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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento, provvedendo all'udienza dell'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3190/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Parte_1
Serino ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale e Email_1 Email_2
-ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso - ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal funzionario dell' , dott.ssa Controparte_3
Maria Letizia Bonura e domiciliato presso la sede del predetto
[...]
, in , via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54; Controparte_3 CP_3
-resistente
E NEI CONFRONTI DI
, residente in [...] e Controparte_4 Controparte_5
residente in [...](Pa).
- controinteressati FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.10.2022, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere lavorato in favore del , in forza di Controparte_1
reiterati contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.), dal
01.07.2001 e sino al 31.08.2015, deduceva che, con sentenza n. 50/2017, il Tribunale di Termini Imerese aveva accertato come il rapporto di lavoro instauratosi fra il e parte istante, in forza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e CP_1
continuativa stipulati a decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 agosto 2015, avesse avuto natura di rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, aveva condannato il datore al risarcimento del danno nella misura di “otto mensilità della CP_1
retribuzione mensile globale di fatto spettante alla data del 31 agosto 2015” .
Aggiungeva, inoltre, di essere stata assunta a tempo indeterminato, con contratto part- time al 50%, a decorrere dal 01 settembre 2018, presso l'Istituto di Istruzione
Superiore “D'Alessandro” di Bagheria nei ruoli dell'assistente amministrativo.
Rilevava che, a seguito dell'aggiornamento della graduatoria interna d'istituto, ai fini dell'individuazione del personale ATA soprannumerario, avendo chiesto il riconoscimento del servizio svolto come assistente amministrativo dal 01.07.01 al
31.08.2015, così come accertato dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, le era stato riconosciuto soltanto il punteggio maturato a decorrere dalla data di immissione in ruolo e non anche il servizio pre-ruolo accertato giudizialmente, per cui era stata individuata quale soprannumeraria e costretta a presentare domanda di mobilità come perdente posto.
Osservava, infine, che anche ai fini della mobilità, le era stato riconosciuto solo il punteggio maturato per il servizio di ruolo prestato dall'01.09.2018, data dell'immissione in ruolo.
Concludeva, quindi, chiedendo di: “ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal per quanto sopra esposto e accertare e Controparte_1
dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia della graduatoria interna di istituto per
l'individuazione del personale ATA soprannumerario relativamente all'A.S. 2022/2023 nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 103 punti in favore della parte ricorrente e non il punteggio complessivo pari a 225,33 punti. - Per
l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella graduatoria interna di istituto per
l'individuazione del personale soprannumerario e dunque condannare
l'amministrazione convenuta al riconoscimento del corretto punteggio spettante alla ricorrente. - Ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal
[...]
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, Controparte_1
ai fini della mobilità per l'a.s. 2022/2023, di 443 punti in luogo dei 103 riconosciuti e per l'effetto condannare il a disporre il trasferimento della Controparte_1
ricorrente nel Comune di Alia in una delle scuole indicate con la domanda di mobilità. - Condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze del giudizio, da determinarsi secondo il D.M. n. 55/2014” (cfr. conclusioni del ricorso).
L'Amministrazione resistente si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli assistenti amministrativi trasferiti nella medesima sede richiesta dalla ricorrente e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_5
, quali litisconsorti necessari, gli stessi non si costituivano in giudizio, Controparte_4
seppur regolarmente citati a mezzo del servizio postale (cfr. note di deposito con ricevute del 12 e 25 gennaio 2024).
La causa, senza alcuna attività istruttoria, all'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Il ha dedotto che la domanda della ricorrente sarebbe coperta dal giudicato CP_1
della sentenza n. 50/2017, resa nel giudizio R.G. nr. 2470/2015, la quale, si sarebbe limitata ad accertare che “i rapporti di lavoro instauratisi fra il MIUR e la in Pt_1
forza dei sedici contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati fra le parti a decorrere dal 1° luglio 2001 (l'ultimo con scadenza al 31 agosto 2015), hanno avuto natura di rapporto di lavoro subordinato, riconoscendole solo il risarcimento del danno” e rigettando le ulteriori domande da ella formulate, ivi compresa quella volta al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto come assistente amministrativo dal 01.07.01 al 31.08.2015, oggetto dell'odierno giudizio.
L'assunto non è condivisibile.
Va, infatti, rammentato che il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia (cfr. Cass., Sez. Un., 14 giugno 2005, n.
6689; conforme Cass. 6 settembre 1999, n. 9401; Cass. lav., 17 giugno 2003, n. 9685;
Cass. 21 maggio 2007, n. 11672; Cass. 20 aprile 2007, n. 9486).
Ne deriva che il giudicato si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise nella motivazione che rispetto alle prime presentino carattere autonomo, nonché su quelle, pur non espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino, nondimeno, presupposti logici e necessari e s'intendano, quindi, implicitamente decise (Cass.,
Sez. Un., 27 aprile 2005, n. 8692; conforme Cass. 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass.
18 giugno 2007, n. 14055).
Orbene, nel caso in esame, la citata sentenza n. 50/2017 non si è espressa su alcune richieste della ricorrente, fra cui la “ricostituzione della carriera con il riconoscimento sia a fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio maturata per effetto dello svolgimento delle mansioni di assistente amministrativo” (cfr. sentenza versata in atti) che, all'evidenza, non rappresenta un presupposto logico e necessario di quelle espressamente trattate e decise (riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e conseguente accoglimento della domanda di risarcimento del danno), di talchè deve concludersi che sulla stessa non si sia formato il giudicato.
Ne consegue che, in questa sede, può essere presa in esame la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente dal 1/7/2001 al
31/08/2015 quale assistente amministrativo ai fini del punteggio utile per la graduatoria interna di istituto del personale ATA.
Sul punto devono trovare applicazione i principi eurounitari in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato, fissati dalla clausola 4 dell'Accordo, che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
come noto, la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 . CP_6
Sono noti i principi cardine che in argomento ha ripetutamente ribadito la Suprema
Corte:
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); - le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006, ha evidenziato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra.
Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Per_2
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C - 152/14 . Per_3 Tali principi hanno trovato concreta applicazione in tema di riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della legge n. 296/2006; in quelle occasioni la Corte di legittimità ha, in particolare, affermato che al lavoratore
«deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» (cfr. Cass. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n.
7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
La comparazione necessaria al fine di scongiurare il rischio di illegittima discriminazione deve, pertanto, esclusivamente riguardare le modalità di svolgimento del rapporto e l'identità delle funzioni svolte, non rilevando né le circostanze dell'instaurazione del rapporto (se, dunque, lo stesso sia sorto o meno tramite pubblico concorso) né la sua formale qualificazione, non rilevando, in particolare, se lo stesso sia sorto quale rapporto di lavoro subordinato o sia stato qualificato tale per effetto di una pronuncia giurisdizionale.
Ne consegue che il suddetto principio di non discriminazione deve essere applicato anche ai collaboratori assunti dal , ai sensi dei decreti Controparte_1
attuativi della L. n. 124/1999 che, come è ormai incontestato, hanno svolto in via di fatto, secondo il paradigma proprio della subordinazione, le medesime mansioni degli omologhi colleghi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
(per quanto concerne la Nasca i suoi contratti si sono succeduti dal 2001 al
31.08.2018 senza alcuna soluzione di continuità). A fronte di tale completa omologazione, si ritiene che il riconoscimento, all'atto della stabilizzazione, dell'anzianità maturata per effetto del servizio svolto con le suddette modalità trovi titolo nella normativa nazionale dettata per il personale assunto con contratti di lavoro subordinato, da interpretarsi secondo i principi eurounitari appena ricordati.
In particolare, l'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) così dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”.
Ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23.08.1999 n. 399 (“Inquadramento economico, Passaggi di qualifica funzionale”): “Ai fini dell''inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art.3 del decreto legge 19 giugno 1970 n.370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni”.
È noto che tale normativa, nella parte in cui stabilisce una contrazione nel conteggio degli anni di servizio pre-ruolo potenzialmente incidente sul trattamento retributivo del lavoratore, è stata ritenuta lesiva del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo cui: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1).
Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4).
Risultando, nella fattispecie concreta, incontestato che il personale A.T.A., in specie quello assunto secondo contratti di collaborazione, abbia svolto le stesse mansioni, sia prima che dopo l'immissione in ruolo, di quello già assunto a tempo indeterminato e che al predetto personale non si applica l'art. 490 d.lgs. 297/1994
(nella parte in cui equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferibile al solo personale docente – il mancato riconoscimento dell'intero servizio svolto in esecuzione dei contratti di collaborazione ai fini dell'anzianità maturata all'atto dell'immissione in ruolo, determinerebbe in concreto un effetto discriminatorio secondo le indicazioni della
Corte di Giustizia.
Va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 2001 (vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 99/70/CE) fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, il va condannato alla ricostruzione della carriera Controparte_1
della ricorrente, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo e alla conseguente attribuzione del punteggio spettantele ai fini delle graduatorie interne di istituto nonché della mobilità volontaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide: - dichiara il diritto di al riconoscimento integrale dell'anzianità Parte_1
maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dal 2001 fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, condanna il convenuto a collocarla correttamente nella graduatoria interna di istituto CP_1
per l'individuazione del personale soprannumerario, sulla scorta dell'esatto punteggio a lei spettante;
- -condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali, IVA
e CPA, che si distraggono in favore degli avvocati LUIGI SERINO e MARCO LO
GIUDICE.
Termini Imerese 12.06.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento, provvedendo all'udienza dell'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3190/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Parte_1
Serino ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale e Email_1 Email_2
-ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso - ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal funzionario dell' , dott.ssa Controparte_3
Maria Letizia Bonura e domiciliato presso la sede del predetto
[...]
, in , via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54; Controparte_3 CP_3
-resistente
E NEI CONFRONTI DI
, residente in [...] e Controparte_4 Controparte_5
residente in [...](Pa).
- controinteressati FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.10.2022, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere lavorato in favore del , in forza di Controparte_1
reiterati contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.), dal
01.07.2001 e sino al 31.08.2015, deduceva che, con sentenza n. 50/2017, il Tribunale di Termini Imerese aveva accertato come il rapporto di lavoro instauratosi fra il e parte istante, in forza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e CP_1
continuativa stipulati a decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 agosto 2015, avesse avuto natura di rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, aveva condannato il datore al risarcimento del danno nella misura di “otto mensilità della CP_1
retribuzione mensile globale di fatto spettante alla data del 31 agosto 2015” .
Aggiungeva, inoltre, di essere stata assunta a tempo indeterminato, con contratto part- time al 50%, a decorrere dal 01 settembre 2018, presso l'Istituto di Istruzione
Superiore “D'Alessandro” di Bagheria nei ruoli dell'assistente amministrativo.
Rilevava che, a seguito dell'aggiornamento della graduatoria interna d'istituto, ai fini dell'individuazione del personale ATA soprannumerario, avendo chiesto il riconoscimento del servizio svolto come assistente amministrativo dal 01.07.01 al
31.08.2015, così come accertato dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, le era stato riconosciuto soltanto il punteggio maturato a decorrere dalla data di immissione in ruolo e non anche il servizio pre-ruolo accertato giudizialmente, per cui era stata individuata quale soprannumeraria e costretta a presentare domanda di mobilità come perdente posto.
Osservava, infine, che anche ai fini della mobilità, le era stato riconosciuto solo il punteggio maturato per il servizio di ruolo prestato dall'01.09.2018, data dell'immissione in ruolo.
Concludeva, quindi, chiedendo di: “ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal per quanto sopra esposto e accertare e Controparte_1
dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia della graduatoria interna di istituto per
l'individuazione del personale ATA soprannumerario relativamente all'A.S. 2022/2023 nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 103 punti in favore della parte ricorrente e non il punteggio complessivo pari a 225,33 punti. - Per
l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella graduatoria interna di istituto per
l'individuazione del personale soprannumerario e dunque condannare
l'amministrazione convenuta al riconoscimento del corretto punteggio spettante alla ricorrente. - Ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal
[...]
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, Controparte_1
ai fini della mobilità per l'a.s. 2022/2023, di 443 punti in luogo dei 103 riconosciuti e per l'effetto condannare il a disporre il trasferimento della Controparte_1
ricorrente nel Comune di Alia in una delle scuole indicate con la domanda di mobilità. - Condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze del giudizio, da determinarsi secondo il D.M. n. 55/2014” (cfr. conclusioni del ricorso).
L'Amministrazione resistente si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli assistenti amministrativi trasferiti nella medesima sede richiesta dalla ricorrente e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_5
, quali litisconsorti necessari, gli stessi non si costituivano in giudizio, Controparte_4
seppur regolarmente citati a mezzo del servizio postale (cfr. note di deposito con ricevute del 12 e 25 gennaio 2024).
La causa, senza alcuna attività istruttoria, all'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Il ha dedotto che la domanda della ricorrente sarebbe coperta dal giudicato CP_1
della sentenza n. 50/2017, resa nel giudizio R.G. nr. 2470/2015, la quale, si sarebbe limitata ad accertare che “i rapporti di lavoro instauratisi fra il MIUR e la in Pt_1
forza dei sedici contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati fra le parti a decorrere dal 1° luglio 2001 (l'ultimo con scadenza al 31 agosto 2015), hanno avuto natura di rapporto di lavoro subordinato, riconoscendole solo il risarcimento del danno” e rigettando le ulteriori domande da ella formulate, ivi compresa quella volta al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto come assistente amministrativo dal 01.07.01 al 31.08.2015, oggetto dell'odierno giudizio.
L'assunto non è condivisibile.
Va, infatti, rammentato che il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia (cfr. Cass., Sez. Un., 14 giugno 2005, n.
6689; conforme Cass. 6 settembre 1999, n. 9401; Cass. lav., 17 giugno 2003, n. 9685;
Cass. 21 maggio 2007, n. 11672; Cass. 20 aprile 2007, n. 9486).
Ne deriva che il giudicato si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise nella motivazione che rispetto alle prime presentino carattere autonomo, nonché su quelle, pur non espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino, nondimeno, presupposti logici e necessari e s'intendano, quindi, implicitamente decise (Cass.,
Sez. Un., 27 aprile 2005, n. 8692; conforme Cass. 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass.
18 giugno 2007, n. 14055).
Orbene, nel caso in esame, la citata sentenza n. 50/2017 non si è espressa su alcune richieste della ricorrente, fra cui la “ricostituzione della carriera con il riconoscimento sia a fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio maturata per effetto dello svolgimento delle mansioni di assistente amministrativo” (cfr. sentenza versata in atti) che, all'evidenza, non rappresenta un presupposto logico e necessario di quelle espressamente trattate e decise (riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e conseguente accoglimento della domanda di risarcimento del danno), di talchè deve concludersi che sulla stessa non si sia formato il giudicato.
Ne consegue che, in questa sede, può essere presa in esame la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente dal 1/7/2001 al
31/08/2015 quale assistente amministrativo ai fini del punteggio utile per la graduatoria interna di istituto del personale ATA.
Sul punto devono trovare applicazione i principi eurounitari in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato, fissati dalla clausola 4 dell'Accordo, che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
come noto, la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 . CP_6
Sono noti i principi cardine che in argomento ha ripetutamente ribadito la Suprema
Corte:
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); - le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006, ha evidenziato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra.
Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Per_2
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C - 152/14 . Per_3 Tali principi hanno trovato concreta applicazione in tema di riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della legge n. 296/2006; in quelle occasioni la Corte di legittimità ha, in particolare, affermato che al lavoratore
«deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» (cfr. Cass. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n.
7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
La comparazione necessaria al fine di scongiurare il rischio di illegittima discriminazione deve, pertanto, esclusivamente riguardare le modalità di svolgimento del rapporto e l'identità delle funzioni svolte, non rilevando né le circostanze dell'instaurazione del rapporto (se, dunque, lo stesso sia sorto o meno tramite pubblico concorso) né la sua formale qualificazione, non rilevando, in particolare, se lo stesso sia sorto quale rapporto di lavoro subordinato o sia stato qualificato tale per effetto di una pronuncia giurisdizionale.
Ne consegue che il suddetto principio di non discriminazione deve essere applicato anche ai collaboratori assunti dal , ai sensi dei decreti Controparte_1
attuativi della L. n. 124/1999 che, come è ormai incontestato, hanno svolto in via di fatto, secondo il paradigma proprio della subordinazione, le medesime mansioni degli omologhi colleghi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
(per quanto concerne la Nasca i suoi contratti si sono succeduti dal 2001 al
31.08.2018 senza alcuna soluzione di continuità). A fronte di tale completa omologazione, si ritiene che il riconoscimento, all'atto della stabilizzazione, dell'anzianità maturata per effetto del servizio svolto con le suddette modalità trovi titolo nella normativa nazionale dettata per il personale assunto con contratti di lavoro subordinato, da interpretarsi secondo i principi eurounitari appena ricordati.
In particolare, l'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) così dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”.
Ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23.08.1999 n. 399 (“Inquadramento economico, Passaggi di qualifica funzionale”): “Ai fini dell''inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art.3 del decreto legge 19 giugno 1970 n.370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni”.
È noto che tale normativa, nella parte in cui stabilisce una contrazione nel conteggio degli anni di servizio pre-ruolo potenzialmente incidente sul trattamento retributivo del lavoratore, è stata ritenuta lesiva del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo cui: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1).
Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4).
Risultando, nella fattispecie concreta, incontestato che il personale A.T.A., in specie quello assunto secondo contratti di collaborazione, abbia svolto le stesse mansioni, sia prima che dopo l'immissione in ruolo, di quello già assunto a tempo indeterminato e che al predetto personale non si applica l'art. 490 d.lgs. 297/1994
(nella parte in cui equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferibile al solo personale docente – il mancato riconoscimento dell'intero servizio svolto in esecuzione dei contratti di collaborazione ai fini dell'anzianità maturata all'atto dell'immissione in ruolo, determinerebbe in concreto un effetto discriminatorio secondo le indicazioni della
Corte di Giustizia.
Va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 2001 (vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 99/70/CE) fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, il va condannato alla ricostruzione della carriera Controparte_1
della ricorrente, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo e alla conseguente attribuzione del punteggio spettantele ai fini delle graduatorie interne di istituto nonché della mobilità volontaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide: - dichiara il diritto di al riconoscimento integrale dell'anzianità Parte_1
maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dal 2001 fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, condanna il convenuto a collocarla correttamente nella graduatoria interna di istituto CP_1
per l'individuazione del personale soprannumerario, sulla scorta dell'esatto punteggio a lei spettante;
- -condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali, IVA
e CPA, che si distraggono in favore degli avvocati LUIGI SERINO e MARCO LO
GIUDICE.
Termini Imerese 12.06.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano