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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7927/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PALANGE ELENA e dall'Avv. PILI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in Torino,
corso Vittorio Emanuele II n. 166, presso lo studio professionale dei difensori
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
GENERALI (P.IVA: ) CP_2 P.IVA_2
CONVENUTE – CONTUMACI -
OGGETTO: TFR devoluto a – omesso versamento – Controparte_3
domanda di adempimento
1 CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE: come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 26/9/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato di dal 2/1/2018, con Controparte_1
le mansioni di addetta alle pulizie, inquadramento al livello VI CCNL imprese di pulizie –
artigianato;
- di avere aderito, in data 13/2/2018, a piano di previdenza complementare gestito da
[...]
; in particolare, tale piano prevedeva il conferimento mensile di quote del TFR al CP_4
fondo di previdenza complementare, previa trattenuta della medesima quota da parte della società datrice di lavoro;
- che il TFR maturato alla data del 31/12/2023 è pari ad euro 5.753,66, ma che la CP_1
ha in realtà versato al fondo di previdenza complementare, e solo sino al 31/12/2022,
[...]
la minor somma di euro 3.433,59, senza poi avere ulteriormente adempiuto al mandato conferitole;
ciò nonostante la continuativa segnalazione, in busta paga, delle trattenute destinate al fondo di previdenza complementare.
La ricorrente ha quindi chiesto, stante l'inadempimento della datrice di lavoro al suo obbligo di versamento delle quote di TFR al fondo di previdenza complementare, la condanna di quest'ultima all'adempimento (versamento a di euro 2.320,07, TFR Controparte_4
maturato al 31/12/2023); in via alternativa, per l'ipotesi di intervenuta cessazione del rapporto di lavoro nelle more del giudizio, la condanna della datrice di lavoro al pagamento in suo favore di euro 2.320,07, quale TFR maturato al 31/12/2023, nonché la condanna della Controparte_1
[... al risarcimento del danno, da valutarsi anche in via equitativa.
Le parti convenute non si sono costituite in giudizio e sono state quindi dichiarate contumaci.
In corso di causa non è stata svolta istruttoria. Parte ricorrente, alla prima udienza di trattazione,
2 ha chiesto ed ottenuto autorizzazione alla produzione di lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, datata 28/2/2025.
All'odierna udienza parte ricorrente ha precisato che il meccanismo di funzionamento del fondo di previdenza prescelto prevede la sola delegazione di pagamento delle quote de TFR a CP_4
(e non la cessione del credito), e che tale delegazione deve intendersi revocata mediante
[...]
proposizione di domanda di di pagamento diretto in suo favore del TFR;
Controparte_1
parte ricorrente ha precisato le conclusioni limitandole alla domanda alternativa di richiesta di condanna della società già datrice di lavoro al pagamento diretto del TFR maturato al
31/12/2023, esclusa però la domanda di condanna al risarcimento del danno da inadempimento.
2. La domanda alternativa della ricorrente, volta ad ottenere condanna della Controparte_1
[... al versamento in suo favore di euro 2.320,07, quale TFR maturato al 31/12/2023, è fondata e deve essere accolta.
Si deve anzitutto rilevare che il rapporto di lavoro intercorso tra la e la Pt_1 Controparte_1
[... risulta provato da:
- contratto di lavoro stipulato dalla con la Pt_1 Controparte_5
con decorrenza dal 2/1/2018 (doc. 1 ricorrente);
[...]
- contratto di cessione del contratto di lavoro di cui sopra stipulato dalla
[...]
con la con decorrenza dal 2/1/2019 Controparte_5 Controparte_1
(doc. 2 ricorrente);
- buste paga emesse in corso di rapporto (doc. 4 ricorrente);
- lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (doc. ricorrente dep. il 19/3/2025).
Quanto all'adesione della ricorrente al piano di previdenza complementare di Controparte_4
, con devoluzione del TFR, ed alla consistenza dei versamenti effettuati dalla
[...] CP_1
a , esse sono provate:
[...] Controparte_4
- dal prospetto di , che dà atto dell'adesione, appunto, della ricorrente (doc. 6 Controparte_4
3 ricorrente);
- dell'ulteriore corrispondenza intervenuta tra la ricorrente e l'agenzia locale di , Controparte_4
dalla quale risulta la cessazione dell'adesione al fondo di previdenza complementare dall'1/1/2024 (doc. 7 ricorrente);
- dalle buste paga emesse in corso di rapporto di lavoro (doc. 4 ricorrente), dalle quali risulta mensilmente la trattenuta con la causale “Quota TFR F.do pensione”;
- dalla CU della ricorrente relativa all'anno di imposta 2023 (doc. 5 ricorrente), dalla quale risulta che il TFR maturato dalla e devoluto a fondo pensione, al 31/12/2023, è pari ad Pt_1
euro 5.753,66;
- dalle comunicazioni di sopra menzionate (doc. 6 ricorrente), dalle quali risulta Controparte_4
che la datrice di lavoro ha versato, alla data del 5/4/2024 (e quindi successivamente alla cessazione dell'adesione al fondo), soli euro 3.481,11 (contrariamente a quanto indicato nella
CU sopra esaminata).
Ora, deve darsi atto del fatto che la ricorrente, all'odierna udienza, ha limitato la propria domanda a quella, alternativa alla principale, di condanna di al pagamento Controparte_1
diretto nei suoi confronti della porzione di TFR non versato a (stante il Controparte_4
licenziamento intervenuto nel febbraio di quest'anno).
Si deve osservare, in punto di diritto, che in merito al TFR devoluto (in senso generico, come si vedrà) al fondo di previdenza complementare per la Corte di Cassazione (Cass. n.
16266/2023; conformi, Cass. Civ. Sez. I, n. 16116/2023; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 19510/2023;
Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 18477/2023) “In tema di previdenza complementare, il generico
riferimento al "conferimento" del T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari,
contenuto nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, lascia aperta la possibilità che le
parti, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, pongano
in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.), bensì una cessione di credito
4 futuro (art. 1260 c.c.), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la
legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di T.F.R. maturate e accantonate, ma non
versate al Fondo di previdenza complementare, spetta, di regola, al lavoratore, stante lo
scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore
di lavoro, e, viceversa, al predetto Fondo ex art. 93 l. fall. quando, secondo quanto emergente
dall'istruttoria, vi sia stata la cessione del credito in suo favore”; in particolare, il principio di diritto affermato nella motivazione della sentenza di legittimità appena citata in massima risulta il seguente: “[…] la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e
accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al
lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione
di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione
del credito in favore del predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva […]. CP_3
Ora, rapportando la fattispecie al caso di impresa datrice di lavoro in bonis, si deve osservare che comunque la devoluzione del TFR alla previdenza complementare è realizzabile nelle due forme appena citate (delegatio solvendi o cessione del credito futuro), e che nella prima forma vi è delega che, in assenza di apertura di procedura concorsuale, risulterebbe, in teoria,
comunque revocabile dal titolare del rapporto di provvista (il lavoratore titolare del TFR).
Nel caso di specie, tanto risulta in causa, posto che:
- la ricorrente ha dichiarato all'udienza di discussione che la “devoluzione” del TFR al fondo di previdenza costituisce, nella sua tesi, mera delega di versamento conferita alla datrice di lavoro, e non cessione del credito;
- la ricorrente ha inteso avvalersi, in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro (come avvenuto effettivamente), della possibilità di risolvere per grave inadempimento il mandato di versamento conferito alla (domanda implicita, peraltro, nella domanda di Controparte_1
condanna al pagamento diretto del TFR non versato).
5 In conclusione, la domanda sopra menzionata deve essere accolta.
3. In punto spese di lite, deve condannarsi alla loro rifusione solo posto Controparte_1
che la posizione di è stata solo funzionale a garantire l'integrità del Controparte_4
contraddittorio, ed alla stessa non risulta causalmente attribuibile la genesi della lite (peraltro,
la funzione processuale di è concretamente venuta meno in corso di causa, stante Controparte_4
la precisazione delle conclusioni da parte della ricorrente con riferimento alla sola domanda alternativa, come si è visto). Le spese sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- condanna al pagamento, in favore di di complessivi euro Controparte_1 Parte_1
2.320,07 a titolo di TFR maturato sino al 31/12/2023, oltre a rivalutazione ed interessi;
- rigetta per il resto il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna al pagamento, in favore dei procuratori alle Controparte_1
liti di antistatari, delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in Parte_1
complessivi euro 2.059,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato;
- nulla dispone in punto spese di lite con riferimento alla posizione processuale di
[...]
. CP_4
Torino, 27/6/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7927/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PALANGE ELENA e dall'Avv. PILI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in Torino,
corso Vittorio Emanuele II n. 166, presso lo studio professionale dei difensori
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
GENERALI (P.IVA: ) CP_2 P.IVA_2
CONVENUTE – CONTUMACI -
OGGETTO: TFR devoluto a – omesso versamento – Controparte_3
domanda di adempimento
1 CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE: come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 26/9/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato di dal 2/1/2018, con Controparte_1
le mansioni di addetta alle pulizie, inquadramento al livello VI CCNL imprese di pulizie –
artigianato;
- di avere aderito, in data 13/2/2018, a piano di previdenza complementare gestito da
[...]
; in particolare, tale piano prevedeva il conferimento mensile di quote del TFR al CP_4
fondo di previdenza complementare, previa trattenuta della medesima quota da parte della società datrice di lavoro;
- che il TFR maturato alla data del 31/12/2023 è pari ad euro 5.753,66, ma che la CP_1
ha in realtà versato al fondo di previdenza complementare, e solo sino al 31/12/2022,
[...]
la minor somma di euro 3.433,59, senza poi avere ulteriormente adempiuto al mandato conferitole;
ciò nonostante la continuativa segnalazione, in busta paga, delle trattenute destinate al fondo di previdenza complementare.
La ricorrente ha quindi chiesto, stante l'inadempimento della datrice di lavoro al suo obbligo di versamento delle quote di TFR al fondo di previdenza complementare, la condanna di quest'ultima all'adempimento (versamento a di euro 2.320,07, TFR Controparte_4
maturato al 31/12/2023); in via alternativa, per l'ipotesi di intervenuta cessazione del rapporto di lavoro nelle more del giudizio, la condanna della datrice di lavoro al pagamento in suo favore di euro 2.320,07, quale TFR maturato al 31/12/2023, nonché la condanna della Controparte_1
[... al risarcimento del danno, da valutarsi anche in via equitativa.
Le parti convenute non si sono costituite in giudizio e sono state quindi dichiarate contumaci.
In corso di causa non è stata svolta istruttoria. Parte ricorrente, alla prima udienza di trattazione,
2 ha chiesto ed ottenuto autorizzazione alla produzione di lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, datata 28/2/2025.
All'odierna udienza parte ricorrente ha precisato che il meccanismo di funzionamento del fondo di previdenza prescelto prevede la sola delegazione di pagamento delle quote de TFR a CP_4
(e non la cessione del credito), e che tale delegazione deve intendersi revocata mediante
[...]
proposizione di domanda di di pagamento diretto in suo favore del TFR;
Controparte_1
parte ricorrente ha precisato le conclusioni limitandole alla domanda alternativa di richiesta di condanna della società già datrice di lavoro al pagamento diretto del TFR maturato al
31/12/2023, esclusa però la domanda di condanna al risarcimento del danno da inadempimento.
2. La domanda alternativa della ricorrente, volta ad ottenere condanna della Controparte_1
[... al versamento in suo favore di euro 2.320,07, quale TFR maturato al 31/12/2023, è fondata e deve essere accolta.
Si deve anzitutto rilevare che il rapporto di lavoro intercorso tra la e la Pt_1 Controparte_1
[... risulta provato da:
- contratto di lavoro stipulato dalla con la Pt_1 Controparte_5
con decorrenza dal 2/1/2018 (doc. 1 ricorrente);
[...]
- contratto di cessione del contratto di lavoro di cui sopra stipulato dalla
[...]
con la con decorrenza dal 2/1/2019 Controparte_5 Controparte_1
(doc. 2 ricorrente);
- buste paga emesse in corso di rapporto (doc. 4 ricorrente);
- lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (doc. ricorrente dep. il 19/3/2025).
Quanto all'adesione della ricorrente al piano di previdenza complementare di Controparte_4
, con devoluzione del TFR, ed alla consistenza dei versamenti effettuati dalla
[...] CP_1
a , esse sono provate:
[...] Controparte_4
- dal prospetto di , che dà atto dell'adesione, appunto, della ricorrente (doc. 6 Controparte_4
3 ricorrente);
- dell'ulteriore corrispondenza intervenuta tra la ricorrente e l'agenzia locale di , Controparte_4
dalla quale risulta la cessazione dell'adesione al fondo di previdenza complementare dall'1/1/2024 (doc. 7 ricorrente);
- dalle buste paga emesse in corso di rapporto di lavoro (doc. 4 ricorrente), dalle quali risulta mensilmente la trattenuta con la causale “Quota TFR F.do pensione”;
- dalla CU della ricorrente relativa all'anno di imposta 2023 (doc. 5 ricorrente), dalla quale risulta che il TFR maturato dalla e devoluto a fondo pensione, al 31/12/2023, è pari ad Pt_1
euro 5.753,66;
- dalle comunicazioni di sopra menzionate (doc. 6 ricorrente), dalle quali risulta Controparte_4
che la datrice di lavoro ha versato, alla data del 5/4/2024 (e quindi successivamente alla cessazione dell'adesione al fondo), soli euro 3.481,11 (contrariamente a quanto indicato nella
CU sopra esaminata).
Ora, deve darsi atto del fatto che la ricorrente, all'odierna udienza, ha limitato la propria domanda a quella, alternativa alla principale, di condanna di al pagamento Controparte_1
diretto nei suoi confronti della porzione di TFR non versato a (stante il Controparte_4
licenziamento intervenuto nel febbraio di quest'anno).
Si deve osservare, in punto di diritto, che in merito al TFR devoluto (in senso generico, come si vedrà) al fondo di previdenza complementare per la Corte di Cassazione (Cass. n.
16266/2023; conformi, Cass. Civ. Sez. I, n. 16116/2023; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 19510/2023;
Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 18477/2023) “In tema di previdenza complementare, il generico
riferimento al "conferimento" del T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari,
contenuto nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, lascia aperta la possibilità che le
parti, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, pongano
in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.), bensì una cessione di credito
4 futuro (art. 1260 c.c.), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la
legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di T.F.R. maturate e accantonate, ma non
versate al Fondo di previdenza complementare, spetta, di regola, al lavoratore, stante lo
scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore
di lavoro, e, viceversa, al predetto Fondo ex art. 93 l. fall. quando, secondo quanto emergente
dall'istruttoria, vi sia stata la cessione del credito in suo favore”; in particolare, il principio di diritto affermato nella motivazione della sentenza di legittimità appena citata in massima risulta il seguente: “[…] la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e
accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al
lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione
di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione
del credito in favore del predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva […]. CP_3
Ora, rapportando la fattispecie al caso di impresa datrice di lavoro in bonis, si deve osservare che comunque la devoluzione del TFR alla previdenza complementare è realizzabile nelle due forme appena citate (delegatio solvendi o cessione del credito futuro), e che nella prima forma vi è delega che, in assenza di apertura di procedura concorsuale, risulterebbe, in teoria,
comunque revocabile dal titolare del rapporto di provvista (il lavoratore titolare del TFR).
Nel caso di specie, tanto risulta in causa, posto che:
- la ricorrente ha dichiarato all'udienza di discussione che la “devoluzione” del TFR al fondo di previdenza costituisce, nella sua tesi, mera delega di versamento conferita alla datrice di lavoro, e non cessione del credito;
- la ricorrente ha inteso avvalersi, in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro (come avvenuto effettivamente), della possibilità di risolvere per grave inadempimento il mandato di versamento conferito alla (domanda implicita, peraltro, nella domanda di Controparte_1
condanna al pagamento diretto del TFR non versato).
5 In conclusione, la domanda sopra menzionata deve essere accolta.
3. In punto spese di lite, deve condannarsi alla loro rifusione solo posto Controparte_1
che la posizione di è stata solo funzionale a garantire l'integrità del Controparte_4
contraddittorio, ed alla stessa non risulta causalmente attribuibile la genesi della lite (peraltro,
la funzione processuale di è concretamente venuta meno in corso di causa, stante Controparte_4
la precisazione delle conclusioni da parte della ricorrente con riferimento alla sola domanda alternativa, come si è visto). Le spese sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- condanna al pagamento, in favore di di complessivi euro Controparte_1 Parte_1
2.320,07 a titolo di TFR maturato sino al 31/12/2023, oltre a rivalutazione ed interessi;
- rigetta per il resto il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna al pagamento, in favore dei procuratori alle Controparte_1
liti di antistatari, delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in Parte_1
complessivi euro 2.059,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato;
- nulla dispone in punto spese di lite con riferimento alla posizione processuale di
[...]
. CP_4
Torino, 27/6/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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