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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2537/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE IORIS MARIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13686/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Valsavaranche 00142 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240128735466000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12674/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato la cartella di pagamento n. N. 97 2024 01287354 66 notificatagli in data 30.5.2024, dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione avente ad oggetto l'omesso versamento della somma di € 333,94, a titolo di Addizionale Erariale sulla tassa automobilistica (cd superbollo) dovuta per l'anno 2017. A sostegno dell'impugnazione parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cartella per carenza di motivazione, derivante anche dall'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e dell'allegazione ad essa del necessario atto presupposto, e per l'intervenuta prescrizione triennale del relativo credito. Deduce altresì la ricorrente l'insussistenza dei presupposti impositivi del credito tributario oggetto della cartella. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, cui è stato notificato – unitamente all'agente della riscossione – il ricorso anzidetto, del quale è stato chiesto il rigetto. All'udienza del 5.12.2025 la controversia così introdotta è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso non è fondato. Premesso che nessuna disposizione di legge impone che alla cartella di pagamento sia allegato anche l'atto presupposto con cui è stata esercitata la pretesa tributaria, essendo sufficiente – come verificatosi nella presente fattispecie - che questo sia richiamato in essa con i suoi estremi idonei ad identificarlo, occorre rilevare che parte resistente ha dedotto l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento TJN - 17000547, avvenuta in data 19.03.2021, circostanza quest'ultima emergente dalla stessa cartella impugnata e non contestata dall'odierna ricorrente. Tale circostanza, che rende inapplicabili al caso di specie i principi giurisprudenziali richiamati in ricorso in ordine all'onere di allegazione dell'atto presupposto, comporta che parte ricorrente avrebbe potuto procedere all'impugnazione del predetto accertamento nei termini di legge, ma, non avendolo fatto, esso è divenuto irretrattabile, con la conseguenza che la stessa parte è decaduta dal potere di far valere gli eventuali vizi da cui l'atto era affetto che si sarebbero potuti far valere nei suoi confronti, ivi compreso quello inerente la prescrizione maturata prima della data di notifica dell'avviso di accertamento del 19.03.2021, fermo rimanendo quanto si dirà in appresso in ordine al termine di prescrizione applicabile. All'irretrattabilità di cui sopra discende che i medesimi vizi e le medesime censure non possono farsi valere contro l'atto successivo della sequenza procedimentale, quale la cartella di pagamento, la quale può essere impugnata non per questioni attinenti all'atto presupposto da cui è sorto il debito, ma solo per vizi propri, (v. al riguardo, ex multis, Cass. n. 701 del 15.01.2014), i quali nella specie consistono nel solo vizio di motivazione dianzi richiamato. A tal proposito deve rilevarsi però che l'onere di motivazione della cartella di pagamento, il cui contenuto non può essere diverso da quello prescritto dalla legge, è assolto con l'indicazione dell'atto presupposto a seguito del quale essa è stata emessa, onere che come già evidenziato è stato rispettato dall'agente della riscossione con l'indicazione del menzionato avviso di accertamento. Quanto alla censura relativa al calcolo degli interessi, essa deve ritenersi infondata alla luce del consolidato orientamento di legittimità espresso da Cass., Sez. Un, 14.7.2022, n. 22281. Per quanto concerne la prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto di accertamento, avvenuta in data 9.03.2021, deve rilevarsi che al riguardo, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito da recente decisione della corte di giustizia tributaria della Regione lazio n. 994 del 13.2.2024, condivisa da questo collegio e che qui si richiama anche ex art. 118 disp. att. Cpc.
“Il decreto-legge 6 dicembre 2011 nr. 201 convertito nella legge nr. 214/2011 ha introdotto, tra le altre cose, all'art. 16 l'imposta addizionale erariale della tassa automobilistica (cosiddetto superbollo) anche in relazione a categorie di veicoli di grossa cilindrata. Con successivo Decreto del 07/10/2011 del MEF sono state individuate le modalità ed i termini per i pagamenti ma nulla è stato precisato circa termini di prescrizione o decadenza per il recupero delle somme non versate dagli interessati. L'addizionale erariale alla tassa automobilistica è un prelievo che riguarda i possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ad una determinata soglia. Ha natura di vera e propria imposta atteso che il suo presupposto, l'evento valutabile economicamente, viene realizzato dal soggetto passivo per il solo fatto di possedere beni considerati di lusso come certe categorie di automobili, imbarcazioni ed aerei e non si pone in relazione con lo svolgimento dell'ente pubblico di una particolare attività o servizio da rendersi all'utente. Serve, poi, per soddisfare bisogni di utilità generale. Detta particolare imposta è richiesta in ragione del fatto che il legislatore ha preso in considerazione beni in quanto il loro possesso è stato considerato espressione di capacità contributiva e non come mezzi per la circolazione.
Viceversa, la semplice tassa automobilistica detta, anche, "bollo auto" è un tributo locale che grava sugli autoveicoli o motoveicoli immatricolati nello Stato e il cui versamento è dovuto a favore delle Regioni in relazione all' utilità offerta dalle infrastrutture messe a disposizione per la circolazione stradale.
Mentre la normativa sulle tasse automobilistiche ha previsto in modo esplicito un termine di decadenza per il recupero del tributo in caso di omesso versamento, termine triennale che spira il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento, le disposizioni inerenti l'addizionale erariale nulla hanno previsto in merito. Detto termine, in assenza di una specifica disposizione non può, in via analogica, essere parificato a quello previsto per le tasse automobilistiche, stante la palese diversità tra i due tributi, ma va individuato nel termine decadenziale breve quinquennale previsto dall' art. 2948 nr.4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o con cadenze più brevi dovendosi escludere il termine lungo decennale per la mancanza di attitudine della cartella ad acquisire efficacia di giudicato. A rafforzare le argomentazioni di cui sopra e considerato che l'addizionale erariale di cui trattasi ha la stessa identica natura della normativa dettata per il "super bollo" sui beni di lusso di cui al D.L. 19/09 1992 nr. 348 convertito nella legge nr. 438/1992 va condiviso quanto statuito dalla S.C. di Cassazione nella sentenza nr. 14116 del 18/06/ 2009 circa la sussistenza del termine quinquennale per il recupero del relativo tributo. In detta pronuncia che richiama la precedente sentenza nr. 4569 del 01/03/2006 veniva escluso che all' imposta straordinaria sui beni di lusso si applichino ,in via analogica, le disposizioni dettate in tema di tassa di circolazione e, quindi, veniva precisato come il termine di decadenza relativi all'imposta "superbollo" avesse dovuto essere individuato in riferimento ai poteri dell'ufficio finanziario incaricato della riscossione, in quella fattispecie, l'Ufficio del registro dotato di poteri accertativi entro il quinquennio in cui si fosse verificato il presupposto impositivo. Con la pronuncia del 2006 la Corte si era, già, espressa sui beni di lusso, in cui rientra, anche, l'addizionale erariale di cui ci si occupa stabilendo come non vi sia alcuna similitudine tra la tassa automobilistica ed il tributo in argomento”. In conclusione, e da quanto sopra esposto, deriva che per il mancato pagamento dell'addizionale erariale dovuta, l'Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell'avviso di accertamento entro il termine di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986), come fatto nella presente fattispecie. In applicazione di tali disposizioni deve pertanto ritenersi che la notifica della cartella di pagamento in data 30.5.2024 ha interrotto il decorso della prescrizione successivo alla notifica del menzionato avviso di accertamento, con la conseguenza che il diritto dell'odierna resistente al versamento dell'addizionale per cui sui controverte è tuttora esistente e insoddisfatto. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte resistente che liquida in euro 600,00. Roma, 5.12.2025
Il Giudice monocratico
IO De IS
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE IORIS MARIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13686/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Valsavaranche 00142 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240128735466000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12674/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato la cartella di pagamento n. N. 97 2024 01287354 66 notificatagli in data 30.5.2024, dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione avente ad oggetto l'omesso versamento della somma di € 333,94, a titolo di Addizionale Erariale sulla tassa automobilistica (cd superbollo) dovuta per l'anno 2017. A sostegno dell'impugnazione parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cartella per carenza di motivazione, derivante anche dall'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e dell'allegazione ad essa del necessario atto presupposto, e per l'intervenuta prescrizione triennale del relativo credito. Deduce altresì la ricorrente l'insussistenza dei presupposti impositivi del credito tributario oggetto della cartella. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, cui è stato notificato – unitamente all'agente della riscossione – il ricorso anzidetto, del quale è stato chiesto il rigetto. All'udienza del 5.12.2025 la controversia così introdotta è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso non è fondato. Premesso che nessuna disposizione di legge impone che alla cartella di pagamento sia allegato anche l'atto presupposto con cui è stata esercitata la pretesa tributaria, essendo sufficiente – come verificatosi nella presente fattispecie - che questo sia richiamato in essa con i suoi estremi idonei ad identificarlo, occorre rilevare che parte resistente ha dedotto l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento TJN - 17000547, avvenuta in data 19.03.2021, circostanza quest'ultima emergente dalla stessa cartella impugnata e non contestata dall'odierna ricorrente. Tale circostanza, che rende inapplicabili al caso di specie i principi giurisprudenziali richiamati in ricorso in ordine all'onere di allegazione dell'atto presupposto, comporta che parte ricorrente avrebbe potuto procedere all'impugnazione del predetto accertamento nei termini di legge, ma, non avendolo fatto, esso è divenuto irretrattabile, con la conseguenza che la stessa parte è decaduta dal potere di far valere gli eventuali vizi da cui l'atto era affetto che si sarebbero potuti far valere nei suoi confronti, ivi compreso quello inerente la prescrizione maturata prima della data di notifica dell'avviso di accertamento del 19.03.2021, fermo rimanendo quanto si dirà in appresso in ordine al termine di prescrizione applicabile. All'irretrattabilità di cui sopra discende che i medesimi vizi e le medesime censure non possono farsi valere contro l'atto successivo della sequenza procedimentale, quale la cartella di pagamento, la quale può essere impugnata non per questioni attinenti all'atto presupposto da cui è sorto il debito, ma solo per vizi propri, (v. al riguardo, ex multis, Cass. n. 701 del 15.01.2014), i quali nella specie consistono nel solo vizio di motivazione dianzi richiamato. A tal proposito deve rilevarsi però che l'onere di motivazione della cartella di pagamento, il cui contenuto non può essere diverso da quello prescritto dalla legge, è assolto con l'indicazione dell'atto presupposto a seguito del quale essa è stata emessa, onere che come già evidenziato è stato rispettato dall'agente della riscossione con l'indicazione del menzionato avviso di accertamento. Quanto alla censura relativa al calcolo degli interessi, essa deve ritenersi infondata alla luce del consolidato orientamento di legittimità espresso da Cass., Sez. Un, 14.7.2022, n. 22281. Per quanto concerne la prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto di accertamento, avvenuta in data 9.03.2021, deve rilevarsi che al riguardo, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito da recente decisione della corte di giustizia tributaria della Regione lazio n. 994 del 13.2.2024, condivisa da questo collegio e che qui si richiama anche ex art. 118 disp. att. Cpc.
“Il decreto-legge 6 dicembre 2011 nr. 201 convertito nella legge nr. 214/2011 ha introdotto, tra le altre cose, all'art. 16 l'imposta addizionale erariale della tassa automobilistica (cosiddetto superbollo) anche in relazione a categorie di veicoli di grossa cilindrata. Con successivo Decreto del 07/10/2011 del MEF sono state individuate le modalità ed i termini per i pagamenti ma nulla è stato precisato circa termini di prescrizione o decadenza per il recupero delle somme non versate dagli interessati. L'addizionale erariale alla tassa automobilistica è un prelievo che riguarda i possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ad una determinata soglia. Ha natura di vera e propria imposta atteso che il suo presupposto, l'evento valutabile economicamente, viene realizzato dal soggetto passivo per il solo fatto di possedere beni considerati di lusso come certe categorie di automobili, imbarcazioni ed aerei e non si pone in relazione con lo svolgimento dell'ente pubblico di una particolare attività o servizio da rendersi all'utente. Serve, poi, per soddisfare bisogni di utilità generale. Detta particolare imposta è richiesta in ragione del fatto che il legislatore ha preso in considerazione beni in quanto il loro possesso è stato considerato espressione di capacità contributiva e non come mezzi per la circolazione.
Viceversa, la semplice tassa automobilistica detta, anche, "bollo auto" è un tributo locale che grava sugli autoveicoli o motoveicoli immatricolati nello Stato e il cui versamento è dovuto a favore delle Regioni in relazione all' utilità offerta dalle infrastrutture messe a disposizione per la circolazione stradale.
Mentre la normativa sulle tasse automobilistiche ha previsto in modo esplicito un termine di decadenza per il recupero del tributo in caso di omesso versamento, termine triennale che spira il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento, le disposizioni inerenti l'addizionale erariale nulla hanno previsto in merito. Detto termine, in assenza di una specifica disposizione non può, in via analogica, essere parificato a quello previsto per le tasse automobilistiche, stante la palese diversità tra i due tributi, ma va individuato nel termine decadenziale breve quinquennale previsto dall' art. 2948 nr.4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o con cadenze più brevi dovendosi escludere il termine lungo decennale per la mancanza di attitudine della cartella ad acquisire efficacia di giudicato. A rafforzare le argomentazioni di cui sopra e considerato che l'addizionale erariale di cui trattasi ha la stessa identica natura della normativa dettata per il "super bollo" sui beni di lusso di cui al D.L. 19/09 1992 nr. 348 convertito nella legge nr. 438/1992 va condiviso quanto statuito dalla S.C. di Cassazione nella sentenza nr. 14116 del 18/06/ 2009 circa la sussistenza del termine quinquennale per il recupero del relativo tributo. In detta pronuncia che richiama la precedente sentenza nr. 4569 del 01/03/2006 veniva escluso che all' imposta straordinaria sui beni di lusso si applichino ,in via analogica, le disposizioni dettate in tema di tassa di circolazione e, quindi, veniva precisato come il termine di decadenza relativi all'imposta "superbollo" avesse dovuto essere individuato in riferimento ai poteri dell'ufficio finanziario incaricato della riscossione, in quella fattispecie, l'Ufficio del registro dotato di poteri accertativi entro il quinquennio in cui si fosse verificato il presupposto impositivo. Con la pronuncia del 2006 la Corte si era, già, espressa sui beni di lusso, in cui rientra, anche, l'addizionale erariale di cui ci si occupa stabilendo come non vi sia alcuna similitudine tra la tassa automobilistica ed il tributo in argomento”. In conclusione, e da quanto sopra esposto, deriva che per il mancato pagamento dell'addizionale erariale dovuta, l'Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell'avviso di accertamento entro il termine di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986), come fatto nella presente fattispecie. In applicazione di tali disposizioni deve pertanto ritenersi che la notifica della cartella di pagamento in data 30.5.2024 ha interrotto il decorso della prescrizione successivo alla notifica del menzionato avviso di accertamento, con la conseguenza che il diritto dell'odierna resistente al versamento dell'addizionale per cui sui controverte è tuttora esistente e insoddisfatto. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte resistente che liquida in euro 600,00. Roma, 5.12.2025
Il Giudice monocratico
IO De IS