CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2661/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
IA IO, TO
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13365/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N.63 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1638/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il silenzio/rigetto dell'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta in eccesso rispetto al regime di tassazione separata risultante dall'applicazione dell'art.17, comma 1, lettera a) TUIR e dell'art.19, comma 2 bis TUIR sull'Indennità Aggiuntiva liquidata dal
Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze al quale la ricorrente era iscritta di diritto ai sensi del DPR 211/81 .
La ricorrente eccepiva di essere stata iscritta di diritto, ai sensi dell'art.2 DPR 211/1981, nel suddetto Fondo
e alla cessazione dal servizio percepiva l'indennità Aggiuntiva di Fine Rapporto prevista all'art. 4 del DPR
1034/84 e liquidata secondo i criteri di cui agli artt.6 e 10. 4.
La ricorrente eccepiva l'errata tassazione dell'indennità e il diritto al rimborso dell'Irpef trattenuta in eccesso con conseguente accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma controdeducendo l'estinzione del giudizio parziale per cessata materiale del contendere poiché riconosceva l'applicazione della tassazione separata sull'indennità percepita dalla ricorrente ma non anche sui proventi derivanti da contribuzioni esterne e non versate direttamente dai lavoratori e insisteva per la dichiarazione parziale della cessata materia del contendere e per la restante parte il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava con memorie insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e depositando copiosa giurisprudenza favorevole. Insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio ha riconosciuto l'applicabilità della riduzione della tassazione applicata in virtù dell'applicazione della tassazione separata alle indennità equipollenti, ovvero in relazione all'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex D.P.R. n. 211 del 17/03/1981) al termine della propria attività lavorativa presso il M.E.F.
L'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle
“indennità equipollenti” di cui all'art.17 comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto integrati nel Fondo.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, “la composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati;
al recupero di crediti statali;
alle sanzioni pecuniarie;
a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto. L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata”
(Cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23896 del 2022).
Conseguentemente, la Corte ritiene applicabile anche l'ulteriore deduzione del 26,04%, sull'indennità principale di fine rapporto, in mancanza di prova da parte dell'Agenzia delle Entrate di diversa percentuale tra le soppresse indennità suindicate e le altre di cui all'art. 2 d.p.r. n. 1034/1984. In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria, dato atto del rimborso parziale operato dall'Ufficio, ritiene di accogliere il ricorso per la restante parte. Compensa le spese stante la peculiarità della materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara l'estinzione parziale del giudizio dato atto del rimborso parziale operato dall'Ufficio, e accoglie il ricorso per la restante parte. Spese compensate. Roma, 09.02.2026 Il
TO Il Presidente Giorgio Torchia Vania Gagliardi
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
IA IO, TO
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13365/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N.63 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1638/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il silenzio/rigetto dell'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta in eccesso rispetto al regime di tassazione separata risultante dall'applicazione dell'art.17, comma 1, lettera a) TUIR e dell'art.19, comma 2 bis TUIR sull'Indennità Aggiuntiva liquidata dal
Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze al quale la ricorrente era iscritta di diritto ai sensi del DPR 211/81 .
La ricorrente eccepiva di essere stata iscritta di diritto, ai sensi dell'art.2 DPR 211/1981, nel suddetto Fondo
e alla cessazione dal servizio percepiva l'indennità Aggiuntiva di Fine Rapporto prevista all'art. 4 del DPR
1034/84 e liquidata secondo i criteri di cui agli artt.6 e 10. 4.
La ricorrente eccepiva l'errata tassazione dell'indennità e il diritto al rimborso dell'Irpef trattenuta in eccesso con conseguente accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma controdeducendo l'estinzione del giudizio parziale per cessata materiale del contendere poiché riconosceva l'applicazione della tassazione separata sull'indennità percepita dalla ricorrente ma non anche sui proventi derivanti da contribuzioni esterne e non versate direttamente dai lavoratori e insisteva per la dichiarazione parziale della cessata materia del contendere e per la restante parte il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava con memorie insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e depositando copiosa giurisprudenza favorevole. Insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio ha riconosciuto l'applicabilità della riduzione della tassazione applicata in virtù dell'applicazione della tassazione separata alle indennità equipollenti, ovvero in relazione all'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex D.P.R. n. 211 del 17/03/1981) al termine della propria attività lavorativa presso il M.E.F.
L'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle
“indennità equipollenti” di cui all'art.17 comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto integrati nel Fondo.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, “la composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati;
al recupero di crediti statali;
alle sanzioni pecuniarie;
a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto. L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata”
(Cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23896 del 2022).
Conseguentemente, la Corte ritiene applicabile anche l'ulteriore deduzione del 26,04%, sull'indennità principale di fine rapporto, in mancanza di prova da parte dell'Agenzia delle Entrate di diversa percentuale tra le soppresse indennità suindicate e le altre di cui all'art. 2 d.p.r. n. 1034/1984. In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria, dato atto del rimborso parziale operato dall'Ufficio, ritiene di accogliere il ricorso per la restante parte. Compensa le spese stante la peculiarità della materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara l'estinzione parziale del giudizio dato atto del rimborso parziale operato dall'Ufficio, e accoglie il ricorso per la restante parte. Spese compensate. Roma, 09.02.2026 Il
TO Il Presidente Giorgio Torchia Vania Gagliardi