Sentenza 30 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/06/2025, n. 5376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5376 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 05376/2025REG.PROV.COLL.
N. 09940/2023 REG.RIC.
N. 00292/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9940 del 2023, proposto dal Ministero delle imprese e del Made in AL , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
la società IC FA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Varrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11;
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2024, proposto dal Ministero delle imprese e del Made in AL, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
la società De.Vi. Industria Tessile S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Varrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11;
per la riforma
quanto al ricorso n. 9940 del 2023, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la AN, sede di Napoli, Sez. III, 6 novembre 2023 n. 6012;
quanto al ricorso n. 292 del 2024, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la AN, sede di Napoli, Sez. III, 30 ottobre 2023 n. 5676.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società IC FA S.r.l. e De.Vi. Industria Tessile S.r.l. e i documenti depositati;
Vista l’ordinanza 9 febbraio 2024 n. 445 con la quale, con riferimento al ricorso in appello n. R.g. 292/2024, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’amministrazione appellante, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza; Esaminate le ulteriori memorie depositate e gli altri documenti prodotti nei due giudizi;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell’udienza del 23 gennaio 2025 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per la parte appellata e con riferimento al ricorso in appello n. R.g. 9940/2023, gli avvocati dello Stato Giacomo Aiello e Giorgio Santini, mentre per la parte appellata si registra il deposito di nota d’udienza con richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione da parte dell'avvocato Claudio Varrone, ai sensi del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” nella fase di superamento dello stato di emergenza del 10 gennaio 2023. Identiche note con richiesta di passaggio in decisione della causa senza la preventiva discussione sono state depositate, dai difensori di entrambe le parti, in vista della discussione del ricorso in appello n. R.g. 292/2024;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso in appello n. R.g. 9940/2023 il Ministero delle imprese e del Made in AL ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la AN, sede di Napoli, Sez. III, 6 novembre 2023 n. 6012, con la quale il TAR ha accolto il ricorso (n. R.g. 3441/2023) proposto in primo grado dalla società IC FA S.r.l. ai fini dell’annullamento del decreto n. 590 del 3 marzo 2023, adottato dal Ministero delle imprese e del Made in AL , nella parte in cui non ammette a contribuzione gli investimenti produttivi realizzati nelle aree di Gricignano di Aversa e di ogni atto connesso, presupposto o conseguenziale e in particolare l’atto della Banca istruttrice n. prot. 31018 del 10 gennaio 2018 nella parte in cui non riconosce i suddetti investimenti nonché per la declaratoria di nullità dell'accordo senza data di cui all'art. 11 l. 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui si ritenesse perfezionato, con il quale il Ministero aveva riconosciuto le spese ammesse a contributo per gli investimenti effettuati in esecuzione del contratto di programma con esso sottoscritto, nella parte in cui non riconosce gli investimenti realizzati nelle aree di Gricignano di Aversa.
2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:
- in data 20 dicembre 2001 l’allora competente Ministero delle attività produttive (oggi, Ministero delle imprese e del Made in AL ) e la Società consortile “Impre.Co. S.C. a r.l.” stipulavano un contratto di programma per la realizzazione di una cittadella industriale ubicata nell’Area A.S.I. di Caserta, nei Comuni di Carinaro (CE) e Gricignano d’Aversa (CE);
- in conseguenza della sottoscrizione del suddetto contratto di programma, la consorziata IC FA S.r.l., con sede in Gricignano d’Aversa (CE), presentava domanda di accesso alle agevolazioni ottenendo il riconoscimento di un contributo, in via provvisoria, di € 1.447.320,70;
- sulla scorta di una precedente convenzione stipulata in data 15 marzo 2001 dalle imprese consorziate e dall’A.S.I. di Caserta, previa adozione del decreto 28 luglio 2000, n. 4193 da parte della RE AN con cui era stato espresso parere favorevole al programma di insediamento industriale e al cofinanziamento, per un importo pari al cinquanta per cento del complessivo onere a carico della finanza pubblica, con fondi regionali degli investimenti effettuati nel proprio territorio, era stato conferito il titolo di assegnazione provvisoria delle aree su cui avrebbero dovuto essere realizzati gli interventi, che prevedeva il trasferimento della proprietà di tali aree alle imprese consorziate dietro pagamento del corrispettivo stabilito dal Consorzio;
- con decreto n. CP 0001163 del 3 settembre 2003, di concessione provvisoria di anticipazione della prima rata di contributo, veniva disposta in favore dell’impresa l’erogazione della somma pari ad € 1.706.852,90;
- detta erogazione, a titolo di anticipazione, era stata subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sicché l’impresa presentava la polizza n. PT 0032860, rilasciata dalla SIC S.p.A. (oggi Atradius Credit Insurance NV) in data 5 giugno 2003;
- nel corso dell’esecuzione dei lavori, i proprietari delle aree interessate dall’attività espropriativa impugnavano gli atti di tale procedura avanti al T.A.R. per la AN il quale, con sentenza n. 6888/2005, accoglieva il ricorso;
- proposto appello, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 20 maggio 2004, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 9, della legge della RE AN 13 agosto 1998, n. 16 (recante “Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale”) e 77, comma 2, della legge della RE AN 11 agosto 2001, n. 10 (recante “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”), per violazione degli artt. 3, 42, terzo comma e 97 della Costituzione;
- la Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2007 n. 314, dichiarava l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte cui erano stati prorogati per un triennio i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali già scaduti, ritenendo, in particolare, che i suddetti piani A.S.I. contenessero vincoli preordinati all’espropriazione, senza previsione dell’indennizzo una volta superato il “periodo di franchigia”. In virtù di quanto sopra il Ministero, con atto del 3 marzo 2003, sospendeva il decorso del termine per l’ultimazione dei lavori per un periodo di tredici mesi;
- a ciò si aggiunga che nel corso dello svolgimento del programma agevolato, in esito alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Napoli in relazione ad un procedimento penale sorto a seguito di una denuncia del Banco di Napoli S.p.a., soggetto istruttore del citato Contratto di programma, con riferimento alla posizione di alcune imprese consorziate, si era manifestata la necessità, ad avviso del Ministero, di adottare la misura cautelare di sospensione dell’efficacia del contratto di programma per il periodo di un anno, adottando il decreto n. CP001820 in data 11 febbraio 2008;
- successivamente, con nota prot. n. 6628 dell’8 aprile 2010, il Ministero comunicava all’impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, l. 241/1990, l’avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni provvisoriamente concesse “ per l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 9.1.1., lett. e), f), l) e m) del Contratto di Programma citato, nonché dell’art. 7.4 della Circolare MICA del 14 luglio 2000, n. 900315 ”. In particolare, i motivi di revoca erano da ricondursi alla “ mancata ultimazione degli investimenti entro il termine previsto, tenuto conto dell’inefficacia dell’ulteriore richiesta di proroga presentata dal Consorzio IMPRE.CO in data 30/12/2009, prot. Us n. 46/09 e non supportata dalla prevista e vincolante relazione istruttoria bancaria finalizzata alla verifica e all’eventuale conferma delle motivazioni alla base della richiesta medesima ”;
- in seguito della comunicazione del preavviso di revoca, l’impresa, con nota datata 9 giugno 2010, presentava le proprie controdeduzioni, evidenziando, in sostanza come il mancato completamento dell’investimento fosse da addebitare alla RE AN ed alla dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di occupazione di urgenza delle aree su cui la stessa impresa aveva realizzato parte del programma agevolato. In risposta alle osservazioni prodotte il Ministero, con nota prot. n. 17183 del 20 maggio 2013, comunicava, ai sensi dell’art. 10- bis , l. 241/1990, “ l’impossibilità di recepire utilmente le controdeduzioni di codesta ditta (...) omissis (...) non risultando allo stato attuale ultimato il programma di investimenti agevolato, tale circostanza costituisce oggettivo motivo di decadenza dai benefici, per violazione dell’art. 9.1.1. del Contratto di Programma ”.
- in data 31 maggio 2013 l’impresa presentava ulteriori repliche controdeduttive;
- il Ministero a propria volta, con nota prot. n. 47829 del 22 settembre 2014, comunicava all’impresa e, contestualmente, al fideiussore Atradius Credit Insurance N.V. la richiesta di escussione della polizza n. PT0032860 del 5 giugno 2003, intimando alla Compagnia assicuratrice di provvedere alla restituzione dell’importo previsto in polizza, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- a quel punto l’impresa, con nota del 4 febbraio 2016, chiedeva al Ministero una generale rivisitazione istruttoria della pratica agevolativa e di sospendere l’esecutività dell’escussione stessa;
- il complesso procedimento comunque si concludeva con l’adozione del decreto direttoriale n. 4397 del 24 ottobre 2014, con cui veniva disposta la revoca totale delle agevolazioni concesse ed il conseguente obbligo di restituzione della somma già erogata a titolo di anticipazione, pari ad € 1.706.852,90, oltre interessi.
3. – Con un primo ricorso al T.A.R. per il Lazio l’impresa impugnava i dd.mm. n. 527/1995, n. 319/1997 e n. 133/2000 dell’ ex Ministero dell’industria, commercio e artigianato, la circolare del Ministero dell’industria e del commercio e dell’artigianato n. 900315/2000, la nota n. 47829 del 22 settembre 2014 avente ad oggetto l’escussione della polizza fidejussoria e la comunicazione ministeriale di avvio del procedimento di revoca prot. n. 6628 dell’8 aprile 2010. Con ordinanza n. 12292/2014, il T.A.R. adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del T.A.R. per la AN.
Successivamente, l’impresa impugnava avanti al T.A.R. per la AN il citato provvedimento di revoca n. 4397/2014 (n. R.g. 6319/2014), con richiesta di concessione di misure cautelari e, infine, sempre avanti il medesimo T.A.R. (n. R.g. 6744/2014) riassumeva il ricorso proposto in precedenza avanti al T.A.R. per il Lazio, riproponendo i medesimi motivi di gravame.
Con sentenza n. 3343/2015, il T.A.R. per la AN, riuniti i due suindicati processi, accoglieva parzialmente i ricorsi, annullando la sola nota ministeriale di richiesta di escussione della polizza del 22 settembre 2014 (con rigetto, dunque, del gravame avverso il provvedimento di revoca delle agevolazioni) ed accertando la responsabilità della RE AN per il danno cagionato all’impresa ricorrente per il mancato esproprio delle aree nel Comune di Gricignano d’Aversa e che l’aveva costretta a proseguire il programma agevolato su un’area del Comune di Teverola.
La predetta sentenza del T.A.R. per la AN veniva successivamente gravata dinanzi al Consiglio di Stato sia dall’impresa (per il mancato annullamento del provvedimento di revoca n. 4397/2014), sia dalla RE AN (per la condanna al risarcimento del danno).
Pendente il giudizio d’appello, l’impresa, con nota del 27 novembre 2015, chiedeva all’amministrazione di definire bonariamente la vicenda, dichiarandosi disposta, previo annullamento del più volte citato decreto di revoca oggetto di contestazione e riconoscimento del proprio diritto al mantenimento della quota di contributo erogato in via di anticipazione, a rinunciare ad ogni istanza risarcitoria nei confronti del Ministero, rinunciando anche a coltivare ulteriormente il giudizio di appello instaurato nonché alla seconda quota di contributo, purché fossero riconosciute da parte del Ministero le spese sostenute per i macchinari e gli impianti acquistati per il proseguimento del programma nel Comune di Teverola.
Ricevuta la richiesta transattiva e valutando la possibilità di aderire, il Ministero chiedeva alla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a. di svolgere le verifiche in merito alla realizzazione del programma dell’impresa, tenendo conto degli investimenti realizzati nel Comune di Teverola. L’istituto di credito, con nota del 10 gennaio 2018 inoltrata anche all’impresa, trasmetteva la Relazione sullo stato finale degli investimenti, ammettendo a contributo una spesa complessiva di € 2.819.974,57, rispetto ad un totale di spese rendicontato di € 4.417.896,80, con conseguente rideterminazione del contributo concedibile in € 1.498.217,15 ed un importo da restituire pari ad € 208.635,41, tenuto conto del rateo di anticipazione già erogato.
Nello specifico, dal punto di vista delle spese ritenute ammissibili, la Banca aveva provveduto a stralciare le spese effettivamente sostenute per l’acquisto dei terreni in Gricignano di Aversa e per la realizzazione dei relativi manufatti industriali, mai entrati nelle disponibilità dell’impresa per le vicende precedentemente descritte. Erano invece ritenute ammissibili le spese sostenute nella nuova localizzazione nonché quelle già sostenute per l’urbanizzazione della zona A.S.I. che erano risultate effettivamente realizzate e tuttora a servizio delle altre imprese consorziate.
Successivamente, facendo riferimento ad uno schema di accordo bonario ex art. 11 l. 241/1990 che il Ministero avrebbe trasmesso all’impresa per la condivisione (ma del quale il Ministero qui appellante esclude che vi sia prova), la IC FA (con nota pervenuta al Ministero in data 2 maggio 2019) comunicava l’accettazione delle condizioni proposte e, in particolare, dichiarava di “ b) manlevare altresì il Ministero da ogni pretesa, responsabilità o onere relativamente alle opere realizzate sulle aree ubicate nella zona ASI del Comune di Gricignano di Aversa che, per fatto di altra amministrazione, non sono mai state trasferite all’Impresa ”.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5011/2020, sul presupposto dell’avvenuta formalizzazione nel corso del giudizio dell’accordo bonario sopra citato, dichiarava improcedibile l’appello dell’impresa per difetto di interesse, specificando in particolare (alla pag. 10 della su richiamata sentenza) che “ i) le spese sostenute dalla società sono state pari ad euro 4.417.8996, 80, di cui euro 1.699.124,08, relative alla sede di Gricignano di Aversa ed euro 2.718.772,72 relativi alla sede di Teverola; ii) le prime spese sono state riconosciute nella misura di euro 295.162,60, in quanto relative ad opere di urbanizzazione dell’area consortile effettivamente realizzate e rimaste nel pieno utilizzo delle altre imprese consorziate ubicate nella medesima area; iii) le seconde spese sono state riconosciute nella misura di euro 2.819.974,57 (…) Alla luce di tale accordo entrambe le parti appellanti hanno dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa ”.
Il Consiglio di Stato, nella medesima sentenza, dichiarava poi il difetto di giurisdizione in ordine all’appello proposto dalla RE AN (per inciso, la predetta pronuncia n. 5011/2020 era stata impugnata dall’impresa sia con ricorso per revocazione avanti a questo Consiglio di Stato che, però, è stato poi dichiarato inammissibile dal Consiglio, con sentenza n. 5794/2023, sia avanti alla Corte di Cassazione la quale, con ordinanza n. 15532/2022, dichiarava l’estinzione del giudizio per rinuncia da parte dell’appellante).
4. - Tenuto, dunque, conto dell’evoluzione della complessa vicenda giudiziaria sopra ricostruita nonché di quanto espressamente riportato nella predetta sentenza n. 5011/2020 e nella Relazione bancaria sullo stato finale degli investimenti, il Ministero ha adottato il decreto direttoriale n. 590 del 3 marzo 2023, con il quale è stato annullato il (più volte citato) decreto di revoca n. 4397/2014 ed è stata ripristinata in ogni sua parte l’efficacia del contratto di programma del 20 dicembre 2001.
Tuttavia l’impresa IC, con nota del 12 maggio 2023, ha contestato il contenuto del citato provvedimento di ripristino, invocando l’applicazione dei principi statuiti con la sentenza n. 6619/2022 e chiedendo “ la concessione di un termine per la trasmissione delle proprie controdeduzioni prima della emanazione del decreto di liquidazione definitiva delle somme dovute in base al giudicato del Consiglio di Stato ”.
In riscontro alla predetta richiesta l’amministrazione, con nota prot. n. 217565 del 25 maggio 2023, ha replicato alle osservazioni dell’impresa, evidenziando l’erroneità dei presupposti alla base delle richieste formulate con l’istanza del 12 maggio 2023 e segnalando l’inconferenza del richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6619/2022, dal momento che trattavasi di pronuncia riferita ad altro contenzioso, mentre la pronuncia cui si doveva fare riferimento per la corretta lettura del provvedimento 3 marzo 2023 era la suddetta sentenza n. 5011/2020.
Derivava da quanto sopra la proposizione di un nuovo ricorso dinanzi al T.A.R. per la AN con il quale la IC FA chiedeva l’annullamento del sopra citato provvedimento n. 590/2023.
Con la sentenza n. 6012 del 2023 il giudice di primo grado accoglieva il ricorso annullando il provvedimento n. 590/2023.
5. – Propone quindi appello il Ministero ritenendo la sentenza di primo grado errata e chiedendone la riforma con reiezione del ricorso proposto in primo grado dalla IC FA.
Il Ministero accompagna il mezzo di gravame con due traiettorie contestative che qui di seguito sinteticamente si illustrano:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 55 c.p.a., 100 c.p.c. 24 e 111 Cost., 7 l. n. 241/1990 nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ad avviso del ministero appellante il giudice di primo grado ha errato nel ritenere il provvedimento impugnato e il procedimento che lo ha preceduto affetti da vizio di difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento, mancando di considerare che il decreto ministeriale impugnato (n. 590 del 3 marzo 2023) conteneva soltanto la decisione di annullare il precedente provvedimento di revoca n. 4397/2014 disponendo in merito al completo ripristino in ogni sua parte dell’efficacia del Contratto di programma. Trattavasi, quindi, di un provvedimento “ di segno favorevole all’interesse della controparte ” che non poteva “ essere considerato lesivo della sua posizione soggettiva, tanto più se si considera che, prima che fosse adottato il citato decreto n. 590/2023, per effetto degli accadimenti giudiziari sopra narrati, il decreto di revoca delle agevolazioni aveva mantenuto la sua piena efficacia ed esecutorietà (si ricorda, infatti, che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5011/2023 aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’impresa avverso la sentenza del T.A.R. AN n. 3343/2015, in forza della quale il summenzionato provvedimento di revoca era stato dichiarato pienamente legittimo) ” (così, testualmente, a pag. 7 dell’atto di appello). Il ricorso di primo grado, dunque, si sarebbe dovuto concludere con una pronuncia di improcedibilità per carenza di interesse ad agire, inteso come la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, atteso che la quantificazione del contributo concedibile in via definitiva e la sua liquidazione dovranno intervenire con un successivo provvedimento in conseguenza dello svolgimento dell’istruttoria prevista dalla normativa vigente e che si trova attualmente in corso. Sotto altro versante il decreto direttoriale del 3 marzo 2023 è stato adottato in dichiarata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5011/2020, con la quale il predetto giudice ha preso atto “ di un accordo intervenuto tra le parti, inerente la regolazione dei rapporti economici discendenti dall’investimento in esame, deducendone correttamente che andava considerato satisfattivo l’impegno dell’Amministrazione ad erogare gli importi pari alle somme versate dalla controparte per all’acquisto dei macchinari (evidentemente riutilizzabili nella nuova sede di Teverola) e le opere di urbanizzazione primaria fatte per l’avvio della sede in località Gricignano d’Aversa ”. In conclusione “ (d)etto provvedimento costituisce quindi il risultato dell’attività conformativa dell’Amministrazione alla sentenza 5011/2020 che aveva dichiarato l’improcedibilità del gravame, per sopravvenuta carenza d’interesse a ricorrere, sulla base del richiamato accordo intervenuto inter partes” (così, testualmente, a pag. 8 dell’atto di appello). Va poi affermato (sempre ad avviso del ministero appellante) che la sentenza impugnata si palesa erronea nella parte in cui attribuisce alle somme dovute dall’amministrazione natura risarcitoria, in quanto le somme dovute dal ministero appellante sono invece strettamente connesse alla mera attuazione dell’investimento e sono destinate alla sola copertura delle spese ammissibili in base alle regole fissate nell’accordo del 20 dicembre 2021. All’opposto, verosimilmente, l’eventuale risarcimento del danno incomberà esclusivamente alla RE AN al netto di quanto riconosciuto dal ministero oggi appellante a titolo di spesa ammissibile dell’investimento;
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. Il T.A.R. per la AN ha ritenuto in particolare che l’amministrazione si sarebbe dovuta conformare al decisum della sentenza del Consiglio di Stato n. 6619/2022. Tuttavia tale statuizione del primo giudice si presenta errata “ sotto un duplice profilo, sia in quanto pretende di traslare una regula juris elaborata in un contesto soggettivamente diverso, nell’ambito di un’altra fattispecie che invece risultava già definita da un giudicato divenuto irretrattabile sia per avere stravolto il senso delle statuizioni contenute nella sentenza di codesto Giudice n. 6619/2022 ” (così, testualmente, a pag. 10 dell’atto di appello). In particolare, riferisce il ministero appellante, nella sentenza 6619/2022, significativamente, il Consiglio di Stato ha stabilito (sempre) testualmente che: “ in sede di riedizione del potere, acquisendo i necessari pareri e svolgendo tutti gli accertamenti del caso, il Ministero dovrà esplicitare le ragioni per cui, laddove si sia effettivamente al cospetto solo di una diversa collocazione spaziale, a prescindere dagli aspetti procedurali necessari per una variazione del programma, ciò dovrebbe integrare una modifica dell’investimento suscettibile di giustificare la revoca, tanto più che, sempre per quanto dichiarato dalle parti, gli obiettivi occupazionali sarebbero stati comunque raggiunti; in subordine, è doveroso che il Ministero valuti l’eventualità di una revoca solo parziale, se del caso motivando adeguatamente l’impossibilità di tale esito ” (così, testualmente, a pag. 24 della sentenza del Consiglio di Stato n. 6619/2022). Sostiene quindi il ministero appellante “ che il Ministero avrebbe dovuto valutare la possibile conclusione del procedimento non più attraverso la revoca totale, bensì con la revoca parziale, lasciando, dunque, intendere che si sarebbero dovute tenere in considerazione le sole spese riferite all’investimento nelle aree delocalizzate, mentre non risulta desumibile in alcuna parte della sentenza che codesto Giudice abbia indicato all’Amministrazione di riconsiderare nel computo delle spese ammissibili a contributo anche quelle riferite alle aree di Gricignano d’Aversa, così come ritenuto dal Giudice di prime cure ” (così, testualmente, a pag. 11 dell’atto di appello).
5. -Si è costituita in giudizio la società IC FA S.r.l. contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo che, respinto il ricorso in appello proposto, sia confermata la sentenza di primo grado.
In particolare, preliminarmente, la società appellata chiedeva la riunione del presente giudizio con il ricorso in appello n. 292/2023, pendente dinanzi al Consiglio di Stato, proposto dalla società De.Vi. Industria Tessile S.r.l. e relativo alla medesima sentenza di primo grado oggetto del presente giudizio di appello.
In via pregiudiziale la IC chiedeva che venisse scrutinata l’eccezione di nullità del decreto ministeriale impugnato in primo grado e ritenuto dal primo giudice assorbito per effetto dell’accoglimento di altri motivi di censura in quanto, laddove venisse condivisa detta eccezione pregiudiziale, fondata sulla circostanza che le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con propria ordinanza, non avessero affatto riconosciuto a favore dell’impresa il diritto ad una nuova istruttoria bancaria, sarebbe dimostrata la insussistenza dell’interesse in capo alla IC di proporre il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Sostiene dunque la IC che il decreto ministeriale impugnato fosse privo di oggetto, in quanto era fondato sulla necessità di svolgere una nuova istruttoria per effetto dell’ordine impartito dalle Sezioni unite che, però, mai avevano assunto tale decisione. Di conseguenza, sostiene la IC, una volta (che dovesse essere) dichiarato nullo dal giudice amministrativo d’appello il decreto ministeriale principalmente impugnato in primo grado verrebbe meno l’interesse all’impugnazione della sentenza del TAR da parte dell’amministrazione appellante.
La IC eccepisce ancora ulteriori motivi di inammissibilità dell’appello, che qui di seguito sinteticamente si elencano (riproponendo i titoletti di detti motivi utilizzati dalla società appellata):
- inammissibilità del motivo di gravame avente ad oggetto il riconoscimento a favore dell’amministrazione del potere di avviare una nuova istruttoria bancaria in esecuzione del giudicato n. 5011/2020, atteso che l’amministrazione appellante, con il mezzo di gravame proposto ha avanzato una domanda nuova, come tale inammissibile, perché ha ad oggetto il riconoscimento per saltum del potere di avviare una nuova istruttoria bancaria, in esecuzione della sentenza n.5011/2020;
- in secondo luogo l’appello sarebbe inammissibile perché il Ministero vorrebbe che, in sede giudiziale, venisse riconosciuta la possibilità di esercitare un potere discrezionale, quando invece si tratta solo di conformare la situazione di fatto a quanto previsto da una sentenza passata in cosa giudicata, esercitando pertanto un potere vincolato. Peraltro il riferimento all’assenza negli archi del Ministero del contratto di programma non costituisce un ostacolo alla esecuzione del decisum giudiziale, atteso che nella sentenza n. 5011/2020 si dà atto della esistenza e della validità del contratto e su tale profilo non sono stati sollevati rilievi o contestazioni dalle parti costituite (sia il Ministero che la RE) nonché in merito alle pattuizioni in esso contenute. A ciò si aggiunga che, nella parte motiva della sentenza, si è dato atto di tutte le spese di investimento sostenute dalle imprese, mentre nel dispositivo, con riferimento a tale capo di sentenza, l’appello venne dichiarato improcedibile;
- sotto altro versante, ancora, l’appello si presenta inammissibile perché, nonostante l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 5011/2020, l’amministrazione, con l’appello qui proposto, ha tentato di formulare una nuova domanda (dichiarativa) avente ad oggetto il riconoscimento del potere di avviare una nuova indagine istruttoria fondata sulla sentenza n. 5011/2020. Tale domanda oltre ad essere inammissibile, per non essere stata proposta in primo grado per quanto si è sopra illustrato, viola il principio ne bis in idem , dal momento che l’interesse che l‘amministrazione pretende di perseguire con essa risulta già esercitato a diverso titolo con il decreto impugnato.
Con riferimento al merito la società appellata ha sostenuto la infondatezza dei motivi di appello dedotti chiedendo che venisse respinto il mezzo di gravame proposto.
6. – Con ricorso in appello n. R.g. 292/2024 il Ministero delle imprese e del Made in AL ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la AN, sede di Napoli, Sez. III, 30 ottobre 2023 n. 5876, con la quale il TAR ha accolto il ricorso (n. R.g. 3440/2023) proposto in primo grado dalla società De.Vi. Industria Tessile S.r.l. ai fini dell’annullamento del decreto n. 382 del 20 febbraio 2023 adottato dal predetto Ministero nella parte in cui non ammette a contribuzione gli investimenti produttivi realizzati (dalla società De.Vi. Industria Tessile S.r.l.) nelle aree di Gricignano di Aversa e di ogni atto connesso, conseguente e presupposto anche allo stato non conosciuto, tra cui la relazione della Banca istruttrice n. prot. 7875 dell’1 agosto 2017, nella parte in cui non riconosce i suddetti investimenti. Con il ricorso di primo grado la società De.Vi. Industria Tessile S.r.l. chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell'accordo senza data di cui all'art. 11 l. 241/1990, nel caso in cui si ritenesse perfezionato, con il quale il Ministero aveva riconosciuto le spese ammesse a contributo per gli investimenti effettuati in esecuzione del contratto di programma con esso sottoscritto, nella parte in cui non riconosce gli investimenti realizzati nelle aree di Gricignano di Aversa.
La questione oggetto di tale secondo ricorso in sede di appello è sovrapponibile, nei fatti che hanno generato la vicenda contenziosa, a quella già sopra illustrata e attinente alla posizione della società IC FA, ad ogni modo, seppure in sintesi, il Collegio ritiene che, per completezza, vadano ripercorsi i tratti salienti anche di questa seconda vicenda contenziosa.
7. – In data 20 dicembre 2001 l’allora competente Ministero delle attività produttive (oggi, Ministero delle imprese e del Made in AL ) e la società De.Vi. Industria Tessile S.r.l. stipulavano un contratto di programma per la realizzazione di una cittadella industriale ubicata nell’Area A.S.I. di Caserta, nei Comuni di Carinaro (CE) e Gricignano d’Aversa (CE);
- in conseguenza della sottoscrizione del suddetto contratto di programma, la consorziata De.Vi. Industria Tessile S.r.l., con sede in Gricignano d’Aversa (CE), presentava domanda di accesso alle agevolazioni ottenendo il riconoscimento di un contributo, in via provvisoria, di € 1.447.320,70;
- sulla scorta di una precedente convenzione stipulata in data 15 marzo 2001 dalle imprese consorziate e dall’A.S.I. di Caserta, previa adozione del decreto 28 luglio 2000, n. 4193 da parte della RE AN con cui era stato espresso parere favorevole al programma di insediamento industriale e al cofinanziamento, per un importo pari al cinquanta per cento del complessivo onere a carico della finanza pubblica, con fondi regionali degli investimenti effettuati nel proprio territorio, era stato conferito il titolo di assegnazione provvisoria delle aree su cui avrebbero dovuto essere realizzati gli interventi, che prevedeva il trasferimento della proprietà di tali aree alle imprese consorziate dietro pagamento del corrispettivo stabilito dal Consorzio;
- con decreto n. CP 000514 del 2 agosto 2002, di concessione provvisoria di anticipazione della prima rata di contributo, veniva disposta in favore dell’impresa l’erogazione della somma pari ad € 723.660,35;
- detta erogazione, a titolo di anticipazione, era stata subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sicché l’impresa presentava la polizza n. PT 0032826, rilasciata dalla SIC S.p.A. (oggi Atradius Credit Insurance NV) in data 17 aprile 2003;
- nel corso dell’esecuzione dei lavori, i proprietari delle aree interessate dall’attività espropriativa impugnavano gli atti di tale procedura avanti al T.A.R. per la AN il quale, con sentenza n. 6888/2005, accoglieva il ricorso;
- proposto appello, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 20 maggio 2004, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 9, della legge della RE AN 13 agosto 1998, n. 16 (recante “Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale”) e 77, comma 2, della legge della RE AN 11 agosto 2001, n. 10 (recante “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”), per violazione degli artt. 3, 42, terzo comma e 97 della Costituzione;
- la Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2007 n. 314, dichiarava l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte cui erano stati prorogati per un triennio i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali già scaduti, ritenendo, in particolare, che i suddetti piani A.S.I. contenessero vincoli preordinati all’espropriazione, senza previsione dell’indennizzo una volta superato il “periodo di franchigia”. In virtù di quanto sopra il Ministero, con atto del 3 marzo 2003, sospendeva il decorso del termine per l’ultimazione dei lavori per un periodo di tredici mesi;
- a ciò si aggiunga che nel corso dello svolgimento del programma agevolato, in esito alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Napoli in relazione ad un procedimento penale sorto a seguito di una denuncia del Banco di Napoli S.p.a., soggetto istruttore del citato Contratto di programma, con riferimento alla posizione di alcune imprese consorziate, si era manifestata la necessità, ad avviso del Ministero, di adottare la misura cautelare di sospensione dell’efficacia del contratto di programma per il periodo di un anno, adottando il decreto n. CP001820 in data 11 febbraio 2008;
- successivamente, con nota prot. n. 6852 del 9 aprile 2010, il Ministero comunicava all’impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, l. 241/1990, l’avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni provvisoriamente concesse “ per l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 9.1.1., lett. e), f), l) e m) del Contratto di Programma citato, nonché dell’art. 7.4 della Circolare MICA del 14 luglio 2000, n. 900315 ”. In particolare, i motivi di revoca erano da ricondursi alla “ mancata ultimazione degli investimenti entro il termine previsto, tenuto conto dell’inefficacia dell’ulteriore richiesta di proroga presentata dal Consorzio IMPRE.CO in data 30/12/2009, prot. Us n. 46/09 e non supportata dalla prevista e vincolante relazione istruttoria bancaria finalizzata alla verifica e all’eventuale conferma delle motivazioni alla base della richiesta medesima ”;
- in seguito della comunicazione del preavviso di revoca, l’impresa, con nota prot. n. 15640 del 9 giugno 2010, presentava le proprie controdeduzioni, evidenziando, in sostanza come il mancato completamento dell’investimento fosse da addebitare alla RE AN ed alla dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di occupazione di urgenza delle aree su cui la stessa impresa aveva realizzato parte del programma agevolato. In risposta alle osservazioni prodotte il Ministero, con nota prot. n. 17186 del 20 maggio 2013, comunicava, ai sensi dell’art. 10- bis , l. 241/1990, “ l’impossibilità di recepire utilmente le controdeduzioni di codesta ditta (...) omissis (...) non risultando allo stato attuale ultimato il programma di investimenti agevolato, tale circostanza costituisce oggettivo motivo di decadenza dai benefici, per violazione dell’art. 9.1.1. del Contratto di Programma ”.
- in data 7 giugno 2013 l’impresa presentava ulteriori repliche controdeduttive;
- il Ministero a propria volta, con nota prot. n. 47843 del 22 settembre 2014, comunicava all’impresa e, contestualmente, al fideiussore Atradius Credit Insurance N.V. la richiesta di escussione della polizza n. PT0032826 del 17 aprile 2003, intimando alla Compagnia assicuratrice di provvedere alla restituzione dell’importo previsto in polizza, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- a quel punto l’impresa, con note del 24 settembre 2014, del 29 settembre 2014 e del 17 ottobre 2014, chiedeva al Ministero una generale rivisitazione istruttoria della pratica agevolativa e di sospendere l’esecutività dell’escussione stessa;
- il complesso procedimento comunque si concludeva con l’adozione del decreto direttoriale n. 4398 del 24 ottobre 2014, con cui veniva disposta la revoca totale delle agevolazioni concesse ed il conseguente obbligo di restituzione della somma già erogata a titolo di anticipazione, pari ad € 723.660,34, oltre interessi.
8. – Con un primo ricorso al T.A.R. per il Lazio l’impresa impugnava i dd.mm. n. 527/1995, n. 319/1997 e n. 133/2000 dell’ex Ministero dell’industria, commercio e artigianato, la circolare del Ministero dell’industria e del commercio e dell’artigianato n. 900315/2000, la nota n. 47483 del 22 settembre 2014 avente ad oggetto l’escussione della polizza fidejussoria e la comunicazione ministeriale di avvio del procedimento di revoca prot. 6852 del 9 aprile 2010. Con ordinanza n. 12291/2014, il T.A.R. adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del T.A.R. per la AN.
Successivamente, l’impresa impugnava avanti al T.A.R. per la AN il citato provvedimento di revoca n. n. 4398/2014 (n. R.g. 6317/2014), con richiesta di concessione di misure cautelari e, infine, sempre avanti il medesimo T.A.R. (n. R.g. 6746/2014) riassumeva il ricorso proposto in precedenza avanti il T.A.R. per il Lazio, riproponendo i medesimi motivi di gravame.
Con sentenza n. 3342/2015, il T.A.R. per la AN, riuniti i due suindicati processi, accoglieva parzialmente i ricorsi, annullando la sola nota ministeriale di richiesta di escussione della polizza del 2 settembre 2014 (con rigetto, dunque, del gravame avverso il provvedimento di revoca delle agevolazioni) ed accertando la responsabilità della RE AN per il danno cagionato all’impresa ricorrente per il mancato esproprio delle aree nel Comune di Gricignano d’Aversa e che l’aveva costretta a proseguire il programma agevolato su un’area del Comune di Frattamaggiore.
La predetta sentenza del T.A.R. per la AN veniva successivamente gravata dinanzi al Consiglio di Stato sia dall’impresa (per il mancato annullamento del provvedimento di revoca n. 4398/2014), sia dalla RE AN (per la condanna al risarcimento del danno).
Pendente il giudizio d’appello, l’impresa, con nota del 27 novembre 2015, chiedeva all’amministrazione di definire bonariamente la vicenda, dichiarandosi disposta, previo annullamento del più volte citato decreto di revoca oggetto di contestazione e riconoscimento del proprio diritto al mantenimento della quota di contributo erogato in via di anticipazione, a rinunciare ad ogni istanza risarcitoria nei confronti del Ministero, rinunciando anche a coltivare ulteriormente il giudizio di appello instaurato nonché alla seconda quota di contributo, purché fossero riconosciute da parte del Ministero le spese sostenute per i macchinari e gli impianti acquistati per il proseguimento del programma nel Comune di Frattamaggiore.
Ricevuta la richiesta transattiva e valutando la possibilità di aderire, il Ministero chiedeva alla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a. di svolgere le verifiche in merito alla realizzazione del programma dell’impresa, tenendo conto degli investimenti realizzati nel Comune di Teverola. L’istituto di credito, con nota dell’1 agosto 2017 inoltrata anche all’impresa, trasmetteva la Relazione sullo stato finale degli investimenti, ammettendo a contributo una spesa complessiva di € 872.543,32, rispetto ad un totale di spese rendicontato di € 1.590.683,25, con conseguente rideterminazione del contributo concedibile in € 515.805,86 ed un importo da restituire pari ad € 207.854,48, tenuto conto del rateo di anticipazione già erogato.
Nello specifico, dal punto di vista delle spese ritenute ammissibili, la Banca aveva provveduto a stralciare le spese effettivamente sostenute per l’acquisto dei terreni in Gricignano di Aversa e per la realizzazione dei relativi manufatti industriali, mai entrati nelle disponibilità dell’impresa per le vicende precedentemente descritte. Erano invece ritenute ammissibili le spese sostenute nella nuova localizzazione nonché quelle già sostenute per l’urbanizzazione della zona A.S.I. che erano risultate effettivamente realizzate e tuttora a servizio delle altre imprese consorziate.
Successivamente, facendo riferimento ad uno schema di accordo bonario ex art. 11 l. 241/1990 che il Ministero avrebbe trasmesso all’impresa per la condivisione (ma del quale il Ministero qui appellante esclude che vi sia prova), la De.Vi. Industria Tessile S.r.l. (con nota pervenuta al Ministero in data 30 aprile 2019) comunicava l’accettazione delle condizioni proposte e, in particolare, dichiarava di “ b) manlevare altresì il Ministero da ogni pretesa, responsabilità o onere relativamente alle opere realizzate sulle aree ubicate nella zona ASI del Comune di Gricignano di Aversa che, per fatto di altra amministrazione, non sono mai state trasferite all’Impresa ”.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5011/2020, sul presupposto dell’avvenuta formalizzazione nel corso del giudizio dell’accordo bonario sopra citato, dichiarava improcedibile l’appello dell’impresa per difetto di interesse, specificando in particolare (alla pag. 10 della su richiamata sentenza) che “ i) le spese sostenute dalla società sono state pari ad euro 1.590.683,25, di cui euro 895.612,93, relative alla sede di Gricignano di Aversa ed euro 695.070,32, relativi alla sede di Frattamaggiore; ii) le prime spese sono state riconosciute nelle misure di euro 180.682,09, in quanto relative ad opere di urbanizzazione dell’area consortile effettivamente realizzate e rimaste nel pieno utilizzo delle altre imprese consorziate ubicate nella medesima area; iii) le seconde spese sono state riconosciute nella misura di euro 691.861,23 (…) Alla luce di tale accordo entrambe le parti appellanti hanno dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa ”.
Il Consiglio di Stato, nella medesima sentenza, dichiarava poi il difetto di giurisdizione in ordine all’appello proposto dalla RE AN (per inciso, la predetta pronuncia n. 5011/2020 era stata impugnata dall’impresa sia con ricorso per revocazione avanti a questo Consiglio di Stato che, però, è stato poi dichiarato inammissibile dal Consiglio, con sentenza n. 5794/2023, sia avanti alla Corte di Cassazione la quale, con ordinanza n. 15532/2022, dichiarava l’estinzione del giudizio per rinuncia da parte dell’appellante).
9. - Tenuto, dunque, conto dell’evoluzione della complessa vicenda giudiziaria sopra ricostruita nonché di quanto espressamente riportato nella predetta sentenza n. 5011/2020 e nella Relazione bancaria sullo stato finale degli investimenti, il Ministero ha adottato il decreto direttoriale n. 382 del 20 febbraio 2023, con il quale è stato annullato il (più volte citato) decreto di revoca n. 4398/2014 ed è stata ripristinata in ogni sua parte l’efficacia del contratto di programma del 20 dicembre 2001.
Tuttavia l’impresa De.Vi., con nota del 12 maggio 2023, ha contestato il contenuto del citato provvedimento di ripristino, invocando l’applicazione dei principi statuiti con la sentenza n. 6619/2022 e chiedendo “ la concessione di un termine per la trasmissione delle proprie controdeduzioni prima della emanazione del decreto di liquidazione definitiva delle somme dovute in base al giudicato del Consiglio di Stato ”.
In riscontro alla predetta richiesta l’amministrazione, con nota prot. n. 217565 del 25 maggio 2023, ha replicato alle osservazioni dell’impresa, evidenziando l’erroneità dei presupposti alla base delle richieste formulate con l’istanza del 12 maggio 2023 e segnalando l’inconferenza del richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6619/2022, dal momento che trattavasi di pronuncia riferita ad altro contenzioso, mentre la pronuncia cui si doveva fare riferimento per la corretta lettura del provvedimento 3 marzo 2023 era la suddetta sentenza n. 5011/2020.
Derivava da quanto sopra la proposizione di un nuovo ricorso dinanzi al T.A.R. per la AN con il quale la De.Vi. chiedeva l’annullamento del sopra citato provvedimento n. 382/2023.
Con la sentenza n. 5876 del 2023 il giudice di primo grado accoglieva il ricorso annullando il provvedimento n. 382/2023.
10. – Propone quindi appello il Ministero ritenendo la sentenza di primo grado errata e chiedendone la riforma con reiezione del ricorso proposto in primo grado dalla De.Vi..
Il Ministero accompagna il mezzo di gravame con due traiettorie contestative che qui di seguito sinteticamente si illustrano:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt.3 e 55 c.p.a., 100 c.p.c. 24 e 111 Cost., 7 l. n. 241/1990 nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ad avviso del ministero appellante il giudice di primo grado ha errato nel ritenere il provvedimento impugnato e il procedimento che lo ha preceduto affetti da vizio di difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento, mancando di considerare che il decreto ministeriale impugnato (n. 382 del 20 febbraio 2023) conteneva soltanto la decisione di annullare il precedente provvedimento di revoca n. 4398/2014 disponendo in merito al completo ripristino in ogni sua parte dell’efficacia del Contratto di programma. Trattavasi, quindi, di un provvedimento “ di segno favorevole all’interesse della controparte ” che non poteva essere considerato lesivo della sua posizione soggettiva , “ tanto più se si considera che, prima che fosse adottato il citato decreto n. 382/2023, per effetto della sopra citata evoluzione dell’iter in sede giudiziaria, il decreto di revoca delle agevolazioni aveva mantenuto la sua piena efficacia ed esecutorietà tant’è che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5011/2023 aveva dichiarato, con pronuncia di mero rito, improcedibile l’appello proposto dall’impresa avverso la sentenza del T.A.R. AN n. 3342/2015, in forza della quale il summenzionato provvedimento di revoca era stato dichiarato pienamente legittimo ” (così, testualmente, a pag. 14 dell’atto di appello). Il ricorso di primo grado, dunque, si sarebbe dovuto concludere con una pronuncia di improcedibilità per carenza di interesse ad agire, inteso come la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, atteso che la quantificazione del contributo concedibile in via definitiva e la sua liquidazione dovranno intervenire con un successivo provvedimento in conseguenza dello svolgimento dell’istruttoria prevista dalla normativa vigente e che si trova attualmente in corso;
II) Violazione dell’art 7 e ss. l. 241/1990. Errata affermazione della sussistenza di violazioni procedimentali. Erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia, sulla correttezza della motivazione del provvedimento impugnato e sulle condivisibili conclusioni della Banca concessionaria. Insussistente violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6619/2022. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. Ad avviso dell’amministrazione appellante e diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, non era dovuta atteso che si sarebbe dovuta formalizzare solo ove il provvedimento impugnato avesse contemplato una qualche statuizione lesiva dell’attribuzione di un vantaggio economico che, nel caso di specie, difetta integralmente. D’altronde, nel caso di specie, si presenta evidente la circostanza per cui che l’apporto del privato beneficiario del contributo non avrebbe modificato la decisione (peraltro, come già detto, favorevole all’impresa) di annullare il precedente provvedimento di revoca del contributo, così ripristinando in ogni sua parte l’efficacia del contratto di programma. Inoltre, il T.A.R. per la AN ha ritenuto in particolare che l’amministrazione si sarebbe dovuta conformare al decisum della sentenza del Consiglio di Stato n. 6619/2022. Tuttavia tale statuizione del primo giudice si presenta errata nella parte in cui viene affermato che “ il Ministero avrebbe dovuto valutare la possibile conclusione del procedimento non con una revoca totale, bensì con una revoca parziale, lasciando, dunque, intendere che si sarebbero dovute tenere in considerazione le sole spese riferite all’investimento nelle aree delocalizzate, mentre non risulta desumibile in alcuna parte della sentenza che il Consiglio di Stato abbia intimato all’Amministrazione di riconsiderare nel computo delle spese ammissibili a contributo anche quelle riferite alle aree di Gricignano d’Aversa, così come invece pretende la DE.VI. INDUSTRIA TESSILE s.r.l. con argomentazioni condivise dal primo giudice. ” (così, testualmente, a pag. 22 dell’atto di appello). Sostiene quindi il ministero appellante che “ (u)na diversa valutazione e interpretazione generale delle motivazioni sopra illustrate, del resto, ingenererebbe il rischio di un contrasto di giudicati tra due pronunce del medesimo Consesso che, in qualche modo, risultano collegate per avere indicato all’Amministrazione gli elementi per una corretta valutazione istruttoria: non, dunque, una revoca totale delle agevolazioni, ma la necessità di una ponderazione sulle effettive ricadute in termini produttivi ed occupazionali degli investimenti effettivamente realizzati, ma sempre nei limiti delle spese sostenute nella nuova localizzazione, nonché quelle già sostenute per l’urbanizzazione della zona A.S.I. che erano risultate effettivamente realizzate ” (così ancora, testualmente, a pag. 22 dell’atto di appello).
11. – La società De.Vi. nel costituirsi nel presente giudizio di appello, anzitutto, chiede che venga disposta la riunione del presente giudizio con l’appello n. R.g. 9940/2023 proposto dal Ministero contro la società IC FA S.r.l., in quanto con i due gravami il ministero appellante chiede la riforma di due sentenze di primo grado dal contenuto pressoché identico.
Nel merito la società appellata contesta analiticamente le prospettazioni fatte proprie dall’amministrazione nel proporre il mezzo di gravame e ne chiede la reiezione stante l’infondatezza delle censure dedotte e la correttezza della decisione assunta dal giudice di prime cure.
A tal proposito, in disparte le questioni che attengono alla esistenza o meno di un accordo tra il ministero appellante e la società la cui conferma determinerebbe, inevitabilmente, l’illegittimità del provvedimento ministeriale impugnato con il ricorso di primo grado, va rilevato che, con effetto assorbente in ordine al presente giudizio, con la sentenza qui oggetto di appello il TAR ha accolto il ricorso, limitandosi ad accertare la (sola) violazione da parte del Ministero della previsione di cui all’art. 7 l. 241/1990, per non aver consentito alla società De.Vi. di presentare le proprie osservazioni nel corso del procedimento che ha dato luogo all’adozione dell’atto di revoca, ritenuto dalla stessa amministrazione quale atto dovuto e di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6619 del 2022.
Da qui la richiesta di reiezione del mezzo di gravame proposto dal Ministero.
12. – Le parti in entrambi i giudizi hanno presentato memorie, anche di replica, con documenti e note d’udienza, confermando le conclusioni che avevano già illustrato negli atti processuali.
13. – In via preliminare il Collegio deve farsi carico di scrutinare l’istanza di riunione dei due processi, costituendo peraltro questione rilevabile d’ufficio.
Va a tal proposito rammentato, in via generale e per completezza espositiva, che nel processo amministrativo, con riferimento al grado di appello, sussiste l'obbligo per il giudice di disporre la riunione degli appelli allorquando questi siano proposti avverso la stessa sentenza (art. 96, comma 1, c.p.c.), mentre in tutte le altre ipotesi la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame con l'unica eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2018 n. 3109).
Può rilevarsi che, nel caso di specie, la vicenda fattuale si presenta identica per entrambi i giudizi, che attengono alla medesima controversia sostanziale (analoga in fatto e perfettamente identico in diritto) e hanno quale bersaglio due sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la AN (n. 5876/2023 e 6012/2023) dal contenuto decisionale pressoché tra di loro sovrapponibile.
Deriva da quanto sopra, in ragione dell’acclarata identità della vicenda sottesa ai due contenziosi qui in esame e alla parziale identità dei soggetti che ne sono coinvolti, che va disposta la riunione del ricorso in grado di appello n. R.g. 292/2024 al ricorso in grado di appello n. R.g. 9940/2023, in quanto quest’ultimo ricorso (in appello) è stato proposto in epoca antecedente rispetto al precedente, perché siano decisi in un unico contesto processuale e ciò sia per evidenti ragioni di economicità e speditezza dei giudizi sia al fine di prevenire la possibilità (eventuale) di un contrasto tra giudicati (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2021 n. 2727 nonché Sez. IV, 7 gennaio 2013 n. 22 e 23 luglio 2012 n. 4201).
14. – L’appello proposto (con due distinti ricorsi) dal Ministero con riferimento ad entrambe le sentenze deve essere accolto in ragione delle seguenti considerazioni.
Va anzitutto osservato che entrambe le sentenze qui oggetto di appello (la n. 5876 del 30 ottobre 2023 per il ricorso n. R.g. 3440/2023 proposto dalla società De.Vi. Industria Tessile S.r.l. e la n. 6012 del 6 novembre 2023 per il ricorso n. 3441/2023 proposto dalla società IC FA S.r.l.) hanno accolto i rispettivi ricorsi ritenendo fondata, con effetto assorbente relativamente agli altri motivi dedotti, la censura con la quale ciascuna delle due società aveva contestato la legittimità dei due provvedimenti adottati dal Ministero delle imprese e del Made in AL (n. 382 del 20 febbraio 2023 e n. 590 del 3 marzo 2023), aventi ad oggetto la non ammissione a contribuzione degli investimenti produttivi realizzati nelle aree di interesse per ciascuna società coinvolte nel contratto di programma stipulato il 20 dicembre 2001 da cinque imprese consorziate (tra le quali le odierne appellate) con il Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di un investimento produttivo, in parte erogato, su terreni che erano stati oggetto di procedura espropriativa e poi dell’accordo stipulato a suo tempo ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990 e del quale sopra si è dato conto (poi dichiarato parzialmente nullo da questo Consiglio di Stato con sentenza n. 6619/2022), per non avere consentito loro di partecipare ai procedimenti conclusi con l’adozione dei due provvedimenti di ritiro.
In via preliminare risulta essere decisivo ai fine della definizione della controversia e del corretto inquadramento della complessa vicenda (che, proprio per questa ragione, si è ritenuto doveroso rappresentare analiticamente, pur se bene conosciuta da tutte la parti, nella prima parte della presente sentenza) l’acclaramento dell’esistenza di un accordo transattivo tra le odierne società appellate e il Ministero e ciò per effetto di quanto è stato affermato nella sentenza di questo Consiglio di Stato 13 agosto 2020 n. 5011. Infatti al punto 3.1 della predetta sentenza è chiaramente affermato, nel dichiarare l’improcedibilità degli appelli (proposti nei confronti delle sentenze con le quali il TAR per la AN ha respinto i ricorsi proposti dalle società interessate nei confronti degli atti ministeriali di revoca dei contributi concessi ed erogati alle imprese sottoscrittrici del contratto di programma) per difetto di interesse, che “ (n)el corso del giudizio è stato stipulato un accordo transattivo tra le società appellanti e il Ministero ”.
Va poi ricordato che il Consiglio di Stato nella rammentata sentenza del 2020, sempre al punto 3.1, ha avuto modo di descrivere il contenuto di tale accordo, nel quale era “ (…) previsto quanto segue. Con riguardo alla Società De.Vi: i) le spese sostenute dalla società sono state pari ad euro 1.590.683,25, di cui euro 895.612,93, relative alla sede di Gricignano di Aversa ed euro 695.070,32, relativi alla sede di Frattamaggiore; ii) le prime spese sono state riconosciute nelle misure di euro 180.682,09, in quanto relative ad opere di urbanizzazione dell’area consortile effettivamente realizzate e rimaste nel pieno utilizzo delle altre imprese consorziate ubicate nella medesima area; iii) le seconde spese sono state riconosciute nella misura di euro 691.861,23. Con riguardo alla Società IC: i) le spese sostenute dalla società sono state pari ad euro 4.417.8996, 80, di cui euro 1.699.124,08, relative alla sede di Gricignano di Aversa ed euro 2.718.772,72 relativi alla sede di Teverola; ii) le prime spese sono state riconosciute nella misura di euro 295.162,60, in quanto relative ad opere di urbanizzazione dell’area consortile effettivamente realizzate e rimaste nel pieno utilizzo delle altre imprese consorziate ubicate nella medesima area; iii) le seconde spese sono state riconosciute nella misura di euro 2.819.974,57 ”.
A quanto sopra nella ridetta sentenza era testualmente aggiunto quanto segue: “ (a)lla luce di tale accordo entrambe le parti appellanti hanno dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Deve, pertanto, essere dichiarata l’improcedibilità degli appelli proposti ”.
E’ importante precisare che gli appelli definiti con la sentenza n. 5011/2020 riguardavano strumenti di gravame proposti sia dal Ministero che dalla RE AN. Con riferimento agli appelli proposti dal Ministero la dichiarazione di improcedibilità ha definito quella parte del giudizio, mentre, con riferimento agli appelli proposti dalla RE AN, il Consiglio di Stato, sempre nella sentenza n. 5011/2020, “ ha ritenuto fondata la pregiudiziale eccezione in rito sollevata dalla medesima RE, riconoscendo la giurisdizione in capo all’A.G.O. in ordine alle domande giudiziali proposte in primo grado dalle ricorrenti, sulla base della lesione dell’aspettativa e della libertà negoziale del privato (rectius, le società ricorrenti) che ha fatto affidamento sulla sussistenza dei comportamenti coerenti ” (così, testualmente, al punto 3.3 della sentenza n. 5794/2023)
Come è a tutte le parti altrettanto noto, la sentenza del Consiglio di Stato 13 agosto 2020 n. 5011 è stata sottoposta a giudizio di revocazione (n. R.g. 8515/2020) promosso dalle odierne società appellate (IC Manufacture S.r.l. e De.Vi. Industria Tessile S.r.l.) che è stato dichiarato inammissibile con sentenza del Consiglio di Stato 13 giugno 2023 n. 5794.
Val la pena di ricordare che detta sentenza, nello scrutinare i cinque complessi motivi di impugnazione in revoca e quindi deducendo errori di fatto revocatori ex art. 395, n. 4) e n 5) c.p.c. (in sintesi richiamati nella sentenza n. 5794/2023 come segue: “ 1) Violazione dell’art. 106, primo comma, c.p.a. in relazione all’art. 395, n. 4, c.p.c., per omesso esame dell’appello principale delle imprese ricorrenti; 2) Violazione dell’art.106 primo comma c. p.a. in relazione all’art.395 n.4 c.p.c. per omesso esame delle eccezioni delle società appellanti di tardività dell’appello della RE per violazione dell’art. 96 c.p.a.; 3) Violazione degli art. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. in relazione all’art.35 n. 1) c.p.a per mancata rilevazione d’ufficio della irricevibilità dell’appello autonomo della RE risultante dalle ricevute di ritorno e dalle memorie delle società appellanti; 4) Violazione degli art. 106, primo comma, c.p.a. e 395, nn. 4 e 5, c.p.c, per omesso esame dell’appello principale delle società contro la sentenza di primo grado e del precedente giudicato inter partes ; 5) Ulteriore violazione degli art. 106 c.p.a., e 395, n. 5, c.p.c. per contraddittorietà della sentenza n. 5011 del 13/08/2020 con i precedenti giudicati inter partes”), ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione proposto “ in quanto nessuno dei vizi denunciati può ricondursi alla nozione di “errore di fatto” rilevante per come descritta e derivante dalle disposizioni recate dall’art 395 c.p.c. nn. 4) e 5) ” (così, testualmente, al punto 5, della sentenza n. 5794/2023), aggiungendo che comunque “( …) non costituisce, infine, motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il Giudice, nell'esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Consiglio di Stato sez. IV, 06/07/2022, n.5622; cfr. anche Consiglio di Stato sez. IV, 21/04/2022, n. 3022 che ha precisato come “L'errore di fatto che giustifica la revocazione di una sentenza amministrativa deve tradursi nell'omessa pronuncia su una censura o su un'eccezione, e non su argomentazioni proposte dalla parte a sostegno della censura o dell'eccezione”) ” (così, testualmente, sempre al punto 5 della richiamata sentenza del 2023). Inoltre ai punti 5.2.3. e 5.2.4. la sentenza n. 5973/2023 ha affrontato anche il tema risarcitorio sollevato dalle società ricorrenti in revocazione con riferimento al contenuto della sentenza revocanda (unico perimetro contestativo oggetto del mezzo proposto trattandosi di strumento di revocazione e non di appello nei confronti di una sentenza di primo grado, di talché si presenta – quantomeno – non condivisibile la percezione fatta propria sull’argomento dal primo giudice nel presente giudizio) concludendo per l’inammissibilità anche di tali ulteriori motivi sollevati.
In ragione di quanto sopra e dell’intervenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza del Consiglio di Stato n. 5011/2020, deve (a questo punto) ritenersi, quale “fatto notorio”, che tra le parti sia stato concluso il più volte citato (negli atti processuali del presente giudizio, anche al fine di contestarne la concreta esistenza) accordo transattivo menzionato nelle convergenti dichiarazione delle parti da cui è scaturita una sentenza processuale di improcedibilità (e derivante dagli atti di accettazione di accordi bonari depositati in atti cfr. 30/7/2019 De.Vi nel fascicolo 6721 del 2015 ed analogo deposito da parte di IC di accettazione di accordo bonario 30/7/2019 nel fascicolo 6728/2015), mentre questione diversa e irrilevante nel presente giudizio (perché eventualmente relativa all’azione amministrativa futura) è quella della sua formalizzazione in altri atti.
Tale sentenza di improcedibilità da una parte va eseguita rimuovendo la revoca dell’agevolazione (come avvenuto da parte dell’amministrazione) dall’altra ricostruendo il dovuto nel prosieguo dell’azione amministrativa, tenendo conto delle coordinate della sentenza che però resta una sentenza processuale che ha pronunciato un’improcedibilità sul presupposto del raggiungimento di un accordo e non “formalmente” una cessazione della materia del contendere con effetti rigorosamente vincolanti nel merito (si riporta l’inciso della sentenza n. 5011 del 2020 “ Alla luce di tale accordo entrambe le parti appellanti hanno dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Deve, pertanto, essere dichiarata l’improcedibilità degli appelli proposti ”).
Il punto coperto da giudicato è quindi l’esistenza dell’accordo ma la sentenza non ne accerta la satisfattività, prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso essendosi il Ministero impegnato, sul presupposto dell’accordo, ad eliminare l’atto pregiudizievole ai privati ed a riconoscere le spese agevolabili medio tempore effettuate.
15. – Orbene tale precisazione riferita all’esistenza dell’accordo transattivo tra le parti assegna un ruolo giuridico diverso, rispetto a quello che gli hanno attribuito le imprese oggi appellate (volte a reclamare un puntuale quantum “cristallizzato” in sentenza), del procedimento che ha condotto il Ministero ad adottare gli atti di revoca oggetto dei ricorsi di primo grado accolti dal TAR per la AN, di talché tali provvedimenti di ritiro assumono la seguente duplice e coordinata valenza:
- per un verso i due atti di revoca sono stati assunti in esecuzione (anche apertamente dichiarata nel corpo di ciascun atto) della sentenza del Consiglio di Stato n. 5011/2020, ormai passata in cosa giudicata, nella parte in cui il giudice di appello, preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti e teso a regolare i economici discendenti dal contratto di programma a suo tempo sottoscritto e ai successivi complessi sviluppi dell’intera vicenda (come sopra sono stati analiticamente riprodotti) e dell’investimento che ne conseguiva e che ne è concretamente conseguito, ha ritenuto (e ha nel contempo dichiarato) che tale accordo transattivo ben poteva considerarsi satisfattivo per le parti riaprendo la questione delle spese agevolabili, di talché l’impegno ministeriale ad erogare gli importi pari alle somme versate dalle controparti per l’acquisto dei macchinari e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria effettuate;
- nello stesso versante riepilogativo pare evidente che siffatto decisum giudiziale comportasse, per la sua ottemperanza la rimozione degli atti ancora esistenti che si ponevano d’ostacolo alla realizzazione del contenuto dell’accordo, al fine di avviare un nuovo procedimento volto ad adottare un nuovo provvedimento (ovvero nuovi provvedimenti separati destinati a ciascuna delle due imprese oggi convolte nel presente contenzioso) che contenesse la concretizzazione del contenuto dell’accordo, rendendolo finalmente esecutivo;
- sotto altro versante, dunque, i due atti di revoca non costituiscono, nella sostanza e giuridicamente, atti sfavorevoli in capo alle società destinatarie di tali provvedimenti, atteso che, al contrario, rappresentano espressione della manifestazione di volontà del Ministero di ottemperare (all’un tempo) all’accordo transattivo e alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5011/2020, eliminando ogni precedente ostacolo provvedimentale all’avvio del nuovo procedimento teso ad adottare il provvedimento (o i provvedimenti) di attuazione del richiamato accordo nei termini che saranno divisati nell’azione amministrativa futura in coerenza con gli atti di accettazione dell’accordo bonario prima menzionati.
Non è dunque condivisibile la valutazione operata dal primo giudice con riferimento alla censura di violazione dell’art. 7 l. 241/1990, in quanto:
- per un verso si tratta di atti adottati in esecuzione di un giudicato;
- sotto altro versante non presentano contenuto sfavorevole o pregiudizievole alle imprese interessate, attenendosi al percorso esecutivo tracciato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5011/2020, al fine di realizzare, amministrativamente, il contenuto dell’accordo transattivo qui più volte richiamato;
- in ogni caso e sotto tale ultimo profilo interverrebbe in favore della legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, al fine di ritenere non invalidante il deficit partecipativo delle società interessate, la previsione di cui all’art. 21- octies , comma 2, secondo periodo, l. 241/1990 non emergendo alcuna dimostrazione della rilevanza della mancata partecipazione delle imprese al procedimento che ha dato luogo all’adozione dei due atti di revoca.
Per le suelencate ragioni merita accoglimento il motivo di appello (il primo, con riferimento sia al primo che al secondo profilo di doglianza sollevati dall’appellante ministero) con il quale il Ministero contesta (in entrambi i ricorsi in appello) la correttezza delle (due) sentenze di primo grado che hanno condiviso la censura dedotta dalle ricorrenti circa la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, di talché dette sentenze meritano di essere entrambe riformate.
16. – Tali conclusioni travolgono, non rendendo necessaria ulteriore pronuncia articolata, sia il terzo profilo di doglianza contenuto nel primo motivo di appello sia l’intero secondo motivo di appello.
Con riferimento al terzo profilo di doglianza contenuto nel primo motivo di appello il Ministero sostiene che le due sentenze sarebbero errate (anche) “ nella parte in cui attribuisc (ono) alle somme dovute dall’Amministrazione natura risarcitoria ”, atteso che sarebbe “ stato ormai definitivamente accertato che, le ragioni per le quali l’investimento della controparte non ha avuto buon fine, risiedono nella mancata assegnazione delle aree, che, come dimostra la vicenda giudiziaria sopra descritta, appare tutta ascrivibile alla responsabilità della regione AN ” (così, testualmente, a pag. 9 dei due ricorsi in appello).
Ad avviso del Collegio, tuttavia, tale vicenda esula dall’ambito del presente giudizio, il cui perimetro valutativo è peraltro fortemente condizionato dalla circostanza che gli atti di revoca impugnati, per come si è sopra già ampiamente ricordato, costituiscono esclusivamente il doveroso presupposto per l’avvio del procedimento teso all’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5011/2020 che, al momento in cui si assume la presente decisione e per quel che risulta a questo Giudice, non è stato ancora definito, di talché questo giudice d’appello non può decidere su poteri non ancora (compiutamente) esercitati da parte dell’amministrazione, nel rispetto del principio desumibile dall’art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a. (“ In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (…) ”).
D’altronde non è un mistero per le parti del presente giudizio che questo Consiglio di Stato con sentenza 22 luglio 2022 n. 6619 ha affermato (nell’ultimo periodo del punto 7: “ Per le ragioni, le sentenze impugnate devono essere riformate nella parte in cui hanno accertato la responsabilità risarcitoria della RE, dal momento che il diritto all’eventuale risarcimento del danno resta condizionato dall’esito della riedizione del potere da parte del Ministero nei termini innanzi precisati ”) che, laddove dovesse essere individuata la sussistenza dei presupposti per disporre il risarcimento del danno, questo incomberà esclusivamente a carico della RE AN al netto di quanto riconosciuto dal Ministero a titolo di spesa ammissibile dell’investimento.
Quanto sopra, ad avviso del Collegio, scioglie i dubbi sollevati dal Ministero con il secondo motivo di appello.
17. – Resterebbe a questo Giudice analizzare sia le eccezioni preliminari sollevate dalle imprese nel presente giudizio sia gli ulteriori motivi di ricorso ritenuti assorbiti dal primo giudice.
Ma su entrambi gli aspetti processuali (ed è per questo che solo in conclusione di motivazione della sentenza si affrontano temi asseritamente preliminari) pesano in senso decisivo sia i complessi fatti che hanno dato luogo al presente contenzioso, come sopra ampiamente riepilogati, sia l’acclaramento della esistenza e piena validità dell’accordo transattivo (anche per effetto del passaggio ingiudicato della sentenza n. 5011/2020), elementi entrambi in grado di travolgere la rilevanza delle eccezioni preliminari (asseritamente paralizzanti) sollevate dalle imprese nella presente sede di appello sia gli ulteriori motivi di ricorso non scrutinati dal giudice di primo grado perché ritenuti assorbiti, con particolare riferimento al valore giuridico dei due atti di revoca oggetto di (doppio) ricorso annullatorio in primo grado ai quali deve assegnarsi il peculiare ruolo di strumenti di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5011/2020, il cui contenuto non è stato neppure inciso dalla Corte di Cassazione che, a propria volta e sempre con riferimento alla appena richiamata sentenza del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 15532/2022 ha dichiarato l’estinzione del giudizio, pure dinanzi ad essa introdotto con apposito ricorso, per rinuncia da parte dell’appellante.
18. - La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e, per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022 n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
19. – In conclusione i due appelli proposti dal Ministero vanno riuniti e quindi accolti, essendo fondate le censure dedotte dalla difesa erariale come sopra si è precisato, di talché le sentenze oggetto di appello debbono essere entrambe riformate con reiezione dei ricorsi proposti in primo grado.
Ritiene il Collegio che, stante la complessità degli argomenti che sono stati oggetto di contenzioso, con riferimento ad entrambi i giudizi riuniti, sussistano i presupposti per l’applicazione dell’istituto processuale di cui all’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., che consente la compensazione delle spese di lite riferite al doppio grado di giudizio (essendo doverosa tale pronuncia e con tale formula, pur se anche in primo grado le spese erano già state compensate, stante la riforma in sede di appello di entrambe le sentenze) fra tutte le parti in contenzioso.
Va accolta l’istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti avanzata dall’Avvocatura dello Stato ex art. 39 c.p.a. e 89 c.p.c. nei termini richiesti (e quindi con cancellazione dell’espressione “ Conclusione alla quale l’amministrazione giunge in violazione del dovere di lealtà processuale, mediante una narrazione dei fatti viziata da dolo o colpa grave ”) ma senza alcuna penalità trattandosi di espressioni che da una parte sono attinenti alla complessa materia trattata nel processo e dall’altra denotano solo un eccesso di passione nell’attività defensionale (sconveniente ma non offensiva).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli (R.g. nn. 9940/2023 e 292/2024), come indicati in epigrafe:
1) dispone la riunione del ricorso in grado di appello n. R.g. 292/2024 al ricorso in grado di appello n. R.g. 9940/2023;
2) accoglie entrambi gli appelli e, per l’effetto, riforma le sentenze del TAR per la AN, sede di Napoli, Sez. III, 30 ottobre 2023 n. 5876 e 6 novembre 2023 n. 6012, respingendo i rispettivi ricorsi proposti in primo grado;
3) accoglie per quanto di ragione e nei limiti precisati l’istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti avanzata dall’Avvocatura dello Stato e riportata in parte motiva;
4) compensa le spese del doppio grado di giudizio riferimento ad entrambi i ricorsi in appello qui riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Toschei | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO