Sentenza 1 aprile 2005
Massime • 1
Il gestore del maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa , ai sensi dell'art. 2050 cod.civ., dei danni riportati dai soggetti partecipanti, qualora gli allievi siano cavallerizzi principianti o inesperti.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito , che aveva ritenuto il gestore responsabile, per attività pericolosa, dei danni subiti da una giovane, titolare di una attestazione di idoneità psicofisica alla cavalcatura, che era caduta da cavallo nel corso della sua sesta lezione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2005, n. 6888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6888 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. DURANTE Mario - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI DA, in proprio e quale legale rappresentante del Circolo Ippico il Pioppo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato CERSOSIMO SERGIO, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MASSIMINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato BETTONI MANFREDI, che la difende unitamente agli avvocati TIZIANO COMPARINI, TIZIANO GIOVANELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SPORTASS CASSA PREVIDENZA ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI, NUOVA AA ASPA;
- intimati -
avverso la sentenza n, 634/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, SEZIONE SECONDA CIVILE emessa il 21/6/2000, depositata il 15/09/00;
RG. 417/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/04 dal Consigliere Dott. Giulio LEVI;
udito l'Avvocato MANFRIDI BETTONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 29.3.1996 BE TO conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Crema IN EL e il circolo ippico Il Pioppo, onde ottenere sentenza di condanna al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito di una caduta a cavallo durante una lezione di equitazione.
Costituitisi il IN e il Circolo ippico, chiamavano in causa la AA SI e la SS (Cassa Previdenza Assicurazione Sportivi) al fine di essere manlevati da eventuali responsabilità, e nel merito eccepivano l'addebitabilità della caduta a fatto dell'attrice.
La SS si costituiva eccependo il difetto di legittimazione dei convenuti in mancanza di qualsivoglia rapporto assicurativo. La AA viceversa si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva perché la polizza escludeva proprio i danni alle persone che cavalcano o conducono i cavalli e rilevando che in ogni caso l'evento dannoso doveva essere ascritto a caso fortuito. Con sentenza 50/98 il giudice del Tribunale di Crema dichiarava e accertava la responsabilità presunta ex art. 2050 c.c. e del Circolo Ippico e del suo titolare in quanto l'attività del maneggio rientra tra le attività pericolose.
La sentenza viceversa dichiarava inammissibile la domanda nei confronti della SP direttamente proposta dall'attrice perché tardiva l'estensione della relativa domanda. La sentenza riteneva invece sussistere l'obbligo di manleva della SS nei confronti dei convenuti in quanto la BE era tesserata FISE ed il IN rivestiva la qualifica di ausiliario;
accertava la responsabilità solidale della AA liquidando quindi i danni subiti dall'attrice. La SS interponeva appello. BE si costituiva chiedendo il rigetto delle domande e il IN in proprio e quale rappresentante del Circolo si costituiva con comparsa depositata il 9.11.1998 negando ogni responsabilità. La AA proponeva appello incidentale. Il IN in proprio e quale legale rappresentante del Circolo Ippico con autonomo atto di citazione notificato il 27.11.1998 interponeva appello avverso la sentenza impugnando il capo che aveva dichiarato la sua responsabilità personale ed il quantum liquidato. Venivano quindi riuniti i due giudizi e la Corte d'Appello di Brescia dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, per essere proseguito il processo nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del difensore della SS e procedeva all'esame del merito;
dichiarava inammissibile perché tardivo l'appello proposto dal IN con la citazione notificata il 27.11.1998, e conseguentemente esaminabili solo i motivi svolti con la comparsa di costituzione, attinenti alla responsabilità del circolo;
respingeva la domanda di manleva proposta da IN nei confronti della SS e dichiarava tenuta la Nuova AA a manlevare il circolo Ippico, limitatamente all'importo di L. 3.500.000.=. Ha proposto ricorso per Cassazione il IN, in proprio e in qualità di responsabile del Circolo Ippico, con quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, la BE.
DIRITTO
1. Con il primo motivo, denunciando erronea e falsa applicazione dell'art. 2050 c.c., il ricorrente assume che la Corte, esaminando l'art. 2050 c.c., giunge ad escludere qualsivoglia elemento a carico della BE sul presupposto che trattavasi comunque di principiante e che nessuna prova liberatoria era stata fornita dal Circolo Ippico;
che nel caso vi era la prova per tabulas di come l'incidente non fosse ascrivibile nemmeno alla oggettiva pericolosità dell'attività, ma a fatto proprio della BE, tale da escludere la fattività di qualsiasi precauzione da parte del gerente l'attività pericolosa: che, quindi incombeva alla BE la prova del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito e per tabulas emergesse invece come il danno fosse derivato da fatto proprio della BE stessa;
che la sentenza impugnata non sarebbe dunque immune da vizi per essersi limitata a statuire sul caso in astratto senza entrare nello specifico pur rilevando la normalità dell'attività in essere al momento dell'incidente e la compatibilità dell'attività
con la qualifica di principiante della BE.
1.1 Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata è immune da vizi, perché, in effetti, esattamente ha ritenuto che deve essere applicata nel caso la disposizione di cui all'art. 2050 c.c., una volta distinta l'attività di maneggio in pericolosa o meno a seconda dei soggetti partecipanti (se principianti o meno, inesperti o meno) (Cass. 11.2.1994, n. 1380, nonché Cass. 9581/98 e 12307/98). Nel caso la sentenza impugnata ha considerato la EL, seppure ventitreenne, inesperta perché solo titolare del patentino Al, e cioè di un'attestazione di idoneità psicofisica alla cavalcatura, e perché oggettivamente la BE era soltanto alla sua sesta lezione, quando avvenne la caduta.
I Giudici di merito hanno dunque accertato che nel caso specifico le caratteristiche erano quelle integranti la pericolosità dell'attività svolta dal gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli. Poiché, dunque, vi è presunzione di colpa a carico dell'esercente attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., è questi che deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Tuttavia la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. per le attività pericolose (come è stata inquadrata la fattispecie in oggetto) può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, poiché è posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di "tutte le mi-sure idonee ad evitare il danno": occorre cioè dare anche la prova di avere impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso (oltre che di non avere commesso violazione delle norme di legge o di comune prudenza), di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento, e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa delle idoneità delle misure preventive adottate (Cass-, 29.4.1991, n. 4710). Del resto la valutazione della prova spetta al giudice di merito, non a quello di legittimità.
2. il secondo motivo denuncia erronea e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.. Assume il ricorrente che l'eccezione, in relazione alla interpretazione del contratto di assicurazione e della sua portata, è eccezione nuova in senso proprio mai sollevata per tutto l'arco del processo, relativa com'è ad una limitazione a punto del risarcimento in cui non vi è traccia nel contratto.
2.1 Il motivo è infondato. Non si verte in tema di eccezione in senso proprio, bensì in tema di mera difesa, volta a contestare la avversa pretesa di manleva, contenendola nei limiti previsti dalla polizza prodotta sin dal primo grado.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erronea e contraddittoria motivazione della sentenza.
Assume il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe determinato il dovuto decurtando, in applicazione della franchigia del 5%, non il capitale dovuto sibbene i punti di invalidità della BE e che tale interpretazione sarebbe stata lecita solo ove vi fosse stato un qualsivoglia riferimento ad una determinazione a punto e ove la dizione contrattuale fosse stata franchigia di cinque punti.
3.1 Il motivo è infondato.
La censura è rivolta alla interpretazione di una clausola contrattuale, della quale il ricorrente fornisce una lettura diversa da quella compiuta dal giudice di merito, senza denunciare violazioni di specifici criteri ermeneutici.
4. Con il quarto motivo, denunciando l'erronea e falsa applicazione degli artt. 373 e 343 c.p.c. in relazione all'art. 200 c.p.c., assume il ricorrente che, se la Corte d'Appello ritiene la nullità della sentenza di primo grado, eccezione sollevata dalla SS e rileva quindi per effetto della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, tutto l'iter processuale di primo grado va riesaminato.
4.1 Il motivo è infondato.
La Corte ha riesaminato il merito, anche sotto il profilo della pretesa responsabilità della BE, escludendola con la congrua motivazione della quale si è dato conto nel disattendere il primo motivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della resistente che liquida in Euro 1.100 di cui Euro 100 per spese vive.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2005