Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2005, n. 6888
CASS
Sentenza 1 aprile 2005

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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Il gestore del maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa , ai sensi dell'art. 2050 cod.civ., dei danni riportati dai soggetti partecipanti, qualora gli allievi siano cavallerizzi principianti o inesperti.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito , che aveva ritenuto il gestore responsabile, per attività pericolosa, dei danni subiti da una giovane, titolare di una attestazione di idoneità psicofisica alla cavalcatura, che era caduta da cavallo nel corso della sua sesta lezione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2005, n. 6888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6888
Data del deposito : 1 aprile 2005

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