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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 782/2021 promossa da:
C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pachino (SR), Parte_1 C.F._1 via N. Bixio n. 1, presso lo studio dell'avv. MICHELE DI PASQUALE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Avola (SR), via G. Salvemini n. 8, piano 1, presso lo studio dell'avv. FABIO IACONO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Floridia Controparte_2 C.F._2
(SR), viale P. Nenni n. 12/3, presso lo studio dell'avv. LUCIANO CARBONARO e dell'avv.
ANDREA CARBONARO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONVENUTO
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del febbraio 2021 ha esposto di aver riportato, in seguito a caduta Parte_1
accidentale del 26.2.2018, frattura del secondo metatarso del piede sinistro, in ragione della quale, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Noto, era stata sottoposta ad indagini e alla installazione di apparecchio gessato, con prescrizione di terapia antitromboembolica ed invito a deambulare senza carico mediante impiego di bastoni canadesi. L'attrice ha aggiunto di essersi recata nuovamente in data 27.3.2018 nella predetta struttura sanitaria per la rimozione del gesso installato.
Tanto premesso, ha rappresentato di aver riscontrato, in corrispondenza dell'arto Parte_1 sinistro interessato dall'apparecchio gessato, lesioni dermatologiche e linfedema che avrebbero determinato, rispetto al danno biologico già prodottosi per via della frattura metatarsale accidentale pari al 2%, un aggravamento del 3%, per una complessiva invalidità permanente del 5%, nonché il prolungamento della invalidità temporanea totale per ulteriori duecentodieci giorni.
L'attrice ha sostenuto che i superiori pregiudizi discenderebbero, da un lato, dal mancato inserimento, in sede di confezionamento della gessatura, di maglia tubolare preordinata ad evitare il contatto tra la cute e il cotone sintetico e, da un altro lato, dalla mancata prescrizione di calza elastica graduata volta a prevenire complicanze linfedematose in fase successiva alla rimozione.
Per tali ragioni, ha citato in giudizio l' e Parte_1 Controparte_1
il dott. , per sentirli condannare al risarcimento del danno sopra delineato, in Controparte_2 misura pari ad €. 15.000,00 o alla diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Con distinte comparse di costituzione e risposta del maggio 2021 si sono costituiti entrambi i convenuti, chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie.
Sia l' sia il dott. hanno ritenuto Controparte_1 Controparte_2 pienamente corretto l'operato del personale medico intervenuto ed hanno recisamente contestato la sussistenza del nesso di causalità tra quest'ultimo e il pregiudizio lamentato dall'attrice.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Terminate le operazioni peritali - che hanno reso necessario anche il richiamo degli ausiliari nominati
-, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In punto di diritto, si osserva che la responsabilità della struttura sanitaria convenuta ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado di colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale.
Ed infatti, rispetto al predetto ente, la fonte dell'obbligo risarcitorio deve individuarsi nel contratto atipico di “spedalità”, che viene ad esistenza al momento dell'accettazione del paziente nella struttura stessa, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario sia di quelle secondarie accessorie, assistenziali e lato sensu alberghiere.
Siffatto regime si applica sia per i fatti di inadempimento propri dell'ente, da ricondursi all'art. 1218
c.c., sia per le condotte dei medici dei quali lo stesso si avvale, in applicazione dell'art. 1228 c.c., in tema di responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. La natura contrattuale della responsabilità dell'azienda è ormai pacifica, a prescindere dal carattere privato o pubblico dell'ente presso il quale la prestazione è eseguita (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ.
n. 577/2008; Cass. 3.2.2012, n. 1620), ed ha trovato anche conferma normativa, sotto tale profilo, con l'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (v. art. 7, comma 1, secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.).
Nel caso che occupa, l' risponde dunque secondo i criteri Controparte_1
propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio sopra ricordato, per cui il danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Sez. Un.
Civ. n. 577/2008; più di recente, Cass. Civ. 12.12.2013, n. 27855; Cass. Civ. 30.09.2014, n. 20547 e
Cass. Civ. 20.10.2015, n. 21177).
Ancora, in coerente applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe su chi agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al danneggiante dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, mediante la prova che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (v., in questo senso, Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017, n. 18392; di recente, Cass. Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28991).
Quanto alla posizione del dott. invece, la responsabilità addebitata Controparte_2 dall'attrice assume natura extracontrattuale, essendosi i fatti di causa svolti nel 2018 e dovendosi dunque fare applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge 24/2017.
In virtù di quest'ultimo, com'è noto, l'esercente la professione sanitaria, di cui ai commi 1 e 2, risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito – il che deve escludersi nel caso di specie – nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Premesso quanto sopra, nella vicenda in esame, come meglio argomentato nella Parte_1
perizia di parte allegata alla citazione (v. all. 2 della citazione), ha censurato l'operato del personale medico intervenuto lamentando due specifici addebiti consistenti, da un lato, nel mancato inserimento, in sede di confezionamento dell'apparecchio gessato, di maglia tubolare preordinata ad evitare il contatto tra la cute e il cotone sintetico e, da un altro lato, nella mancata prescrizione di calza elastica graduata volta a prevenire linfedema successivo alla rimozione della medesima gessatura. Così individuata la causa petendi della domanda risarcitoria (cfr. Cass. Civ. Sez. III 30.1.2023, n.
2719), l'attrice ha poi sostenuto che la superiore condotta negligente del personale medico sia la causa delle lesioni dermatologiche e del linfedema che avrebbero determinato un aggravamento del danno biologico già prodottosi per via della frattura metatarsale accidentale ed il prolungamento della invalidità temporanea.
Tanto chiarito, occorre pertanto esaminare ciascuno degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.
2.1. Operate le premesse di cui al punto che precede, entrambe le figure di responsabilità prospettate da parte attrice impongono di accertare se, nell'operato del personale medico intervenuto e con una valutazione da condursi ex ante, possa riscontrarsi uno scostamento rispetto al modello di comportamento dovuto in base agli standard settoriali dell'arte medica, caratterizzato dalla assenza di fattori tali da rendere imprevedibile ed inevitabile l'evento lesivo verificatosi.
In tale indagine si traduce, infatti, la verifica della sussistenza della colpa richiesta per la integrazione dell'illecito aquiliano addebitato al dott. ai sensi dell'art. 2043 c.c. Controparte_2
L'accertamento della divergenza tra la condotta assunta dal medico e le regole di settore si rivela indispensabile anche in relazione alla posizione della struttura.
Ed infatti, essa, non essendo stato prospettato alcun inadempimento diretto, può essere chiamata ai sensi dell'art. 1228 c.c. a rispondere dei pregiudizi causati da altri, solo allorché in capo a questi ultimi sia ravvisabile una condotta dolosa o colposa.
Tenuto conto della causa petendi prospettata dall'attrice, nella specie occorre verificare, in primo luogo, se, al momento dei fatti di causa, siano emersi elementi che, secondo i dettami della lex artis, avrebbero dovuto indurre il personale medico ad inserire, in sede di confezionamento dell'apparecchio gessato, maglia tubolare preordinata ad evitare il contatto tra la cute e il cotone sintetico e, al momento della rimozione della gessatura, a prescrivere l'impiego di calza elastica graduata.
Tanto precisato, interpellati sul punto, i nominati consulenti tecnici d'ufficio hanno respinto la tesi attorea.
Ed infatti, gli ausiliari del Tribunale hanno con chiarezza affermato che “la maglia tubolare al momento dell'ingessatura (con particolare riferimento alla sede del 2° metatarso) può anche non essere applicata” e che “l'attività clinico-assistenziale svolta dal dott. è ritenuta coerente CP_2 con quanto previsto dalle linee guida” (v. pag. 23 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ancora, allo specifico quesito rivolto con l'ordinanza di nomina “accertare, segnatamente, se, allorché la paziente si presentò al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Noto il 26.02.2018, sia stato conforme o meno agli standard professionali esigibili l'approccio diagnostico e terapeutico adottato dal personale sanitario, con particolare riguardo alla scelta di non inserire la maglia tubolare in occasione del confezionamento dell'apparecchio gessato, tenuto conto di tutti gli elementi del caso disponibili”, i consulenti tecnici d'ufficio hanno testualmente risposto: “si ribadisce che l'attività clinico-assistenziale posta in essere dai medici che ebbero in cura la paziente è risultata conforme a quanto previsto dalle linee guida. In particolare, la paziente faceva accesso al P.S. del Presidio
Ospedaliero di Noto, per un Riferito trauma piede e caviglia sn. Posta diagnosi di Frattura base 2° meta-tarsale sinistro, si immobilizzava mediante gambaletto gessato;
seguivano corrette indicazioni terapeutiche. In data 27.03.2018 come da prescrizione era sottoposta a visita dal Dott.
[...]
presso l'Ambulatorio di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Noto, si riporta: CP_2
“Rimozione stivaletto gessato per esiti frattura composta 2° metatarso. Va bene clinicamente, non dolente la pressione su tutti i metatarsi. Concesso carico progressivo sul piede sn. Sospendere la terapia con eparina. Consiglio l'impiego di due stampelle per 15-20 giorni” (v. pag. 25 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ancora, al quesito “accertare, segnatamente, se, allorché la paziente si presentò il 27.03.2018 alla visita del dott. , sia stato conforme o meno agli standard professionali esigibili l'approccio CP_2
diagnostico e terapeutico adottato dal sanitario intervenuto, con particolare riguardo alla scelta di non prescrivere l'impiego della calza a compressione graduata, tenuto conto di tutti gli elementi del caso disponibili, tra cui le risultanze emerse dall'esame obiettivo”, gli ausiliari del Tribunale hanno ribadito che “l'attività clinico-assistenziale svolta dal dott. è ritenuta coerente con le linee CP_2 guida” (v. pag. 25 della consulenza tecnica d'ufficio).
Le conclusioni sopra esposte devono essere condivise.
Il ricorso alla maglia tubolare o alla calza graduata non risulta, infatti, imposto dalle linee guida e, al contempo, deve evidenziarsi che, al momento della rimozione dell'apparecchio gessato in data
27.3.2018, la paziente non ha riportato complicanze – segnatamente, manifestazioni cutanee quali quelle lamentate dall'attrice - tali da suggerire uno scostamento dagli standard dell'arte medica o l'applicazione di accorgimenti maggiori rispetto a quelli necessari nella ordinarietà dei casi (v. pag.
2 dell'all. 1 della citazione attorea, contenente il referto delle attività eseguite il 27.3.2018, ove si legge: “rimozione stivaletto gessato per esiti frattura composta 2° metatarso. Va bene clinicamente, non dolente la pressione su tutti i metatarsi. Concesso carico progressivo sul piede sinistro.
Sospendere la terapia con eparina. Consiglio l'impiego di due stampelle per 15-20 giorni”).
Non ravvisandosi dunque fatti colposi o dolosi di cui il personale medico possa essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. ed essendo essi imprescindibili anche per l'integrazione della fattispecie di responsabilità prefigurata dall'art. 1228 c.c. a carico dell'ente che si avvalga di ausiliari, nessun obbligo risarcitorio può conseguentemente considerarsi gravante sulla Controparte_1
e sul dott. .
[...] Controparte_2
2.2. Fermo quanto sopra, difetta poi nell'odierna controversia anche la prova del nesso eziologico tra il censurato operato dei sanitari e l'evento dannoso lamentato.
In via preliminare, si osserva che, secondo i principi fissati dalla Suprema Corte, la causalità civile ordinaria si attesta sul versante della probabilità relativa (o variabile), caratterizzata da una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di consulenza medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive (“serie ed apprezzabili possibilità”, “ragionevole probabilità”, etc.), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula specifica.
La causalità civile obbedisce, secondo lo standard probatorio convenzionalmente adottato, alla logica del “più probabile che no”, rappresentando essa la misura della relazione probabilistica concreta, svincolata da ogni riferimento soggettivo, tra comportamento e danno (così, ex multis, Cass. Sez. Un.
Civ. 11.1.2008, n. 577).
Come ulteriormente precisato dal Supremo Collegio, occorre tenere presente che l'accertamento richiesto in questa sede non deve condursi con esclusivo riferimento alla determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente.
Al contrario, l'indagine deve essere svolta alla luce del grado di fondatezza misurato attraverso gli elementi di conferma (e, nel contempo, l'esclusione di altri possibili fattori alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana: così, ancora, Cass. Sez. Un. Civ.
11.1.2008, n. 577 cit.; v., più di recente, Cass. Sez. Civ. III 8.1.2020, n. 122, per cui il principio di prevalenza probabilistica deve essere applicato con apprezzamento non isolato, ma complessivo ed organico di tutti i singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione, atteso che il criterio della preponderanza probabilistica implica la esclusione di circostanze alternative incompatibili – o quantomeno tali da inficiare in misura rilevante la probabilità logica della relazione causa-effetto – con quella che si intende riconoscere come fattore causale esclusivo dell'evento dannoso).
Orbene, ritornando al caso di specie, ribadito come nessuna inosservanza degli standard professionali vi sia stata, le lesioni dermatologiche ed il linfedema lamentati dall'attrice non possono ritenersi eziologicamente riconducibili al mancato inserimento, in sede di confezionamento dell'apparecchio gessato, di maglia tubolare o alla mancata prescrizione di calza elastica graduata al momento della rimozione della gessatura.
A tal proposito, come già si è evidenziato, nel referto delle attività eseguite il 27.3.2018 presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Noto si legge: “rimozione stivaletto gessato per esiti frattura composta 2° metatarso. Va bene clinicamente, non dolente la pressione su tutti i metatarsi. Concesso carico progressivo sul piede sinistro. Sospendere la terapia con eparina. Consiglio l'impiego di due stampelle per 15-20 giorni” (v. pag. 2 dell'all. 1 della citazione attorea).
Come può agevolmente notarsi, nessuna manifestazione dell'evento lesivo prospettato da parte attrice emerge al momento in cui venne rimosso l'apparecchio gessato applicato a Parte_1
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che le reazioni cutanee specificamente censurate dall'attrice si presentarono a partire dal mese di maggio del 2018.
A tal riguardo, si legge infatti nel referto della consulenza effettuata presso l'U.O.C. di Chirurgia
Vascolare dell'Ospedale Umberto I di , in data 18.6.2018, in relazione alla posizione di CP_1
“a febbraio u.s. frattura del II metatarso del piede sinistro, trattata con Parte_1
immobilizzazione attraverso gambaletto gessato per circa 30 giorni. Lamenta difficoltà alla deambulazione ancora persistenti. Riferisce da allora edema di gamba sinistra, a seguito comparsa di flittene di gamba. Ha seguito terapia con EBPM (Clexane) sospesa per reazione allergica. Da maggio u.s. segue terapia con ES compresse. Al controllo odierno, eseguito con l'ausilio dell'ecocolordoppler, assi arteriosi pervi con rimaneggiamento parietale e tracciati doppler diretti al collo piede. Circolo venoso profondo pervio e comprimibile, non evidenza di TVP e/o TVS in atto.
Esiti di flittene a carico della faccia laterale di gamba sinistra;
piccole flittene a carico della faccia anteriore e laterale a livello perimalleolare, che vengono evacuate. Edema funzionale/da stasi moderato di gamba. Si medica e si confeziona gambaletto elastico. Si consiglia: - proseguire terapia con ES compresse 1 cp mattina e sera – Levofloxacina 500 1 cp al giorno per 5 giorni” (v. pag.
8 dell'all. 1 della citazione).
L'insorgenza delle manifestazioni cutanee lamentate dall'attrice a partire dal mese di maggio del
2018 è confermata anche dalla certificazione redatta in data 25.11.2018 dal dott. , Persona_1 ove si legge testualmente che “la Sig.ra […] è affetta da ipertensione arteriosa e Parte_1
dislipidemia in trattamento farmacologico. Nel mese di Febbraio 2018 a seguito di caduta accidentale si procurava frattura composta del malleolo gamba sx. Nel mese di Maggio 2018 insorgenza alla gamba sx di dermatite con vescicole trattata con antibiotico terapia e medicazioni”
(v. pag. 13 dell'all. 1 della citazione).
Tenuto conto del fatto che la rimozione dell'apparecchio gessato è intervenuta, come si è visto, nel mese di marzo del medesimo anno, appare altamente inverosimile che la mancata prescrizione in quel frangente temporale di calza elastica graduata o, addirittura, l'omesso inserimento di maglia tubolare, nel momento anteriore in cui venne applicata la gessatura nel mese di febbraio, abbiano determinato lesioni dermatologiche e linfedema manifestatisi ben due mesi dopo. Ed infatti, come sostenuto anche nelle osservazioni mosse da parte attrice alla consulenza tecnica d'ufficio, ove la causa dell'evento lesivo sia da rinvenire nell'assenza di barriere protettive tra la cute e materiali mal tollerati, le manifestazioni cutanee presentano natura “improvvisa”, palesandosi nell'immediatezza del contatto (v. pag. 3 delle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio redatte da parte attrice, ove si legge che “generalmente la dermatite da contatto allergica si presenta con una manifestazione cutanea improvvisa”).
Per altro verso, i consulenti tecnici d'ufficio hanno condivisibilmente precisato che “l'importanza di una eventuale compromissione cutanea con interessamento linfo-vascolare dell'arto avrebbe certamente” comportato “complicanze gravi e richiesto intervento chirurgico d'urgenza per tessuto in stato di necrosi” (v. pag. 23 della consulenza tecnica d'ufficio).
In altri termini, laddove le manifestazioni cutanee poi emerse fossero effettivamente state causate da omissioni verificatesi in fase di installazione o di rimozione dell'apparecchio gessato, il quadro patologico avrebbe subito un serio e rapido aggravamento, nella specie non configuratosi.
Ancora, si rileva che nel referto dell'esame ecocolordopplergrafia arti inferiori del 28.5.2018, eseguito presso il Centro Cuore Pachino s.r.l., si riporta (v. pag. 6 dell'all. 1 della citazione):
- nelle indicazioni: “pregressa frattura composita 2° metatarso con stivaletto gessato, a sx. in atto gonfiore, rossore e dolore alla gamba sx;
ipertensione in terapia con AC e AD (dosaggio imprecisato)”;
- nelle conclusioni: “apparato venoso ed arterioso indenne. Edema da alterata deambulazione e da calcio-antagonisti”;
- nella terapia: “continua AC (al mattino); sospende AD da sostituire con ED 2 m (ore
18). Aggiungere: ES PS (1 c mattina e sera, per tutta l'estate). ”. Parte_2
Come può riscontrarsi, in tale consulenza l'edema è stato ricondotto alla “alterata deambulazione” ed alla assunzione di “calcio-antagonisti”.
La superiore circostanza è confermata altresì dalla certificazione redatta in data 25.11.2018 dal dott.
, ove si legge testualmente che “al controllo ecodoppler degli arti inferiori viene Persona_1
riscontrato edema da alterata deambulazione e da calcioantagonisti, per cui viene sostituita la terapia antipertensiva” (v. pag. 13 dell'all. 1 della citazione).
Ancora, in senso sovrapponibile a quanto sopra si è espresso anche il dott. alla Testimone_1 quale si è rivolta l'attrice, in occasione del controllo del 24.10.2018, così refertato: “- dermatite bollosa arto inferiore sinistro: riferisce il quadro clinico a pregresso trattamento ortopedico con stivaletto gessato;
della complicazione dermatologica non si trovano elementi certi di consecutio temporum con le cure ospedaliere” (v. pag. 19 dell'all. 1 della citazione;
v., infine, anche pag. 3 della stessa perizia di parte attrice, contenuta nell'all. 2 della citazione, in cui, sebbene le conclusioni raggiunte siano difformi, si legge testualmente: “l'esame obiettivo rilevava un arto vistosamente eritemato-edematoso con facile scollamento dermo-epidermico esito deficit di ritorno venoso e di conseguenza stasi, con zone ecchimotiche, formazione di elementi papulo-vescicolo-bollosi siero gementi in parte escoriate e ragadizzate”).
In ragione di ciò, i consulenti tecnici d'ufficio hanno ritenuto – con ciò prefigurando una spiegazione eziologica non convergente con quella sostenuta da parte attrice –, da un lato, che “la linfostasi con conseguente edema, è considerata un fenomeno frequente e usuale nei processi di immobilizzazione
e post-trauma” (v. pag. 24 della consulenza tecnica d'ufficio) e, da un altro lato, che “il fenomeno edematoso manifestato all'arto, si esacerbò per la somministrazione di farmaci Calcio-Antagonisti che per la suddetta motivazione, furono sospesi e sostituiti dal chirurgo vascolare” (v. pag. 26 della consulenza tecnica d'ufficio).
In conclusione, la ricostruzione causale prospettata da contrasta radicalmente con Parte_1 gli esiti raggiungibili con l'impiego del criterio cronologico – visto il notevole lasso di tempo intercorso tra la rimozione della gessatura e l'insorgenza delle manifestazioni cutanee -, del criterio della idoneità lesiva qualitativa e quantitativa – tenuto conto del fatto che, ove la tesi attorea fosse stata fondata, il quadro patologico si sarebbe consistentemente e repentinamente aggravato - e del criterio della continuità fenomenica – alla luce dei plausibili fattori alternativi addotti (stasi e terapia già assunta in precedenza) -, propri della medicina legale.
Conseguentemente, condivisibili si mostrano le affermazioni dei consulenti tecnici d'ufficio per cui
“non si ha prova che la compromissione del tessuto sottocutaneo, linfatico e vascolare siano state causate per l'assenza della fascia di separazione/protezione, né che le lesioni cutanee presenti in corrispondenza del dorso del piede interessato dal trauma, al momento dell'asportazione del dispositivo in gesso, siano state causate dalla mancata apposizione di materiale protettivo tra la cute del piede e il materiale in gesso” (v. pag. 25 della consulenza tecnica d'ufficio).
In definitiva, la domanda risarcitoria esaminata non può trovare accoglimento – oltre che per la impossibilità di ravvisare fatti censurabili nell'operato dei sanitari, come rilevato al paragrafo 2.1 - anche in ragione del mancato raggiungimento di adeguata prova del nesso di causalità tra la condotta del personale medico e l'evento dannoso lamentato (cfr., ancora, Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017, n.
18392, e Cass. Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28991, per le quali grava sul danneggiato il rischio della mancata prova del nesso eziologico).
2.3. Solo in occasione delle osservazioni alla bozza della relazione peritale il difensore di parte attrice ha per la prima volta lamentato “la mancata annotazione”, in occasione della esecuzione del trattamento, “di proposta di cure alternative che potevano […] prevedere anche il non confezionamento dell'apparecchio gessato” (v. pag. 5 delle osservazioni di parte attrice alla consulenza tecnica d'ufficio).
In altri termini, con tale deduzione si è censurata non la modalità in cui venne applicata la gessatura ma, a monte, la stessa scelta di procedere con quest'ultima.
Ancora, all'udienza del 9.5.2023 il difensore di parte attrice, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, ha per la prima volta sostenuto che “l'allergia” patita da “nel caso di Parte_1 specie ha natura farmacologica, tant'è che le condizioni della paziente sono migliorate con la sospensione del trattamento farmacologico”.
Le censure testé delineate, traducendosi rispettivamente in una doglianza che concerne la scelta di installare l'apparecchio gessato e nella contestazione di una reazione allergica a terapia farmacologica, si rivelano ontologicamente differenti rispetto a quelle poste alla base della originaria domanda risarcitoria, fondata invece esclusivamente sulla non condivisione della mancata applicazione della maglia tubolare in fase di installazione della gessatura, da un lato, e della omessa prescrizione della calza elastica graduata in fase di rimozione di quest'ultima, da un altro lato.
L'articolazione delle predette deduzioni, pertanto, deve considerarsi inammissibile, in quanto tardivamente avvenuta in seguito alla maturazione di tutte le preclusioni assertive ed istruttorie.
Deve evidenziarsi che i limiti segnati da queste ultime non possono essere derogati neppure allorché
i nuovi profili di responsabilità sanitaria siamo emersi – come nella specie – all'esito delle operazioni peritali.
Secondo quanto di recente illustrato dal Supremo Collegio, “quanto ai termini perentori assegnati dalla legge o dal Giudice nello svolgimento della fase di trattazione e di deduzione probatoria, si registra una sostanziale convergenza dei precedenti giurisprudenziali nel riconoscere la rilevabilità anche ex officio sia della tardiva proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali
e di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c., comma 2), sia delle domande “nuove” proposte oltre la chiusura della fase di definizione del thema decidendum, sia della tardiva e quindi inammissibile produzione documentale, ponendosi in rilievo che tale regime di preclusioni è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare
l'allungamento dei tempi del processo, sicché la relativa inosservanza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte, ed ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda, della eccezione […] può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello (Cass. Sez. 3, n. 7270 del 18/03/2008; Sez. 1, n. 24040 del 26/09/2019; Sez. 2 n. 17121 del 13/08/2020; Sez. 3, Ordinanza
n. 16800 del 26/06/2018, ove si legge, in particolare, che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 10.3.2021, n. 6762).
Le conclusioni sopra riportate in punto di inammissibilità delle allegazioni prospettate dopo la maturazione delle preclusioni assertive – frutto di principi ampiamente consolidati (si veda, tra le molte, già Cass. Civ. Sez. III 5.7.2017, n. 16504) - sono state condivise anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità in una controversia del tutto sovrapponibile al caso di specie (Cass. Civ.
Sez. III 30.1.2023, n. 2719).
In particolare, nella vicenda portata all'attenzione della Corte regolatrice, con il primo motivo di ricorso era stata “denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. per ultrapetizione, per aver la Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado (censurata là dove il Tribunale aveva erroneamente sostituito la causa petendi dedotta in giudizio, “con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti” ed emersi
a seguito della espletata c.t.u. medico-legale), ricompreso illegittimamente nel “fatto costitutivo allegato dall'attore” – ossia, la condotta colposa dei sanitari dell'Ospedale Umberto I per “errato intervento chirurgico” – una condotta – quella della “non necessità/indifferibilità dell'intervento chirurgico” – che, seppure “connessa”, era da reputarsi “autonoma e distinta rispetto alla materiale esecuzione dell'intervento” e che rappresentava la “unica ragione della domanda” risarcitoria, specificata, tra l'altro, “anche con l'ausilio di un medico-legale di parte”. Il ricorrente sostiene, dunque, che il giudice di appello, in controversia relativa a diritto c.d. eterodeterminato, avrebbe consentito l'introduzione, nel corso del giudizio, “di un nuovo tema di indagine”, facendo, peraltro,
«coincidere il “fatto costitutivo allegato dall'attore” con l'oggetto complessivo della prestazione sanitaria», così da alterare “l'oggetto sostanziale dell'azione” e vulnerare il diritto di difesa di esso convenuto” (Cass. Civ. Sez. III 30.1.2023, n. 2719 cit.).
Tanto chiarito, il Supremo Collegio ha integralmente accolto il predetto motivo di ricorso, rilevando che “i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame con il quale essi, in sede di appello, si dolevano del fatto che la parte attrice aveva “espressamente indicato come causa petendi l'erronea esecuzione dell'intervento eseguito”, mentre il Tribunale, “a fronte delle risultanze della C.T.U., che evidenzia(va)no un intervento praticato a regola d'arte, anziché respingere la domanda, ha ritenuto sussistente la responsabilità dei sanitari e della CP_3
in virtù della scelta operata di intervenire chirurgicamente” (cfr. p. 14 della sentenza di
[...] appello, ove è riportata in sintesi la doglianza dei medici appellanti) […] Giova, anzitutto, rammentare che la domanda con la quale si invoca, in giudizio, il risarcimento del danno conseguenza di un illecito civile - contrattuale o extracontrattuale e, dunque, anche la domanda di risarcimento danni per responsabilità sanitaria (sia che si riferisca a condotte illecite avvenute prima dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, sia in epoca successiva) - ha ad oggetto un diritto
c.d. eterodeterminato, per cui si richiede all'attore di allegare i fatti materiali sui quali quel diritto viene a fondarsi, così da consentire l'individuazione specifica delle “ragioni della domanda” (ossia della causa petendi), pena la nullità della stessa per violazione dell'art. 163, comma terzo, n. 4, c.p.c.
(tra le altre, Cass. n. 17408/2012; Cass. n. 10577/2018). La modificazione della causa petendi, ritualmente dedotta in giudizio, è consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (ove ciò non comporti una modificazione della domanda in misura tale che questa, così modificata, non risulti più connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio: Cass., S.U., n. 12310/2015) e, dunque, anche secondo la scansione temporale da tale norma disciplinata. Sicché, in ipotesi di domanda risarcitoria la cui causa petendi non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare su di essa ponendovi a fondamento fatti materiali non allegati, tempestivamente, dalla parte, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art.
112 c.p.c.), che è a presidio dei principi, fondamentali, del contraddittorio e della difesa in giudizio
(art. 24 Cost.). E tanto vale anche per i fatti che siano stati acquisiti al giudizio in base alle risultanze di una c.t.u., ove, per l'appunto, si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare quale
“ragione della domanda”, configurandosi, altrimenti, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c.
(Cass., S.U., n. 3086/2022). Con specifico riferimento, poi, agli oneri di allegazione della domanda risarcitoria per responsabilità medica e, segnatamente, di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per la condotta ascrivibile ai sanitari ausiliari della stessa (dunque, di responsabilità ex art. 1228 c.c., come nella specie dedotta in giudizio), l'attore danneggiato è tenuto ad allegare, oltre all'esistenza del c.d. contratto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e
l'inadempimento del debitore. Sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato (sin da Cass., S.U., n. 577/2008) che “l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno”; occorre, dunque, allegare i fatti materiali che individuino, in modo specifico (pena, come detto, la nullità della citazione), quale sia stata la condotta del sanitario che abbia assunto il ruolo di causa efficiente, sia pure astrattamente, dell'evento lesivo della salute del paziente. Né un onere siffatto è posto in discussione da Cass. n.
26516/2017, atteso che – sebbene il principio massimato evidenzi che “ai fini dell'allegazione di un inadempimento qualificato del medico non è necessario che l'attore individui specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo invece sufficiente la deduzione di una prestazione mal adempiuta e di una incidenza causale della stessa sul pregiudizio lamentato” – la motivazione della sentenza (cfr. pp. 4/6) dà conto che, nel caso oggetto di cognizione, l'onere di allegazione in ordine alla condotta di inadempimento “qualificato” del sanitario (e, dunque, dei fatti specifici che la sostanziavano, individuati come “condotta omessa” ed “errore commesso”) era stato assolto
[avendo gli attori dedotto che l'inadempimento era consistito: «“nella negligenza e nell'imperizia nell'espletamento dell'attività professionale specifica richiesta, consistente nell'effettuazione
(corretta) delle ecografie necessarie in relazione alle circostanze del caso concreto e nella lettura
(altrettanto attenta e scrupolosa) delle stesse”, nonché “b) nella conseguente omessa o difettosa informazione circa l'esistenza o il rischio concreto di anomalie o patologie del feto”»], mentre ciò che si è reputato non necessario era che “l'allegazione degli attori concernesse specificamente
l'inadempimento costituito dal mancato riscontro della displasia setto ottica”, ossia di una specifica patologia del feto e non già di “una (qualsiasi) malformazione grave, in funzione dell'eventuale scelta abortiva” […] La Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse la denunciata ultrapetizione sulla scorta della seguente motivazione: - la “responsabilità (era) stata già indicata in citazione come ricollegabile ad una condotta colposa, imprudente, negligente ed inefficace dei trattamenti sanitari, fra i quali vi è l'esecuzione dell'intervento chirurgico e in cui si intende ricompresa non solo la sua materiale esecuzione ma anche la sua necessità”; - l'onere dell'attore di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della azione risarcitoria “non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore … dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possono avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato
(Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2012, n. 13269)”. Tuttavia, l'atto di citazione era specifico – e, dunque, rispettoso dell'art. 163, comma terzo, n. 4, c.p.c. - nell'individuare la causa petendi della dedotta responsabilità della struttura sanitaria, radicandola esclusivamente nell'“errato intervento chirurgico” di “adenomectomia trans vescicale subito dall'istante in data 27/2/1996”; specificazione che si era avvalsa di “relazione specialistica […]”, allegata allo stesso atto di citazione. La Corte territoriale ha dato rilievo particolare a quanto riportato nelle “conclusioni” dell'atto di citazione, assumendo che da esse – in quanto richiamanti genericamente la “condotta colposa, imprudente, negligente ed inefficace dei trattamenti sanitari” – fosse possibile farvi rientrare anche “l'esecuzione dell'intervento chirurgico e in cui si intende ricompresa non solo la sua materiale esecuzione ma anche la sua necessità”. Invero, le conclusioni dell'atto di citazione non sono così generiche come ha inteso il giudice di appello, giacché anch'esse rinviano specificamente alle “premesse”, precisando che l'inadempimento dei sanitari (e per essi della ) è quello CP_3 relativo alla “sopra descritta fattispecie”, ossia all'errato intervento chirurgico di adenomectomia trans vescicale. Né appare pertinente il richiamo al precedente del 2012 (Cass. n. 13269/2012), poiché in esso la ritenuta riconducibilità di fatti non dedotti a quelli allegati, in quanto in essi implicitamente ricompresi – con conseguente rispetto del principio della domanda –, ha riguardato pur sempre una specificazione della condotta inadempiente che si correla al “fatto costitutivo idoneo
a radicare il nesso eziologico tra la condotta e l'evento lesivo, che delimita il tema d'indagine” (così la citata Cass. n. 13269/2012), ossia l'esecuzione dell'intervento chirurgico (in quel caso,
l'operazione di ernia). Nella specie, non trova rilievo, nelle allegazioni di parte ricorrente, una specificazione del comportamento da tenersi rispetto al trattamento sanitario (le metodiche, la concreta utilizzazione delle stesse, la profilassi post-operatoria, etc.), ma l'alternativa è tra
l'allegazione di una condotta commissiva inadempiente di esecuzione erronea di intervento chirurgico e l'addebito (totalmente diverso) di non essersi astenuti ad intervenire chirurgicamente.
Né – come ritenuto dal giudice di appello - è dato affermare, nella fattispecie, che l'attore, privo di conoscenze scientifiche, non fosse tenuto alla “enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore”, giacché, come evidenziato, gli attori […] hanno specificato il fatto costituivo della responsabilità sanitaria dedotta in giudizio avvalendosi proprio di relazione specialistica, che hanno allegato all'atto di citazione. In definitiva, l'atto di citazione individuava espressamente […] i fatti materiali con efficacia causale rispetto al danno lamentato, siccome integranti l'inadempimento dei Cont sanitari in forza del quale era stata ravvisata la responsabilità civile della , e il giudice del merito avrebbe dovuto esaminare la fondatezza della domanda risarcitoria sulla base di tale causa petendi, mentre l'aver ritenuto sussistente detta responsabilità (da escludersi sulla scorta dei fatti allegati, essendosi accertata la correttezza dell'esecuzione dell'intervento chirurgico) in base a fatti (tratti dalla c.t.u. medico-legale, espletata in corso di giudizio) concretanti una diversa condotta inadempiente ha determinato una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” (Cass. Civ. Sez. III 30.1.2023, n. 2719 cit.).
Per le ragioni ampiamente illustrate, in conclusione, la Corte di Cassazione, riscontrata violazione dell'art. 112 c.p.c., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disattendendo integralmente la domanda risarcitoria oggetto di giudizio (v. le chiare conclusioni di Cass. Civ. Sez. III 30.1.2023, n.
2719 cit., in cui si legge che “la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti
e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. Deve essere rigettata la domanda risarcitoria”).
Il superiore indirizzo è stato di recente integralmente recepito dalla giurisprudenza di merito (App.
Catania Sez. I 27.1.2025, n. 123, che, nel confermare la sentenza di primo grado emessa da questo Tribunale, ha ritenuto inammissibili le censure mosse contro l'operato dei sanitari successivamente alla maturazione delle preclusioni assertive segnate dalla scadenza del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Ritornando al caso di specie, le deduzioni per cui sarebbe stata erronea la stessa scelta di installare l'apparecchio gessato e per cui si sarebbe configurata una reazione allergica a terapia farmacologica, oltre ad essere inammissibili per le argomentazioni testé riportate, risultano oltretutto infondate.
Quanto alla prima, si è già ampiamente evidenziato come i consulenti tecnici d'ufficio abbiano ribadito, in relazione all'applicazione della gessatura, che “l'attività clinico-assistenziale posta in essere dai medici che ebbero in cura la paziente è risultata conforme a quanto previsto dalle linee guida. In particolare, la paziente faceva accesso al P.S. del Presidio Ospedaliero di Noto, per un
Riferito trauma piede e caviglia sn. Posta diagnosi di Frattura base 2° meta-tarsale sinistro, si immobilizzava mediante gambaletto gessato;
seguivano corrette indicazioni terapeutiche” (v. pag.
25 della consulenza tecnica d'ufficio).
In merito al secondo profilo, si è del pari già evidenziato che, nel referto delle attività eseguite il
27.3.2018 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Noto, si suggerisce di “sospendere la terapia con eparina” (v. pag. 2 dell'all. 1 della citazione attorea).
Laddove dovesse individuarsi in quest'ultimo farmaco la causa dei danni lamentati – sebbene ciò non sia adeguatamente illustrato da parte attrice -, non si spiegherebbe per quale ragione, nonostante la interruzione della somministrazione, le lesioni dermatologiche ed il linfedema si siano manifestati nel mese di maggio del 2018, ossia ben due mesi dopo.
Qualora, invece, la reazione allergica dovesse essere ascritta ai calcio-antagonisti, non potrebbe non rilevarsi come la prescrizione e la sostituzione di essi non presentino alcuna correlazione con la frattura del metatarso riportata dalla paziente e con la conseguente installazione e rimozione dell'apparecchio gessato.
2.4. Infine, a scanso di equivoci, va precisato che le lesioni dermatologiche in ragione delle quali ha chiesto il risarcimento del danno, localizzate solo in corrispondenza dell'arto Parte_1
sinistro, risultano, ad oggi, cessate.
Alle stesse non devono sovrapporsi le diverse manifestazioni eczematose riscontrabili attualmente sul dorso di entrambi i piedi e riconducibili a fenomeni di dermatite irritativa del tutto slegati dai fatti censurati nel presente giudizio.
In tal senso si sono inequivocabilmente espressi i consulenti tecnici d'ufficio.
In particolare, nella consulenza depositata si legge testualmente che “la visita specialistica dermatologica effettuata durante le operazioni peritali dell'11/01/2023, è stata eseguita ispezionando la cute di entrambe le gambe e del dorso dei piedi, con particolare attenzione alla sede interessata dal pregresso episodio traumatico. Le lesioni cutanee di tipo “eczematoso”, che a tutt'oggi si rilevano, sul dorso di entrambi i piedi, si manifestano con episodi di dermatite caratterizzata da lieve sintomatologia pruriginosa, da ritenersi causate dal contatto con materiale
(calze e/o scarpe) per cui la paziente risulta probabilmente allergica (come affermato in sede di perizia dalla stessa sig.ra . L'Eczema riscontrato al dorso del piede sinistro, caratterizzato Pt_1
da lievi lesioni papulo-crostose superficiali – con riferita sintomatologia pruriginosa – è infatti (come giustifica quanto suddetto), apprezzabile anche sul dorso del piede destro. Nonostante le indubbie complicanze sopraggiunte dopo l'ingessatura applicata al piede sinistro, in sede di perizia, le suddette manifestazioni cutanee riscontrate non si ritengono esiti del pregresso trauma. La cute del dorso del piede sinistro, è stata ispezionata anche con dermatoscopio manuale. Non è stato riscontrato “danno” permanente, assenti esiti cicatriziali discromici. Non sono presenti alterazioni cutanee del tessuto sottocutaneo e del microcircolo, né esiti da pregressa linfostasi. La lieve desquamazione cutanea riscontrata durante l'esame obiettivo, (attualmente presente e per la quale la paziente dichiara di non fare uso di terapia locale per migliorarne la sintomatologia) è pertanto riconducibile ad una “dermatite irritativa”, che – come la stessa ha dichiarato – si verifica al contatto con materiali non bene precisati, per i quali probabilmente la stessa ne manifesta irritazione
e/o allergia non accertata). Il riscontro obiettivo di “lesioni eczematose”, per la sua bilateralità, ovvero, rilevate sul dorso di entrambi i piedi (e non solo sull'arto colpito dal trauma), ad oggi, non può ritenersi correlabile all'evento traumatico subito nel 2018” (v. pag. 22 della consulenza tecnica d'ufficio).
3. Per tutto quanto illustrato nei punti che precedono, non ricorrono i presupposti delle fattispecie di responsabilità invocate da Parte_1
Deve conseguentemente essere rigettata la domanda formulata da parte attrice nei confronti dell' e del dott. . Controparte_1 Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di Parte_1
La liquidazione viene effettuata, nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri minimi del
D.M. n. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del tenore dell'attività difensiva resasi necessaria e della non elevata complessità dei temi trattati, avuto riguardo all'entità della pretesa risarcitoria azionata e disattesa (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00; v. pag. 10 della citazione).
Va disposta la distrazione in favore del difensore del dott. , dichiaratosi Controparte_2 antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Deve invece essere disattesa la domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., avendo il rigetto delle pretese risarcitorie attoree richiesto un vaglio giurisdizionale della vicenda processuale – dispiegatosi anche attraverso le operazioni peritali -, tale da escludere la temerarietà dell'azione giudiziale intrapresa (v. Cass. Civ. Sez. II 3.5.2022, n. 13859, ove si legge che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”).
Gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio, per come già in atti liquidati, vanno posti definitivamente a carico dell'attrice in quanto soccombente. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
782/2021, ogni altra azione ed istanza disattese:
- rigetta ogni domanda proposta da per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
- condanna l'attrice a pagare in favore dell' Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in €. 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A.
[...]
e I.V.A., come per legge;
- condanna l'attrice a pagare in favore del dott. le spese Parte_1 Controparte_2 di lite, che liquida in €. 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore del difensore del convenuto vittorioso, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'attrice gli oneri della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, per come in atti già liquidati.
Così deciso in Siracusa, il 18.5.2025.
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 782/2021 promossa da:
C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pachino (SR), Parte_1 C.F._1 via N. Bixio n. 1, presso lo studio dell'avv. MICHELE DI PASQUALE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Avola (SR), via G. Salvemini n. 8, piano 1, presso lo studio dell'avv. FABIO IACONO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Floridia Controparte_2 C.F._2
(SR), viale P. Nenni n. 12/3, presso lo studio dell'avv. LUCIANO CARBONARO e dell'avv.
ANDREA CARBONARO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONVENUTO
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del febbraio 2021 ha esposto di aver riportato, in seguito a caduta Parte_1
accidentale del 26.2.2018, frattura del secondo metatarso del piede sinistro, in ragione della quale, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Noto, era stata sottoposta ad indagini e alla installazione di apparecchio gessato, con prescrizione di terapia antitromboembolica ed invito a deambulare senza carico mediante impiego di bastoni canadesi. L'attrice ha aggiunto di essersi recata nuovamente in data 27.3.2018 nella predetta struttura sanitaria per la rimozione del gesso installato.
Tanto premesso, ha rappresentato di aver riscontrato, in corrispondenza dell'arto Parte_1 sinistro interessato dall'apparecchio gessato, lesioni dermatologiche e linfedema che avrebbero determinato, rispetto al danno biologico già prodottosi per via della frattura metatarsale accidentale pari al 2%, un aggravamento del 3%, per una complessiva invalidità permanente del 5%, nonché il prolungamento della invalidità temporanea totale per ulteriori duecentodieci giorni.
L'attrice ha sostenuto che i superiori pregiudizi discenderebbero, da un lato, dal mancato inserimento, in sede di confezionamento della gessatura, di maglia tubolare preordinata ad evitare il contatto tra la cute e il cotone sintetico e, da un altro lato, dalla mancata prescrizione di calza elastica graduata volta a prevenire complicanze linfedematose in fase successiva alla rimozione.
Per tali ragioni, ha citato in giudizio l' e Parte_1 Controparte_1
il dott. , per sentirli condannare al risarcimento del danno sopra delineato, in Controparte_2 misura pari ad €. 15.000,00 o alla diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Con distinte comparse di costituzione e risposta del maggio 2021 si sono costituiti entrambi i convenuti, chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie.
Sia l' sia il dott. hanno ritenuto Controparte_1 Controparte_2 pienamente corretto l'operato del personale medico intervenuto ed hanno recisamente contestato la sussistenza del nesso di causalità tra quest'ultimo e il pregiudizio lamentato dall'attrice.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Terminate le operazioni peritali - che hanno reso necessario anche il richiamo degli ausiliari nominati
-, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In punto di diritto, si osserva che la responsabilità della struttura sanitaria convenuta ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado di colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale.
Ed infatti, rispetto al predetto ente, la fonte dell'obbligo risarcitorio deve individuarsi nel contratto atipico di “spedalità”, che viene ad esistenza al momento dell'accettazione del paziente nella struttura stessa, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario sia di quelle secondarie accessorie, assistenziali e lato sensu alberghiere.
Siffatto regime si applica sia per i fatti di inadempimento propri dell'ente, da ricondursi all'art. 1218
c.c., sia per le condotte dei medici dei quali lo stesso si avvale, in applicazione dell'art. 1228 c.c., in tema di responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. La natura contrattuale della responsabilità dell'azienda è ormai pacifica, a prescindere dal carattere privato o pubblico dell'ente presso il quale la prestazione è eseguita (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ.
n. 577/2008; Cass. 3.2.2012, n. 1620), ed ha trovato anche conferma normativa, sotto tale profilo, con l'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (v. art. 7, comma 1, secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.).
Nel caso che occupa, l' risponde dunque secondo i criteri Controparte_1
propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio sopra ricordato, per cui il danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Sez. Un.
Civ. n. 577/2008; più di recente, Cass. Civ. 12.12.2013, n. 27855; Cass. Civ. 30.09.2014, n. 20547 e
Cass. Civ. 20.10.2015, n. 21177).
Ancora, in coerente applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe su chi agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al danneggiante dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, mediante la prova che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (v., in questo senso, Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017, n. 18392; di recente, Cass. Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28991).
Quanto alla posizione del dott. invece, la responsabilità addebitata Controparte_2 dall'attrice assume natura extracontrattuale, essendosi i fatti di causa svolti nel 2018 e dovendosi dunque fare applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge 24/2017.
In virtù di quest'ultimo, com'è noto, l'esercente la professione sanitaria, di cui ai commi 1 e 2, risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito – il che deve escludersi nel caso di specie – nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Premesso quanto sopra, nella vicenda in esame, come meglio argomentato nella Parte_1
perizia di parte allegata alla citazione (v. all. 2 della citazione), ha censurato l'operato del personale medico intervenuto lamentando due specifici addebiti consistenti, da un lato, nel mancato inserimento, in sede di confezionamento dell'apparecchio gessato, di maglia tubolare preordinata ad evitare il contatto tra la cute e il cotone sintetico e, da un altro lato, nella mancata prescrizione di calza elastica graduata volta a prevenire linfedema successivo alla rimozione della medesima gessatura. Così individuata la causa petendi della domanda risarcitoria (cfr. Cass. Civ. Sez. III 30.1.2023, n.
2719), l'attrice ha poi sostenuto che la superiore condotta negligente del personale medico sia la causa delle lesioni dermatologiche e del linfedema che avrebbero determinato un aggravamento del danno biologico già prodottosi per via della frattura metatarsale accidentale ed il prolungamento della invalidità temporanea.
Tanto chiarito, occorre pertanto esaminare ciascuno degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.
2.1. Operate le premesse di cui al punto che precede, entrambe le figure di responsabilità prospettate da parte attrice impongono di accertare se, nell'operato del personale medico intervenuto e con una valutazione da condursi ex ante, possa riscontrarsi uno scostamento rispetto al modello di comportamento dovuto in base agli standard settoriali dell'arte medica, caratterizzato dalla assenza di fattori tali da rendere imprevedibile ed inevitabile l'evento lesivo verificatosi.
In tale indagine si traduce, infatti, la verifica della sussistenza della colpa richiesta per la integrazione dell'illecito aquiliano addebitato al dott. ai sensi dell'art. 2043 c.c. Controparte_2
L'accertamento della divergenza tra la condotta assunta dal medico e le regole di settore si rivela indispensabile anche in relazione alla posizione della struttura.
Ed infatti, essa, non essendo stato prospettato alcun inadempimento diretto, può essere chiamata ai sensi dell'art. 1228 c.c. a rispondere dei pregiudizi causati da altri, solo allorché in capo a questi ultimi sia ravvisabile una condotta dolosa o colposa.
Tenuto conto della causa petendi prospettata dall'attrice, nella specie occorre verificare, in primo luogo, se, al momento dei fatti di causa, siano emersi elementi che, secondo i dettami della lex artis, avrebbero dovuto indurre il personale medico ad inserire, in sede di confezionamento dell'apparecchio gessato, maglia tubolare preordinata ad evitare il contatto tra la cute e il cotone sintetico e, al momento della rimozione della gessatura, a prescrivere l'impiego di calza elastica graduata.
Tanto precisato, interpellati sul punto, i nominati consulenti tecnici d'ufficio hanno respinto la tesi attorea.
Ed infatti, gli ausiliari del Tribunale hanno con chiarezza affermato che “la maglia tubolare al momento dell'ingessatura (con particolare riferimento alla sede del 2° metatarso) può anche non essere applicata” e che “l'attività clinico-assistenziale svolta dal dott. è ritenuta coerente CP_2 con quanto previsto dalle linee guida” (v. pag. 23 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ancora, allo specifico quesito rivolto con l'ordinanza di nomina “accertare, segnatamente, se, allorché la paziente si presentò al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Noto il 26.02.2018, sia stato conforme o meno agli standard professionali esigibili l'approccio diagnostico e terapeutico adottato dal personale sanitario, con particolare riguardo alla scelta di non inserire la maglia tubolare in occasione del confezionamento dell'apparecchio gessato, tenuto conto di tutti gli elementi del caso disponibili”, i consulenti tecnici d'ufficio hanno testualmente risposto: “si ribadisce che l'attività clinico-assistenziale posta in essere dai medici che ebbero in cura la paziente è risultata conforme a quanto previsto dalle linee guida. In particolare, la paziente faceva accesso al P.S. del Presidio
Ospedaliero di Noto, per un Riferito trauma piede e caviglia sn. Posta diagnosi di Frattura base 2° meta-tarsale sinistro, si immobilizzava mediante gambaletto gessato;
seguivano corrette indicazioni terapeutiche. In data 27.03.2018 come da prescrizione era sottoposta a visita dal Dott.
[...]
presso l'Ambulatorio di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Noto, si riporta: CP_2
“Rimozione stivaletto gessato per esiti frattura composta 2° metatarso. Va bene clinicamente, non dolente la pressione su tutti i metatarsi. Concesso carico progressivo sul piede sn. Sospendere la terapia con eparina. Consiglio l'impiego di due stampelle per 15-20 giorni” (v. pag. 25 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ancora, al quesito “accertare, segnatamente, se, allorché la paziente si presentò il 27.03.2018 alla visita del dott. , sia stato conforme o meno agli standard professionali esigibili l'approccio CP_2
diagnostico e terapeutico adottato dal sanitario intervenuto, con particolare riguardo alla scelta di non prescrivere l'impiego della calza a compressione graduata, tenuto conto di tutti gli elementi del caso disponibili, tra cui le risultanze emerse dall'esame obiettivo”, gli ausiliari del Tribunale hanno ribadito che “l'attività clinico-assistenziale svolta dal dott. è ritenuta coerente con le linee CP_2 guida” (v. pag. 25 della consulenza tecnica d'ufficio).
Le conclusioni sopra esposte devono essere condivise.
Il ricorso alla maglia tubolare o alla calza graduata non risulta, infatti, imposto dalle linee guida e, al contempo, deve evidenziarsi che, al momento della rimozione dell'apparecchio gessato in data
27.3.2018, la paziente non ha riportato complicanze – segnatamente, manifestazioni cutanee quali quelle lamentate dall'attrice - tali da suggerire uno scostamento dagli standard dell'arte medica o l'applicazione di accorgimenti maggiori rispetto a quelli necessari nella ordinarietà dei casi (v. pag.
2 dell'all. 1 della citazione attorea, contenente il referto delle attività eseguite il 27.3.2018, ove si legge: “rimozione stivaletto gessato per esiti frattura composta 2° metatarso. Va bene clinicamente, non dolente la pressione su tutti i metatarsi. Concesso carico progressivo sul piede sinistro.
Sospendere la terapia con eparina. Consiglio l'impiego di due stampelle per 15-20 giorni”).
Non ravvisandosi dunque fatti colposi o dolosi di cui il personale medico possa essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. ed essendo essi imprescindibili anche per l'integrazione della fattispecie di responsabilità prefigurata dall'art. 1228 c.c. a carico dell'ente che si avvalga di ausiliari, nessun obbligo risarcitorio può conseguentemente considerarsi gravante sulla Controparte_1
e sul dott. .
[...] Controparte_2
2.2. Fermo quanto sopra, difetta poi nell'odierna controversia anche la prova del nesso eziologico tra il censurato operato dei sanitari e l'evento dannoso lamentato.
In via preliminare, si osserva che, secondo i principi fissati dalla Suprema Corte, la causalità civile ordinaria si attesta sul versante della probabilità relativa (o variabile), caratterizzata da una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di consulenza medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive (“serie ed apprezzabili possibilità”, “ragionevole probabilità”, etc.), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula specifica.
La causalità civile obbedisce, secondo lo standard probatorio convenzionalmente adottato, alla logica del “più probabile che no”, rappresentando essa la misura della relazione probabilistica concreta, svincolata da ogni riferimento soggettivo, tra comportamento e danno (così, ex multis, Cass. Sez. Un.
Civ. 11.1.2008, n. 577).
Come ulteriormente precisato dal Supremo Collegio, occorre tenere presente che l'accertamento richiesto in questa sede non deve condursi con esclusivo riferimento alla determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente.
Al contrario, l'indagine deve essere svolta alla luce del grado di fondatezza misurato attraverso gli elementi di conferma (e, nel contempo, l'esclusione di altri possibili fattori alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana: così, ancora, Cass. Sez. Un. Civ.
11.1.2008, n. 577 cit.; v., più di recente, Cass. Sez. Civ. III 8.1.2020, n. 122, per cui il principio di prevalenza probabilistica deve essere applicato con apprezzamento non isolato, ma complessivo ed organico di tutti i singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione, atteso che il criterio della preponderanza probabilistica implica la esclusione di circostanze alternative incompatibili – o quantomeno tali da inficiare in misura rilevante la probabilità logica della relazione causa-effetto – con quella che si intende riconoscere come fattore causale esclusivo dell'evento dannoso).
Orbene, ritornando al caso di specie, ribadito come nessuna inosservanza degli standard professionali vi sia stata, le lesioni dermatologiche ed il linfedema lamentati dall'attrice non possono ritenersi eziologicamente riconducibili al mancato inserimento, in sede di confezionamento dell'apparecchio gessato, di maglia tubolare o alla mancata prescrizione di calza elastica graduata al momento della rimozione della gessatura.
A tal proposito, come già si è evidenziato, nel referto delle attività eseguite il 27.3.2018 presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Noto si legge: “rimozione stivaletto gessato per esiti frattura composta 2° metatarso. Va bene clinicamente, non dolente la pressione su tutti i metatarsi. Concesso carico progressivo sul piede sinistro. Sospendere la terapia con eparina. Consiglio l'impiego di due stampelle per 15-20 giorni” (v. pag. 2 dell'all. 1 della citazione attorea).
Come può agevolmente notarsi, nessuna manifestazione dell'evento lesivo prospettato da parte attrice emerge al momento in cui venne rimosso l'apparecchio gessato applicato a Parte_1
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che le reazioni cutanee specificamente censurate dall'attrice si presentarono a partire dal mese di maggio del 2018.
A tal riguardo, si legge infatti nel referto della consulenza effettuata presso l'U.O.C. di Chirurgia
Vascolare dell'Ospedale Umberto I di , in data 18.6.2018, in relazione alla posizione di CP_1
“a febbraio u.s. frattura del II metatarso del piede sinistro, trattata con Parte_1
immobilizzazione attraverso gambaletto gessato per circa 30 giorni. Lamenta difficoltà alla deambulazione ancora persistenti. Riferisce da allora edema di gamba sinistra, a seguito comparsa di flittene di gamba. Ha seguito terapia con EBPM (Clexane) sospesa per reazione allergica. Da maggio u.s. segue terapia con ES compresse. Al controllo odierno, eseguito con l'ausilio dell'ecocolordoppler, assi arteriosi pervi con rimaneggiamento parietale e tracciati doppler diretti al collo piede. Circolo venoso profondo pervio e comprimibile, non evidenza di TVP e/o TVS in atto.
Esiti di flittene a carico della faccia laterale di gamba sinistra;
piccole flittene a carico della faccia anteriore e laterale a livello perimalleolare, che vengono evacuate. Edema funzionale/da stasi moderato di gamba. Si medica e si confeziona gambaletto elastico. Si consiglia: - proseguire terapia con ES compresse 1 cp mattina e sera – Levofloxacina 500 1 cp al giorno per 5 giorni” (v. pag.
8 dell'all. 1 della citazione).
L'insorgenza delle manifestazioni cutanee lamentate dall'attrice a partire dal mese di maggio del
2018 è confermata anche dalla certificazione redatta in data 25.11.2018 dal dott. , Persona_1 ove si legge testualmente che “la Sig.ra […] è affetta da ipertensione arteriosa e Parte_1
dislipidemia in trattamento farmacologico. Nel mese di Febbraio 2018 a seguito di caduta accidentale si procurava frattura composta del malleolo gamba sx. Nel mese di Maggio 2018 insorgenza alla gamba sx di dermatite con vescicole trattata con antibiotico terapia e medicazioni”
(v. pag. 13 dell'all. 1 della citazione).
Tenuto conto del fatto che la rimozione dell'apparecchio gessato è intervenuta, come si è visto, nel mese di marzo del medesimo anno, appare altamente inverosimile che la mancata prescrizione in quel frangente temporale di calza elastica graduata o, addirittura, l'omesso inserimento di maglia tubolare, nel momento anteriore in cui venne applicata la gessatura nel mese di febbraio, abbiano determinato lesioni dermatologiche e linfedema manifestatisi ben due mesi dopo. Ed infatti, come sostenuto anche nelle osservazioni mosse da parte attrice alla consulenza tecnica d'ufficio, ove la causa dell'evento lesivo sia da rinvenire nell'assenza di barriere protettive tra la cute e materiali mal tollerati, le manifestazioni cutanee presentano natura “improvvisa”, palesandosi nell'immediatezza del contatto (v. pag. 3 delle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio redatte da parte attrice, ove si legge che “generalmente la dermatite da contatto allergica si presenta con una manifestazione cutanea improvvisa”).
Per altro verso, i consulenti tecnici d'ufficio hanno condivisibilmente precisato che “l'importanza di una eventuale compromissione cutanea con interessamento linfo-vascolare dell'arto avrebbe certamente” comportato “complicanze gravi e richiesto intervento chirurgico d'urgenza per tessuto in stato di necrosi” (v. pag. 23 della consulenza tecnica d'ufficio).
In altri termini, laddove le manifestazioni cutanee poi emerse fossero effettivamente state causate da omissioni verificatesi in fase di installazione o di rimozione dell'apparecchio gessato, il quadro patologico avrebbe subito un serio e rapido aggravamento, nella specie non configuratosi.
Ancora, si rileva che nel referto dell'esame ecocolordopplergrafia arti inferiori del 28.5.2018, eseguito presso il Centro Cuore Pachino s.r.l., si riporta (v. pag. 6 dell'all. 1 della citazione):
- nelle indicazioni: “pregressa frattura composita 2° metatarso con stivaletto gessato, a sx. in atto gonfiore, rossore e dolore alla gamba sx;
ipertensione in terapia con AC e AD (dosaggio imprecisato)”;
- nelle conclusioni: “apparato venoso ed arterioso indenne. Edema da alterata deambulazione e da calcio-antagonisti”;
- nella terapia: “continua AC (al mattino); sospende AD da sostituire con ED 2 m (ore
18). Aggiungere: ES PS (1 c mattina e sera, per tutta l'estate). ”. Parte_2
Come può riscontrarsi, in tale consulenza l'edema è stato ricondotto alla “alterata deambulazione” ed alla assunzione di “calcio-antagonisti”.
La superiore circostanza è confermata altresì dalla certificazione redatta in data 25.11.2018 dal dott.
, ove si legge testualmente che “al controllo ecodoppler degli arti inferiori viene Persona_1
riscontrato edema da alterata deambulazione e da calcioantagonisti, per cui viene sostituita la terapia antipertensiva” (v. pag. 13 dell'all. 1 della citazione).
Ancora, in senso sovrapponibile a quanto sopra si è espresso anche il dott. alla Testimone_1 quale si è rivolta l'attrice, in occasione del controllo del 24.10.2018, così refertato: “- dermatite bollosa arto inferiore sinistro: riferisce il quadro clinico a pregresso trattamento ortopedico con stivaletto gessato;
della complicazione dermatologica non si trovano elementi certi di consecutio temporum con le cure ospedaliere” (v. pag. 19 dell'all. 1 della citazione;
v., infine, anche pag. 3 della stessa perizia di parte attrice, contenuta nell'all. 2 della citazione, in cui, sebbene le conclusioni raggiunte siano difformi, si legge testualmente: “l'esame obiettivo rilevava un arto vistosamente eritemato-edematoso con facile scollamento dermo-epidermico esito deficit di ritorno venoso e di conseguenza stasi, con zone ecchimotiche, formazione di elementi papulo-vescicolo-bollosi siero gementi in parte escoriate e ragadizzate”).
In ragione di ciò, i consulenti tecnici d'ufficio hanno ritenuto – con ciò prefigurando una spiegazione eziologica non convergente con quella sostenuta da parte attrice –, da un lato, che “la linfostasi con conseguente edema, è considerata un fenomeno frequente e usuale nei processi di immobilizzazione
e post-trauma” (v. pag. 24 della consulenza tecnica d'ufficio) e, da un altro lato, che “il fenomeno edematoso manifestato all'arto, si esacerbò per la somministrazione di farmaci Calcio-Antagonisti che per la suddetta motivazione, furono sospesi e sostituiti dal chirurgo vascolare” (v. pag. 26 della consulenza tecnica d'ufficio).
In conclusione, la ricostruzione causale prospettata da contrasta radicalmente con Parte_1 gli esiti raggiungibili con l'impiego del criterio cronologico – visto il notevole lasso di tempo intercorso tra la rimozione della gessatura e l'insorgenza delle manifestazioni cutanee -, del criterio della idoneità lesiva qualitativa e quantitativa – tenuto conto del fatto che, ove la tesi attorea fosse stata fondata, il quadro patologico si sarebbe consistentemente e repentinamente aggravato - e del criterio della continuità fenomenica – alla luce dei plausibili fattori alternativi addotti (stasi e terapia già assunta in precedenza) -, propri della medicina legale.
Conseguentemente, condivisibili si mostrano le affermazioni dei consulenti tecnici d'ufficio per cui
“non si ha prova che la compromissione del tessuto sottocutaneo, linfatico e vascolare siano state causate per l'assenza della fascia di separazione/protezione, né che le lesioni cutanee presenti in corrispondenza del dorso del piede interessato dal trauma, al momento dell'asportazione del dispositivo in gesso, siano state causate dalla mancata apposizione di materiale protettivo tra la cute del piede e il materiale in gesso” (v. pag. 25 della consulenza tecnica d'ufficio).
In definitiva, la domanda risarcitoria esaminata non può trovare accoglimento – oltre che per la impossibilità di ravvisare fatti censurabili nell'operato dei sanitari, come rilevato al paragrafo 2.1 - anche in ragione del mancato raggiungimento di adeguata prova del nesso di causalità tra la condotta del personale medico e l'evento dannoso lamentato (cfr., ancora, Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017, n.
18392, e Cass. Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28991, per le quali grava sul danneggiato il rischio della mancata prova del nesso eziologico).
2.3. Solo in occasione delle osservazioni alla bozza della relazione peritale il difensore di parte attrice ha per la prima volta lamentato “la mancata annotazione”, in occasione della esecuzione del trattamento, “di proposta di cure alternative che potevano […] prevedere anche il non confezionamento dell'apparecchio gessato” (v. pag. 5 delle osservazioni di parte attrice alla consulenza tecnica d'ufficio).
In altri termini, con tale deduzione si è censurata non la modalità in cui venne applicata la gessatura ma, a monte, la stessa scelta di procedere con quest'ultima.
Ancora, all'udienza del 9.5.2023 il difensore di parte attrice, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, ha per la prima volta sostenuto che “l'allergia” patita da “nel caso di Parte_1 specie ha natura farmacologica, tant'è che le condizioni della paziente sono migliorate con la sospensione del trattamento farmacologico”.
Le censure testé delineate, traducendosi rispettivamente in una doglianza che concerne la scelta di installare l'apparecchio gessato e nella contestazione di una reazione allergica a terapia farmacologica, si rivelano ontologicamente differenti rispetto a quelle poste alla base della originaria domanda risarcitoria, fondata invece esclusivamente sulla non condivisione della mancata applicazione della maglia tubolare in fase di installazione della gessatura, da un lato, e della omessa prescrizione della calza elastica graduata in fase di rimozione di quest'ultima, da un altro lato.
L'articolazione delle predette deduzioni, pertanto, deve considerarsi inammissibile, in quanto tardivamente avvenuta in seguito alla maturazione di tutte le preclusioni assertive ed istruttorie.
Deve evidenziarsi che i limiti segnati da queste ultime non possono essere derogati neppure allorché
i nuovi profili di responsabilità sanitaria siamo emersi – come nella specie – all'esito delle operazioni peritali.
Secondo quanto di recente illustrato dal Supremo Collegio, “quanto ai termini perentori assegnati dalla legge o dal Giudice nello svolgimento della fase di trattazione e di deduzione probatoria, si registra una sostanziale convergenza dei precedenti giurisprudenziali nel riconoscere la rilevabilità anche ex officio sia della tardiva proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali
e di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c., comma 2), sia delle domande “nuove” proposte oltre la chiusura della fase di definizione del thema decidendum, sia della tardiva e quindi inammissibile produzione documentale, ponendosi in rilievo che tale regime di preclusioni è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare
l'allungamento dei tempi del processo, sicché la relativa inosservanza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte, ed ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda, della eccezione […] può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello (Cass. Sez. 3, n. 7270 del 18/03/2008; Sez. 1, n. 24040 del 26/09/2019; Sez. 2 n. 17121 del 13/08/2020; Sez. 3, Ordinanza
n. 16800 del 26/06/2018, ove si legge, in particolare, che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 10.3.2021, n. 6762).
Le conclusioni sopra riportate in punto di inammissibilità delle allegazioni prospettate dopo la maturazione delle preclusioni assertive – frutto di principi ampiamente consolidati (si veda, tra le molte, già Cass. Civ. Sez. III 5.7.2017, n. 16504) - sono state condivise anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità in una controversia del tutto sovrapponibile al caso di specie (Cass. Civ.
Sez. III 30.1.2023, n. 2719).
In particolare, nella vicenda portata all'attenzione della Corte regolatrice, con il primo motivo di ricorso era stata “denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. per ultrapetizione, per aver la Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado (censurata là dove il Tribunale aveva erroneamente sostituito la causa petendi dedotta in giudizio, “con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti” ed emersi
a seguito della espletata c.t.u. medico-legale), ricompreso illegittimamente nel “fatto costitutivo allegato dall'attore” – ossia, la condotta colposa dei sanitari dell'Ospedale Umberto I per “errato intervento chirurgico” – una condotta – quella della “non necessità/indifferibilità dell'intervento chirurgico” – che, seppure “connessa”, era da reputarsi “autonoma e distinta rispetto alla materiale esecuzione dell'intervento” e che rappresentava la “unica ragione della domanda” risarcitoria, specificata, tra l'altro, “anche con l'ausilio di un medico-legale di parte”. Il ricorrente sostiene, dunque, che il giudice di appello, in controversia relativa a diritto c.d. eterodeterminato, avrebbe consentito l'introduzione, nel corso del giudizio, “di un nuovo tema di indagine”, facendo, peraltro,
«coincidere il “fatto costitutivo allegato dall'attore” con l'oggetto complessivo della prestazione sanitaria», così da alterare “l'oggetto sostanziale dell'azione” e vulnerare il diritto di difesa di esso convenuto” (Cass. Civ. Sez. III 30.1.2023, n. 2719 cit.).
Tanto chiarito, il Supremo Collegio ha integralmente accolto il predetto motivo di ricorso, rilevando che “i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame con il quale essi, in sede di appello, si dolevano del fatto che la parte attrice aveva “espressamente indicato come causa petendi l'erronea esecuzione dell'intervento eseguito”, mentre il Tribunale, “a fronte delle risultanze della C.T.U., che evidenzia(va)no un intervento praticato a regola d'arte, anziché respingere la domanda, ha ritenuto sussistente la responsabilità dei sanitari e della CP_3
in virtù della scelta operata di intervenire chirurgicamente” (cfr. p. 14 della sentenza di
[...] appello, ove è riportata in sintesi la doglianza dei medici appellanti) […] Giova, anzitutto, rammentare che la domanda con la quale si invoca, in giudizio, il risarcimento del danno conseguenza di un illecito civile - contrattuale o extracontrattuale e, dunque, anche la domanda di risarcimento danni per responsabilità sanitaria (sia che si riferisca a condotte illecite avvenute prima dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, sia in epoca successiva) - ha ad oggetto un diritto
c.d. eterodeterminato, per cui si richiede all'attore di allegare i fatti materiali sui quali quel diritto viene a fondarsi, così da consentire l'individuazione specifica delle “ragioni della domanda” (ossia della causa petendi), pena la nullità della stessa per violazione dell'art. 163, comma terzo, n. 4, c.p.c.
(tra le altre, Cass. n. 17408/2012; Cass. n. 10577/2018). La modificazione della causa petendi, ritualmente dedotta in giudizio, è consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (ove ciò non comporti una modificazione della domanda in misura tale che questa, così modificata, non risulti più connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio: Cass., S.U., n. 12310/2015) e, dunque, anche secondo la scansione temporale da tale norma disciplinata. Sicché, in ipotesi di domanda risarcitoria la cui causa petendi non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare su di essa ponendovi a fondamento fatti materiali non allegati, tempestivamente, dalla parte, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art.
112 c.p.c.), che è a presidio dei principi, fondamentali, del contraddittorio e della difesa in giudizio
(art. 24 Cost.). E tanto vale anche per i fatti che siano stati acquisiti al giudizio in base alle risultanze di una c.t.u., ove, per l'appunto, si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare quale
“ragione della domanda”, configurandosi, altrimenti, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c.
(Cass., S.U., n. 3086/2022). Con specifico riferimento, poi, agli oneri di allegazione della domanda risarcitoria per responsabilità medica e, segnatamente, di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per la condotta ascrivibile ai sanitari ausiliari della stessa (dunque, di responsabilità ex art. 1228 c.c., come nella specie dedotta in giudizio), l'attore danneggiato è tenuto ad allegare, oltre all'esistenza del c.d. contratto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e
l'inadempimento del debitore. Sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato (sin da Cass., S.U., n. 577/2008) che “l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno”; occorre, dunque, allegare i fatti materiali che individuino, in modo specifico (pena, come detto, la nullità della citazione), quale sia stata la condotta del sanitario che abbia assunto il ruolo di causa efficiente, sia pure astrattamente, dell'evento lesivo della salute del paziente. Né un onere siffatto è posto in discussione da Cass. n.
26516/2017, atteso che – sebbene il principio massimato evidenzi che “ai fini dell'allegazione di un inadempimento qualificato del medico non è necessario che l'attore individui specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo invece sufficiente la deduzione di una prestazione mal adempiuta e di una incidenza causale della stessa sul pregiudizio lamentato” – la motivazione della sentenza (cfr. pp. 4/6) dà conto che, nel caso oggetto di cognizione, l'onere di allegazione in ordine alla condotta di inadempimento “qualificato” del sanitario (e, dunque, dei fatti specifici che la sostanziavano, individuati come “condotta omessa” ed “errore commesso”) era stato assolto
[avendo gli attori dedotto che l'inadempimento era consistito: «“nella negligenza e nell'imperizia nell'espletamento dell'attività professionale specifica richiesta, consistente nell'effettuazione
(corretta) delle ecografie necessarie in relazione alle circostanze del caso concreto e nella lettura
(altrettanto attenta e scrupolosa) delle stesse”, nonché “b) nella conseguente omessa o difettosa informazione circa l'esistenza o il rischio concreto di anomalie o patologie del feto”»], mentre ciò che si è reputato non necessario era che “l'allegazione degli attori concernesse specificamente
l'inadempimento costituito dal mancato riscontro della displasia setto ottica”, ossia di una specifica patologia del feto e non già di “una (qualsiasi) malformazione grave, in funzione dell'eventuale scelta abortiva” […] La Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse la denunciata ultrapetizione sulla scorta della seguente motivazione: - la “responsabilità (era) stata già indicata in citazione come ricollegabile ad una condotta colposa, imprudente, negligente ed inefficace dei trattamenti sanitari, fra i quali vi è l'esecuzione dell'intervento chirurgico e in cui si intende ricompresa non solo la sua materiale esecuzione ma anche la sua necessità”; - l'onere dell'attore di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della azione risarcitoria “non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore … dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possono avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato
(Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2012, n. 13269)”. Tuttavia, l'atto di citazione era specifico – e, dunque, rispettoso dell'art. 163, comma terzo, n. 4, c.p.c. - nell'individuare la causa petendi della dedotta responsabilità della struttura sanitaria, radicandola esclusivamente nell'“errato intervento chirurgico” di “adenomectomia trans vescicale subito dall'istante in data 27/2/1996”; specificazione che si era avvalsa di “relazione specialistica […]”, allegata allo stesso atto di citazione. La Corte territoriale ha dato rilievo particolare a quanto riportato nelle “conclusioni” dell'atto di citazione, assumendo che da esse – in quanto richiamanti genericamente la “condotta colposa, imprudente, negligente ed inefficace dei trattamenti sanitari” – fosse possibile farvi rientrare anche “l'esecuzione dell'intervento chirurgico e in cui si intende ricompresa non solo la sua materiale esecuzione ma anche la sua necessità”. Invero, le conclusioni dell'atto di citazione non sono così generiche come ha inteso il giudice di appello, giacché anch'esse rinviano specificamente alle “premesse”, precisando che l'inadempimento dei sanitari (e per essi della ) è quello CP_3 relativo alla “sopra descritta fattispecie”, ossia all'errato intervento chirurgico di adenomectomia trans vescicale. Né appare pertinente il richiamo al precedente del 2012 (Cass. n. 13269/2012), poiché in esso la ritenuta riconducibilità di fatti non dedotti a quelli allegati, in quanto in essi implicitamente ricompresi – con conseguente rispetto del principio della domanda –, ha riguardato pur sempre una specificazione della condotta inadempiente che si correla al “fatto costitutivo idoneo
a radicare il nesso eziologico tra la condotta e l'evento lesivo, che delimita il tema d'indagine” (così la citata Cass. n. 13269/2012), ossia l'esecuzione dell'intervento chirurgico (in quel caso,
l'operazione di ernia). Nella specie, non trova rilievo, nelle allegazioni di parte ricorrente, una specificazione del comportamento da tenersi rispetto al trattamento sanitario (le metodiche, la concreta utilizzazione delle stesse, la profilassi post-operatoria, etc.), ma l'alternativa è tra
l'allegazione di una condotta commissiva inadempiente di esecuzione erronea di intervento chirurgico e l'addebito (totalmente diverso) di non essersi astenuti ad intervenire chirurgicamente.
Né – come ritenuto dal giudice di appello - è dato affermare, nella fattispecie, che l'attore, privo di conoscenze scientifiche, non fosse tenuto alla “enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore”, giacché, come evidenziato, gli attori […] hanno specificato il fatto costituivo della responsabilità sanitaria dedotta in giudizio avvalendosi proprio di relazione specialistica, che hanno allegato all'atto di citazione. In definitiva, l'atto di citazione individuava espressamente […] i fatti materiali con efficacia causale rispetto al danno lamentato, siccome integranti l'inadempimento dei Cont sanitari in forza del quale era stata ravvisata la responsabilità civile della , e il giudice del merito avrebbe dovuto esaminare la fondatezza della domanda risarcitoria sulla base di tale causa petendi, mentre l'aver ritenuto sussistente detta responsabilità (da escludersi sulla scorta dei fatti allegati, essendosi accertata la correttezza dell'esecuzione dell'intervento chirurgico) in base a fatti (tratti dalla c.t.u. medico-legale, espletata in corso di giudizio) concretanti una diversa condotta inadempiente ha determinato una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” (Cass. Civ. Sez. III 30.1.2023, n. 2719 cit.).
Per le ragioni ampiamente illustrate, in conclusione, la Corte di Cassazione, riscontrata violazione dell'art. 112 c.p.c., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disattendendo integralmente la domanda risarcitoria oggetto di giudizio (v. le chiare conclusioni di Cass. Civ. Sez. III 30.1.2023, n.
2719 cit., in cui si legge che “la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti
e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. Deve essere rigettata la domanda risarcitoria”).
Il superiore indirizzo è stato di recente integralmente recepito dalla giurisprudenza di merito (App.
Catania Sez. I 27.1.2025, n. 123, che, nel confermare la sentenza di primo grado emessa da questo Tribunale, ha ritenuto inammissibili le censure mosse contro l'operato dei sanitari successivamente alla maturazione delle preclusioni assertive segnate dalla scadenza del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Ritornando al caso di specie, le deduzioni per cui sarebbe stata erronea la stessa scelta di installare l'apparecchio gessato e per cui si sarebbe configurata una reazione allergica a terapia farmacologica, oltre ad essere inammissibili per le argomentazioni testé riportate, risultano oltretutto infondate.
Quanto alla prima, si è già ampiamente evidenziato come i consulenti tecnici d'ufficio abbiano ribadito, in relazione all'applicazione della gessatura, che “l'attività clinico-assistenziale posta in essere dai medici che ebbero in cura la paziente è risultata conforme a quanto previsto dalle linee guida. In particolare, la paziente faceva accesso al P.S. del Presidio Ospedaliero di Noto, per un
Riferito trauma piede e caviglia sn. Posta diagnosi di Frattura base 2° meta-tarsale sinistro, si immobilizzava mediante gambaletto gessato;
seguivano corrette indicazioni terapeutiche” (v. pag.
25 della consulenza tecnica d'ufficio).
In merito al secondo profilo, si è del pari già evidenziato che, nel referto delle attività eseguite il
27.3.2018 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Noto, si suggerisce di “sospendere la terapia con eparina” (v. pag. 2 dell'all. 1 della citazione attorea).
Laddove dovesse individuarsi in quest'ultimo farmaco la causa dei danni lamentati – sebbene ciò non sia adeguatamente illustrato da parte attrice -, non si spiegherebbe per quale ragione, nonostante la interruzione della somministrazione, le lesioni dermatologiche ed il linfedema si siano manifestati nel mese di maggio del 2018, ossia ben due mesi dopo.
Qualora, invece, la reazione allergica dovesse essere ascritta ai calcio-antagonisti, non potrebbe non rilevarsi come la prescrizione e la sostituzione di essi non presentino alcuna correlazione con la frattura del metatarso riportata dalla paziente e con la conseguente installazione e rimozione dell'apparecchio gessato.
2.4. Infine, a scanso di equivoci, va precisato che le lesioni dermatologiche in ragione delle quali ha chiesto il risarcimento del danno, localizzate solo in corrispondenza dell'arto Parte_1
sinistro, risultano, ad oggi, cessate.
Alle stesse non devono sovrapporsi le diverse manifestazioni eczematose riscontrabili attualmente sul dorso di entrambi i piedi e riconducibili a fenomeni di dermatite irritativa del tutto slegati dai fatti censurati nel presente giudizio.
In tal senso si sono inequivocabilmente espressi i consulenti tecnici d'ufficio.
In particolare, nella consulenza depositata si legge testualmente che “la visita specialistica dermatologica effettuata durante le operazioni peritali dell'11/01/2023, è stata eseguita ispezionando la cute di entrambe le gambe e del dorso dei piedi, con particolare attenzione alla sede interessata dal pregresso episodio traumatico. Le lesioni cutanee di tipo “eczematoso”, che a tutt'oggi si rilevano, sul dorso di entrambi i piedi, si manifestano con episodi di dermatite caratterizzata da lieve sintomatologia pruriginosa, da ritenersi causate dal contatto con materiale
(calze e/o scarpe) per cui la paziente risulta probabilmente allergica (come affermato in sede di perizia dalla stessa sig.ra . L'Eczema riscontrato al dorso del piede sinistro, caratterizzato Pt_1
da lievi lesioni papulo-crostose superficiali – con riferita sintomatologia pruriginosa – è infatti (come giustifica quanto suddetto), apprezzabile anche sul dorso del piede destro. Nonostante le indubbie complicanze sopraggiunte dopo l'ingessatura applicata al piede sinistro, in sede di perizia, le suddette manifestazioni cutanee riscontrate non si ritengono esiti del pregresso trauma. La cute del dorso del piede sinistro, è stata ispezionata anche con dermatoscopio manuale. Non è stato riscontrato “danno” permanente, assenti esiti cicatriziali discromici. Non sono presenti alterazioni cutanee del tessuto sottocutaneo e del microcircolo, né esiti da pregressa linfostasi. La lieve desquamazione cutanea riscontrata durante l'esame obiettivo, (attualmente presente e per la quale la paziente dichiara di non fare uso di terapia locale per migliorarne la sintomatologia) è pertanto riconducibile ad una “dermatite irritativa”, che – come la stessa ha dichiarato – si verifica al contatto con materiali non bene precisati, per i quali probabilmente la stessa ne manifesta irritazione
e/o allergia non accertata). Il riscontro obiettivo di “lesioni eczematose”, per la sua bilateralità, ovvero, rilevate sul dorso di entrambi i piedi (e non solo sull'arto colpito dal trauma), ad oggi, non può ritenersi correlabile all'evento traumatico subito nel 2018” (v. pag. 22 della consulenza tecnica d'ufficio).
3. Per tutto quanto illustrato nei punti che precedono, non ricorrono i presupposti delle fattispecie di responsabilità invocate da Parte_1
Deve conseguentemente essere rigettata la domanda formulata da parte attrice nei confronti dell' e del dott. . Controparte_1 Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di Parte_1
La liquidazione viene effettuata, nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri minimi del
D.M. n. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del tenore dell'attività difensiva resasi necessaria e della non elevata complessità dei temi trattati, avuto riguardo all'entità della pretesa risarcitoria azionata e disattesa (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00; v. pag. 10 della citazione).
Va disposta la distrazione in favore del difensore del dott. , dichiaratosi Controparte_2 antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Deve invece essere disattesa la domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., avendo il rigetto delle pretese risarcitorie attoree richiesto un vaglio giurisdizionale della vicenda processuale – dispiegatosi anche attraverso le operazioni peritali -, tale da escludere la temerarietà dell'azione giudiziale intrapresa (v. Cass. Civ. Sez. II 3.5.2022, n. 13859, ove si legge che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”).
Gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio, per come già in atti liquidati, vanno posti definitivamente a carico dell'attrice in quanto soccombente. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
782/2021, ogni altra azione ed istanza disattese:
- rigetta ogni domanda proposta da per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
- condanna l'attrice a pagare in favore dell' Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in €. 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A.
[...]
e I.V.A., come per legge;
- condanna l'attrice a pagare in favore del dott. le spese Parte_1 Controparte_2 di lite, che liquida in €. 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore del difensore del convenuto vittorioso, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'attrice gli oneri della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, per come in atti già liquidati.
Così deciso in Siracusa, il 18.5.2025.
Il Giudice dott. Gabriele Patti