Articolo 21 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 21 quinquiesArticolo 21 septies
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8 marzo 2005
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28 agosto 2015
Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento). 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per sopravvenute esigenze. ((La sospensione non puo' comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.))
Entrata in vigore il 28 agosto 2015
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