Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Antonietta Savino Presidente rel.
dott. Stefania Basso Consigliere
dott. Gabriella Gentile Consigliere
ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del
13/5/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.187/21 del Ruolo Generale civile
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, con cui ope legis domicilia in Napoli, via Diaz n.11
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio CP_2
Imbimbo, presso il quale è elettivamente domiciliato in , Pt_1 via Fratelli Bisogno n.41/C
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14/1/2021, l' Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza
[...]
n.1816/20, pubblicata il 2/12/20 e notificata il 15/12/20, con cui il Tribunale di Avellino aveva accolto l'opposizione proposta dalla avverso le ordinanze ingiunzione Controparte_1
n.64/A/18 e 64/B/18, emesse dalla di il 14/9/18, CP_3 Pt_1 in seguito agli accertamenti dell' Parte_1
Part L'appellante , con due motivi di censura sosteneva 1) l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in ordine all'eccepita inammissibilità dell'opposizione nella parte relativa alla violazione riguardante la mancata comunicazione della trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro del a decorrere dal 10/11/2011, violazione per la Per_1 quale era stato effettuato il pagamento nella misura ridotta di euro 100,00, con conseguente riconoscimento della dedotta violazione;
2)l'erronea valutazione del materiale istruttorio stante l'inattendibilità dei testi escussi nel giudizio, che avevano reso dichiarazioni diverse e contrastanti con quelle effettuate al momento dell'accesso ispettivo del 4/10/13, da ritenersi maggiormente attendibili, dai lavoratori trovati al lavoro ( , ed , peraltro due giorni dopo i Per_1 Per_2 Per_3 verbali di conciliazione in sede sindacale stipulati dai primi due con la società datrice di lavoro;
tali dichiarazioni non potevano essere poste nel nulla da quelle rese successivamente nel corso del processo, sicuramente meno genuine ed attendibili.
L'appellante concludeva, quindi, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellata società chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato per le ragioni espresse in memoria.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo alcuni rinvii, veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024.
La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre rilevare che, in tema di sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è solo l'autorità che ha emesso il provvedimento opposto (cfr Cass. 2015/15069), che nel caso di specie è l' nei Parte_1 cui confronti è stata resa la sentenza in questa sede impugnata e che ha proposto il presente gravame.
Tanto premesso, l'appello è fondato e pertanto va accolto per le ragioni che seguono
È ampiamente risaputo che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' Parte_1 fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
(cfr. ex multis Cass. n. 9251 del 2010; Cass. n. 8946 del 2020, cfr. altresì Cass. n. 28693 del 2022 e Cass. n. 18989 del 2022).
Si è anche affermato che detti verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr Cass. n. 28286 del 2019 e Cass. n. 24388 del 2022).
Con riguardo, poi, all'affidabilità e, dunque, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese in occasione dell'accesso ispettivo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, esse fanno fede "fino a prova contraria”, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni" (Cass., sent. n. 166/2014).
Dunque, applicando i principi appena enunciati alla fattispecie concreta all'esame di questa Corte, è innanzitutto necessario stabilire se possano costituire prova contraria, rispetto alle dichiarazioni rese dai due lavoratori e Persona_4 Per_5
in sede di accesso ispettivo del 4 ottobre 2013, le
[...] dichiarazioni, di tenore differente rispetto alle prime, successivamente rese dai medesimi - questa volta, escussi in veste di testimoni - nella fase istruttoria del giudizio di prime cure.
In particolare, il differente tenore di siffatte dichiarazioni testimoniali risulta apprezzabile avendo riguardo all'affermazione per cui, in sede di accesso ispettivo, i predetti avevano dichiarato di avere lavorato, fin dalla data della loro assunzione, per 40 ore settimanali e precisamente dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì (cfr in atti le dichiarazioni prodotte dall' , mentre CP_3 successivamente hanno confermato l'orario part-time per il periodo antecedente al primo ottobre 2013, quando pacificamente vi è stata la formale trasformazione del loro rapporto di lavoro da part-time a full-time, denunciata agli Enti di competenza.
Ai fini della valutazione di cui sopra, di carattere dirimente risulta il principio, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale deve ritenersi corretto conferire
"alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale” (cfr Cass., sent. n. 17774/2015), perché immuni da eventuali successivi condizionamenti ambientali.
Ed invero, le testimonianze raccolte in sede giudiziaria davanti al giudice dell'opposizione, valutate ai sensi dell'art. 116 c.p.c., appaiono meno genuine e credibili rispetto alle dichiarazioni raccolte nel corso della verifica ispettiva, e ciò in considerazione del fatto che la diversa versione dei fatti viene fornita spesso a notevole distanza dall'accertamento, o quando gli stessi testi sono ormai presumibilmente venuti a conoscenza della sanzione irrogata e causata dalle stesse dichiarazioni laddove, nell'immediatezza dei fatti, i dichiaranti furono "colti di sorpresa" ed impreparati sul da dirsi, al di fuori dunque di ogni condizionamento da parte dell'opponente il quale, peraltro, non può essere presente nel momento in cui viene resa la dichiarazione al funzionario ispettivo, e anche quando risultano contenere una dovizia di particolari in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, ovvero risultano compatibili e convergenti con altri dati testimoniali e/o documentali raccolti in sede ispettiva (cfr., Cass. Civ. sez. lav. n. 13910 del 2001; Cass. Civ. sez. lav. n. 3527 del 9 marzo 2001; n. 9962 del 2002; Cass. Civ. sez. lav. 20 novembre 2007, n.
24128; Cass. Civ. sez. lav. 29 ottobre 2012 n. 18551, Cass. Civ. sez. lav. 8/09/2015 n. 17774).
Orbene, in virtù del principio appena richiamato, a cui non si è conformato il primo giudice, reputa questa Corte che debba essere riconosciuto un maggiore grado di attendibilità alle dichiarazioni rese da e in occasione dell'accesso ispettivo Per_1 Per_2 del 04.10.2013 rispetto a quelle rese dai medesimi, in veste di testimoni, in sede giudiziale. D'altronde, la correttezza di tale impostazione risulta corroborata anche dalla valutazione delle altre emergenze probatorie versate in atti dall' in particolare Parte_1 dall'analoga dichiarazione resa al momento dell'accesso ispettivo dal dipendente non coinvolto nella vicenda Controparte_4 che, pertanto, non aveva alcun interesse ad affermare il contrario, il quale ebbe a dichiarare agli ispettori che Per_1
e svolgevano il suo stesso orario di lavoro a tempo pieno. Per_2
Il poi, a sua volta, aveva confermato che lo stesso Per_1 orario a tempo pieno svolgevano sia che e Per_3 Per_2
confermò la stessa cosa per e Insomma Per_1 Per_3 Per_2 dalle concordanti e precise dichiarazioni rese dai tre lavoratori occupati dall'azienda, nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, risulta che tutti svolgevano un orario a tempo pieno fin dall'assunzione.
La differente versione circa l'orario di lavoro osservato resa, in sede giudiziale, da e , a notevole distanza di Per_6 Per_2 tempo, mutata, nel frattempo, la loro situazione (dal 2017 gli stessi hanno dichiarato di essere divenuti soci della società opponente - odierna appellata-, circostanza questa che incide ulteriormente sulla loro attendibilità), senza che sia stata fornita alcuna spiegazione circa le diverse dichiarazioni rese agli ispettori, induce questa Corte a dare prioritaria valenza ed attendibilità alle prime dichiarazioni, peraltro effettuate a distanza di appena due giorni dalla stipula dei verbali di Cont conciliazione in sede sindacale con la in cui si dava atto della trasformazione del rapporto di lavoro da part-time in full- time.
Nè può ritenersi dirimente e maggiormente attendibile la deposizione resa dal teste considerato che lo Testimone_1 Cont stesso è un dipendente della e che la sua dichiarazione è del tutto in contrasto con quanto dichiarato da e al Per_2 Per_1 momento dell'accesso ispettivo.
Dunque, alla luce dei fatti accertati dai funzionari dell' , CP_3 in occasione dell'accesso ispettivo del 04.10.2013 (quali riportati nel verbale di accertamento unico, posto alla base della sanzione amministrativa), della maggiore attendibilità delle precise dichiarazioni rese dai lavoratori nella predetta sede rispetto a quelle dagli stessi rese, poi, in sede giudiziale, nonché dell'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali di tali soggetti (anche alla luce dell'intero quadro probatorio), si deve aderire alla ricostruzione dei fatti proposta dall' con l'atto di appello. CP_3 Si consideri peraltro che la società appellata, prima dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, ebbe a pagare l'importo di euro 100,00 relativamente alla omessa comunicazione della trasformazione del rapporto di lavoro del da tempo Per_1 parziale a tempo pieno con decorrenza dal 10/11/2011, di cui al verbale unico di accertamento, circostanza questa evidenziata dall'appellante con il primo motivo di censura, con cui si sostiene l'avvenuto riconoscimento da parte della società della fondatezza della contestata violazione.
Per tali motivi la sentenza impugnata non può essere condivisa non avendo confrontato gli elementi distonici valorizzati dall'odierno
Ispettorato appellante, fondando l'accoglimento dell'opposizione esclusivamente sulle deposizioni testimoniali raccolte, senza tenere conto in alcun modo delle contrarie dichiarazioni rese in sede ispettiva e senza esprimere alcuna congrua motivazione in ordine all'attendibilità e credibilità dei testimoni escussi sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (qualità dei testi, loro vicinanza alle parti, intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti).
La sentenza impugnata va, dunque, riformata dovendosi rigettare l'opposizione proposta in primo grado, con assorbimento di ogni ulteriore censura e questione.
Le spese di lite di entrambi i gradi, atteso il diverso esito della controversia e i motivi della decisione, si stima equo compensarle tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado dalla
[...]
CP_1
Compensa le spese di lite del doppio grado.
Napoli 13/05/2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Antonietta Savino