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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 9392/2023 R.G.L. promossa
D A
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
n.q. di eredi di tutti rappresentati e difesi dall'avv. Christian Pt_5 Persona_1
Alessi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Partinico, Via
Kennedy n. 34, giusta procura in atti
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv. Maurizio Falqui Cao che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
E
- in persona del Direttore pro-tempore della sede di Palermo - elettivamente CP_2
domiciliato in Palermo, viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Cacioppo, giusta procura generale come indicata in atti.
- opposti -
E
(già Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_4
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
1 A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 10 gennaio 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando,
❖ Dichiara la contumacia di Controparte_3
(già Controparte_4
❖ Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento esclusivamente alle cartelle esattoriali nn. 29620110091204304000,
29620130019887418000 e all'avviso di addebito n. 59620140000061206000 e per l'effetto li annulla.
❖ Rigetta l'opposizione con riferimento alla cartella esattoriale n.
29620170026384103000 di cui all'intimazione pagamento opposta n.
29620229011053354/000.
❖ Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.7.2023 i ricorrenti - come indicati in epigrafe - proposero opposizione all'intimazione di pagamento n° 29620229011053354/000, notificata in data
3.6.2023, chiedendo l'annullamento degli atti prodromici di natura previdenziale, lamentando l'omessa notifica degli stessi e, conseguentemente, l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi portati, e precisamente:
1. C.E. n. 29620110091204304000
2. C.E. n. 29620130019887418000
3. C.E. n. 29620170026384103000
4. AVA n. 59620140000061206000
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio tanto l' CP_1
quanto l' contestando genericamente la fondatezza del ricorso. CP_2
Tuttavia, l' rilevava che “[..] Parrebbe che l'Agente della Riscossione abbia CP_1
provveduto, in adempimento delle disposizioni legislative [..] ad operare lo stralcio del
2 credito (cfr. ultima colonna del foglio riepilogativo dei crediti iscritti a ruolo dall' CP_1
prod. 5)”.
Anche l' evidenziava come, con riferimento alle cartelle nn. CP_2
29620110091204304000 e 29620130019887418000, queste risultavano annullate dall'ente riscossore in data 30/04/2023 “ex legge 197/2022 commi 222-226”, mentre con riferimento alla cartella n 29620170026384103000 questa risultava dovuta. pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva. CP_3
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 10 gennaio 2025
2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Anzitutto va dichiarata la contumacia dell' . Controparte_5
Sempre in via preliminare, sulla scorta della documentazione depositata dall' e CP_1
dall' e di quanto dichiarato nelle rispettive memorie dai suddetti enti, deve dichiararsi CP_2
cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle esattoriali nn.
29620110091204304000, 29620130019887418000 e all'avviso di addebito n.
59620140000061206000 che risultano sgravate secondo quanto disposto dalla Legge di
Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197- art. 1, commi da 222 a 230) o, comunque, rientranti nella suddetta normativa (l'art. 1 comma 222 testualmente recita: «Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto
3 magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato
1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.»).
Invece, con riferimento alla residua cartella n. 29620170026384103000 la domanda va rigettata risultando l'opposizione tardiva
A tal riguardo giova precisare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni, individuando nella notifica della cartella di pagamento e/o avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito e a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione in funzione recuperatoria avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, sia intervenuta la rituale notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito e gli stessi non siano stati tempestivamente opposti nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione nel merito avverso tale atto, divenendo intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale.
E, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 2-11-2017,
n. 26101 ) «in tema d'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito,
4 onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, Ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt.
76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile
d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore».
Né risulta maturata alcuna prescrizione successiva alla notifica di siffatta cartella dovendosi computare la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale.
Com'è noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al
30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al
30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
• nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020;
5 • nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129
giorni;
• nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Riepilogata per brevi linee la normativa emergenziale, emerge per tabulas che la cartella esattoriale n. 29620170026384103000 (premi I.N.A.I.L. anni 2016-2017 - e, pertanto non rientranti nello stralcio disposto dalla Legge di Bilancio 2023) è stata notificata il 13.10.2017 personalmente a . Persona_1
Successivamente, in data 18.10.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29620229011053354/000 ex art 140 c.p.c. (l' , ha provato che è stata rispettata la CP_2
sequenza procedimentale indicata dal summenzionato articolo: deposito presso la casa comunale;
affissione dell'avviso di deposito;
raccomandata A/R informativa).
Infine, in data 3.6.2023 (e quindi ancor prima dello scadere dei 311 giorni di sospensione per il periodo COVID-19) è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi opposta n. 29620229011053354/000.
Assorbita ogni altra questione, in ordine alle spese di lite, sussistono giusti motivi (in virtù anche della sopravvenuto stralcio di parte delle cartelle) per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 10 gennaio
2025
IL GIUDICE O.
Claudia Gentile
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 9392/2023 R.G.L. promossa
D A
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
n.q. di eredi di tutti rappresentati e difesi dall'avv. Christian Pt_5 Persona_1
Alessi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Partinico, Via
Kennedy n. 34, giusta procura in atti
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv. Maurizio Falqui Cao che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
E
- in persona del Direttore pro-tempore della sede di Palermo - elettivamente CP_2
domiciliato in Palermo, viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Cacioppo, giusta procura generale come indicata in atti.
- opposti -
E
(già Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_4
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
1 A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 10 gennaio 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando,
❖ Dichiara la contumacia di Controparte_3
(già Controparte_4
❖ Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento esclusivamente alle cartelle esattoriali nn. 29620110091204304000,
29620130019887418000 e all'avviso di addebito n. 59620140000061206000 e per l'effetto li annulla.
❖ Rigetta l'opposizione con riferimento alla cartella esattoriale n.
29620170026384103000 di cui all'intimazione pagamento opposta n.
29620229011053354/000.
❖ Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.7.2023 i ricorrenti - come indicati in epigrafe - proposero opposizione all'intimazione di pagamento n° 29620229011053354/000, notificata in data
3.6.2023, chiedendo l'annullamento degli atti prodromici di natura previdenziale, lamentando l'omessa notifica degli stessi e, conseguentemente, l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi portati, e precisamente:
1. C.E. n. 29620110091204304000
2. C.E. n. 29620130019887418000
3. C.E. n. 29620170026384103000
4. AVA n. 59620140000061206000
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio tanto l' CP_1
quanto l' contestando genericamente la fondatezza del ricorso. CP_2
Tuttavia, l' rilevava che “[..] Parrebbe che l'Agente della Riscossione abbia CP_1
provveduto, in adempimento delle disposizioni legislative [..] ad operare lo stralcio del
2 credito (cfr. ultima colonna del foglio riepilogativo dei crediti iscritti a ruolo dall' CP_1
prod. 5)”.
Anche l' evidenziava come, con riferimento alle cartelle nn. CP_2
29620110091204304000 e 29620130019887418000, queste risultavano annullate dall'ente riscossore in data 30/04/2023 “ex legge 197/2022 commi 222-226”, mentre con riferimento alla cartella n 29620170026384103000 questa risultava dovuta. pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva. CP_3
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 10 gennaio 2025
2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Anzitutto va dichiarata la contumacia dell' . Controparte_5
Sempre in via preliminare, sulla scorta della documentazione depositata dall' e CP_1
dall' e di quanto dichiarato nelle rispettive memorie dai suddetti enti, deve dichiararsi CP_2
cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle esattoriali nn.
29620110091204304000, 29620130019887418000 e all'avviso di addebito n.
59620140000061206000 che risultano sgravate secondo quanto disposto dalla Legge di
Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197- art. 1, commi da 222 a 230) o, comunque, rientranti nella suddetta normativa (l'art. 1 comma 222 testualmente recita: «Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto
3 magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato
1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.»).
Invece, con riferimento alla residua cartella n. 29620170026384103000 la domanda va rigettata risultando l'opposizione tardiva
A tal riguardo giova precisare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni, individuando nella notifica della cartella di pagamento e/o avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito e a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione in funzione recuperatoria avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, sia intervenuta la rituale notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito e gli stessi non siano stati tempestivamente opposti nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione nel merito avverso tale atto, divenendo intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale.
E, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 2-11-2017,
n. 26101 ) «in tema d'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito,
4 onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, Ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt.
76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile
d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore».
Né risulta maturata alcuna prescrizione successiva alla notifica di siffatta cartella dovendosi computare la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale.
Com'è noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al
30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al
30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
• nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020;
5 • nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129
giorni;
• nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Riepilogata per brevi linee la normativa emergenziale, emerge per tabulas che la cartella esattoriale n. 29620170026384103000 (premi I.N.A.I.L. anni 2016-2017 - e, pertanto non rientranti nello stralcio disposto dalla Legge di Bilancio 2023) è stata notificata il 13.10.2017 personalmente a . Persona_1
Successivamente, in data 18.10.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29620229011053354/000 ex art 140 c.p.c. (l' , ha provato che è stata rispettata la CP_2
sequenza procedimentale indicata dal summenzionato articolo: deposito presso la casa comunale;
affissione dell'avviso di deposito;
raccomandata A/R informativa).
Infine, in data 3.6.2023 (e quindi ancor prima dello scadere dei 311 giorni di sospensione per il periodo COVID-19) è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi opposta n. 29620229011053354/000.
Assorbita ogni altra questione, in ordine alle spese di lite, sussistono giusti motivi (in virtù anche della sopravvenuto stralcio di parte delle cartelle) per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 10 gennaio
2025
IL GIUDICE O.
Claudia Gentile
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