Articolo 1 della Legge 7 febbraio 1987, n. 36
Articolo 2
Versione
10 marzo 1987
Art. 1. 1. Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.
3. L'erogazione della relativa spesa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 10 marzo 1987
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