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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 8708/2024 promossa da
assistito dall'avv. Fausto Raffone Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
CP_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: retribuzione 1. Il ricorrente ha dedotto in giudizio il rapporto di Parte_1 lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato intercorso con la convenuta dal 18 dicembre 2023 al 5 marzo 2024 nell'ambito del quale è CP_1 stato inquadrato nel V livello CCNL pubblici esercizi minori Federturismo e, allegando di non aver ricevuto alcun pagamento dopo quello relativo al mese di dicembre 2023, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo lordo di € 3335,62 oltre accessori e spese.
2. L'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (lettera di assunzione firmata, modulo di recesso del lavorato dal rapporto di lavoro in data 5 marzo 2024 trasmesso il 13 marzo 2024 dal sindacato, buste paga di dicembre 23 e gennaio 24) da cui risulta che è stato dipendente della Parte_1 [...]
in qualità di aiuto pizzaiolo inquadrato nel V livello CCNL pubblici CP_1 esercizi minori Federturismo dal 18 dicembre 2023 al 5 marzo 2024, come dallo stesso allegato.
3. Le rivendicazioni del ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia.
1 4. Il conteggio prodotto in data 10 aprile 2025 costituisce mero adeguamento in relazione all'importo mensile della retribuzione ed al numero di giorni lavorati nel mese di marzo del conteggio allegato al ricorso ed appare correttamente redatto in base all'applicazione all'orario di lavoro ordinario della retribuzione oraria prevista dal CCNL pubblici esercizi minori per l'inquadramento attribuito al ricorrente dalla convenuta, nonché conforme alla normativa del settore applicabile.
5. Depurato dell'importo di € 249,12 relativo al compenso per lavoro straordinario – del tutto sfornito di allegazioni in fatto, richieste istruttorie ed argomentazioni in diritto - detto conteggio può pertanto essere utilizzato per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente in relazione all'intero rapporto di lavoro, che risultano ammontare specificamente ad € 3.900,80 lordi, di cui € 247,89 lordi a titolo di TFR.
6. Parte convenuta non ha allegato, né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; può dunque ritenersi già pagato soltanto ciò che parte ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto e cioè l'importo lordo complessivo di € 647,00 già detratto nel conteggio citato, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento dell'intero importo di € 3.253,80 lordi che risulta ancora dovuto, di cui € 247,89 a titolo di TFR, a cui debbono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dal giorno di maturazione delle singole mensilità al saldo e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
7. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con liquidazione prossima ai valori minimi, vista la semplicità della controversia.
8. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato in considerazione della concreta utilità delle stesse nella misura del 10% (soltanto link ai documenti, la cui utilizzazione comporta la chiusura del ricorso).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna in persona del suo legale rappresentante a pagare a CP_1
la somma lorda di € 3.253,80, di cui € 247,89 a titolo di Parte_1
TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo, nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.400, oltre 10 % ai sensi dell'art.4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa. Torino, 15 aprile 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
2
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 8708/2024 promossa da
assistito dall'avv. Fausto Raffone Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
CP_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: retribuzione 1. Il ricorrente ha dedotto in giudizio il rapporto di Parte_1 lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato intercorso con la convenuta dal 18 dicembre 2023 al 5 marzo 2024 nell'ambito del quale è CP_1 stato inquadrato nel V livello CCNL pubblici esercizi minori Federturismo e, allegando di non aver ricevuto alcun pagamento dopo quello relativo al mese di dicembre 2023, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo lordo di € 3335,62 oltre accessori e spese.
2. L'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (lettera di assunzione firmata, modulo di recesso del lavorato dal rapporto di lavoro in data 5 marzo 2024 trasmesso il 13 marzo 2024 dal sindacato, buste paga di dicembre 23 e gennaio 24) da cui risulta che è stato dipendente della Parte_1 [...]
in qualità di aiuto pizzaiolo inquadrato nel V livello CCNL pubblici CP_1 esercizi minori Federturismo dal 18 dicembre 2023 al 5 marzo 2024, come dallo stesso allegato.
3. Le rivendicazioni del ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia.
1 4. Il conteggio prodotto in data 10 aprile 2025 costituisce mero adeguamento in relazione all'importo mensile della retribuzione ed al numero di giorni lavorati nel mese di marzo del conteggio allegato al ricorso ed appare correttamente redatto in base all'applicazione all'orario di lavoro ordinario della retribuzione oraria prevista dal CCNL pubblici esercizi minori per l'inquadramento attribuito al ricorrente dalla convenuta, nonché conforme alla normativa del settore applicabile.
5. Depurato dell'importo di € 249,12 relativo al compenso per lavoro straordinario – del tutto sfornito di allegazioni in fatto, richieste istruttorie ed argomentazioni in diritto - detto conteggio può pertanto essere utilizzato per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente in relazione all'intero rapporto di lavoro, che risultano ammontare specificamente ad € 3.900,80 lordi, di cui € 247,89 lordi a titolo di TFR.
6. Parte convenuta non ha allegato, né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; può dunque ritenersi già pagato soltanto ciò che parte ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto e cioè l'importo lordo complessivo di € 647,00 già detratto nel conteggio citato, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento dell'intero importo di € 3.253,80 lordi che risulta ancora dovuto, di cui € 247,89 a titolo di TFR, a cui debbono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dal giorno di maturazione delle singole mensilità al saldo e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
7. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con liquidazione prossima ai valori minimi, vista la semplicità della controversia.
8. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato in considerazione della concreta utilità delle stesse nella misura del 10% (soltanto link ai documenti, la cui utilizzazione comporta la chiusura del ricorso).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna in persona del suo legale rappresentante a pagare a CP_1
la somma lorda di € 3.253,80, di cui € 247,89 a titolo di Parte_1
TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo, nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.400, oltre 10 % ai sensi dell'art.4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa. Torino, 15 aprile 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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