CASS
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2024, n. 41553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41553 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS AM nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 03/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI GIORDANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41553 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di AM SI con riferimento ai reati per i quali con i quali è stato condannato con le sei sentenze irrevocabili indicate nello stesso provvedimento. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la richiesta del condannato non poteva essere accolta in quanto i reati in oggetto erano stati commessi a distanza di tempo tra loro, in luoghi diversi e ai danni di differenti persone. 2. Avverso la predetta ordinanza AM SI per mezzo dell'avv. Mario Capuano, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 192 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione rispetto al negato riconoscimento del vincolo della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). 2 2.1. L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). 2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833). 3. Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui ha escluso l'identità del disegno criminoso tra i reati sopra indicati (truffe commesse ai danni di tabaccherie) avendo dato rilievo, senza incorrere in vizi logici, alla assenza di elementi da cui desumere che AM SI sin dalla prima truffa (commessa il giorno 19 agosto 2011) avesse programmato, almeno in grandi linee, anche quelle successive tenuto conto dei diversi luoghi di commissione degli stessi, delle differenti vittime e della distanza temporale tra di essi, di talché essi non potevano essere espressione del medesimo disegno criminoso quanto piuttosto della tendenza a delinquere dell'istante. Pertanto, il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione vorrebbe pervenire ad una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice dell'esecuzione per negare il beneficio richiesto. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI GIORDANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41553 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di AM SI con riferimento ai reati per i quali con i quali è stato condannato con le sei sentenze irrevocabili indicate nello stesso provvedimento. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la richiesta del condannato non poteva essere accolta in quanto i reati in oggetto erano stati commessi a distanza di tempo tra loro, in luoghi diversi e ai danni di differenti persone. 2. Avverso la predetta ordinanza AM SI per mezzo dell'avv. Mario Capuano, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 192 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione rispetto al negato riconoscimento del vincolo della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). 2 2.1. L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). 2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833). 3. Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui ha escluso l'identità del disegno criminoso tra i reati sopra indicati (truffe commesse ai danni di tabaccherie) avendo dato rilievo, senza incorrere in vizi logici, alla assenza di elementi da cui desumere che AM SI sin dalla prima truffa (commessa il giorno 19 agosto 2011) avesse programmato, almeno in grandi linee, anche quelle successive tenuto conto dei diversi luoghi di commissione degli stessi, delle differenti vittime e della distanza temporale tra di essi, di talché essi non potevano essere espressione del medesimo disegno criminoso quanto piuttosto della tendenza a delinquere dell'istante. Pertanto, il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione vorrebbe pervenire ad una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice dell'esecuzione per negare il beneficio richiesto. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.