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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere rel.
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n°233/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. e P.Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Avv.Maria Laura
Curatola;
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Calogero (c.f.: CP_1
; CodiceFiscale_1 Email_1
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, anche per conto di agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio CP_3
Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Labrini;
- APPELLATI- CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti ed atti difensivi delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 15 maggio 2023, l' ha impugnato CP_4
parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale Gl di Palmi n. 235/2023 .
Con l'originario ricorso a ha impugnato l'intimazione di pagamento n. CP_1
094201790054062550000, notificata il 4.10.2017, con riferimento ai seguenti crediti:
094200600113635752000,09420090020979663000,09420100003167318000,09420179005406
255000,09420110031207811000,09420070000439944000,09420080037912051000,09420070
0406443743000,09420070021933456000,09420080020586252000,09420090000203059000,0
9420110009813864000,09420090017047783000,09420090027978321000,0942009003378643
22000,09420090034939670000, 09420090039509715000 e09420100017850192000.
Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo non provati gli atti interruttivi della prescrizione sulla base della seguente motivazione, per ciò che interessa in questa sede:
<< Non risultano provati in giudizio atti interruttivi intermedi, dal momento che non vi è alcuna prova dell'effettiva notifica delle intimazioni di pagamento che l' Parte_1 ritiene di aver comunicato alla parte ricorrente. La documentazione prodotta infatti,
[...] non è sufficiente ai fini della prova della regolarità della notifica, dal momento che dalle cartoline allegate non si evince quale sia il documento notificato all'istante. Pertanto, in applicazione dei predetti principi, essendo decorso un termine maggiore di 5 anni tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica del successivo atto interruttivo …deve ritenersi maturata la prescrizione estintiva, con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento limitatamente alle predette cartelle”
Avverso tale capo della decisione l' ha proposto Parte_1
impugnazione per le ragioni di cui si dirà appresso.
L'INPS costituendosi anche quale mandatario ha evidenziato il proprio CP_3 interesse all'accoglimento dell'appello ed alla declaratoria di infondatezza della dichiarata prescrizione con ciò mostrando adesione ai motivi dell'appellante.
Si è costituito l'appellato eccependo l'inutilizzabilità dei documenti nuovi in appello e ha concluso per il rigetto del ricorso.
In corrispondenza al giorno 20 maggio 2025 è stato fissato, con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, alla scadenza, la causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha dichiarato in parte la cessata materia del contendere, ed in parte ha accolto il ricorso accertando la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle ed ha compensato le spese di lite.
Con l'appello il ha contestato la decisione rilevando di avere depositato Parte_2 già in primo grado la relata relativa alla notifica dell'intimazione n.
09420129010221324000 ricevuta il 29.05.2012 per tutte le cartelle e di avere completato il deposito, allegando integralmente il contenuto dell'intimazione stessa, con l'appello.
Ha chiesto l'acquisizione della suddetta documentazione-in particolare quella relativa al contenuto integrale dell'intimazione n. 09420129010219203000 notificata in data
29.05.2012 per tutte le cartelle, di cui in primo grado era stata depositata solo la relata, trattandosi di documenti indispensabili ai fini della decisione. Ha, pertanto, eccepito di avere interrotto il termine di prescrizione per tutte le cartelle in data 29/5/2012 e successivamente con l'intimazione impugnata n. 094201790054062550000 notificata il
4.10.2017 ed, infine, con l'intimazione n. 09420189003962718000 notificata il 04.10.2018.
L'appellato con la memoria di costituzione, ha eccepito solo l'inutilizzabilità CP_1 della documentazione in quanto tardiva.
Non è stato impugnato il capo della sentenza con cui è stata accertata la regolare notifica di tutte le cartelle impugnate.
Il motivo di impugnazione da esaminare, dunque, è solo quello relativo all'interruzione della prescrizione -in data successiva alla notifica delle cartelle- avvenuta in data
29/5/2012 ad opera dell'intimazione n. 09420129010219203000 e, di conseguenza, alla utilizzabilità della documentazione depositata in appello. In sintesi a sostegno CP_4
dell'appello, ha depositato l'intimazione n. 09420129010219203000 notificata in data
29/5/2012 quale asserito atto interruttivo della prescrizione intervenuto nelle more della notifica dell'atto impugnato, ovvero dell'intimazione n. 094201790054062550000 ricevuta il 4/10/2017 .
Osta all'accoglimento dell'appello il decorso comunque del termine quinquennale di prescrizione dalla data della notifica dell'intimazione n. 09420129010219203000 notificata in data 29/5/2012 ( la cui documentazione è stata completata con l'appello e ritenuta non utilizzabile in primo grado) a quella della notifica dell'atto impugnato ricevuto in data 4/10/2017. La prescrizione è maturata pertanto in data 29/5/2017 pur considerando l'intimazione suddetta ovvero, prima della notifica dell'intimazione impugnata.
La sentenza, pertanto, va confermata essendo decorso per tutti i crediti la prescrizione.
Le spese tra l'appellante e Inps e vanno compensate attesa l'identità CP_4 CP_3 di posizioni, mentre quelle tra appellante e seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa, con applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, fissati dal D.M. 147/2022, in relazione alla semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il giorno 15 maggio 2023 dall'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1
confronti di e dell'INPS e avverso la sentenza del Tribunale CP_1 CP_3
Giudice del lavoro di Palmi n.235/23, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna pagamento delle spese di lite in favore di CP_4 CP_1
quantificate in € 1984,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'Avv.
Maria Calogero;
3) Compensa le spese con INPS e CP_3
4) Dà atto che l'appellante è obbligata a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto
Reggio Calabria, 21/5/25
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere rel.
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n°233/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. e P.Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Avv.Maria Laura
Curatola;
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Calogero (c.f.: CP_1
; CodiceFiscale_1 Email_1
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, anche per conto di agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio CP_3
Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Labrini;
- APPELLATI- CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti ed atti difensivi delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 15 maggio 2023, l' ha impugnato CP_4
parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale Gl di Palmi n. 235/2023 .
Con l'originario ricorso a ha impugnato l'intimazione di pagamento n. CP_1
094201790054062550000, notificata il 4.10.2017, con riferimento ai seguenti crediti:
094200600113635752000,09420090020979663000,09420100003167318000,09420179005406
255000,09420110031207811000,09420070000439944000,09420080037912051000,09420070
0406443743000,09420070021933456000,09420080020586252000,09420090000203059000,0
9420110009813864000,09420090017047783000,09420090027978321000,0942009003378643
22000,09420090034939670000, 09420090039509715000 e09420100017850192000.
Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo non provati gli atti interruttivi della prescrizione sulla base della seguente motivazione, per ciò che interessa in questa sede:
<< Non risultano provati in giudizio atti interruttivi intermedi, dal momento che non vi è alcuna prova dell'effettiva notifica delle intimazioni di pagamento che l' Parte_1 ritiene di aver comunicato alla parte ricorrente. La documentazione prodotta infatti,
[...] non è sufficiente ai fini della prova della regolarità della notifica, dal momento che dalle cartoline allegate non si evince quale sia il documento notificato all'istante. Pertanto, in applicazione dei predetti principi, essendo decorso un termine maggiore di 5 anni tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica del successivo atto interruttivo …deve ritenersi maturata la prescrizione estintiva, con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento limitatamente alle predette cartelle”
Avverso tale capo della decisione l' ha proposto Parte_1
impugnazione per le ragioni di cui si dirà appresso.
L'INPS costituendosi anche quale mandatario ha evidenziato il proprio CP_3 interesse all'accoglimento dell'appello ed alla declaratoria di infondatezza della dichiarata prescrizione con ciò mostrando adesione ai motivi dell'appellante.
Si è costituito l'appellato eccependo l'inutilizzabilità dei documenti nuovi in appello e ha concluso per il rigetto del ricorso.
In corrispondenza al giorno 20 maggio 2025 è stato fissato, con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, alla scadenza, la causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha dichiarato in parte la cessata materia del contendere, ed in parte ha accolto il ricorso accertando la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle ed ha compensato le spese di lite.
Con l'appello il ha contestato la decisione rilevando di avere depositato Parte_2 già in primo grado la relata relativa alla notifica dell'intimazione n.
09420129010221324000 ricevuta il 29.05.2012 per tutte le cartelle e di avere completato il deposito, allegando integralmente il contenuto dell'intimazione stessa, con l'appello.
Ha chiesto l'acquisizione della suddetta documentazione-in particolare quella relativa al contenuto integrale dell'intimazione n. 09420129010219203000 notificata in data
29.05.2012 per tutte le cartelle, di cui in primo grado era stata depositata solo la relata, trattandosi di documenti indispensabili ai fini della decisione. Ha, pertanto, eccepito di avere interrotto il termine di prescrizione per tutte le cartelle in data 29/5/2012 e successivamente con l'intimazione impugnata n. 094201790054062550000 notificata il
4.10.2017 ed, infine, con l'intimazione n. 09420189003962718000 notificata il 04.10.2018.
L'appellato con la memoria di costituzione, ha eccepito solo l'inutilizzabilità CP_1 della documentazione in quanto tardiva.
Non è stato impugnato il capo della sentenza con cui è stata accertata la regolare notifica di tutte le cartelle impugnate.
Il motivo di impugnazione da esaminare, dunque, è solo quello relativo all'interruzione della prescrizione -in data successiva alla notifica delle cartelle- avvenuta in data
29/5/2012 ad opera dell'intimazione n. 09420129010219203000 e, di conseguenza, alla utilizzabilità della documentazione depositata in appello. In sintesi a sostegno CP_4
dell'appello, ha depositato l'intimazione n. 09420129010219203000 notificata in data
29/5/2012 quale asserito atto interruttivo della prescrizione intervenuto nelle more della notifica dell'atto impugnato, ovvero dell'intimazione n. 094201790054062550000 ricevuta il 4/10/2017 .
Osta all'accoglimento dell'appello il decorso comunque del termine quinquennale di prescrizione dalla data della notifica dell'intimazione n. 09420129010219203000 notificata in data 29/5/2012 ( la cui documentazione è stata completata con l'appello e ritenuta non utilizzabile in primo grado) a quella della notifica dell'atto impugnato ricevuto in data 4/10/2017. La prescrizione è maturata pertanto in data 29/5/2017 pur considerando l'intimazione suddetta ovvero, prima della notifica dell'intimazione impugnata.
La sentenza, pertanto, va confermata essendo decorso per tutti i crediti la prescrizione.
Le spese tra l'appellante e Inps e vanno compensate attesa l'identità CP_4 CP_3 di posizioni, mentre quelle tra appellante e seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa, con applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, fissati dal D.M. 147/2022, in relazione alla semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il giorno 15 maggio 2023 dall'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1
confronti di e dell'INPS e avverso la sentenza del Tribunale CP_1 CP_3
Giudice del lavoro di Palmi n.235/23, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna pagamento delle spese di lite in favore di CP_4 CP_1
quantificate in € 1984,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'Avv.
Maria Calogero;
3) Compensa le spese con INPS e CP_3
4) Dà atto che l'appellante è obbligata a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto
Reggio Calabria, 21/5/25
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti