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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/09/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 23 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2463/2024 R.G. e vertente
fra
(C.F.: ), nato Parte_1 CodiceFiscale_1 il 07/05/1934 a Potenza (PZ), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Giuratrabocchetta;
dall'avv. Salvatore Morlino e dall'avv. Giuditta Lamorte ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio, sito in Potenza (PZ), alla via Livorno n.
13, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio di Persona_1
Fiumicino, come in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indennità di accompagnamento (art. 1, L. n. 18/1980); handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data12.8.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale, viceversa, le veniva riconosciuto il domandato stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, a far data marzo 2024.
Con memoria ritualmente depositata l' si è costituito dichiarando di condividere le CP_1 conclusioni espresse dal consulente nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Il CTU, all'esito di un esame completo e accurato della documentazione medica depositata e, altresì, visitata la ricorrente, ha concluso per la insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento del beneficio preteso.
Le censure formulate da parte ricorrente si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del consulente, ovvero, eventuali incongruenze tra gli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal
CTU.
In altre parole, la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Non si ritiene pertanto che sussistano gli estremi né per chiamare a chiarimenti il CTU nominato nella precedente fase e né per rinnovare la perizia.
2 Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Deve riconoscersi, viceversa, il diritto di parte ricorrente al conseguimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 a far data dal marzo 2024, come riconosciuto nella precedente fase,
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Quanto alle spese di lite della fase ATP, in applicazione del verbale del 03 novembre 2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, (ivi compresa l'epoca della visita della commissione medica) comporta la liquidazione, stante la soccombenza parziale, dell'importo di euro 382,00 (764,00/2), oltre accessori di legge, a carico di e in favore del CP_1 procuratore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 12.08.2023, Parte_1 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, con decorrenza dal a far data marzo 2024;
c) in relazione al presente giudizio condanna alla Parte_1 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 764,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
d) in relazione alla fase di ATP, condanna l' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 382,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Potenza, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
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Dott.ssa Giuseppina Valestra
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