Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 marzo 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 marzo 1987 |
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- 1. Dei comportamenti della P.A. che costituiscono inottemperanza al dictum giurisdizionale: l’effetto conformativo del giudicato e la sua elusione (nota a Consiglio…Silvia Casilli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Silvia Casilli Sommario: 1. Premessa: i fatti di causa e il ricorso al Consiglio di Stato – 2. Sulla natura e sul margine di cognizione del giudizio di ottemperanza – 3. Comportamenti della PA che costituiscono inottemperanza al giudicato e silenzio assenso – 4. Il decisum della Sezione Seconda: l'elusione del giudicato. 1. Premessa: i fatti di causa e il ricorso al Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 5072/2023, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sul duplice aspetto della formazione del silenzio assenso nonché sui comportamenti della Pubblica Amministrazione che costituiscono inottemperanza al giudicato e, di conseguenza, sul margine di cognizione nel …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/07/2025, n. 6168Provvedimento: Pubblicato il 14/07/2025 N. 06168/2025REG.PROV.COLL. N. 08118/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8118 del 2023, proposto da Soc. IN LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolini, Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia; contro CO NI, NA NI, RO NI, Associazione UM TU Aps, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Rossi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e …Leggi di più...
- legittimazione a ricorrere·
- vicinitas·
- interesse legittimo collettivo·
- programma integrato di intervento·
- verifica tecnica·
- art. 1-bis l.r. Lazio n. 36/1987·
- computo superfici traslate·
- procedura semplificata·
- annullamento d'ufficio·
- variante urbanistica
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.
3. L'erogazione della relativa spesa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. - Art. 2. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di personalita' che abbiano reso particolari servizi alla Patria, nonche' di cittadini italiani e stranieri o di apolidi che abbiano illustrato la Nazione italiana nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, dell'economia, dello sport e di attivita' sociali.
- Art. 3. 1. Con le medesime modalita' di cui al precedente articolo 2, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di cittadini italiani o stranieri o di apolidi, caduti nell'adempimento del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalita' organizzata.