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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
NI ALDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 58/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- RIGETTO ISTANZA n. - IVA-REGIMI SPECIALI 2023
- CONF. RIGETTO n. - IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'atto dell'A.E. di Trento, con la quale le veniva comunicato il mancato possesso dei requisiti per poter escludere il versamento dell'IVA, ai fini dell'immatricolazione di tre veicoli con i regime del margine, nonché il successivo provvedimento di conferma di rigetto, con il quale l'Ufficio stesso le comunicava che l'ulteriore documentazione prodotta era inidonea ad attestare l'assolvimento dell'imposta e la provenienza delle autovetture.
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva:
1. Violazione di legge e/o eccesso di potere (violazione del principio di neutralità dell'IVA);
2. Violazione della tutela dell'affidamento, sulla scorta della prassi emanata dall'A.E., in quanto, nonostante le indicazioni fornite dagli uffici fiscali di procedere con speditezza per consentire una tempestiva immatricolazione, le stesse sono state richieste il 01.03.2023 e sono state consentite a decorrere dal
17.04.2023;
3. Violazione dei criteri espressi dalla giurisprudenza in relazione ai “limiti oltre i quali non può spingersi l'azione privata in punto di esame della diligenza fiscale dei propri fornitori”;
4. Onere della prova gravante sulla convenuta e non sul contribuente;
5. Illegittimità delle comunicazioni impugnate in quanto sottoscritte da funzionario privo di potere.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto gli atti emanati sono privi del contenuto minimo obbligatorio per essere considerati impugnabili;
secondo l'Ufficio, la contribuente avrebbe dovuto presentare istanza per il rimborso dell'IVA già versata ed eventualmente impugnare il diniego espresso o tacito.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto la ricorrente non avrebbe potuto fruire del regime del margine, non avendo dimostrato di aver usato la “diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità del caso concreto, al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne sorgere il sospetto”.
La CGT di I° dichiarava il ricorso inammissibile, richiamando il principio giurisprudenziale (Cass. SS.UU.,
Ord. N. 2147/2024) secondo cui, in tema di atti impugnabili, tassativamente elencati nell'art. 19 D.Lgs. n.
546/92, pur non precludendo la facoltà di impugnare altri atti, in omaggio ai principi di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., l'impugnazione può essere ammessa solo in presenza di “atti con i quali l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, e che tale atto, anche senza la necessità che la pretesa si manifesti in forma autoritativa, sempre riferibile ad un determinato rapporto tributario, sia immediatamente lesivo dei diritti del contribuente”.
Osservavano i primi giudici come nel caso di specie le comunicazioni impugnate difettino radicalmente di qualsiasi profilo impositivo o immediatamente lesivo dei diritti del contribuente, con la conseguenza che si tratti di atti non autonomamente impugnabili.
Appellava la contribuente, per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'obbligo di motivazione ex artt. 36 D.Lgs. n. 546/92 e 132 c.p.c. ed anche del novellato art. 122 c.p.c. per contestuale carenza di chiarezza ed (eccessiva) sinteticità.
2. Erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 laddove non ha ravvisato, nel o negli atti impugnati, un atto impugnabile in via autonoma ovvero facoltativa e ciò in contrasto con unanime giurisprudenza.
3. Sulla incostituzionalità della norma di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 546/92 nella parte in cui non consente la possibilità di rimessione al giudice di prime cure del giudizio in ipotesi di revisione, nel grado di appello, della sentenza di primo grado in punto inammissibilità (Principio del doppio grado di giudizio).
L'appellante chiede:
- In via pregiudiziale, come meglio descritto in narrativa, sollevare questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 59 D.Lgs. n. 546/92 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non è prevista la possibilità di rimessione al giudice di prime cure del giudizio in ipotesi di revisione, nel grado di appello, della sentenza di primo grado dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso;
- Nel merito, riformare la sentenza n. 474, Sez. II, del 30.09.2024 (dep. 03.10.2024) resa dalla C.G.T. di I° di Trento per le ragioni e i motivi anche di nullità addotti nel sopraesteso atto e, per l'effetto, disporre l'annullamento dei due provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate e concernenti il rigetto e la conferma di rigetto di immatricolazione di due veicoli;
riformare la sentenza anche in ordine alla condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado ed, infine, condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso/ restituzione dell'indebito, ovvero delle somme versate dalla contribuente ai fini IVA, pari ad € 13.560,66, oltre interessi dal giorno del versamento (30.03.2023).
Si costituiva l'Ufficio, che chiedeva il rigetto dell'appello e, in denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse le comunicazioni de quibus “atti impugnabili”, rigettarle nel merito.
In corso di causa, l'appellante depositava memoria illustrativa dd 22 gennaio 2026.
All'esito della pubblica udienza di discussione di data 02 febbraio 2026, la causa veniva decisa, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di censura, riguardante l'omessa motivazione, ovvero la motivazione apparente della sentenza di primo grado.
L'appellante articola il motivo di ricorso in tre punti:
1. Inidoneità della motivazione ad esprimere le ragioni su cui si fonda la decisione e quindi violazione dell'obbligo, per il giudice, indicare analiticamente le ragioni per le quali, innanzi ai diversi scenari analitici e di spiegazione della vicenda prospettai dalle parti, il giudicante abbia scelto quelle che hanno determinato la decisione.
2. L'omesso esame delle situazioni nelle quali la possibilità di impugnazione di determinati atti, non elencati nell'art. 19 D.Lgs n. 546/92, possa derivare da un interesse ad agire del contribuente (art. 100 c.p.c.), in quanto produttivi di effetti pregiudizievoli per quest'ultimo, con conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e 6 Convenzione EDU.
3. Il difetto, nella motivazione, della disamina e comprensione della reale natura (afflittiva) degli atti oggetto di gravame, che presentano quelle specifiche caratteristiche palesanti l'esistenza di un interesse della contribuente alla loro autonoma impugnazione, in quanto contengono una ben precisa pretesa tributaria da assolvere onde ottenere la disponibilità dei propri beni.
Tutti i profili della doglianza sono peraltro infondati: il primo giudice ha infatti motivato, sia pure in modo conciso, con chiarezza e precisione, le ragioni della decisione ed il percorso logico giuridico seguito è immune da vizi, avendo ritenuto, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, che le due comunicazioni di rigetto e di conferma del rigetto non fossero autonomamente impugnabili, escludendo che le stesse abbiano un contenuto impositivo diretto, né immediatamente lesivo dei diritti della contribuente.
Una tale decisione implica un esame della natura e della funzione degli atti impugnati, in relazione al loro contenuto precettivo, palesandosi non necessaria la valutazione delle questioni di merito, che riguarda invece il profilo della fondatezza della pretesa tributaria azionata: per tali ragioni, le censure relative al difetto ovvero all'apparenza di motivazione sono infondate.
Deve essere ora affrontata la questione relativa all'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Secondo la ricorrente, le due comunicazioni di rigetto e di conferma del rigetto sono autonomamente impugnabili, poiché, “seppur non specificamente indicati dal legislatore, racchiudono in sé una pretesa tributaria definita ovvero impongono comportamenti cogenti in capo al contribuente in ordine all'imposizione fiscale.”
Nel caso di specie, con tali atti l'Agenzia delle entrate aveva comunicato a Nominativo_1, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Ricorrente_1, che l'immatricolazione di tre autovetture di provenienza tedesca (telai n. WV2ZZZSTZNH007412, WV2ZZZ7HZDH021500 e WV2ZZZ7HZJH109912) non potevano beneficiare del regime IVA previsto per i beni usati (regime del margine) ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 41/95.
Condizione espressa per l'immatricolazione era il pagamento integrale dell'IVA (cosa in seguito avvenuta, al fine di consentire l'immatricolazione e la vendita dei veicoli).
Sostiene l'appellante che tali comunicazioni hanno natura sostanziale di atti di imposizione diretta, lesivi dei diritti della contribuente, in quanto obbligata al versamento del tributo, per raggiungere l'obiettivo finale
(immatricolazione in Italia di veicoli usati di provenienza intracomunitaria a titolo oneroso), in una sorta di sistema solve et repete.
A parere dell'appellante, dunque, il carattere lesivo intrinseco negli atti impugnati risiederebbe proprio nel danno economico che il mancato completamento dell'iter amministrativo comporta in ipotesi di omissione del versamento dell'imposta: dalla produzione di tali effetti deriverebbe la considerazione della qualifica provvedimentale degli atti in questione, apparendo chiaro il loro contenuto precettivo, sotto il profilo sia formale che sostanziale, e quindi la loro autonoma impugnabilità, al di là delle tipizzazioni di cui all'art. 19
D.Lgs. n. 546/92.
Vengono richiamate alcune sentenze di merito (CTP Crotone, n. 107/1/2022, CGT di I° Campobasso n.
623/2/2023 ed altre, indicate nella Memoria illustrativa) dalle quali emerge un'interpretazione estensiva in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione, sempre con riferimento al diritto di difesa ed all'interesse ad agire, anche “per consentire al contribuente una tutela immediata, qualora possa determinarsi sulla sfera del contribuente una situazione pregiudizievole”. Ulteriori ragioni per le quali sussisterebbe l'ammissibilità di impugnazione, risiedono nel fatto che:
1. le comunicazioni impugnate non prevedono alcun ulteriore e successivo atto/provvedimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in che confermerebbe la natura provvedimentale di tali atti;
2. il contenuto precettivo e la perentorietà dei provvedimenti impugnati appare chiara nel loro contenuto testuale: provengono da un potere pubblico, vengono sempre notificati a mezzo PEC, viene indicato il quantum debeatur, sono motivati, viene indicata la modalità di pagamento ed il responsabile del procedimento, viene indicato l'effetto in caso di pagamento o di mancato pagamento del tributo.
Sussisterebbe quindi in capo all'appellante l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. e la negazione di tale interesse violerebbe il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost.
Ritiene il Collegio di non poter condividere le tesi di parte appellante, sopra riassunte, sia sul piano della efficacia impositiva e autoritativa degli atti oggetto di impugnazione, sia su quello dell'asserita lesione, sul piano economico o su quello del diritto alla difesa.
Relativamente alla loro natura impositiva, si rileva che nel caso di specie le comunicazioni dell'Ufficio si inseriscono in procedimenti amministrativi di competenza di altri enti (Ministero dei Trasporti, che provvede alle immatricolazioni dei veicoli) per i quali sussistono comunque gli ordinari mezzi di impugnazione per via gerarchica ovvero dinnanzi al Giudice amministrativo o con ricorso al Capo dello Stato.
Tali atti sono consistiti nell'informare la contribuente circa l'insussistenza dei presupposti per potersi avvalere della misura agevolativa di esclusione dal versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 36 del D.L. 23.11. 1995, n.
41, mediante Modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” ai fini dell'immatricolazione e voltura di tre autovetture: è incontestato che la valutazione dell'Ufficio si era basata sui dati e sulle informazioni provenienti dalla stessa contribuente al momento di presentazione dell'istanza, nonché su ogni altra acquisizione ritenuta rilevante.
E' pertanto difficile considerare il contenuto di tali atti alla stregua di un provvedimento impositivo, con il quale l'A.E. ordina autoritativamente al contribuente il versamento di imposte e/o sanzioni già accertate, con la (necessaria) prospettiva di ulteriori provvedimenti di riscossione a carico dello stesso.
E' scarsamente rilevante che le comunicazioni de quibus non contengano elementi tipici degli atti impugnabili
(termine entro il quale proporre il ricorso, l'indicazione della Corte competente, modalità e adempimenti, ecc.) in quanto – anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ord. N. 2147/2024) – il focus del problema deve essere fissato “non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, ma alle categorie cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, in quanto producono gli stessi effetti giuridici…”.
Sul piano della asserita lesività degli atti impugnati, è vero che nel caso di specie la contribuente è stata costretta a versare l'IVA per intero, al fine di raggiungere i propri legittimi obiettivi amministrativi e commerciali, ma questo non può costituire, a differenza di quanto prospettato della contribuente, una lesione dei diritti soggettivi in capo alla stessa, né un danno, tantomeno ingiusto: infatti rientra nelle funzioni e nei poteri dell'A.
E. quella di verificare di volta in volta, in presenza di istanze a ciò finalizzate, la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell'IVA.
Per concludere sul punto, si può affermare che l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nell'interpretazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, sussiste solo riguardo agli atti aventi natura provvedimentale, cioè idonei a modificare unilateralmente e in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari: solo in presenza di tali condizioni sorge un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile in capo al contribuente. Ovviamente diverso è il caso in cui, una volte versata l'IVA per intero, l'Ufficio opponga il rifiuto, espresso o tacito, del rimborso richiesto, rientrando pacificamente questa ipotesi nella espressa previsione di cui all'art. 19 lett. g) L.gs. n. 546/92.
Per le suddette ragioni, va pertanto confermata la sentenza appellata, con assorbimento di ogni altra questione, trattandosi di decisione su una questione preliminare di rito.
Le spese possono essere compensate, in relazione alla novità e complessità delle quetioni versate in causa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
NI ALDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 58/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- RIGETTO ISTANZA n. - IVA-REGIMI SPECIALI 2023
- CONF. RIGETTO n. - IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'atto dell'A.E. di Trento, con la quale le veniva comunicato il mancato possesso dei requisiti per poter escludere il versamento dell'IVA, ai fini dell'immatricolazione di tre veicoli con i regime del margine, nonché il successivo provvedimento di conferma di rigetto, con il quale l'Ufficio stesso le comunicava che l'ulteriore documentazione prodotta era inidonea ad attestare l'assolvimento dell'imposta e la provenienza delle autovetture.
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva:
1. Violazione di legge e/o eccesso di potere (violazione del principio di neutralità dell'IVA);
2. Violazione della tutela dell'affidamento, sulla scorta della prassi emanata dall'A.E., in quanto, nonostante le indicazioni fornite dagli uffici fiscali di procedere con speditezza per consentire una tempestiva immatricolazione, le stesse sono state richieste il 01.03.2023 e sono state consentite a decorrere dal
17.04.2023;
3. Violazione dei criteri espressi dalla giurisprudenza in relazione ai “limiti oltre i quali non può spingersi l'azione privata in punto di esame della diligenza fiscale dei propri fornitori”;
4. Onere della prova gravante sulla convenuta e non sul contribuente;
5. Illegittimità delle comunicazioni impugnate in quanto sottoscritte da funzionario privo di potere.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto gli atti emanati sono privi del contenuto minimo obbligatorio per essere considerati impugnabili;
secondo l'Ufficio, la contribuente avrebbe dovuto presentare istanza per il rimborso dell'IVA già versata ed eventualmente impugnare il diniego espresso o tacito.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto la ricorrente non avrebbe potuto fruire del regime del margine, non avendo dimostrato di aver usato la “diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità del caso concreto, al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne sorgere il sospetto”.
La CGT di I° dichiarava il ricorso inammissibile, richiamando il principio giurisprudenziale (Cass. SS.UU.,
Ord. N. 2147/2024) secondo cui, in tema di atti impugnabili, tassativamente elencati nell'art. 19 D.Lgs. n.
546/92, pur non precludendo la facoltà di impugnare altri atti, in omaggio ai principi di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., l'impugnazione può essere ammessa solo in presenza di “atti con i quali l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, e che tale atto, anche senza la necessità che la pretesa si manifesti in forma autoritativa, sempre riferibile ad un determinato rapporto tributario, sia immediatamente lesivo dei diritti del contribuente”.
Osservavano i primi giudici come nel caso di specie le comunicazioni impugnate difettino radicalmente di qualsiasi profilo impositivo o immediatamente lesivo dei diritti del contribuente, con la conseguenza che si tratti di atti non autonomamente impugnabili.
Appellava la contribuente, per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'obbligo di motivazione ex artt. 36 D.Lgs. n. 546/92 e 132 c.p.c. ed anche del novellato art. 122 c.p.c. per contestuale carenza di chiarezza ed (eccessiva) sinteticità.
2. Erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 laddove non ha ravvisato, nel o negli atti impugnati, un atto impugnabile in via autonoma ovvero facoltativa e ciò in contrasto con unanime giurisprudenza.
3. Sulla incostituzionalità della norma di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 546/92 nella parte in cui non consente la possibilità di rimessione al giudice di prime cure del giudizio in ipotesi di revisione, nel grado di appello, della sentenza di primo grado in punto inammissibilità (Principio del doppio grado di giudizio).
L'appellante chiede:
- In via pregiudiziale, come meglio descritto in narrativa, sollevare questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 59 D.Lgs. n. 546/92 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non è prevista la possibilità di rimessione al giudice di prime cure del giudizio in ipotesi di revisione, nel grado di appello, della sentenza di primo grado dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso;
- Nel merito, riformare la sentenza n. 474, Sez. II, del 30.09.2024 (dep. 03.10.2024) resa dalla C.G.T. di I° di Trento per le ragioni e i motivi anche di nullità addotti nel sopraesteso atto e, per l'effetto, disporre l'annullamento dei due provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate e concernenti il rigetto e la conferma di rigetto di immatricolazione di due veicoli;
riformare la sentenza anche in ordine alla condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado ed, infine, condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso/ restituzione dell'indebito, ovvero delle somme versate dalla contribuente ai fini IVA, pari ad € 13.560,66, oltre interessi dal giorno del versamento (30.03.2023).
Si costituiva l'Ufficio, che chiedeva il rigetto dell'appello e, in denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse le comunicazioni de quibus “atti impugnabili”, rigettarle nel merito.
In corso di causa, l'appellante depositava memoria illustrativa dd 22 gennaio 2026.
All'esito della pubblica udienza di discussione di data 02 febbraio 2026, la causa veniva decisa, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di censura, riguardante l'omessa motivazione, ovvero la motivazione apparente della sentenza di primo grado.
L'appellante articola il motivo di ricorso in tre punti:
1. Inidoneità della motivazione ad esprimere le ragioni su cui si fonda la decisione e quindi violazione dell'obbligo, per il giudice, indicare analiticamente le ragioni per le quali, innanzi ai diversi scenari analitici e di spiegazione della vicenda prospettai dalle parti, il giudicante abbia scelto quelle che hanno determinato la decisione.
2. L'omesso esame delle situazioni nelle quali la possibilità di impugnazione di determinati atti, non elencati nell'art. 19 D.Lgs n. 546/92, possa derivare da un interesse ad agire del contribuente (art. 100 c.p.c.), in quanto produttivi di effetti pregiudizievoli per quest'ultimo, con conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e 6 Convenzione EDU.
3. Il difetto, nella motivazione, della disamina e comprensione della reale natura (afflittiva) degli atti oggetto di gravame, che presentano quelle specifiche caratteristiche palesanti l'esistenza di un interesse della contribuente alla loro autonoma impugnazione, in quanto contengono una ben precisa pretesa tributaria da assolvere onde ottenere la disponibilità dei propri beni.
Tutti i profili della doglianza sono peraltro infondati: il primo giudice ha infatti motivato, sia pure in modo conciso, con chiarezza e precisione, le ragioni della decisione ed il percorso logico giuridico seguito è immune da vizi, avendo ritenuto, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, che le due comunicazioni di rigetto e di conferma del rigetto non fossero autonomamente impugnabili, escludendo che le stesse abbiano un contenuto impositivo diretto, né immediatamente lesivo dei diritti della contribuente.
Una tale decisione implica un esame della natura e della funzione degli atti impugnati, in relazione al loro contenuto precettivo, palesandosi non necessaria la valutazione delle questioni di merito, che riguarda invece il profilo della fondatezza della pretesa tributaria azionata: per tali ragioni, le censure relative al difetto ovvero all'apparenza di motivazione sono infondate.
Deve essere ora affrontata la questione relativa all'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Secondo la ricorrente, le due comunicazioni di rigetto e di conferma del rigetto sono autonomamente impugnabili, poiché, “seppur non specificamente indicati dal legislatore, racchiudono in sé una pretesa tributaria definita ovvero impongono comportamenti cogenti in capo al contribuente in ordine all'imposizione fiscale.”
Nel caso di specie, con tali atti l'Agenzia delle entrate aveva comunicato a Nominativo_1, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Ricorrente_1, che l'immatricolazione di tre autovetture di provenienza tedesca (telai n. WV2ZZZSTZNH007412, WV2ZZZ7HZDH021500 e WV2ZZZ7HZJH109912) non potevano beneficiare del regime IVA previsto per i beni usati (regime del margine) ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 41/95.
Condizione espressa per l'immatricolazione era il pagamento integrale dell'IVA (cosa in seguito avvenuta, al fine di consentire l'immatricolazione e la vendita dei veicoli).
Sostiene l'appellante che tali comunicazioni hanno natura sostanziale di atti di imposizione diretta, lesivi dei diritti della contribuente, in quanto obbligata al versamento del tributo, per raggiungere l'obiettivo finale
(immatricolazione in Italia di veicoli usati di provenienza intracomunitaria a titolo oneroso), in una sorta di sistema solve et repete.
A parere dell'appellante, dunque, il carattere lesivo intrinseco negli atti impugnati risiederebbe proprio nel danno economico che il mancato completamento dell'iter amministrativo comporta in ipotesi di omissione del versamento dell'imposta: dalla produzione di tali effetti deriverebbe la considerazione della qualifica provvedimentale degli atti in questione, apparendo chiaro il loro contenuto precettivo, sotto il profilo sia formale che sostanziale, e quindi la loro autonoma impugnabilità, al di là delle tipizzazioni di cui all'art. 19
D.Lgs. n. 546/92.
Vengono richiamate alcune sentenze di merito (CTP Crotone, n. 107/1/2022, CGT di I° Campobasso n.
623/2/2023 ed altre, indicate nella Memoria illustrativa) dalle quali emerge un'interpretazione estensiva in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione, sempre con riferimento al diritto di difesa ed all'interesse ad agire, anche “per consentire al contribuente una tutela immediata, qualora possa determinarsi sulla sfera del contribuente una situazione pregiudizievole”. Ulteriori ragioni per le quali sussisterebbe l'ammissibilità di impugnazione, risiedono nel fatto che:
1. le comunicazioni impugnate non prevedono alcun ulteriore e successivo atto/provvedimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in che confermerebbe la natura provvedimentale di tali atti;
2. il contenuto precettivo e la perentorietà dei provvedimenti impugnati appare chiara nel loro contenuto testuale: provengono da un potere pubblico, vengono sempre notificati a mezzo PEC, viene indicato il quantum debeatur, sono motivati, viene indicata la modalità di pagamento ed il responsabile del procedimento, viene indicato l'effetto in caso di pagamento o di mancato pagamento del tributo.
Sussisterebbe quindi in capo all'appellante l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. e la negazione di tale interesse violerebbe il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost.
Ritiene il Collegio di non poter condividere le tesi di parte appellante, sopra riassunte, sia sul piano della efficacia impositiva e autoritativa degli atti oggetto di impugnazione, sia su quello dell'asserita lesione, sul piano economico o su quello del diritto alla difesa.
Relativamente alla loro natura impositiva, si rileva che nel caso di specie le comunicazioni dell'Ufficio si inseriscono in procedimenti amministrativi di competenza di altri enti (Ministero dei Trasporti, che provvede alle immatricolazioni dei veicoli) per i quali sussistono comunque gli ordinari mezzi di impugnazione per via gerarchica ovvero dinnanzi al Giudice amministrativo o con ricorso al Capo dello Stato.
Tali atti sono consistiti nell'informare la contribuente circa l'insussistenza dei presupposti per potersi avvalere della misura agevolativa di esclusione dal versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 36 del D.L. 23.11. 1995, n.
41, mediante Modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” ai fini dell'immatricolazione e voltura di tre autovetture: è incontestato che la valutazione dell'Ufficio si era basata sui dati e sulle informazioni provenienti dalla stessa contribuente al momento di presentazione dell'istanza, nonché su ogni altra acquisizione ritenuta rilevante.
E' pertanto difficile considerare il contenuto di tali atti alla stregua di un provvedimento impositivo, con il quale l'A.E. ordina autoritativamente al contribuente il versamento di imposte e/o sanzioni già accertate, con la (necessaria) prospettiva di ulteriori provvedimenti di riscossione a carico dello stesso.
E' scarsamente rilevante che le comunicazioni de quibus non contengano elementi tipici degli atti impugnabili
(termine entro il quale proporre il ricorso, l'indicazione della Corte competente, modalità e adempimenti, ecc.) in quanto – anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ord. N. 2147/2024) – il focus del problema deve essere fissato “non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, ma alle categorie cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, in quanto producono gli stessi effetti giuridici…”.
Sul piano della asserita lesività degli atti impugnati, è vero che nel caso di specie la contribuente è stata costretta a versare l'IVA per intero, al fine di raggiungere i propri legittimi obiettivi amministrativi e commerciali, ma questo non può costituire, a differenza di quanto prospettato della contribuente, una lesione dei diritti soggettivi in capo alla stessa, né un danno, tantomeno ingiusto: infatti rientra nelle funzioni e nei poteri dell'A.
E. quella di verificare di volta in volta, in presenza di istanze a ciò finalizzate, la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell'IVA.
Per concludere sul punto, si può affermare che l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nell'interpretazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, sussiste solo riguardo agli atti aventi natura provvedimentale, cioè idonei a modificare unilateralmente e in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari: solo in presenza di tali condizioni sorge un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile in capo al contribuente. Ovviamente diverso è il caso in cui, una volte versata l'IVA per intero, l'Ufficio opponga il rifiuto, espresso o tacito, del rimborso richiesto, rientrando pacificamente questa ipotesi nella espressa previsione di cui all'art. 19 lett. g) L.gs. n. 546/92.
Per le suddette ragioni, va pertanto confermata la sentenza appellata, con assorbimento di ogni altra questione, trattandosi di decisione su una questione preliminare di rito.
Le spese possono essere compensate, in relazione alla novità e complessità delle quetioni versate in causa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.