione nelle more del giudizio, tanto più che, in sede cautelare (cfr. ordinanza n. 184 del 14 gennaio 2015), questo Consiglio si era espresso anche in punto di fumus , sostenendo che “ ad un primo esame, l’appello [di Roma Capitale] presenta vari profili di fondatezza nel ricostruire il riparto di competenze tra Giunta ed Assemblea capitolina … ”.
10. Rimane, dunque, contra jus solo il periodo 30 novembre 2015 – 30 novembre 2016, detratti i sessanta giorni assegnati dal T.a.r. con la sentenza n. 6753 (sulla utilizzabilità, per l’Amministrazione, di tale ulteriore termine questo Collegio non può tornare, in quanto aspetto coperto da giudicato).
10.1. Di converso, in difetto di un appello dell’Amministrazione, l’illiceità della condotta amministrativa nel detto arco temporale è dato oramai incontrovertibile.
11. Ciò premesso, in ordine alle voci di danno richieste, il Collegio osserva quanto segue.
12. Con riferimento alla mancata conclusione degli affari derivanti dai due preliminari del 2011, in primo luogo non vi era, in capo all’Amministrazione, un dovere giuridico di conclusione del procedimento entro la data (30 maggio 2014) dedotta in condizione.
12.1. In secondo luogo, il privato non può comunque pretendere di riversare sull’Amministrazione un danno derivante, “ in via immediata e diretta ” (cfr. art. 1223- 2056 c.c.), dal modo con cui ha ritenuto di porre in essere i propri affari: nella specie, infatti, è stata la promittente alienante, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, a dare vita, con l’assenso dell’altra parte, ad un assetto di interessi che ha definito un peculiare equilibrio economico-giuridico del rapporto, con assunzione del rischio della mancata conclusione del procedimento entro il 30 maggio 2014, subordinando a tale condizione l’efficacia dei preliminari di vendita.
12.2. Non può, peraltro, non osservarsi che, poiché sono deducibili in condizione solo eventi futuri ed incerti (art. 1353 c.c.), delle due l’una:
- o, a suo tempo, la dante causa dell’odierna appellante non confidava tout court nella doverosità giuridica della conclusione del procedimento entro tale termine ad quem (ipotesi, invero, che sembra potersi con ogni ragionevolezza escludere, sulla base dell’univoco materiale agli atti);
- oppure, confidando in tale doverosità, intendeva accollare alla propria sfera giuridica (tenendone indenne la promissaria acquirente, così da “agevolare” la stessa stipula del preliminare) il rischio del mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione, della tempistica procedimentale.
12.3. In ambedue i casi, viene travolta l’impostazione difensiva dell’appellante: nel primo caso, già sul terreno sostanziale; nel secondo, su quello eziologico, poiché il danno deriva interamente da una precisa scelta negoziale della (dante causa della) appellante, che si presenta come esterna, estranea e successiva rispetto al rapporto di diritto pubblico fra Amministrazione e amministrato.
13. E’, viceversa, fondata la censura circa la modalità seguita dal T.a.r. per liquidare un pregiudizio (il deprezzamento commerciale subito a seguito della ritardata conclusione, per il mentovato periodo di dieci mesi, del procedimento amministrativo di approvazione del Piano) che ha natura di danno emergente, in quanto afferisce al vulnus ad un attuale valore patrimoniale (ossia alla diminuzione del valore di scambio di un bene che compone il patrimonio).
13.1. La tecnica frazionaria è, infatti, strumento per la liquidazione di poste di danno aventi natura di lucro cessante, mentre, nel caso di specie, si è in presenza di un danno emergente (la differenza negativa del valore del patrimonio in due momenti temporali), che strutturalmente non tollera alcuna riduzione frazionaria.
13.2. Ne consegue che, nella proposta di risarcimento delineata dal T.a.r. alle pagine 29 e 30 della sentenza (effettivamente carente dell’indicazione del termine, ma sul punto v. infra ), Roma Capitale dovrà “ stimare la perdita di valore degli immobili di cui si discute ” con le modalità ivi delineate, senza operare alcuna riduzione frazionaria.
13.3. Tale proposta dovrà essere formulata entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, salva, in caso di mancata formulazione o mancato accordo, la facoltà di entrambe le parti di radicare il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV del codice del processo amministrativo.
13.4. Non sono, in proposito, fondate le critiche mosse dall’appellante al ricorso, da parte del T.a.r., all’istituto di cui all’art. 34 c.p.a.: la disposizione, infatti, non richiede la previa sollecitazione del contraddittorio sul punto (cfr., a contrario , il ben diverso tenore degli articoli 60 e 73, comma 3, c.p.a.), ma si limita ad escluderne la praticabilità “ in mancanza di opposizione delle parti ”, che nella specie non consta essere stata formulata.
14. Non compete, poi, all’appellante alcuna somma ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 241 del 1990.
14.1. La relativa richiesta costituisce una duplicazione della domanda risarcitoria già formulata in ricorso: la disposizione in parola, allorché parla di “ danno ingiusto ” (“ cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento ”), rimanda (si pensi all’analoga locuzione di cui all’art. 2043 c.c.) alla lesione della situazione giuridica rilevante e al bene della vita sotteso ad essa, dunque a profili di danno che nella specie, per quanto attiene ai profili patrimoniali, sono già pienamente coperti dalla domanda risarcitoria avanzata in giudizio e, per quanto concerne quelli non patrimoniali, sono del tutto sforniti di prova (e, ancor prima, di allegazione).
15. Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite operato dal T.a.r., premesso che la relativa scelta rientra in un margine di ampia discrezionalità del giudice, sindacabile in appello solo per macroscopica illogicità, è agevole osservare che la disposta compensazione è conseguita, con ogni evidenza, al solo parziale accoglimento del ricorso (ossia, altrimenti detto, alla sostanziale soccombenza reciproca).
16. Per le esposte ragioni, l’appello deve essere accolto solo per quanto attiene all’espunzione della previsione della riduzione frazionaria dell’unica voce di danno riconosciuta dal T.a.r. (cfr. pagina 30 della relativa sentenza), con rigetto per tutto il resto.
17. L’esposto esito del giudizio e, comunque, la complessità del contenzioso rendono congrua la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei soli limiti e sensi di cui in parte motiva, rigettandolo per il resto.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Lamberti | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO