Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 69
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza indicazione nominativo responsabile procedimento

    La normativa non prevede l'indicazione di un responsabile del procedimento per l'avviso di intimazione.

  • Rigettato
    Mancata allegazione atti pretermessi

    L'avviso di intimazione non richiede l'allegazione delle cartelle di pagamento, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione delle pretese tributarie

    La notifica delle cartelle e della proposta di compensazione impedisce il maturare della prescrizione.

  • Rigettato
    Mancanza esaustività criterio interessi

    Gli interessi di mora sono calcolati secondo la disciplina legislativa vigente.

  • Rigettato
    Mancanza prova requisiti firmatario atto

    La Suprema Corte di Cassazione richiede solo l'inequivocabile riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per cartella relativa a violazione codice della strada

    La competenza per le cartelle relative a violazioni del codice della strada appartiene al giudice ordinario, segnatamente al Giudice di Pace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 69
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 69
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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