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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/09/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 982 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025, promosso da:
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...], il CP_2 Parte_1 C.F._2
23/09/1949, entrambi elettivamente domiciliati in Oristano in via Benedetto Croce n. 9 presso lo studio dell'Avv. ARCA GIAN PIETRO che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“…chiedono che l'Illustrissimo Tribunale adito Voglia
- autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e pronunciare la separazione personale degli stessi, con contestuale comunicazione al competente ufficiale dello stato civile ai fini delle dovute annotazioni”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“conclude chiedendo che il Tribunale voglia omologare la separazione fra e Controparte_1
Pagina 1 , alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da Controparte_3 loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/04/2025 e Controparte_1 CP_2 Parte_1 hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione tra i coniugi alle condizioni sopra riportate.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Silanus (NU) il 14/08/1977 (atto n. 15, Parte II, Serie A,
Anno 1977)
Dalla predetta unione sono nati i figli e , da tempo ER Per_2 Persona_3 economicamente indipendenti.
Le parti hanno dedotto che la casa coniugale sita in Silanus è di proprietà della figlia e che ER vivono di fatto separati da molti anni. I coniugi hanno già definito ogni aspetto patrimoniale derivante dal matrimonio e, pertanto, nulla hanno da pretendere economicamente l'una dall'altro. Inoltre, ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Devono essere recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi degli stessi coniugi.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte che i coniugi hanno interrotto da anni la loro vita matrimoniale, ancor prima dell'emanazione di un provvedimento giudiziale di autorizzazione a vivere separati. Inoltre, la dichiarata impossibilità di una riconciliazione testimonia il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa.
Per quanto concerne i figli e , nati tra il 1981 e il 1993, sono ER Per_2 Persona_3 tutti economicamente indipendenti da tempo, secondo circostanza riferita dalle le parti: pertanto alcun provvedimento deve essere assunto in relazione ai medesimi.
Per ciò che concerne la ex casa coniugale sita in Silanus (NU), le parti si limitano a dichiarare che l'immobile è di proprietà della figlia In ogni caso, in ragione dell'indipendenza dei figli ER non vi è alcuna necessità di procedere a una formale assegnazione.
Pagina 2 Sotto il profilo economico, non è stata formulata dalle parti alcuna richiesta di regolamentazione degli aspetti patrimoniali avendo le stesse dichiarato di averne già definito ogni aspetto. La dichiarazione di autosufficienza dei coniugi implica, sebbene non specificati, la disponibilità di adeguati redditi e, pertanto, giustifica la volontà di entrambi di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Costituendo la richiesta di assegno di mantenimento un diritto relativamente disponibile, non sussistono motivi per non recepire integralmente quanto richiesto.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in omologa degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Controparte_1
22/05/1950 e nato a [...] il [...], mandando al Controparte_3 competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 15, parte II, serie A, anno 1977- Comune di Silanus).
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
17.9.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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