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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, all'esito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 26.2.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.6985 /2019 del R.G. Lavoro e Previdenza,
T R A
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Stefania Castaldi ed elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 Rossella Quarta ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2019 la parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_2 con mansioni di impiegata dal 10.5.2018 al 4.2.2019; di essersi dimessa in data 5.2.2019, avendo CP_ un bambino di età inferiore ad un anno di vita;
di aver presentato all' in data 22.2.2019, domanda per ottenere la NASPI;
che l'Istituto, con comunicazione del 7.3.2019, respingeva la domanda per la seguente motivazione: ” la S.V. non ha le trenta giornate di lavoro effettivo richiesto nei dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione”; di avere presentato, in data 4.4.2019, ricorso amministrativo avverso detta decisione, tuttavia rimasto senza esito alcuno;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la prestazione richiesta. Tanto esposto, adiva il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare il proprio diritto alla corresponsione della PI a decorrere dalla data di presentazione della CP_ domanda amministrativa e, per l'effetto, sentir condannare l' al pagamento di tale indennità,
1 oltre accessori di legge e con vittoria delle spese di lite da distrarsi. CP_ Si costituiva tempestivamente in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, facendo all'uopo rilevare che la ricorrente, come già evidenziato in sede amministrativa, non è in possesso dei requisiti per beneficiare della prestazione richiesta, in quanto non ha integrato il requisito del possesso dei trenta giorni di lavoro effettivo svolti nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Disposta la trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 26.2.2025, i difensi depositavano note di trattazione consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente il ricorso è proponibile attesa la presentazione della domanda amministrativa CP_ all' in data 22.2.2019 (cfr. all. documentazione parte ricorrente). Non risulta avverata la decadenza di un anno di cui all'art.47 del dpr 639/70 cui aggiungere il termine di trecento giorni fissato per la conclusione del procedimento amministrativo. Ed invero, rilevato, incidentalmente, che la decadenza in parola è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni amministrative concernenti l'erogazione di spese gravanti su bilanci pubblici, e che di conseguenza essa è sottratta alla disponibilità delle parti -come tale, è rilevabile anche d'ufficio, ex art. 2969 c.c., (cfr., ex plurimis, Cass. 12508/2000)- va osservato che la richiamata disposizione normativa fissa in un anno il termine per proporre l'azione giudiziaria nei confronti dell' per tutte le prestazioni di CP_1 carattere non pensionistico erogate dalla gestione di cui all'art. 24 legge 88/1989. Tale termine decorre alternativamente: a) dal giorno successivo alla comunicazione della decisione del ricorso da parte del Comitato provinciale (art 46 l.88/89) b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per la pronunzia di tale decisione (cioè dal 91° giorno dalla presentazione del ricorso ex art 46 cit.) c) dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, ovverosia, dal 301^ giorno dalla richiesta della prestazione (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto ex art 7 legge 533/1973; 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo ex art.46, comma 5, legge 88/1989; 90 giorni per la definizione del ricorso ex art.46, comma 6, legge 88/1989). Orbene, il ricorso giudiziale depositato in data 31.10.2019 deve ritenersi tempestivo, tenuto conto della data di proposizione della domanda amministrativa (22.2.2019 , v.si doc.in atti). Né risulta avverata la decadenza di 68 giorni dal momento di cessazione del rapporto di lavoro ex art. 6 co. 1 d.lgs. 22/2015, dal momento che il rapporto di lavoro risulta cessato in data 5.2.2019 (cfr. dichiarazione dimissioni sub n.3 all. al ricorso) e la ricorrente ha proposto tempestivamente la domanda amministrativa il 22.2.2019 Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le motivazioni che di seguito si vanno ad esporre. La c.d. AS (nuova assicurazione sociale per l'impiego), istituita dal D.Lgs. n. 22 del 2015, attuativo della Legge Delega 183/2014 (c.d. Jobs Act), è l'indennità di disoccupazione che dal 1 maggio 2015 spetta ai lavoratori subordinati (tra cui apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, pubblici dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato) che abbiano cessato
2 involontariamente il rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 2015, “La NA. è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. Parte_ Il successivo art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 2015 prevede poi che "La riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della L. n. 92 del 2012”.
Dunque, secondo le disposizioni legislative vigenti ratione temporis, i requisiti di accesso alla prestazione sono tre:
- il requisito lavorativo, per cui nei dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione è necessario avere maturato almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo e dalla loro durata oraria;
- il requisito contributivo, per cui nei quattro anni che precedono lo stato di disoccupazione sono richieste almeno tredici settimane di contribuzione, compresa quella dovuta ma non versata, contro la disoccupazione, purché risulti erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali ai sensi della L. n. 638 del 1983 e L. n. 389 del 1989;
- lo stato di disoccupazione involontario, ossia la cessazione del rapporto di lavoro per cause non riconducibili alla esclusiva volontà del lavoratore. La c.d. AS è infatti riconosciuta in caso di dimissioni del lavoratore o risoluzione consensuale solo in ipotesi specificamente previste.
Con segnato riferimento alla accessibilità alla c.d. AS nella ipotesi di dimissioni, essa - come poc'anzi evidenziato - spetta soltanto in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e può dunque essere concessa soltanto in caso di dimissioni per giusta causa (cfr. art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22 del 2015).
Tuttavia, dalle norme poste a tutela della lavoratrice madre si evince che tale diritto spetta, in presenza di determinati presupposti, alla lavoratrice madre dimissionaria. In particolare tale diritto discende dalla previsione dell'art. 55 del D. Lgs. 151/2001 in cui è previsto che, se quest'ultima presenta dimissioni volontarie durate il periodo tutelato contro il licenziamento, quindi fino al compimento del primo anno di vita del bambino, ha diritto a percepire il trattamento di NASPI, a condizione che le dimissioni vengano convalidate presso la ITL competente. Solo in presenza della convalida, le dimissioni diventano effettive e danno diritto al sussidio di disoccupazione.(v.si in tal senso Tribunale di Bologna sent. n. 789/2019)
Tanto chiarito dal punto di vista normativo, e venendo al caso di specie, deve osservarsi che non sono in contestazione né il requisito contributivo (le tredici settimane di contribuzione nei
3 quattro anni precedenti la cessazione, in ogni caso risultante dall'estratto contributivo in atti) né il requisito dello stato di disoccupazione involontario.
Ed invero non è contestato (ed in ogni caso risulta dalla documentazione in atti) che la ricorrente abbia lavorato, dal 10.5.2018 al 4.2.2019 alle dipendenze della e che abbia Controparte_3 rassegnato le dimissioni in data 5.2.2019, prima del compimento dell'anno di vita del figlio (v.si in ogni caso dichiarazione di dimissioni con relativa convalida dell'ispettorato territoriale cel lavoro di Napoli, sub prod. ricorrente).
La materia del contendere è dunque incentrata unicamente sulla sussistenza del requisito lavorativo, id est le "trenta giornate di lavoro effettivo" di cui alla lett. c) che, successivamente, escluso per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 (v. art.16, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. dalla legge n. 69 del 2021, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"), è stato, dal 1 gennaio 2022, definitivamente eliminato (art. 1, comma 221, lett. b) della legge n. 234 del 2021). Si tratta, dunque, di un requisito operativo per gli eventi di disoccupazione compresi tra il 6 marzo 2015 e il 22 marzo 2021.
Ciò posto, l'onere della prova della sussistenza di detto requisito per ottenere la prestazione spetta evidentemente alla ricorrente, in quanto trattasi di fatto costitutivo della domanda: parte istante ne sostiene la sussistenza, evidenziando che nell'estratto contributivo risultano 15 settimane di contribuzione nel periodo antecedente la disoccupazione, ed all'uopo depositando sia l'estratto contributivo che le buste paga.
Ebbene, dall'estratto contributivo in atti risultano, in relazione al medesimo periodo temporale, ossia dal 10.5.2018 al 31.12.2018, 9 settimane di contribuzione da “lavoro dipendente”, e 26 settimane di contribuzione da “maternità e congedi”; ed ancora, nel periodo dal 1.1.2019 al 4.2.2019, risultano 6 settimane di contribuzione da lavoro dipendente.
Per ciò che concerne poi i periodi pregressi al 10.5.2018 (data di inizio dell'ultimo rapporto di lavoro conclusosi con le dimissioni), dall'estratto contributivo risulta che il precedente rapporto di lavoro dipendente (con accredito della relativa contribuzione) cessava in data 31.3.2017, ed era seguito da: un periodo di contribuzione figurativa PI (8.4.2017-6.5.2017); un periodo di contribuzione per “maternità e congedi (dal 7.5.2017 al 7.10.2017); un periodo di contribuzione figurativa per AS (dal 8.10.2017 al 31.12.2017 e dal 1.1.2018 al 9.5.2018).
Ciò posto, deve rilevarsi che dalle buste paga relative all'ultimo rapporto di lavoro, concernenti il periodo dal 10.5.2018 al 4.2.2019, e depositate dalla stessa parte ricorrente, non risultano 30 giornate di lavoro effettivo, ma unicamente 20, di cui 14 a maggio 2018, 4 a gennaio 2019 e 2 a febbraio 2019 (v.si buste paga, alla voce “gg lavorati”).
Dunque, il dato emergente dalle buste paga depone nel senso della mancanza del requisito in esame.
Nulla del resto ha evidenziato o chiarito parte ricorrente sul punto, né - nonostante l'espressa contestazione dell' circa l'esistenza del requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 CP_4 mesi precedenti lo stato di disoccupazione(sia in sede amministrativa, che in sede giudiziale)- ha puntualmente allegato il computo e la collocazione esatta dei trenta giorni utili al riconoscimento della prestazione richiesta.
4 Né può darsi prevalenza, a parere di questo giudice, all'estratto contributivo, posto che lo stesso riporta il semplice dato contributivo e non il dato relativo all'effettivo lavoro (v.si in tal senso Tribunale di Milano, sent. n.546/2018).
Alla stregua di tali considerazioni, in mancanza di prova di uno dei requisiti necessari per la prestazione richiesta, la domanda della ricorrente non può essere accolta.
Vista la dichiarazione ex art 152 disp.att.c.p.c. resa dalla ricorrente, le spese di lite sono irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese. Si comunichi Nola, 21.05.2025 il Giudice dott.ssa Filomena Naldi
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