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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
18.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 38/2024 R.G.
TRA
1. , nato a [...] in data [...], (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 residente in [...];
2. , nato a [...] in data [...], (C.F.: ) Controparte_2 C.F._2 res.te in Trentola Ducenta alla via Vitruvio n° 3;
3. , nata a [...] in data [...], (C.F.: ), res.te Controparte_3 C.F._3 in Napoli al vico Acitillo n° 66;
4. , nato a [...] in data [...], (C.F.: CP_4
), res.te in Castellammare di Stabia alla via Giuseppe Cosenza n° 272/38; C.F._4
5. , nata a [...] in data [...], (C.F.: ), Controparte_5 C.F._5 res.te in Napoli alla via Cotronei n° 9;
6. , nato a [...] in data [...], (C.F.: residente Controparte_6 C.F._6 in Napoli alla via Arangio Ruiz n° 83;
7. , nata a [...] in data [...], (C.F.: res.te in Parte_1 C.F._7
Caserta alla via Bramante;
8. , nato a [...] in data [...], (C.F.: , Controparte_7 C.F._8 res.te in Napoli alla via Toledo n°429;
9. , nata a [...] in data [...], (C.F.: res.te in Napoli Parte_2 C.F._9 alla via Posillipo n°196;
10. , nato a [...] in data [...], (C.F.: , res.te Parte_3 C.F._10 in Lusciano alla via Manzoni n° 111);
11. , nata a [...] in data [...], (C.F.: , Parte_4 C.F._11 res.te in Napoli alla via Manzoni n° 61/F;
12. , nato a [...] in data [...], (C.F.: , res.te in CP_8 C.F._12
Pozzuoli alla via Luciano n° 24); 13. , nata a [...] in data [...], (C.F.: Parte_5
, res.te in Carinola (CE) alla via Regina Elena C.F._13 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Del Gaiso
appellanti
E
in persona del legale Controparte_9 rappresentante p.t.
appellata contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
12.8.2022, gli odierni appellanti, tutti dirigenti di I livello, dipendenti della convenuta
[...]
, chiedevano al giudice adito di voler: Controparte_9
“
1. Dichiarare che parte ricorrente ha effettuato le prestazioni ALPI indicate nelle buste paga depositate.
2. Dichiarare che parte resistente è tenuta all'assoggettamento all'IRAP in merito alle prestazioni aggiuntive e che su parte ricorrente non ricade alcun obbligo relativo.
3. Per l'effetto, dichiarare la illegittimità della trattenuta stipendiale effettuata dalla parte resistente sulla quota di tariffa spettante in relazione all'esercizio di attività professionale
“intramoenia” per una somma corrispondente all'importo IRAP, pagata dalla stessa in CP_9 relazione alla predetta attività.
4. Condannare parte resistente a restituire le somme indebitamente trattenute ai ricorrenti, dichiarare per le causali premesse l'inadempimento datoriale e di conseguenza che parte ricorrente ha ricevuto un compenso orario inferiore a quello previsto dal comma 6 dell'art. 14 e dall'art. 55 CCNL richiamato.
5. Dichiarare che l'attività svolta da parte ricorrente è riconducibile alla previsione di cui all'art. 55 ccnl della Dirigenza medica 1998/2001 ed all'art. 14 ccnl richiamato, che è vincolante ed inderogabile per le parti.
6. Per l'effetto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ogni singolo ricorrente, della somma così distinta: N° COGNOME NOME DOVUTO
1 ALIPERTA VINCENZO 7 .639,80 €
2 5 .135,70 € Controparte_2
3 7 .644,90 € Controparte_3
4 D'AURIA 7 .537,60 € CP_4
5 6 .655,50 € Controparte_5
6 5 .421,30 € Controparte_6
7 3 .289,50 € Parte_1
8 LA STORIA CATELLO 1 .586,10 €
9 4 .590,00 € Parte_2
10 PICONE 7 .905,00 € Pt_3
11 RISPOLI FABIO 13.448,70 €
12 4 .539,00 € Parte_4
13 13.815,90 € ( TOTALE DOVUTO 89.209,00 €) Parte_5 o della diversa accertanda somma, da rivalutarsi dal dì della singola mancata erogazione sino alla data del soddisfo, a titolo di spettanze stipendiali e specificatamente per le voci indicate in "DIRITTO", oltre interessi legali nella misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex novella dell'art. 1284 cc e svalutazione monetaria dalla data della singola scadenza al saldo con decorrenza dalla maturazione della singola spettanza, interessi ex art. 1283 c.c., svalutazione monetaria, cioè risarcimento del maggior danno ex art. 429 c.p.c., comma 3°, sino al dì del soddisfo.
7. Condannare, in ogni caso, la resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio nonché costi di contributo unificato, oltre rimborso forfettario ed imposte di legge, con attribuzione all'Avv. Antonio Del Gaiso, procuratore antistatario”.
Si costituiva tardivamente la datrice di lavoro chiedendo, previo accoglimento dell'eccezione di parziale prescrizione quinquennale, di “accertare il giusto diritto dei ricorrenti secondo legge, con compensazione delle spese di lite”.
Con sentenza n. 7685/2023 il Tribunale, respinta l'eccezione di prescrizione, in considerazione della tardiva costituzione in giudizio della convenuta, nel merito, rilevata la fondatezza della domanda (anche in ragione del fatto che la convenuta aveva, in parte, riconosciuto la fondatezza delle pretese attoree, essendosi limitata ad eccepire il decorso, parziale, della prescrizione quinquennale chiedendo essa stessa al giudice adito, previa valutazione, appunto, dell'eccezione di prescrizione, di “accertare il giusto diritto dei ricorrenti secondo legge, con compensazione delle spese di lite”), in accoglimento del ricorso, condannava l'AOU al pagamento in favore di ciascun ricorrente di una somma pari all'importo da ciascuno rivendicato, oltre accessori.
Quanto alle spese, ne disponeva la parziale compensazione per la metà, “Stante il corretto comportamento processuale di parte convenuta (che ha in parte riconosciuto la fondatezza delle pretese attoree)“, e per il resto le poneva a carico della soccombente, liquidandole, in misura già ridotta, “in complessivi euro 4.500,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato con distrazione in favore del difensore costituito”.
Avverso la sentenza, con ricorso a questa Corte depositato in data 4.1.2024, proponevano gravame parziale gli appellanti in epigrafe indicati, dolendosi, in primo luogo, della compensazione delle spese di lite, in quanto ritenuta disposta in violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c., a fronte dell'accoglimento integrale del ricorso e del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata della resistente.
Contestavano, altresì, il quantum liquidato a titolo di spese (euro 4.500,00, in misura già ridotta in considerazione della compensazione delle spese per metà), dolendosi della “mancata applicazione della tariffa professionale forense per l'intera attività professionale prestata, senza alcuna giustificazione della riduzione applicata e senza considerare l'incremento dei compensi spettante per il numero di 13 ricorrenti per i quali sono stati redatti 13 conteggi differenti di spettanze” (cfr. pag. 2 del ricorso in appello).
Ritenuto che la causa fosse di valore pari ad € 89.209,00, in considerazione della sommatoria degli importi richiesti dai singoli ricorrenti, sostenevano che, applicando i valori di liquidazione previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro rientranti nello scaglione tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, ovvero € 4.763,00 per la fase di studio della controversia, € 1.701,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.678,00 per la fase istruttoria e/o trattazione (spettante in considerazione delle note del 26.2.2023) ed € 4.235,00 per la fase decisionale, doveva pervenirsi ad un importo complessivo di € 13.395,00. A tale importo dovevano aggiungersi l' “incremento ex art. 4 L.F. 10 % per i primi 10 ricorrenti” di euro 1.339,50 e l' ”Incremento ex art. 4 L. F.
10 % per due ricorrenti oltre al 10°” di € 669,75, per complessivi € 15.404,25, oltre rimborso forfettario, c.p.a., iva e contributo unificato.
Concludevano, pertanto, chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna della convenuta “alla rifusione, in favore della parte ricorrente della totalità delle spese di lite di primo grado, che liquida come da notula depositata in primo grado in complessivi € #15.404,25#, così determinati in relazione al numero dei ricorrenti, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, IVA e
CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato con distrazione in favore del difensore costituito”, con condanna dell'appellata anche al pagamento delle spese di lite di questo grado.
All'udienza del 18.2.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
*****
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' , stante la Controparte_10
regolarità della notifica del ricorso in appello, come documentata dagli odierni appellanti.
3. Il gravame è solo in parte fondato, dovendosi ridurre la misura della compensazione parziale delle spese di lite da un mezzo ad un terzo, con conseguente rideterminazione delle spese di lite a carico della convenuta da euro 4.500,00 (pari a un mezzo di euro 9.000,00) ad euro
6.000,00 (pari a due terzi di euro 9.00,00). Per il resto esso è infondato e va respinto.
4. Gli appellanti si dolgono innanzitutto della compensazione delle spese di lite, ritenuta disposta dal Tribunale in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e con motivazione contraddittoria e carente, nonostante l'integrale accoglimento del ricorso e il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
Appare opportuno precisare in punto di diritto che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha sì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile (Corte Cost. 24 novembre 1982, n. 196). E' consentito al giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”), ossia oltre che nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, anche in presenza di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, “Ai fini della compensazione delle spese, i giusti motivi - che, nei procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006, devono essere esplicitamente indicati in motivazione - possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devoluto", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata” (si veda in senso conforme Cass. 28 maggio 2015, n. 11130 ed anche la più recente Cass 3148\2016).
La Suprema Corte ha, di recente, riaffermato “il principio secondo cui l'art. 92, comma 2, c.p.c., là dove, secondo il testo introdotto dalla legge n. 69/2009 (come anche nel testo poi introdotto dal d.l.
n. 132/2014, convertito in I. n. 162/2014, a seguito di Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77), permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr., Cass., VI,
24.9.2020 n. 20001; nei medesi termini anche Cass., Sez. Lav., 7.8.2019 n. 21157).
Tanto premesso, osserva la Corte, in continuità col consolidato orientamento di questo Collegio, che non può omettersi di considerare, ai fini della valutazione complessiva della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione (in questo caso parziale) delle spese di lite, che significativo rilievo assume anche il comportamento processuale delle parti.
Nel caso di specie è pacifico, e comunque documentato, che la convenuta, nella sua memoria di costituzione in giudizio, abbia riconosciuto la fondatezza delle pretese attoree, senza contestarle nel merito.
Dopo aver premesso che la questione del trattamento fiscale ai fini IRAP delle cd. prestazioni aggiuntive dei Dirigenti medici in regime libero professionale poteva apparire di non facile risoluzione, attesa la formulazione delle norme di riferimento del CCNL e l'assenza di puntuali riferimenti normativi nell'ambito del D.Lgs. n. 446/97 recante la disciplina dell'imposta, ha rappresentato che l'A.O.U., sulla scorta di un parere acquisito sulla questione, ha riconosciuto a decorrere dal 1.12.2020 anche l'importo che prima era scomputato.
La convenuta ha, dunque, riconosciuto la fondatezza della pretesa e concluso, previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione, chiedendo espressamente di “accertare il giusto diritto dei ricorrenti secondo legge”.
La condotta della ha consentito una più agevole definizione della controversia, avendo lo CP_10 stesso Tribunale a sostegno dell'accoglimento della domanda dato atto del riconoscimento da parte dell'azienda della fondatezza delle pretese attoree.
Reputa la Corte indubbia la rilevanza del positivo comportamento processuale dell'azienda, laddove tra le gravi ed eccezionali ragioni cui fa cenno la Corte Costituzionale nella sentenza n.
77/2018 non possono non rientrare i comportamenti collaborativi che, riducendo o eliminando il novero delle questioni controverse, tendono ad attuare il principio del giusto processo richiamato dalla stessa Corte nella pronuncia di cui sopra.
Al contempo si consideri anche il comportamento extraprocessuale dei ricorrenti, che hanno agito direttamente in giudizio, senza mai avanzare all'azienda nel corso degli anni alcuna istanza volta ad ottenere gli importi, rivendicati per la prima volta solo in via giudiziaria.
Alla luce di tali considerazioni devono ritenersi, quindi, sussistenti le eccezionali ragioni di legge per la parziale compensazione delle spese, che, proprio in quanto parziale, non omette di considerare anche il profilo della soccombenza dell'azienda ospedaliera.
Tanto evidenziato, reputa, tuttavia, la Corte che debba essere rideterminata la misura della compensazione parziale, che il Tribunale ha individuato nella metà e che, invece, appare corretto stabilire in un terzo.
Ed invero, considerati tutti gli aspetti del caso concreto sopra evidenziati, tra cui la soccombenza
CP_1 dell' il rigetto dell'eccezione di prescrizione per tardività della costituzione dell' (e CP_10
non per infondatezza della stessa) e il comportamento delle parti, appare congruo, nel governo delle spese e nel bilanciamento dei diversi profili, attribuire maggiore pregnanza al principio della causalità e, dunque, condannare la soccombente alla rifusione delle spese nella misura più ampia pari ai due terzi.
Stabilita in un terzo la misura della compensazione parziale delle spese di lite di primo grado, per l'effetto l'importo a carico della convenuta deve essere rideterminato da euro Controparte_10
4.500,00 (pari a un mezzo di euro 9.000,00) ad euro 6.000,00 (pari a due terzi di euro 9.00,00).
5. Ed invero, l'importo complessivo di euro 9.000,00 (prima di operare la riduzione per la compensazione parziale) come individuato dal giudice di primo grado è corretto, risultando infondati e da rigettare i motivi di gravame relativi al quantum, che gli odierni ricorrenti vorrebbero, invece, vedersi rideterminare, senza applicare la riduzione per la compensazione, in euro 15.404,25.
Occorre premettere che il ricorso di primo grado è stato depositato in data 12.8.2022.
Il DM n. 147 del 13.8.2022, “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, con allegate le nuove tabelle forensi è stato pubblicato in G.U. n. 236 dell'8.10.2022 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Secondo l'articolo 6, “Disposizione temporale”, “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
In proposito deve osservarsi che “secondo quanto affermato da Cass. S.U. n. 17405 del 2012, deve ritenersi "esaurita successivamente" alla entrata in vigore del decreto recante i nuovi parametri tariffari "la prestazione che, iniziata e in parte svoltasi nella vigenza della pregressa regolamentazione", si conclude nella vigenza della nuova disciplina (cfr. in tal senso anche Cass. n.
31884 del 2018) e alla stregua dell'anzidetto principio, la riforma della sentenza impugnata, ancorché solo sulle spese, comporta che la prestazione professionale deve considerarsi completata all'attualità, nella vigenza dunque dei nuovi parametri (così Cass. n. 2450 del 2023, cit.)” (cfr.
Cass., sez. lav., ordinanza n. 30554/2024).
In conformità a tale principio, deve ritenersi che nel caso in esame debbano applicarsi le nuove tabelle forensi e i relativi importi anche per la liquidazione delle fasi di studio della controversia e a quella introduttiva del giudizio, sebbene in parte svoltesi prima dell'entrata in vigore del DM n.
147 del 13.8.2022.
Tanto premesso, va rilevato che le doglianze, anche di violazione dei minimi, sollevate dagli odierni appellanti sono infondate.
Va, innanzitutto, osservato che gli importi invocati dagli odierni appellanti, come riportati nella tabella di cui alla pagina 16 dell'atto di gravame, ovvero € 4.763,00 per la fase di studio della controversia, € 1.701,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.678,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 4.235,00 per la fase decisionale (per complessivi € 13.395,00) costituiscono i valori medi previsti per lo scaglione tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00.
Anche a voler applicare detto scaglione, riconoscere la fase istruttoria e/o di trattazione
(rivendicata in considerazione del deposito delle note del 26.2.2023, ma non spettante per le motivazioni che saranno di seguito illustrate) ed effettuare, come chiedono gli appellanti due aumenti, ciascuno del 10%, in considerazione del numero dei ricorrenti (cfr. prospetto di calcolo di cui alla pagina 16 del ricorso in appello), rileva la Corte non risultano violati i minimi tariffari, dovendosi considerare, quanto ai minimi, la metà dei vari importi riportati alla tabella di cui alla pagina 16 del ricorso in appello (tabella, che, invece, considera i valori medi).
Sicchè, dimezzati gli importi indicati nella tabella 16, si ottiene in luogo di euro 15.404,25 un importo di euro 7.702,12, certamente inferiore a quello, di euro 9.000,00, considerato dal giudice di primo grado prima di operare la riduzione per la parziale compensazione.
Già sulla scorta delle osservazioni sopra svolte deve escludersi qualsivoglia violazione dei minimi tariffari.
Del resto, è “principio consolidato che «per le liquidazioni effettuate ai sensi del d.m. n. 140/2012 e del successivo d.m. n. 55/2014 non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i
valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione. Va, pertanto, ribadito, anche nel mutato contesto normativo, l'orientamento secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce
esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo
della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità» (Cass. n. 12093/2018, che cita conf. Cass. nn. 13809/2017 e 21205/ 2016)” (cfr. Cass., ordinanza n. 2081/2024).
6. In ogni caso, al di là delle considerazioni di cui sopra, deve evidenziarsi la non conformità alle previsioni normative della domanda di liquidazione, come formulata dagli odierni appellanti, e l'assoluta incongruità dei parametri invocati dai predetti, i quali da una parte rivendicano, indebitamente, quale scaglione da applicare quello tra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00, in considerazione di una mera sommatoria degli importi richiesti e liquidati in primo grado a ciascun ricorrente, e, dall'altra, pretendono anche ulteriori incrementi in considerazione del numero dei ricorrenti. Così come priva di fondamento è anche la pretesa relativa alla liquidazione della fase di trattazione e/o istruttoria.
Per un compiuto esame delle questioni da affrontare, relative alla individuazione del valore della causa, all'applicazione di eventuali incrementi per il numero dei soggetti ricorrenti e alle fasi da liquidare, è opportuno ricordare che l'art. 4 del DM n. 55/2014, come da ultimo modificato dal DM
n. 147/2022, prevede al comma 1 che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento , ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Per quanto qui rileva, i commi 2 e 4 del medesimo articolo, prevedono che:
“2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
…
4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto
e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Il comma 4, dello stesso articolo 4, stabilisce, poi, che:
“5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni
a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie
a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e) ;..”.
Quanto alla determinazione del valore della causa, l'articolo 5, dello stesso D.M., per quanto qui rileva, prevede, al comma 1, che “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione.
Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo
a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”. Dalle disposizioni sopra riportate emerge che il valore della causa, va, dunque, determinato in considerazione della somma attribuita alla parte vincitrice.
Gli odierni appellanti, vorrebbero considerare non l'importo attribuito al singolo ricorrente, ma la sommatoria di tutti gli importi, con un evidente discostamento dalla ratio della norma che è quella di guardare al valore effettivo della controversia, anche in relazione all'interesse perseguito dalle parti.
E' indubbio che l'interesse di ciascun soggetto ricorrente sia quello commisurato all'importo maturato e rivendicato dal singolo lavoratore.
Del resto, il DM prevede comunque un correttivo per il caso in cui il difensore assista una pluralità di soggetti, aventi, come nel caso in esame, la stessa posizione processuale, stabilendo che il compenso unico possa essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta, disposizione che si applica anche quando più cause vengono riunite, ma a partire dal momento dell'avvenuta riunione.
Tenuto conto delle somme riconosciute dal Tribunale ai singoli ricorrenti in accoglimento della domanda da loro proposta (variabili tra l'importo minimo di 1.586,10 liquidato al ricorrente
[...]
e quello più alto di euro 13.815,90 liquidato a , deve applicarsi, in considerazione CP_7 Pt_5 dell'importo più elevato, ovvero quello riconosciuto al ricorrente quale scaglione di Pt_5
riferimento quello da euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Agli importi individuati tra i minimi e i massimi nell'ambito di tale scaglione per le varie fasi da liquidare, vanno poi applicati gli aumenti, comunque facoltativi, per ciascun soggetto oltre il primo entro i limiti stabiliti dal DM (“il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”).
Nel caso in esame, considerata l'unitarietà delle questioni di diritto e la variabilità dei soli conteggi, rapportati ai diversi periodi lavorativi di ciascun dirigente, appare congruo riconoscere per ciascuno dei ricorrenti oltre il primo un aumento del 10%.
Quanto alle fasi da liquidare, nel caso in esame è pacifico che non vi sia stata alcuna istruttoria e, in ogni caso, “l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e di trattazione (Cass. n. 10206/2021)” (cfr. Cass., ordinanza n. 2081/2024).
Indubbiamente la «fase istruttoria e/o di trattazione» “può anche consistere nel mero scambio di apposite memorie, senza la necessità che siano ammesse e assunte prove costituende (Cass. nn.
20993/2020, 4698/2019)”, ma, evidenzia il Collegio, nel caso in esame il deposito delle note del 26.2.2023 effettuato dai ricorrenti in primo grado non costituisce “esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione”
(attività propria della fase di trattazione e/o istruzione), rientrando esso, invece, nella fase introduttiva del giudizio, che comprende anche l'esame della memoria di costituzione della controparte (“gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati …”). Si consideri, poi, che l'A.O.U. non ha neppure contestato nel merito la pretesa dei ricorrenti, sicchè non vi è stata alcuna necessità di esaminare, in funzione dell'istruzione, avverse difese relative al merito e replicarvi.
In ogni caso, anche a voler liquidare tutte le fasi processuali, inclusa quella istruttoria e/o di trattazione (che, invece, nel caso in esame, non spetta), applicato lo scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00 (che prevede quale minimo per la liquidazione di tutte fasi l'importo complessivo di euro 2.693,50), appare congruo un importo - anche comprensivo di tutte le fasi e del successivo aumento facoltativo di cui all'art. 4, comma 8, del DM55/2014 “fino ad un terzo” - di euro 4,000,00, in considerazione sia del livello di complessità della controversia, sostanzialmente incentrata su un'unica questione in punto di diritto, sia del grado di manifesta fondatezza della difesa della parte vittoriosa;
applicati sull'importo di euro 4.000,00 dodici aumenti del 10%, per ciascuno dei dodici ricorrenti successivo al primo, si perviene all'importo totale di euro 8.800,00
[euro 4.000,00 + (euro 400,00 X12) = euro 8.800,00], importo evidentemente inferiore a quello di euro 9.000,00 riconosciuto nella gravata sentenza prima di operare la riduzione per la compensazione parziale.
7. In conclusione l'appello, che per il resto va rigettato, va accolto limitatamente alla misura della compensazione parziale delle spese di lite, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rideterminata da un mezzo ad un terzo;
ne consegue che la convenuta deve Controparte_10
essere condannata alla rifusione dei residui due terzi, pari all'importo di euro 6.000,00 (due terzi di euro 9.000,00), in luogo dell'importo di euro 4.500,00 di cui alla sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite del presente grado, tenuto conto dell'esito del giudizio e del limitatissimo accoglimento dell'appello, a fronte di plurimi ed infondati motivi di gravame, se ne dispone la compensazione tra le parti.
Va, infine, dato atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo laddove, in luogo di “in parziale accoglimento dell'appello, in parziale accoglimento del gravame”, deve intendersi “in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza gravata”.
P.Q.M.
la Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza gravata, ridetermina in un terzo la misura della compensazione parziale delle spese di lite di primo grado e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della residua parte di euro 6.000,00, Controparte_10
oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore costituito;
rigetta per il resto l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 18.2.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
18.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 38/2024 R.G.
TRA
1. , nato a [...] in data [...], (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 residente in [...];
2. , nato a [...] in data [...], (C.F.: ) Controparte_2 C.F._2 res.te in Trentola Ducenta alla via Vitruvio n° 3;
3. , nata a [...] in data [...], (C.F.: ), res.te Controparte_3 C.F._3 in Napoli al vico Acitillo n° 66;
4. , nato a [...] in data [...], (C.F.: CP_4
), res.te in Castellammare di Stabia alla via Giuseppe Cosenza n° 272/38; C.F._4
5. , nata a [...] in data [...], (C.F.: ), Controparte_5 C.F._5 res.te in Napoli alla via Cotronei n° 9;
6. , nato a [...] in data [...], (C.F.: residente Controparte_6 C.F._6 in Napoli alla via Arangio Ruiz n° 83;
7. , nata a [...] in data [...], (C.F.: res.te in Parte_1 C.F._7
Caserta alla via Bramante;
8. , nato a [...] in data [...], (C.F.: , Controparte_7 C.F._8 res.te in Napoli alla via Toledo n°429;
9. , nata a [...] in data [...], (C.F.: res.te in Napoli Parte_2 C.F._9 alla via Posillipo n°196;
10. , nato a [...] in data [...], (C.F.: , res.te Parte_3 C.F._10 in Lusciano alla via Manzoni n° 111);
11. , nata a [...] in data [...], (C.F.: , Parte_4 C.F._11 res.te in Napoli alla via Manzoni n° 61/F;
12. , nato a [...] in data [...], (C.F.: , res.te in CP_8 C.F._12
Pozzuoli alla via Luciano n° 24); 13. , nata a [...] in data [...], (C.F.: Parte_5
, res.te in Carinola (CE) alla via Regina Elena C.F._13 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Del Gaiso
appellanti
E
in persona del legale Controparte_9 rappresentante p.t.
appellata contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
12.8.2022, gli odierni appellanti, tutti dirigenti di I livello, dipendenti della convenuta
[...]
, chiedevano al giudice adito di voler: Controparte_9
“
1. Dichiarare che parte ricorrente ha effettuato le prestazioni ALPI indicate nelle buste paga depositate.
2. Dichiarare che parte resistente è tenuta all'assoggettamento all'IRAP in merito alle prestazioni aggiuntive e che su parte ricorrente non ricade alcun obbligo relativo.
3. Per l'effetto, dichiarare la illegittimità della trattenuta stipendiale effettuata dalla parte resistente sulla quota di tariffa spettante in relazione all'esercizio di attività professionale
“intramoenia” per una somma corrispondente all'importo IRAP, pagata dalla stessa in CP_9 relazione alla predetta attività.
4. Condannare parte resistente a restituire le somme indebitamente trattenute ai ricorrenti, dichiarare per le causali premesse l'inadempimento datoriale e di conseguenza che parte ricorrente ha ricevuto un compenso orario inferiore a quello previsto dal comma 6 dell'art. 14 e dall'art. 55 CCNL richiamato.
5. Dichiarare che l'attività svolta da parte ricorrente è riconducibile alla previsione di cui all'art. 55 ccnl della Dirigenza medica 1998/2001 ed all'art. 14 ccnl richiamato, che è vincolante ed inderogabile per le parti.
6. Per l'effetto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ogni singolo ricorrente, della somma così distinta: N° COGNOME NOME DOVUTO
1 ALIPERTA VINCENZO 7 .639,80 €
2 5 .135,70 € Controparte_2
3 7 .644,90 € Controparte_3
4 D'AURIA 7 .537,60 € CP_4
5 6 .655,50 € Controparte_5
6 5 .421,30 € Controparte_6
7 3 .289,50 € Parte_1
8 LA STORIA CATELLO 1 .586,10 €
9 4 .590,00 € Parte_2
10 PICONE 7 .905,00 € Pt_3
11 RISPOLI FABIO 13.448,70 €
12 4 .539,00 € Parte_4
13 13.815,90 € ( TOTALE DOVUTO 89.209,00 €) Parte_5 o della diversa accertanda somma, da rivalutarsi dal dì della singola mancata erogazione sino alla data del soddisfo, a titolo di spettanze stipendiali e specificatamente per le voci indicate in "DIRITTO", oltre interessi legali nella misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex novella dell'art. 1284 cc e svalutazione monetaria dalla data della singola scadenza al saldo con decorrenza dalla maturazione della singola spettanza, interessi ex art. 1283 c.c., svalutazione monetaria, cioè risarcimento del maggior danno ex art. 429 c.p.c., comma 3°, sino al dì del soddisfo.
7. Condannare, in ogni caso, la resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio nonché costi di contributo unificato, oltre rimborso forfettario ed imposte di legge, con attribuzione all'Avv. Antonio Del Gaiso, procuratore antistatario”.
Si costituiva tardivamente la datrice di lavoro chiedendo, previo accoglimento dell'eccezione di parziale prescrizione quinquennale, di “accertare il giusto diritto dei ricorrenti secondo legge, con compensazione delle spese di lite”.
Con sentenza n. 7685/2023 il Tribunale, respinta l'eccezione di prescrizione, in considerazione della tardiva costituzione in giudizio della convenuta, nel merito, rilevata la fondatezza della domanda (anche in ragione del fatto che la convenuta aveva, in parte, riconosciuto la fondatezza delle pretese attoree, essendosi limitata ad eccepire il decorso, parziale, della prescrizione quinquennale chiedendo essa stessa al giudice adito, previa valutazione, appunto, dell'eccezione di prescrizione, di “accertare il giusto diritto dei ricorrenti secondo legge, con compensazione delle spese di lite”), in accoglimento del ricorso, condannava l'AOU al pagamento in favore di ciascun ricorrente di una somma pari all'importo da ciascuno rivendicato, oltre accessori.
Quanto alle spese, ne disponeva la parziale compensazione per la metà, “Stante il corretto comportamento processuale di parte convenuta (che ha in parte riconosciuto la fondatezza delle pretese attoree)“, e per il resto le poneva a carico della soccombente, liquidandole, in misura già ridotta, “in complessivi euro 4.500,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato con distrazione in favore del difensore costituito”.
Avverso la sentenza, con ricorso a questa Corte depositato in data 4.1.2024, proponevano gravame parziale gli appellanti in epigrafe indicati, dolendosi, in primo luogo, della compensazione delle spese di lite, in quanto ritenuta disposta in violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c., a fronte dell'accoglimento integrale del ricorso e del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata della resistente.
Contestavano, altresì, il quantum liquidato a titolo di spese (euro 4.500,00, in misura già ridotta in considerazione della compensazione delle spese per metà), dolendosi della “mancata applicazione della tariffa professionale forense per l'intera attività professionale prestata, senza alcuna giustificazione della riduzione applicata e senza considerare l'incremento dei compensi spettante per il numero di 13 ricorrenti per i quali sono stati redatti 13 conteggi differenti di spettanze” (cfr. pag. 2 del ricorso in appello).
Ritenuto che la causa fosse di valore pari ad € 89.209,00, in considerazione della sommatoria degli importi richiesti dai singoli ricorrenti, sostenevano che, applicando i valori di liquidazione previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro rientranti nello scaglione tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, ovvero € 4.763,00 per la fase di studio della controversia, € 1.701,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.678,00 per la fase istruttoria e/o trattazione (spettante in considerazione delle note del 26.2.2023) ed € 4.235,00 per la fase decisionale, doveva pervenirsi ad un importo complessivo di € 13.395,00. A tale importo dovevano aggiungersi l' “incremento ex art. 4 L.F. 10 % per i primi 10 ricorrenti” di euro 1.339,50 e l' ”Incremento ex art. 4 L. F.
10 % per due ricorrenti oltre al 10°” di € 669,75, per complessivi € 15.404,25, oltre rimborso forfettario, c.p.a., iva e contributo unificato.
Concludevano, pertanto, chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna della convenuta “alla rifusione, in favore della parte ricorrente della totalità delle spese di lite di primo grado, che liquida come da notula depositata in primo grado in complessivi € #15.404,25#, così determinati in relazione al numero dei ricorrenti, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, IVA e
CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato con distrazione in favore del difensore costituito”, con condanna dell'appellata anche al pagamento delle spese di lite di questo grado.
All'udienza del 18.2.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
*****
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' , stante la Controparte_10
regolarità della notifica del ricorso in appello, come documentata dagli odierni appellanti.
3. Il gravame è solo in parte fondato, dovendosi ridurre la misura della compensazione parziale delle spese di lite da un mezzo ad un terzo, con conseguente rideterminazione delle spese di lite a carico della convenuta da euro 4.500,00 (pari a un mezzo di euro 9.000,00) ad euro
6.000,00 (pari a due terzi di euro 9.00,00). Per il resto esso è infondato e va respinto.
4. Gli appellanti si dolgono innanzitutto della compensazione delle spese di lite, ritenuta disposta dal Tribunale in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e con motivazione contraddittoria e carente, nonostante l'integrale accoglimento del ricorso e il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
Appare opportuno precisare in punto di diritto che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha sì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile (Corte Cost. 24 novembre 1982, n. 196). E' consentito al giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”), ossia oltre che nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, anche in presenza di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, “Ai fini della compensazione delle spese, i giusti motivi - che, nei procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006, devono essere esplicitamente indicati in motivazione - possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devoluto", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata” (si veda in senso conforme Cass. 28 maggio 2015, n. 11130 ed anche la più recente Cass 3148\2016).
La Suprema Corte ha, di recente, riaffermato “il principio secondo cui l'art. 92, comma 2, c.p.c., là dove, secondo il testo introdotto dalla legge n. 69/2009 (come anche nel testo poi introdotto dal d.l.
n. 132/2014, convertito in I. n. 162/2014, a seguito di Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77), permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr., Cass., VI,
24.9.2020 n. 20001; nei medesi termini anche Cass., Sez. Lav., 7.8.2019 n. 21157).
Tanto premesso, osserva la Corte, in continuità col consolidato orientamento di questo Collegio, che non può omettersi di considerare, ai fini della valutazione complessiva della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione (in questo caso parziale) delle spese di lite, che significativo rilievo assume anche il comportamento processuale delle parti.
Nel caso di specie è pacifico, e comunque documentato, che la convenuta, nella sua memoria di costituzione in giudizio, abbia riconosciuto la fondatezza delle pretese attoree, senza contestarle nel merito.
Dopo aver premesso che la questione del trattamento fiscale ai fini IRAP delle cd. prestazioni aggiuntive dei Dirigenti medici in regime libero professionale poteva apparire di non facile risoluzione, attesa la formulazione delle norme di riferimento del CCNL e l'assenza di puntuali riferimenti normativi nell'ambito del D.Lgs. n. 446/97 recante la disciplina dell'imposta, ha rappresentato che l'A.O.U., sulla scorta di un parere acquisito sulla questione, ha riconosciuto a decorrere dal 1.12.2020 anche l'importo che prima era scomputato.
La convenuta ha, dunque, riconosciuto la fondatezza della pretesa e concluso, previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione, chiedendo espressamente di “accertare il giusto diritto dei ricorrenti secondo legge”.
La condotta della ha consentito una più agevole definizione della controversia, avendo lo CP_10 stesso Tribunale a sostegno dell'accoglimento della domanda dato atto del riconoscimento da parte dell'azienda della fondatezza delle pretese attoree.
Reputa la Corte indubbia la rilevanza del positivo comportamento processuale dell'azienda, laddove tra le gravi ed eccezionali ragioni cui fa cenno la Corte Costituzionale nella sentenza n.
77/2018 non possono non rientrare i comportamenti collaborativi che, riducendo o eliminando il novero delle questioni controverse, tendono ad attuare il principio del giusto processo richiamato dalla stessa Corte nella pronuncia di cui sopra.
Al contempo si consideri anche il comportamento extraprocessuale dei ricorrenti, che hanno agito direttamente in giudizio, senza mai avanzare all'azienda nel corso degli anni alcuna istanza volta ad ottenere gli importi, rivendicati per la prima volta solo in via giudiziaria.
Alla luce di tali considerazioni devono ritenersi, quindi, sussistenti le eccezionali ragioni di legge per la parziale compensazione delle spese, che, proprio in quanto parziale, non omette di considerare anche il profilo della soccombenza dell'azienda ospedaliera.
Tanto evidenziato, reputa, tuttavia, la Corte che debba essere rideterminata la misura della compensazione parziale, che il Tribunale ha individuato nella metà e che, invece, appare corretto stabilire in un terzo.
Ed invero, considerati tutti gli aspetti del caso concreto sopra evidenziati, tra cui la soccombenza
CP_1 dell' il rigetto dell'eccezione di prescrizione per tardività della costituzione dell' (e CP_10
non per infondatezza della stessa) e il comportamento delle parti, appare congruo, nel governo delle spese e nel bilanciamento dei diversi profili, attribuire maggiore pregnanza al principio della causalità e, dunque, condannare la soccombente alla rifusione delle spese nella misura più ampia pari ai due terzi.
Stabilita in un terzo la misura della compensazione parziale delle spese di lite di primo grado, per l'effetto l'importo a carico della convenuta deve essere rideterminato da euro Controparte_10
4.500,00 (pari a un mezzo di euro 9.000,00) ad euro 6.000,00 (pari a due terzi di euro 9.00,00).
5. Ed invero, l'importo complessivo di euro 9.000,00 (prima di operare la riduzione per la compensazione parziale) come individuato dal giudice di primo grado è corretto, risultando infondati e da rigettare i motivi di gravame relativi al quantum, che gli odierni ricorrenti vorrebbero, invece, vedersi rideterminare, senza applicare la riduzione per la compensazione, in euro 15.404,25.
Occorre premettere che il ricorso di primo grado è stato depositato in data 12.8.2022.
Il DM n. 147 del 13.8.2022, “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, con allegate le nuove tabelle forensi è stato pubblicato in G.U. n. 236 dell'8.10.2022 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Secondo l'articolo 6, “Disposizione temporale”, “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
In proposito deve osservarsi che “secondo quanto affermato da Cass. S.U. n. 17405 del 2012, deve ritenersi "esaurita successivamente" alla entrata in vigore del decreto recante i nuovi parametri tariffari "la prestazione che, iniziata e in parte svoltasi nella vigenza della pregressa regolamentazione", si conclude nella vigenza della nuova disciplina (cfr. in tal senso anche Cass. n.
31884 del 2018) e alla stregua dell'anzidetto principio, la riforma della sentenza impugnata, ancorché solo sulle spese, comporta che la prestazione professionale deve considerarsi completata all'attualità, nella vigenza dunque dei nuovi parametri (così Cass. n. 2450 del 2023, cit.)” (cfr.
Cass., sez. lav., ordinanza n. 30554/2024).
In conformità a tale principio, deve ritenersi che nel caso in esame debbano applicarsi le nuove tabelle forensi e i relativi importi anche per la liquidazione delle fasi di studio della controversia e a quella introduttiva del giudizio, sebbene in parte svoltesi prima dell'entrata in vigore del DM n.
147 del 13.8.2022.
Tanto premesso, va rilevato che le doglianze, anche di violazione dei minimi, sollevate dagli odierni appellanti sono infondate.
Va, innanzitutto, osservato che gli importi invocati dagli odierni appellanti, come riportati nella tabella di cui alla pagina 16 dell'atto di gravame, ovvero € 4.763,00 per la fase di studio della controversia, € 1.701,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.678,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 4.235,00 per la fase decisionale (per complessivi € 13.395,00) costituiscono i valori medi previsti per lo scaglione tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00.
Anche a voler applicare detto scaglione, riconoscere la fase istruttoria e/o di trattazione
(rivendicata in considerazione del deposito delle note del 26.2.2023, ma non spettante per le motivazioni che saranno di seguito illustrate) ed effettuare, come chiedono gli appellanti due aumenti, ciascuno del 10%, in considerazione del numero dei ricorrenti (cfr. prospetto di calcolo di cui alla pagina 16 del ricorso in appello), rileva la Corte non risultano violati i minimi tariffari, dovendosi considerare, quanto ai minimi, la metà dei vari importi riportati alla tabella di cui alla pagina 16 del ricorso in appello (tabella, che, invece, considera i valori medi).
Sicchè, dimezzati gli importi indicati nella tabella 16, si ottiene in luogo di euro 15.404,25 un importo di euro 7.702,12, certamente inferiore a quello, di euro 9.000,00, considerato dal giudice di primo grado prima di operare la riduzione per la parziale compensazione.
Già sulla scorta delle osservazioni sopra svolte deve escludersi qualsivoglia violazione dei minimi tariffari.
Del resto, è “principio consolidato che «per le liquidazioni effettuate ai sensi del d.m. n. 140/2012 e del successivo d.m. n. 55/2014 non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i
valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione. Va, pertanto, ribadito, anche nel mutato contesto normativo, l'orientamento secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce
esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo
della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità» (Cass. n. 12093/2018, che cita conf. Cass. nn. 13809/2017 e 21205/ 2016)” (cfr. Cass., ordinanza n. 2081/2024).
6. In ogni caso, al di là delle considerazioni di cui sopra, deve evidenziarsi la non conformità alle previsioni normative della domanda di liquidazione, come formulata dagli odierni appellanti, e l'assoluta incongruità dei parametri invocati dai predetti, i quali da una parte rivendicano, indebitamente, quale scaglione da applicare quello tra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00, in considerazione di una mera sommatoria degli importi richiesti e liquidati in primo grado a ciascun ricorrente, e, dall'altra, pretendono anche ulteriori incrementi in considerazione del numero dei ricorrenti. Così come priva di fondamento è anche la pretesa relativa alla liquidazione della fase di trattazione e/o istruttoria.
Per un compiuto esame delle questioni da affrontare, relative alla individuazione del valore della causa, all'applicazione di eventuali incrementi per il numero dei soggetti ricorrenti e alle fasi da liquidare, è opportuno ricordare che l'art. 4 del DM n. 55/2014, come da ultimo modificato dal DM
n. 147/2022, prevede al comma 1 che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento , ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Per quanto qui rileva, i commi 2 e 4 del medesimo articolo, prevedono che:
“2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
…
4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto
e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Il comma 4, dello stesso articolo 4, stabilisce, poi, che:
“5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni
a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie
a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e) ;..”.
Quanto alla determinazione del valore della causa, l'articolo 5, dello stesso D.M., per quanto qui rileva, prevede, al comma 1, che “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione.
Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo
a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”. Dalle disposizioni sopra riportate emerge che il valore della causa, va, dunque, determinato in considerazione della somma attribuita alla parte vincitrice.
Gli odierni appellanti, vorrebbero considerare non l'importo attribuito al singolo ricorrente, ma la sommatoria di tutti gli importi, con un evidente discostamento dalla ratio della norma che è quella di guardare al valore effettivo della controversia, anche in relazione all'interesse perseguito dalle parti.
E' indubbio che l'interesse di ciascun soggetto ricorrente sia quello commisurato all'importo maturato e rivendicato dal singolo lavoratore.
Del resto, il DM prevede comunque un correttivo per il caso in cui il difensore assista una pluralità di soggetti, aventi, come nel caso in esame, la stessa posizione processuale, stabilendo che il compenso unico possa essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta, disposizione che si applica anche quando più cause vengono riunite, ma a partire dal momento dell'avvenuta riunione.
Tenuto conto delle somme riconosciute dal Tribunale ai singoli ricorrenti in accoglimento della domanda da loro proposta (variabili tra l'importo minimo di 1.586,10 liquidato al ricorrente
[...]
e quello più alto di euro 13.815,90 liquidato a , deve applicarsi, in considerazione CP_7 Pt_5 dell'importo più elevato, ovvero quello riconosciuto al ricorrente quale scaglione di Pt_5
riferimento quello da euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Agli importi individuati tra i minimi e i massimi nell'ambito di tale scaglione per le varie fasi da liquidare, vanno poi applicati gli aumenti, comunque facoltativi, per ciascun soggetto oltre il primo entro i limiti stabiliti dal DM (“il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”).
Nel caso in esame, considerata l'unitarietà delle questioni di diritto e la variabilità dei soli conteggi, rapportati ai diversi periodi lavorativi di ciascun dirigente, appare congruo riconoscere per ciascuno dei ricorrenti oltre il primo un aumento del 10%.
Quanto alle fasi da liquidare, nel caso in esame è pacifico che non vi sia stata alcuna istruttoria e, in ogni caso, “l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e di trattazione (Cass. n. 10206/2021)” (cfr. Cass., ordinanza n. 2081/2024).
Indubbiamente la «fase istruttoria e/o di trattazione» “può anche consistere nel mero scambio di apposite memorie, senza la necessità che siano ammesse e assunte prove costituende (Cass. nn.
20993/2020, 4698/2019)”, ma, evidenzia il Collegio, nel caso in esame il deposito delle note del 26.2.2023 effettuato dai ricorrenti in primo grado non costituisce “esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione”
(attività propria della fase di trattazione e/o istruzione), rientrando esso, invece, nella fase introduttiva del giudizio, che comprende anche l'esame della memoria di costituzione della controparte (“gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati …”). Si consideri, poi, che l'A.O.U. non ha neppure contestato nel merito la pretesa dei ricorrenti, sicchè non vi è stata alcuna necessità di esaminare, in funzione dell'istruzione, avverse difese relative al merito e replicarvi.
In ogni caso, anche a voler liquidare tutte le fasi processuali, inclusa quella istruttoria e/o di trattazione (che, invece, nel caso in esame, non spetta), applicato lo scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00 (che prevede quale minimo per la liquidazione di tutte fasi l'importo complessivo di euro 2.693,50), appare congruo un importo - anche comprensivo di tutte le fasi e del successivo aumento facoltativo di cui all'art. 4, comma 8, del DM55/2014 “fino ad un terzo” - di euro 4,000,00, in considerazione sia del livello di complessità della controversia, sostanzialmente incentrata su un'unica questione in punto di diritto, sia del grado di manifesta fondatezza della difesa della parte vittoriosa;
applicati sull'importo di euro 4.000,00 dodici aumenti del 10%, per ciascuno dei dodici ricorrenti successivo al primo, si perviene all'importo totale di euro 8.800,00
[euro 4.000,00 + (euro 400,00 X12) = euro 8.800,00], importo evidentemente inferiore a quello di euro 9.000,00 riconosciuto nella gravata sentenza prima di operare la riduzione per la compensazione parziale.
7. In conclusione l'appello, che per il resto va rigettato, va accolto limitatamente alla misura della compensazione parziale delle spese di lite, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rideterminata da un mezzo ad un terzo;
ne consegue che la convenuta deve Controparte_10
essere condannata alla rifusione dei residui due terzi, pari all'importo di euro 6.000,00 (due terzi di euro 9.000,00), in luogo dell'importo di euro 4.500,00 di cui alla sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite del presente grado, tenuto conto dell'esito del giudizio e del limitatissimo accoglimento dell'appello, a fronte di plurimi ed infondati motivi di gravame, se ne dispone la compensazione tra le parti.
Va, infine, dato atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo laddove, in luogo di “in parziale accoglimento dell'appello, in parziale accoglimento del gravame”, deve intendersi “in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza gravata”.
P.Q.M.
la Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza gravata, ridetermina in un terzo la misura della compensazione parziale delle spese di lite di primo grado e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della residua parte di euro 6.000,00, Controparte_10
oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore costituito;
rigetta per il resto l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 18.2.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone