CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM PAGTO n. 12420259001626088000 RI AR
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da atti
Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Propone ricorso Ricorrente_1 contro intimazione di pagamento ed atti pretermessi notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione di Vicenza per circa 16.000 €.
Si eccepisce, innanzitutto, la mancanza dell'indicazione nel dettaglio dei debiti del nominativo del responsabile del procedimento delle cartelle di pagamento emesse (sic), del responsabile dell'iscrizione al ruolo, e della emissione della notificazione degli atti tributari di riscossione.
Afferma, pertanto, il ricorrente di non aver ricevuto alcuna notifica inerente agli atti riportati nella intimazione di pagamento.
Ci si lamenta, poi, della mancata allegazione degli atti pretermessi.
Di conseguenza, le pretese tributarie dovrebbero essere ritenute decadute e prescritte.
Tra gli altri motivi anche quello inerente alla mancata esaustività del criterio degli interessi indicati, ed alla mancanza della prova che il funzionario responsabile firmatario dell'atto avesse i requisiti per poterlo firmare.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso.
Preliminarmente, chiedeva se fosse pronunciato il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore di quello ordinario con riferimento ad una cartella pertinente un'iscrizione del Comune di San Martino di Lupari per violazione del codice della strada.
Depositava, poi, prova delle notifiche, effettuate a mezzo Pec, relative alle altre sei cartelle di cui all'intimazione.
Evidenziava, pertanto, non essere maturata la prescrizione in ordine ad alcuna di esse.
Con riferimento alla mancata allegazione in copia delle cartelle di pagamento evidenziava che si trattava di atto a natura vincolata, disciplinato dall'articolo 50 del DPR 602/1973.
Con riferimento al responsabile del procedimento si evidenziava che nessuna norma contemplava la menzione di un responsabile del procedimento per l'atto in parola.
Con riferimento alla sottoscrizione dell'intimazione di pagamento si evidenziava anche in questo caso che si trattava di atto natura vincolata, da effettuare nel rispetto dell'articolo 50 del dpr 602/1973.
Quanto al tasso di interesse, si affermava essere stato calcolato con riferimento alla disciplina legislativa relativa. All'udienza del 23 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene che debba essere pronunciato difetto di giurisdizione con riferimento al ricorso limitatamente alla cartella numero 12420230006411790000.
In questo caso, infatti, si tratta di una cartella attinente ad un ente impositore comunale relativa a infrazioni per il codice della strada. Ne deriva che la competenza appartiene al giudice ordinario, e segnatamente al
Giudice di Pace.
Quanto al resto, il ricorso deve essere rigettato.
Si deve, infatti, evidenziare come l'ente della riscossione abbia depositato la notifica delle sei ulteriori cartelle, effettuata all'indirizzo Email_3.
La documentazione prodotta con riferimento alle notifiche rende, pertanto, inammissibile qualsiasi censura riferita alle stesse, e alla loro notifica, in quanto le medesime non sono state impugnate.
Peraltro, l'ente della riscossione ha anche evidenziato che in data 4 ottobre 2024 alla notifica delle sopra menzionate cartelle ha fatto seguito la notifica della proposta di compensazione sulla base dell'articolo 28 ter dpr 602/1973.
Ne deriva, ovviamente, che nessuna prescrizione dei crediti può essere ritenuta maturata.
Con riferimento alla mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento si evidenzia che l'articolo 50 del DPR 602 prevede che l'avviso di intimazione sia redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. Lo stesso non prevede l'allegazione delle cartelle, e la circostanza appare comprensibile, in quanto le cartelle vengono comunque richiamate anche con riferimento alla data di avvenuta notificazione, e nell'atto sono contenuti tutti gli elementi idonei a individuare l'ammontare, la natura, e le causali della pretesa tributaria.
Si deve evidenziare, altresì, che non è prevista dalla normativa l'indicazione di un responsabile del procedimento con riferimento all'avviso di intimazione.
In modo del tutto analogo si deve evidenziare anche che in relazione all'intimazione di pagamento, differentemente da altri atti pertinenti all'imposizione tributaria, non è prevista una sottoscrizione, trattandosi, lo si ripete ancora, di un atto a natura vincolata fondato sul contenuto dell'articolo 50 del DPR 602/1973.
Del resto, anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in parte richiamata anche da parte resistente, prevede che sia necessaria solamente la inequivocabile riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Con riferimento agli interessi si deve evidenziare che gli interessi di mora sono calcolati necessariamente sulla base di quanto disposto dall'articolo 30 del DPR 602/1973.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che nel caso di specie possono essere liquidate equitativamente in euro 400.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione della materia del ricorso a favore del giudice ordinario con esclusivo riferimento alla cartella n. 12420230006411790000 di cui all'avviso di intimazione impugnato.
Rigetto quanto al resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente, liquidate equitativamente in euro 400.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM PAGTO n. 12420259001626088000 RI AR
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da atti
Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Propone ricorso Ricorrente_1 contro intimazione di pagamento ed atti pretermessi notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione di Vicenza per circa 16.000 €.
Si eccepisce, innanzitutto, la mancanza dell'indicazione nel dettaglio dei debiti del nominativo del responsabile del procedimento delle cartelle di pagamento emesse (sic), del responsabile dell'iscrizione al ruolo, e della emissione della notificazione degli atti tributari di riscossione.
Afferma, pertanto, il ricorrente di non aver ricevuto alcuna notifica inerente agli atti riportati nella intimazione di pagamento.
Ci si lamenta, poi, della mancata allegazione degli atti pretermessi.
Di conseguenza, le pretese tributarie dovrebbero essere ritenute decadute e prescritte.
Tra gli altri motivi anche quello inerente alla mancata esaustività del criterio degli interessi indicati, ed alla mancanza della prova che il funzionario responsabile firmatario dell'atto avesse i requisiti per poterlo firmare.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso.
Preliminarmente, chiedeva se fosse pronunciato il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore di quello ordinario con riferimento ad una cartella pertinente un'iscrizione del Comune di San Martino di Lupari per violazione del codice della strada.
Depositava, poi, prova delle notifiche, effettuate a mezzo Pec, relative alle altre sei cartelle di cui all'intimazione.
Evidenziava, pertanto, non essere maturata la prescrizione in ordine ad alcuna di esse.
Con riferimento alla mancata allegazione in copia delle cartelle di pagamento evidenziava che si trattava di atto a natura vincolata, disciplinato dall'articolo 50 del DPR 602/1973.
Con riferimento al responsabile del procedimento si evidenziava che nessuna norma contemplava la menzione di un responsabile del procedimento per l'atto in parola.
Con riferimento alla sottoscrizione dell'intimazione di pagamento si evidenziava anche in questo caso che si trattava di atto natura vincolata, da effettuare nel rispetto dell'articolo 50 del dpr 602/1973.
Quanto al tasso di interesse, si affermava essere stato calcolato con riferimento alla disciplina legislativa relativa. All'udienza del 23 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene che debba essere pronunciato difetto di giurisdizione con riferimento al ricorso limitatamente alla cartella numero 12420230006411790000.
In questo caso, infatti, si tratta di una cartella attinente ad un ente impositore comunale relativa a infrazioni per il codice della strada. Ne deriva che la competenza appartiene al giudice ordinario, e segnatamente al
Giudice di Pace.
Quanto al resto, il ricorso deve essere rigettato.
Si deve, infatti, evidenziare come l'ente della riscossione abbia depositato la notifica delle sei ulteriori cartelle, effettuata all'indirizzo Email_3.
La documentazione prodotta con riferimento alle notifiche rende, pertanto, inammissibile qualsiasi censura riferita alle stesse, e alla loro notifica, in quanto le medesime non sono state impugnate.
Peraltro, l'ente della riscossione ha anche evidenziato che in data 4 ottobre 2024 alla notifica delle sopra menzionate cartelle ha fatto seguito la notifica della proposta di compensazione sulla base dell'articolo 28 ter dpr 602/1973.
Ne deriva, ovviamente, che nessuna prescrizione dei crediti può essere ritenuta maturata.
Con riferimento alla mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento si evidenzia che l'articolo 50 del DPR 602 prevede che l'avviso di intimazione sia redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. Lo stesso non prevede l'allegazione delle cartelle, e la circostanza appare comprensibile, in quanto le cartelle vengono comunque richiamate anche con riferimento alla data di avvenuta notificazione, e nell'atto sono contenuti tutti gli elementi idonei a individuare l'ammontare, la natura, e le causali della pretesa tributaria.
Si deve evidenziare, altresì, che non è prevista dalla normativa l'indicazione di un responsabile del procedimento con riferimento all'avviso di intimazione.
In modo del tutto analogo si deve evidenziare anche che in relazione all'intimazione di pagamento, differentemente da altri atti pertinenti all'imposizione tributaria, non è prevista una sottoscrizione, trattandosi, lo si ripete ancora, di un atto a natura vincolata fondato sul contenuto dell'articolo 50 del DPR 602/1973.
Del resto, anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in parte richiamata anche da parte resistente, prevede che sia necessaria solamente la inequivocabile riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Con riferimento agli interessi si deve evidenziare che gli interessi di mora sono calcolati necessariamente sulla base di quanto disposto dall'articolo 30 del DPR 602/1973.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che nel caso di specie possono essere liquidate equitativamente in euro 400.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione della materia del ricorso a favore del giudice ordinario con esclusivo riferimento alla cartella n. 12420230006411790000 di cui all'avviso di intimazione impugnato.
Rigetto quanto al resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente, liquidate equitativamente in euro 400.