Decreto cautelare 30 aprile 2024
Ordinanza cautelare 24 maggio 2024
Improcedibile
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/05/2025, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03956/2025REG.PROV.COLL.
N. 03430/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3430 del 2024, proposto da
VE.MAR. 2012 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Benedetto e Federica De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale - Municipio I, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4480/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Francesco Benedetto e Michele Memeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società VE.MAR. 2012 s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio per l’annullamento della determina dirigenziale del Municipio Roma I, con la quale si intimava la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i locali di via dei Lucchesi 21/21°, in quanto priva di titolo autorizzativo.
La società contestava il provvedimento, sostenendo che i locali ricadessero nel territorio extraterritoriale dello Stato Città del Vaticano, laddove la regolamentazione era disciplinata dalle norme vaticane e non da quelle italiane, richiamando i Patti Lateranensi.
La VE.MA.R. 2012 s.r.l., a sostegno dell’assunto, produceva nel corso del giudizio di primo grado documentazione della Pontificia Università Gregoriana, proprietaria degli immobili, attestante la conformità dell’attività alle normative vaticane e il possesso dei requisiti necessari.
Dopo un accertamento della Polizia Locale e successivi atti di diffida, la società chiedeva a Roma Capitale, Municipio I, l’annullamento in autotutela del provvedimento, senza ricevere riscontro.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 4480 del 2024, respingeva il ricorso, assumendo che il combinato disposto degli articoli da 13 a 16 dei Patti Lateranensi, di cui alla legge di ratifica n. 910 del 1929, come revisionati con l’Accordo del 1984, ratificato con legge n. 121 del 1985, non consentiva di affermare che l’edificio in cui sorgeva la Pontificia Università Gregoriana era ricompreso tra gli immobili di cui agli articoli 13 e 15 del Trattato del 1929, ossia tra quelli a cui erano attribuite ‘ immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di stati esteri ’. Secondo il Collegio di prima istanza, l’immobile risultava, ai sensi dell’art. 16 del Trattato del 1929, espressamente annoverato tra quelli che ‘ non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente ’. Pertanto, all’immobile in cui era sita la Pontificia Università Gregoriana non era riconosciuta l’immunità diplomatica derivante dall’extraterritorialità.
Il T.A.R. respingeva, altresì, la censura con la quale veniva denunciata l’incompetenza del Dirigente che aveva sottoscritto il provvedimento gravato in favore di quella del Sindaco e, conseguentemente, l’errore nella forma tipica (determinazione dirigenziale anziché ordinanza) del provvedimento medesimo.
Ciò in quanto, il provvedimento impugnato non rientrava nel novero dei provvedimenti di polizia disciplinati dal TULPS di cui al Regione decreto n. 773/1931, bensì tra quelli relativi all’esercizio dei poteri amministrativi di Roma Capitale in materia di somministrazione di alimenti e bevande, riguardo ai quali l’art. 4, comma 3, lett. d) della legge regionale del Lazio n. 21/2019, oltre a disciplinare direttamente la materia, stabiliva, per un determinato ambito, addirittura una riserva regolamentare in favore di detto Comune. Secondo il T.A.R., la chiusura dell’esercizio era un tipico atto gestionale di competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, che assumeva la forma tipica della determinazione dirigenziale.
3. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la società VE.MAR. 2012 s.r.l. ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sollevando le seguenti censure: “ I. Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 15 e 16 del Trattato Lateranense, dell’art. 21 – septies l. 241/1990 – Error in procedendo. Omessa pronuncia. Eccesso di potere per palese difetto di giurisdizione italiana. Carenza assoluta di competenza. Nullità dell’atto amministrativo impugnato; II. Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione art. 5 R.D. 773/1931 – Art. 4 d.P.R. 235/2001 – Art. 22 d.lgs. 114/1998 – Deliberazione della Giunta Capitolina n. 306/2021 s.m.i. – Legge Regione Lazio 22/2019 – Error in iudicando. Omessa motivazione. Eccesso di potere per carenza di legittimazione del dirigente municipale. Annullabilità del provvedimento. Violazione del rispetto delle forme di legge per l’adozione del provvedimento; III. Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21 septies, 21 nonies della L. 241/1990 – dell’art. 97 Cost. – Error in procedendo. Integrale omessa motivazione – Eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione del principio di affidamento”.
4. Roma Capitale si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. La società appellante, con memoria del 10 gennaio 2025, ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo una pronuncia di estinzione del giudizio per intervenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
6. All’udienza del 13 febbraio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Il Collegio prende atto della dichiarazione presentata dalla società VE.MAR. 2012 s.r.l. con memoria del 10 gennaio 2025, la quale ha riferito di non avere più interesse a coltivare il ricorso in appello, chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
L’appellante deduce di avere presentato, in data 26.4.2024, nelle more della lite, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), regolarmente ricevuta e protocollata da Roma Capitale, con riferimento alla quale i termini di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990 sono ampiamente decorsi senza che la P.A. abbia emesso un provvedimento di divieto o abbia imposto modifiche.
Per tale ragione, ha provveduto ad avviare l’attività di somministrazione, ritenendo di essere perfettamente autorizzata e in possesso di ogni requisito legale. La ricorrente riferisce che ‘ tale circostanza rende quindi superfluo il presente giudizio, in quanto la contestazione originaria ha perso ogni attualità e interesse ’.
8. Tenuto conto della suddetta dichiarazione, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nella specie, va precisato che non è cessata la materia del contendere non ravvisandosi l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, in quanto non risulta che l’Amministrazione abbia assunto una determinazione a favore della ricorrente spontaneamente con riferimento alla specifica vicenda processuale in esame ( ex multis Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3767).
Invero, la ricorrente ha riferito di avere presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con riferimento alla quale i termini di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990 sono ampiamente decorsi senza che la P.A. abbia emesso un provvedimento di divieto o abbia imposto modifiche per regolarizzare l’attività, con conseguente autorizzazione all’avvio dell’attività di somministrazione.
La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id. sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378), evenienza nella specie non ravvisabile.
E’, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta, a seguito dell’intervento dell’Amministrazione, soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355).
Va, altresì, rilevato che la pronuncia che statuisce la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dal contenuto di un accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343); tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2011, n. 5533).
9. Da siffatti rilievi si desume che, nel caso all’esame del Collegio, la causa deve essere definita in rito, in considerazione della dichiarazione resa dalla parte appellante di sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia giudiziale.
10. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO