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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/11/2024, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1338/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NATIVI SILVIA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. NATIVI SILVIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i IG,ri
e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegneranno a Pt_1 CP_1
1 comunicare l'uno all'altra eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale, sita in Borghetto Borbera, frazione Persi, via Molino n. 32, rimarrà nella piena disponibilità della IG.ra ivi compresi gli arredi e gli oggetti in essa contenuti;
3. il IG. con Parte_1 CP_1
il consenso della moglie, si è trasferito nell'immobile sito in VI di cui ne ha la detenzione qualificata a seguito di atto di compravendita;
4. La figlia minore sarà affidata in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa ed anagrafica della stessa presso la casa materna. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali della minore. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse della figlia, evitando di comunicare tramite terzi ed impegnandosi a dare ascolto e precedenza alle eIGenze della figlia;
5. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori previo contatto telefonico;
6. il padre avrà diritto di visita libero previo accordo preventivo di almeno 48 ore con la IG.ra nell'impossibilità di attuare ciò, il padre potrà vedere e Pt_1
tenere con sé la minore due giorni a settimana nelle giornate di martedì e giovedì, nonché a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
7. il IG. avrà diritto di contattare CP_1
telefonicamente la IG.ra anche quotidianamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle Pt_1
eIGenze di vita e scolastiche della minore e della di lei madre, inoltre anche in giornate “non di sua spettanza” potrà recarsi alle attività di per un semplice saluto ovvero per assistere alle Per_1
varie terapie della bambina, il tutto salvo parere contrario dei terapisti che seguono 8. Per Per_1
ciò che riguarda il compleanno della figlia sarà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità di attuare ciò, verrà celebrato alternativamente.
9. i coniugi assumeranno adeguati e tempestivi accordi nel rispetto delle rispettive eIGenze lavorative e delle eIGenze della minore, con riferimento alle ferie estive e invernali;
in ogni caso, la minore trascorrerà, con il padre una settimana nel periodo delle vacanze Natalizie e due settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze estivi detti periodi verranno preventivamente concordati tra le parti (vacanze
Natalizie entro il 30 Novembre, vacanze estive entro il 30 Maggio). I giorni di Natale e Pasqua, nonché tutte le altre festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori. I coniugi si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con la ragazza. Eventuali viaggi con i minori in Paesi interni ed esterni all'UE dovranno essere preventivamente ed espressamente concordati con l'altro genitore. 10. considerato il tipo di affidamento di Per_1
(congiunto perfetto) con calendarizzazione delle giornate con mamma e papà per un tempo sostanzialmente identico (15 giorni con un genitore e 16 con altro) il IG. e la IG. CP_1
provvederanno al mantenimento della minore quando la minore è presso di loro;
le spese Pt_1
2 straordinarie per la figlia verranno suddivise al 50% secondo il protocollo del Tribunale di
Alessandria che qui si richiama e le parti dichiarano di conoscere. 11. la corresponsione dell'assegno unico avverrà nella misura del 100% in capo alla IG.ra 12. i genitori nel Pt_1 rispetto reciproco e, soprattutto, nell'interesse della figlia si impegnano a consentire alla stessa di avere rapporti costanti ed equilibrati con le figure genitoriali, evitando di coinvolgere la minore nelle loro questioni personali, collaborando assiduamente e congiuntamente per mantenere anche tra loro un buon rapporto, evitando ogni tipo di conflitto e senza imporre alla figlia situazioni e/o la presenza di persone che le inducano disagio e/o difficoltà personali. 13. Laddove, poi, i IG.ri
e dovessero intrattenere rapporti affettivi con terzi estranei, i medesimi si Pt_1 CP_1
adopereranno affinché dette persone non vadano ad interferire in alcun modo nel rapporto genitori-figlia e l'inserimento di nuove figure dovrà avvenire secondo un prudente criterio di gradualità. Più in particolare, entrambi i genitori si impegnano a non presentare eventuali “nuovi partner” alla figlia prima di comprovata durevolezza del rapporto (un anno di frequentazione dalla comunicazione all'altro genitore, dopo il quale dovrà essere introdotto al figlio minore in modo graduale) sempre che la nuova frequentazione non crei disagio alla minore;
14. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura. 15. i IG.ri e si Pt_1 CP_1
danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per
l'espatrio. 16. con la sottoscrizione del presente accordo le parti si dichiarano di nulla più avere a pretendere una nei confronti dell'altra e questo sia per titoli già fatti valere che per titoli mai fatti valere prima. 17. Spese legali integralmente compensate fra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10 giugno 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 29 settembre 2012 in VI (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione nasceva la figlia in data 16 febbraio 2016 a Novi Ligure (AL). Per_1
Le parti rappresentavano che si verificavano fatti tali da rendere la convivenza intollerabile e pregiudizievole per l'equilibrio dell'intero nucleo famigliare, che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte. I genitori venivano sentiti ai fini di chiarimento in sede di udienza del 3 ottobre 2024 ed esponevano dichiara di prendere euro 1600 mensili, oltre 13esima e 14 esima;
la madre dichiara CP_1
che la casa famigliare è in proprietà intestata a lei, non ci sono mutui. I genitori chiariscono che
3 non ci sono esposizioni debitorie per auto o altro. La madre dichiara che l'assegno unico sono circa euro 300, 319. La madre dichiara che c'è un contributo regionale da servizio sanitario e sociale di euro 350 mensili, nel tempo è aumentato. Poi c'è l'accompagnamento dall'INPS di euro
500, questo tutti i mesi. L'accompagnamento viene accantonato per il futuro della minore. La madre dichiara che gli euro 350 li percepisce lei. La madre dichiara che è presidente di una associazione APS luminas. La madre dichiara che i risparmi sull'accompagnamento è su conto con vincolo pupillare. Il conto che hanno tutti di gestione dell'accompagnamento. Ho poi una casa di proprietà a Genova, non ci traggo niente ad oggi perché ora è solo nuda proprietà. Ho comunque una situazione patrimoniale solida. La madre dichiara che ha anche un nuovo compagno che non vive assieme però. I genitori dichiarano che spesso gestiscono assieme la minore, perché serve essere in due. Il padre dichiara che la sua casa è in proprietà per 1/8 ed è nella sua disponibilità. I genitori dichiarano che comunque passano molto tempo assieme per la gestione della bambina”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
L'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, e risulta corrispondente all'interesse della figlia In particolare la madre Per_1
spiegava i vari emolumenti che riceve dall'INPS, parte dei quali riesce comunque a risparmiare, ed i genitori spiegavano di aver la consuetudine di fare uscite/vacanze assieme anche per aiutarsi nella gestione della figlia. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. , che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
avevano contratto matrimonio a VI (AL), il 29 settembre 2012 (Anno 2012 Parte1^ Serie N.
4 8);
prende atto che la casa coniugale, sita in Borghetto Borbera, frazione Persi, via Molino n. 32, rimarrà nella piena disponibilità della IG.ra , ivi compresi gli arredi e gli oggetti Parte_1
in essa contenuti;
affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa ed Per_1
anagrafica della stessa presso la casa materna;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali della minore. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse della figlia, evitando di comunicare tramite terzi ed impegnandosi a dare ascolto e precedenza alle eIGenze della figlia;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori previo contatto telefonico;
il padre avrà diritto di visita libero previo accordo preventivo di almeno 48 ore con la IG.ra ; Pt_1
nell'impossibilità di attuare ciò, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore due giorni a settimana nelle giornate di martedì e giovedì, nonché a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
il IG. avrà diritto di contattare telefonicamente la IG.ra CP_1 Pt_1
anche quotidianamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle eIGenze di vita e scolastiche della minore e della di lei madre, inoltre anche in giornate “non di sua spettanza” potrà recarsi alle attività di per un semplice saluto ovvero per assistere alle varie terapie della Per_1
bambina, il tutto salvo parere contrario dei terapisti che seguono per ciò che riguarda il Per_1
compleanno della figlia, sarà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori e nell'impossibilità di attuare ciò, verrà celebrato alternativamente;
i coniugi assumeranno adeguati e tempestivi accordi nel rispetto delle rispettive eIGenze lavorative e delle eIGenze della minore, con riferimento alle ferie estive e invernali;
in ogni caso, la minore trascorrerà con il padre una settimana nel periodo delle vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze estivi, detti periodi verranno preventivamente concordati tra le parti (vacanze natalizie entro il 30 novembre, vacanze estive entro il 30 maggio). I giorni di Natale e Pasqua, nonché tutte le altre festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori. I coniugi si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con la ragazza. Eventuali viaggi con i minori in Paesi interni ed esterni all'UE dovranno essere preventivamente ed espressamente concordati con l'altro genitore;
5 dispone che, considerato il tipo di affidamento di con calendarizzazione delle giornate con Per_1
mamma e papà per un tempo sostanzialmente identico (15 giorni con un genitore e 16 con altro), il IG. e la IG. provvedano al mantenimento della minore quando la CP_1 Pt_1
minore è presso di loro;
le spese straordinarie per la figlia verranno suddivise al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria;
prende atto che la corresponsione dell'assegno unico avverrà nella misura del 100% in capo alla IG.ra ; Pt_1
prende atto che i genitori, nel rispetto reciproco e, soprattutto, nell'interesse della figlia si impegneranno a consentire alla stessa di avere rapporti costanti ed equilibrati con le figure genitoriali, evitando di coinvolgere la minore nelle loro questioni personali, collaborando assiduamente e congiuntamente per mantenere anche tra loro un buon rapporto, evitando ogni tipo di conflitto e senza imporre alla figlia situazioni e/o la presenza di persone che le inducano disagio e/o difficoltà personali;
prende atto che laddove, poi, i IG.ri e dovessero intrattenere rapporti affettivi Pt_1 CP_1
con terzi estranei, i medesimi si adopereranno affinché dette persone non vadano ad interferire in alcun modo nel rapporto genitori-figlia e l'inserimento di nuove figure dovrà avvenire secondo un prudente criterio di gradualità. Più in particolare, entrambi i genitori si impegnano a non presentare eventuali “nuovi partner” alla figlia prima di comprovata durevolezza del rapporto (un anno di frequentazione dalla comunicazione all'altro genitore, dopo il quale dovrà essere introdotto al figlio minore in modo graduale), sempre che la nuova frequentazione non crei disagio alla minore;
entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
prende atto che i IG.ri e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e Pt_1 CP_1 della carta di identità valida anche per l'espatrio;
prende atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere una nei confronti dell'altra e questo sia per titoli già fatti valere che per titoli mai fatti valere prima.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 23 ottobre 2024
6 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1338/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NATIVI SILVIA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. NATIVI SILVIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i IG,ri
e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegneranno a Pt_1 CP_1
1 comunicare l'uno all'altra eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale, sita in Borghetto Borbera, frazione Persi, via Molino n. 32, rimarrà nella piena disponibilità della IG.ra ivi compresi gli arredi e gli oggetti in essa contenuti;
3. il IG. con Parte_1 CP_1
il consenso della moglie, si è trasferito nell'immobile sito in VI di cui ne ha la detenzione qualificata a seguito di atto di compravendita;
4. La figlia minore sarà affidata in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa ed anagrafica della stessa presso la casa materna. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali della minore. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse della figlia, evitando di comunicare tramite terzi ed impegnandosi a dare ascolto e precedenza alle eIGenze della figlia;
5. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori previo contatto telefonico;
6. il padre avrà diritto di visita libero previo accordo preventivo di almeno 48 ore con la IG.ra nell'impossibilità di attuare ciò, il padre potrà vedere e Pt_1
tenere con sé la minore due giorni a settimana nelle giornate di martedì e giovedì, nonché a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
7. il IG. avrà diritto di contattare CP_1
telefonicamente la IG.ra anche quotidianamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle Pt_1
eIGenze di vita e scolastiche della minore e della di lei madre, inoltre anche in giornate “non di sua spettanza” potrà recarsi alle attività di per un semplice saluto ovvero per assistere alle Per_1
varie terapie della bambina, il tutto salvo parere contrario dei terapisti che seguono 8. Per Per_1
ciò che riguarda il compleanno della figlia sarà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità di attuare ciò, verrà celebrato alternativamente.
9. i coniugi assumeranno adeguati e tempestivi accordi nel rispetto delle rispettive eIGenze lavorative e delle eIGenze della minore, con riferimento alle ferie estive e invernali;
in ogni caso, la minore trascorrerà, con il padre una settimana nel periodo delle vacanze Natalizie e due settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze estivi detti periodi verranno preventivamente concordati tra le parti (vacanze
Natalizie entro il 30 Novembre, vacanze estive entro il 30 Maggio). I giorni di Natale e Pasqua, nonché tutte le altre festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori. I coniugi si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con la ragazza. Eventuali viaggi con i minori in Paesi interni ed esterni all'UE dovranno essere preventivamente ed espressamente concordati con l'altro genitore. 10. considerato il tipo di affidamento di Per_1
(congiunto perfetto) con calendarizzazione delle giornate con mamma e papà per un tempo sostanzialmente identico (15 giorni con un genitore e 16 con altro) il IG. e la IG. CP_1
provvederanno al mantenimento della minore quando la minore è presso di loro;
le spese Pt_1
2 straordinarie per la figlia verranno suddivise al 50% secondo il protocollo del Tribunale di
Alessandria che qui si richiama e le parti dichiarano di conoscere. 11. la corresponsione dell'assegno unico avverrà nella misura del 100% in capo alla IG.ra 12. i genitori nel Pt_1 rispetto reciproco e, soprattutto, nell'interesse della figlia si impegnano a consentire alla stessa di avere rapporti costanti ed equilibrati con le figure genitoriali, evitando di coinvolgere la minore nelle loro questioni personali, collaborando assiduamente e congiuntamente per mantenere anche tra loro un buon rapporto, evitando ogni tipo di conflitto e senza imporre alla figlia situazioni e/o la presenza di persone che le inducano disagio e/o difficoltà personali. 13. Laddove, poi, i IG.ri
e dovessero intrattenere rapporti affettivi con terzi estranei, i medesimi si Pt_1 CP_1
adopereranno affinché dette persone non vadano ad interferire in alcun modo nel rapporto genitori-figlia e l'inserimento di nuove figure dovrà avvenire secondo un prudente criterio di gradualità. Più in particolare, entrambi i genitori si impegnano a non presentare eventuali “nuovi partner” alla figlia prima di comprovata durevolezza del rapporto (un anno di frequentazione dalla comunicazione all'altro genitore, dopo il quale dovrà essere introdotto al figlio minore in modo graduale) sempre che la nuova frequentazione non crei disagio alla minore;
14. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura. 15. i IG.ri e si Pt_1 CP_1
danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per
l'espatrio. 16. con la sottoscrizione del presente accordo le parti si dichiarano di nulla più avere a pretendere una nei confronti dell'altra e questo sia per titoli già fatti valere che per titoli mai fatti valere prima. 17. Spese legali integralmente compensate fra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10 giugno 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 29 settembre 2012 in VI (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione nasceva la figlia in data 16 febbraio 2016 a Novi Ligure (AL). Per_1
Le parti rappresentavano che si verificavano fatti tali da rendere la convivenza intollerabile e pregiudizievole per l'equilibrio dell'intero nucleo famigliare, che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte. I genitori venivano sentiti ai fini di chiarimento in sede di udienza del 3 ottobre 2024 ed esponevano dichiara di prendere euro 1600 mensili, oltre 13esima e 14 esima;
la madre dichiara CP_1
che la casa famigliare è in proprietà intestata a lei, non ci sono mutui. I genitori chiariscono che
3 non ci sono esposizioni debitorie per auto o altro. La madre dichiara che l'assegno unico sono circa euro 300, 319. La madre dichiara che c'è un contributo regionale da servizio sanitario e sociale di euro 350 mensili, nel tempo è aumentato. Poi c'è l'accompagnamento dall'INPS di euro
500, questo tutti i mesi. L'accompagnamento viene accantonato per il futuro della minore. La madre dichiara che gli euro 350 li percepisce lei. La madre dichiara che è presidente di una associazione APS luminas. La madre dichiara che i risparmi sull'accompagnamento è su conto con vincolo pupillare. Il conto che hanno tutti di gestione dell'accompagnamento. Ho poi una casa di proprietà a Genova, non ci traggo niente ad oggi perché ora è solo nuda proprietà. Ho comunque una situazione patrimoniale solida. La madre dichiara che ha anche un nuovo compagno che non vive assieme però. I genitori dichiarano che spesso gestiscono assieme la minore, perché serve essere in due. Il padre dichiara che la sua casa è in proprietà per 1/8 ed è nella sua disponibilità. I genitori dichiarano che comunque passano molto tempo assieme per la gestione della bambina”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
L'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, e risulta corrispondente all'interesse della figlia In particolare la madre Per_1
spiegava i vari emolumenti che riceve dall'INPS, parte dei quali riesce comunque a risparmiare, ed i genitori spiegavano di aver la consuetudine di fare uscite/vacanze assieme anche per aiutarsi nella gestione della figlia. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. , che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
avevano contratto matrimonio a VI (AL), il 29 settembre 2012 (Anno 2012 Parte1^ Serie N.
4 8);
prende atto che la casa coniugale, sita in Borghetto Borbera, frazione Persi, via Molino n. 32, rimarrà nella piena disponibilità della IG.ra , ivi compresi gli arredi e gli oggetti Parte_1
in essa contenuti;
affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa ed Per_1
anagrafica della stessa presso la casa materna;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali della minore. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse della figlia, evitando di comunicare tramite terzi ed impegnandosi a dare ascolto e precedenza alle eIGenze della figlia;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori previo contatto telefonico;
il padre avrà diritto di visita libero previo accordo preventivo di almeno 48 ore con la IG.ra ; Pt_1
nell'impossibilità di attuare ciò, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore due giorni a settimana nelle giornate di martedì e giovedì, nonché a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
il IG. avrà diritto di contattare telefonicamente la IG.ra CP_1 Pt_1
anche quotidianamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle eIGenze di vita e scolastiche della minore e della di lei madre, inoltre anche in giornate “non di sua spettanza” potrà recarsi alle attività di per un semplice saluto ovvero per assistere alle varie terapie della Per_1
bambina, il tutto salvo parere contrario dei terapisti che seguono per ciò che riguarda il Per_1
compleanno della figlia, sarà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori e nell'impossibilità di attuare ciò, verrà celebrato alternativamente;
i coniugi assumeranno adeguati e tempestivi accordi nel rispetto delle rispettive eIGenze lavorative e delle eIGenze della minore, con riferimento alle ferie estive e invernali;
in ogni caso, la minore trascorrerà con il padre una settimana nel periodo delle vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze estivi, detti periodi verranno preventivamente concordati tra le parti (vacanze natalizie entro il 30 novembre, vacanze estive entro il 30 maggio). I giorni di Natale e Pasqua, nonché tutte le altre festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori. I coniugi si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con la ragazza. Eventuali viaggi con i minori in Paesi interni ed esterni all'UE dovranno essere preventivamente ed espressamente concordati con l'altro genitore;
5 dispone che, considerato il tipo di affidamento di con calendarizzazione delle giornate con Per_1
mamma e papà per un tempo sostanzialmente identico (15 giorni con un genitore e 16 con altro), il IG. e la IG. provvedano al mantenimento della minore quando la CP_1 Pt_1
minore è presso di loro;
le spese straordinarie per la figlia verranno suddivise al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria;
prende atto che la corresponsione dell'assegno unico avverrà nella misura del 100% in capo alla IG.ra ; Pt_1
prende atto che i genitori, nel rispetto reciproco e, soprattutto, nell'interesse della figlia si impegneranno a consentire alla stessa di avere rapporti costanti ed equilibrati con le figure genitoriali, evitando di coinvolgere la minore nelle loro questioni personali, collaborando assiduamente e congiuntamente per mantenere anche tra loro un buon rapporto, evitando ogni tipo di conflitto e senza imporre alla figlia situazioni e/o la presenza di persone che le inducano disagio e/o difficoltà personali;
prende atto che laddove, poi, i IG.ri e dovessero intrattenere rapporti affettivi Pt_1 CP_1
con terzi estranei, i medesimi si adopereranno affinché dette persone non vadano ad interferire in alcun modo nel rapporto genitori-figlia e l'inserimento di nuove figure dovrà avvenire secondo un prudente criterio di gradualità. Più in particolare, entrambi i genitori si impegnano a non presentare eventuali “nuovi partner” alla figlia prima di comprovata durevolezza del rapporto (un anno di frequentazione dalla comunicazione all'altro genitore, dopo il quale dovrà essere introdotto al figlio minore in modo graduale), sempre che la nuova frequentazione non crei disagio alla minore;
entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
prende atto che i IG.ri e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e Pt_1 CP_1 della carta di identità valida anche per l'espatrio;
prende atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere una nei confronti dell'altra e questo sia per titoli già fatti valere che per titoli mai fatti valere prima.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 23 ottobre 2024
6 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto
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