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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Isabella Messina Giudice
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23746/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
AMERIGO VESPUCCI, 9 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. SCIANNA GIUSEPPE e rappresentato e difeso in virtù di procura in atti anche dall'avv ESTER TAGLIAFERRI
RICORRENTE
e
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
“CONCLUSIONI - dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra il ricorrente
e la sig.ra in AL (AT) il giorno 30.11.2019 Controparte_1
(trascritto nei registri del detto Comune anno 2019, Atto n. 1, Parte I) senza ulteriori prescrizioni, condizioni o provvedimenti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni previste per legge.”
Per parte resistente contumace.
pagina 1 di 3 Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in AL (AT) il 30/11/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BU (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di ASTI in data
27/6/2022-dep il 15/7/ 2022.
Con ricorso depositato il 23/12/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 2/4/2025 è comparso personalmente parte ricorrente con i difensori, i quali hanno insistito nelle loro istanze. All'esito, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione da parte del coniuge convenuto, la quale non si è costituita e né è comparsa personalmente.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Spese di lite
Nulla per le spese trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pagina 2 di 3 visto l'art. 473-bis. ss c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 09/05/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Isabella Messina Giudice
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23746/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
AMERIGO VESPUCCI, 9 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. SCIANNA GIUSEPPE e rappresentato e difeso in virtù di procura in atti anche dall'avv ESTER TAGLIAFERRI
RICORRENTE
e
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
“CONCLUSIONI - dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra il ricorrente
e la sig.ra in AL (AT) il giorno 30.11.2019 Controparte_1
(trascritto nei registri del detto Comune anno 2019, Atto n. 1, Parte I) senza ulteriori prescrizioni, condizioni o provvedimenti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni previste per legge.”
Per parte resistente contumace.
pagina 1 di 3 Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in AL (AT) il 30/11/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BU (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di ASTI in data
27/6/2022-dep il 15/7/ 2022.
Con ricorso depositato il 23/12/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 2/4/2025 è comparso personalmente parte ricorrente con i difensori, i quali hanno insistito nelle loro istanze. All'esito, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione da parte del coniuge convenuto, la quale non si è costituita e né è comparsa personalmente.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Spese di lite
Nulla per le spese trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pagina 2 di 3 visto l'art. 473-bis. ss c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 09/05/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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