Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere
all'udienza di trattazione orale del 4 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n.304/24 r.g. vertente tra:
c.f. , in persona del Presidente e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo
Moschella APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._1
avv.ti Corrado Martelli e Cinzia Urzì Brancati APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento delle domande proposte da veniva dichiarata l'illegittimità dell'esclusione CP_1
della ricorrente, quale dipendente della Cooperativa EN, dal passaggio diretto all'Azienda Speciale Messina Social City (MSC) e, per l'effetto, veniva dichiarato il diritto di ad essere assunta alle CP_1
dipendenze di MSC con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mantenendo inalterate qualifica, mansioni ed anzianità di servizio maturate, con le garanzie di cui all'art. 2112 c.c..
Veniva, altresì, condannata l'Azienda Speciale Messina Social City a corrispondere a le retribuzioni medio tempore maturate dal CP_1
01/03/2019 all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, detratto l'aliunde perceptum relativo al periodo dal 01/03/2019 al 19/04/2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento della relativa contribuzione previdenziale all' . Infine, CP_2
l'Azienda Speciale Messina Social City, in persona del legale rappresentante pro tempore, veniva condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di che venivano liquidate in € 4.050,00 per compensi CP_1
professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Corrado Martelli e
Pag. 2 di 16 Cinzia Urzì Brancati;
compensate integralmente le spese di giudizio nei confronti dell' . CP_2
Va premesso che con ricorso depositato in data 02/07/2019 CP_1
adiva il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Cooperativa EN,
Cooperativa che gestiva in appalto per il Comune di Messina i servizi sociali, in forza di contratto a tempo indeterminato part-time, dal 02/01/2015 al
19/04/2019, con la qualifica di assistente accompagnatore per disabili, inquadrata nella categoria C, profilo C1 del CCNL (ex IV livello); che il
Comune di Messina, con Delibera della Giunta municipale del 13/11/2018, aveva proposto la internalizzazione dei servizi sociali, passando ad una gestione diretta degli stessi, attraverso il transito degli operatori impegnati nei servizi sociali con l'intermediazione delle cooperative sociali, tra le quali anche la Cooperativa EN;
che la proposta di internalizzazione dei servizi sociali veniva approvata dal Consiglio Comunale con Delibera del 20/11/2018 la quale prevedeva la creazione di un ente pubblico economico, Azienda Speciale Messina Social City, con lo scopo di assumere tutti gli operatori già titolari di contratto a tempo indeterminato, con anzianità di servizio di almeno sei mesi, assunti presso le Cooperative appaltatrici dei servizi sociali, privilegiando i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 C.C.N.L. di categoria;
che al momento della comunicazione di cambio gestione inviata dall'Amministrazione, la
Cooperativa EN, su richiesta del Dipartimento delle Politiche Sociali del
Comune aveva fornito gli elenchi del personale in servizio Parte_2
Pag. 3 di 16 disponibile alle nuove assunzioni dai quali si ricavava che la Cooperativa aveva indicato quale assunta “in sostituzione” dal 02/01/2015. CP_1
Sulla scorta di tali elenchi, Messina Social City provvedeva al reclutamento diretto degli operatori già in servizio, escludendo dall'assunzione CP_1
[...]
La causa della mancata assunzione della ricorrente era da ricondursi, a giudizio della ricorrente, alla qualificazione della sua prestazione lavorativa definita, nell'elenco inviato dalla Cooperativa EN al Dipartimento
Politiche Sociali del Comune ai fini del passaggio all'Azienda Speciale, “in sostituzione”, contro la chiara qualificazione contrattuale a tempo indeterminato. Per tali ragioni, ritenendo illegittima ed CP_1
arbitraria la sua esclusione dal transito diretto alla Messina Social City e possedendo tutti i requisiti di cui all'art. 37 C.C.N.L, richiesti per detto transito, conveniva in giudizio quest'ultima per ottenere la tutela del suo buon diritto all'assunzione.
Si costituiva in giudizio Messina Social City, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello amministrativo e, nel merito, contestando in fatto e in diritto le pretese della ricorrente.
Veniva esteso il contraddittorio nei confronti dell' che chiedeva la CP_2
condanna dell'Azienda al pagamento dei contributi non prescritti.
Il giudizio veniva concluso emettendo una sentenza che accoglieva le domande di CP_1
Con atto di appello depositato il 25 giugno 2024 Messina Social City impugnava la sentenza di prime cure per le ragioni meglio descritte in parte
Pag. 4 di 16 motiva e chiedeva il rigetto delle domande spiegate in primo grado, con vittoria di spese e compensi per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva l' che, richiamando le difese e le conclusioni in atti, CP_2
insisteva nella conferma della sentenza e chiedeva, altresì, di precisare se dovesse o meno restituire l'indennità NASPI goduta nel CP_1
periodo aprile/ottobre 2019.
Costituitasi in giudizio insisteva nella conferma della CP_1
sentenza; indi la causa è stata istruita mediante la richiesta di chiarimenti a
MSC e, all'udienza odierna a trattazione orale, decisa come in atti con dispositivo pubblicato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello Messina Social City censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice del Lavoro ha ritenuto di non accogliere l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito a favore del giudice amministrativo.
L'impugnante sostiene che avrebbe contestato “le modalità CP_1
con le quali il – in particolare con la delibera di Giunta Controparte_3
Municipale n. 605 del 13/11/2018, della quale il Consiglio Comunale ha preso atto con delibera n. 67/C del 13.11.2018 e con la delibera di Consiglio
Comunale n. 68/C del 20.11.2018 - ha individuato i criteri di transito ed accertato il fabbisogno della Azienda Speciale, individuato in 510 unità i soggetti aventi diritto al transito alla data del 30/09/2018 ed avrebbe censurato il modo in cui sono state determinate le modalità di transito”.
Pag. 5 di 16 Muovendo da tale premessa, parte appellante ritiene che la critica ai criteri ed alle modalità di transito dei dipendenti in fase di internalizzazione dei servizi sociali, quali atti di macro-organizzazione della P.A., sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo e non ordinario, con la conseguenza che la sentenza di primo grado è sul punto errata.
La censura è del tutto sprovvista di fondamento. A prescindere dalla qualificazione giuridica dell'Azienda Speciale, e dunque dall'eventuale natura di atto di macro organizzazione della determinazione del fabbisogno organico ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.vo 165/2001, va evidenziato che nel caso di specie detto atto non è oggetto di impugnazione, neppure in via incidentale, vertendo il giudizio esclusivamente sul riconoscimento del diritto all'assunzione, per passaggio diretto (secondo la previsione di cui all'articolo 37 del C.C.N.L.), della questione per la quale va CP_1
confermata la giurisdizione ordinaria. Con riferimento, invece, alla definizione delle modalità di transito la verifica giudiziale richiesta riguarda esclusivamente il rispetto delle previsioni contrattuali riguardanti il passaggio diretto. Dunque nessun atto di macro organizzazione è stato censurato nella fattispecie, quanto piuttosto il quomodo della relativa attuazione.
Con il secondo motivo di appello Messina Social City censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, nel merito, il Giudice accoglie la domanda della ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della sua esclusione dal passaggio immediato e diretto alla Messina Social City, con conseguente diritto della stessa al transito diretto, ritenendola in possesso
Pag. 6 di 16 dei requisiti richiesti ex art. 37 C.C.N.L., quale lavoratrice a tempo indeterminato presso la Cooperativa EN, dal 02.01.2015 al 19.04.2019.
Sostiene parte appellante che la sentenza sia errata in quanto CP_1
quale lavoratrice “in sostituzione” presso la Cooperativa EN, non
[...]
rientrava tra i soggetti aventi diritto al transito per carenza dei requisiti.
A sostegno del motivo di appello richiama la nota inviata dalla Cooperativa
EN al con la quale nel Controparte_4
trasmettere l'elenco del personale in forza, collocava l'istante tra il personale assunto per coprire la carenza di personale di ruolo, con ciò determinando la carenza dei requisiti per essere inserita tra i lavoratori aventi diritto al transito.
Sostiene, altresì, che il Giudice di prime cure, oltre a non tenere in considerazione la predetta qualificazione attribuita a già da CP_1
sola sufficiente ad escluderla dal transito all'Azienda Speciale, abbia conferito credito al verbale di conciliazione redatto nel giudizio n.
4156/2019 tra la Cooperativa EN e con la quale la CP_1
Cooperativa confermava la qualificazione contrattuale della lavoratrice, a tempo indeterminato dal 02.01.2015 al 19.04.2019.
Secondo l'Azienda Speciale il predetto verbale di conciliazione sarebbe
“privo di pregio giuridico”, “di dubbia legittimità a livello contenutistico”, tardivamente prodotto e quindi inutilizzabile ed illegittimo in quanto redatto in assenza della Messina Social City, quale parte necessaria.
Ribadisce che nessuna prova sia stata raggiunta in giudizio circa la titolarità
Pag. 7 di 16 di un contratto a tempo indeterminato tra la e la Cooperativa CP_1
EN.
In particolare sostiene parte appellante che, sia al momento dell'avvio della procedura di internalizzazione, che della formazione degli elenchi degli aventi diritto al transito, la risultava tra il personale assunto dalla CP_1
Cooperativa esclusivamente per la sostituzione di personale assente e, in quanto tale, non avente diritto al transito, bensì alla sola collocazione nella c.d. “long list” ai fini della selezione.
Il motivo è degno di approfondimento. Il giudice di primo grado sembrerebbe aver conferito eminente valore, nella formazione del proprio convincimento, a quanto dichiarato dalla Cooperativa EN nel verbale di conciliazione del 3 dicembre 2019, a conclusione della controversia giudiziale fra la predetta Cooperativa e la relativamente al fatto CP_1
che la dicitura contenuta negli elenchi inviati alla Messina Social City “in sostituzione” dovesse intendersi resa in modo assolutamente atecnico e non corrispondente all'effettiva posizione lavorativa della Certamente CP_1
ha ragione parte appellante nel ritenere che quanto contenuto nel verbale di conciliazione non possa costituire prova alla stessa opponibile, rimasta estranea a quel giudizio.
Il giudice di primo grado prende in considerazione, tuttavia, detto verbale esclusivamente al fine di ritenere che, a fronte dell'esistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata intercorso fra la Cooperativa e la CP_1
con contratto a tempo indeterminato part-time (documentato in atti già con allegazione all'atto introduttivo del giudizio) la dicitura utilizzata dalla
Pag. 8 di 16 Cooperativa negli elenchi inviati non potesse essere intesa quale modificazione della qualificazione originaria del rapporto individuale che, aggiunge questo Collegio, espressamente prevedeva (patto per clausole flessibili) la possibilità, al verificarsi di determinate necessità aziendali e/o per inderogabili necessità del lavoratore, di poter modificare temporaneamente la collocazione della prestazione lavorativa nell'ambito della stessa o per un certo periodo di tempo. Resta, dunque, l'indubitabile elemento fattuale, comprovato documentalmente, che era titolare CP_1
di contratto lavorativo a tempo indeterminato in regime di part-time a decorrere dal 2 gennaio 2015, ancora in essere al momento del passaggio.
E da tale presupposto fattuale non può prescindersi. Peraltro dalla documentazione prodotta dalla stessa Messina Social City all'atto della costituzione in primo grado si evince che nell'elenco dei lavoratori definiti
“in sostituzione” viene anche indicata la tipologia contrattuale in corso, espressamente richiamata, per la “a tempo indeterminato”. Con CP_1
ogni evidenza, dunque, la “sostituzione” era volta a qualificare esclusivamente la modalità di impiego della che, unitamente ad CP_1
altro personale, veniva utilizzata per coprire eventuali posti per qualsiasi ragione vacanti. Dunque le motivazioni addotte dall'appellante a sostegno delle proprie argomentazioni difensive si scontrano con l'insormontabile dato documentale che anche nell'elenco trasmesso dalla EN la CP_1
seppure in concreto utilizzata a quella data per sostituire personale assente, era comunque espressamente considerata quale rientrante fra il personale assunto a tempo indeterminato.
Pag. 9 di 16 A fronte del dato documentale occorre tuttavia considerare le argomentazioni sollevate dall'appellante relativamente al diverso orario lavorativo di in regime di part-time a n.6 ore, quale CP_1
sintomatico della natura sostitutiva della prestazione, incontroverso dovendo ritenersi che l'assunzione fosse avvenuta nella qualifica di assistente/accompagnatore del servizio di trasporto dei portatori di handicap ai centri occupazionali-riabilitativi del Comune di Messina.
L'argomento è suggestivo ma avrebbe richiesto un approfondimento istruttorio nel primo grado di giudizio circa i criteri utilizzati da EN nella destinazione del personale (seppure assunto in relazione ai servizi appaltati, al tempo, dal alle sostituzioni, Controparte_3
approfondimento mai sollecitato in primo grado e che, tuttavia, questa
Corte non ritiene necessario introdurre in questo grado di giudizio dovendosi ritenere, invero, fondato il terzo motivo di appello con cui
Messina Social City si duole che la sentenza di primo grado abbia dichiarato illegittima l'esclusione del dal transito diretto, ritenendo non CP_1
correttamente individuati tutti i soggetti aventi diritto al transito, poiché i
510 operatori reclutati (in corso di giudizio si apprenderà, poi, che il personale dei lavoratori transitati è pari a 500 unità) non erano stati predeterminati in base al fabbisogno dell'Azienda Speciale, ma erano rappresentati da tutti i lavoratori in quel momento impiegati nelle
Cooperative esterne e, specificamente, nei servizi appaltati, e non in sostituzione di lavoratori assenti per varie ragioni.
La critica alla sentenza muove dal presupposto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le delibere del Consiglio Comunale n.
Pag. 10 di 16 67/C, 68/C e 69/C, il cui contenuto era stato avallato dalle sigle sindacali coinvolte nella fase di tavolo tecnico, e dalle quali sarebbe chiaramente evincibile che il numero totale degli operatori da coinvolgere nel transito diretto, fosse al contrario già stato predeterminato in 510, tali essendo le unità di personale concretamente addette in maniera stabile all'espletamento dei servizi appaltati dal Comune. L'Azienda Speciale avrebbe, pertanto, correttamente escluso i lavoratori in sostituzione, anche in questo caso di concerto con le O.O.S.S., ai quali avrebbe riservato l'inserimento nella long list per consentire loro un'occupazione a tempo determinato in attesa di stabilizzazione.
Sulla specifica questione il giudice di primo grado così motiva: “dalla complessiva disamina di tali documenti non può affatto ricavarsi la sussistenza del limite complessivo di 510 unità, come invece asserito dalla resistente, dovendosi invece convenire con l'assunto di parte ricorrente secondo cui la dotazione organica non sarebbe stata predeterminata bensì calcolata sull'elenco di tutti gli operatori inviato alle (n.d.r. dalle) cooperative e nessuno degli operatori (eccezion fatta proprio per quelli dichiarati in sostituzione) sarebbe stato escluso”. Escludeva, pertanto, che sussistesse prova in atti del fatto che il limite del contingente afferente le
510 unità di personale fosse stato predeterminato sulla base delle risorse economiche effettivamente assegnate all'Azienda Speciale. Si conviene con il giudice di primo grado circa il fatto che il numero di 510 unità fosse stato individuato sulla scorta delle unità di personale concretamente assegnate ed utilizzate nei servizi appaltati, onde garantirne la stabilità occupazionale ai sensi della disposizione contrattuale ma va anche sottolineato che non può
Pag. 11 di 16 prescindersi dalla compatibilità del numero delle assunzioni con il bilancio di
MSC.
Procedendo alla disamina della documentazione allegata si osserva, in proposito:
-in sede di tavolo tecnico del 25 febbraio 2019 fra Assessorato Servizi
Sociali-Messina Social City e Organizzazioni Sindacali la stessa Pt_3
menzionava la decisione dell'amministrazione comunale di applicare l'articolo
37 del C.C.N.L. a tutto il personale che alla data del 28 febbraio 2019 risultasse in attività;
-nel corso del successivo tavolo tecnico del 26 febbraio 2019 e nel verbale del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 26 febbraio 2019 veniva ribadito che il transito avrebbe riguardato tutti i dipendenti delle cooperative in possesso dei necessari requisiti (dipendenti con contratto a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno 6 mesi);
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68/C del 20 novembre 2018 riguardava esclusivamente la proposta di internalizzazione dei servizi sociali e la discussione di alcuni emendamenti e venivano assicurate le risorse limitatamente ai successivi 3 anni in ragione del fatto che le norme contabili non consentissero di andare oltre;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67/C del 20 novembre 2018 riguardava la delibera di giunta comunale n. 605 del 13 novembre 2018 in materia di criteri di transito nell'agenzia Messina Social City. In essa chiaramente si evidenzia come il numero di 510 unità fosse stato determinato sulla base dei numeri contenuti nei capitolati d'appalto, ossia
Pag. 12 di 16 considerando il personale contrattualizzato. Inoltre veniva approvata la delibera n. 605 di cui sopra con l'approvazione del documento “criteri di transito nell'agenzia Messina Social City delle risorse umane già inserite presso le cooperative aggiudicatarie dei servizi sociali finanziati con il bilancio comunale” che ancora una volta garantiva i livelli occupazionali dei lavori impiegati nelle cooperative appaltatrici dei servizi sociali comunali alla data del 30 settembre 2018;
-proprio con riferimento all'applicazione dell'articolo 37 del C.C.N.L. in favore dei lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale la determinazione n. 648 del 13 novembre 2018 ribadiva che l'individuazione del personale avrebbe dovuto tenere conto, fra gli altri, del titolo professionale richiesto per la tipologia del servizio oggetto dell'appalto e del contratto di assunzione nelle cooperative nell'ambito dei servizi del e, sotto il profilo del contenimento della Controparte_3
spesa e del risanamento, si dava atto di tutte le misure adottate dal Comune necessarie a garantire, nella prospettiva temporale di durata del piano di riequilibrio, un equilibrio economico finanziario veritiero e durevole nel tempo.
Infine va evidenziato che l'articolo 37 del C.C.N.L. recita al paragrafo B):
“l'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzioni stessi…………”.
Pag. 13 di 16 Orbene risulta dagli atti di causa che già il capitolato speciale d'oneri relativo all'affidamento del servizio di trasporti per soggetti con disabilità ai centri occupazionali-riabilitativi prevedeva l'utilizzo di 31 lavoratori dei quali: n. 1 Coordinatore, n. 11 + 4 autisti muniti di patente per la guida di mezzi idonei al trasporto dei soggetti con disabilità e, infine, n. 11 + 4 assistenti con la funzione di accompagnatrice/ore. Conseguentemente in relazione al detto servizio MSC era tenuta a garantire il passaggio diretto a n. 11 + 4 assistenti accompagnatori ed è ciò che in concreto è stato fatto, esattamente sulla scorta dei nominativi comunicati da EN in apposito elenco allegato in atti. Sussiste, infatti, piena corrispondenza fra i nominativi di cui all'elenco e quelli contenuti nell'allegato C alle note da ultimo depositate da MSC riguardante il personale assunto per passaggio diretto nel servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap (in cui gli assistenti accompagnatori sono indicati quali OSA).
Circa le modalità concrete per l'applicazione del passaggio diretto era previsto nell'apposito documento “Criteri di transito nell'agenzia Messina
Social City delle risorse umane già in servizio presso le cooperative aggiudicatarie dei servizi sociali finanziati con il bilancio comunale” approvato dalla Giunta Comunale con la Deliberazione 648/2018, che si sarebbe tenuto conto, in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza nell'individuazione del personale da assumere, delle risultanze dell'estratto storico contributivo e dell'effettivo impiego negli anni da parte dei CP_2
soggetti impegnati nei servizi gestiti dalle cooperative in appalto per conto del proprio al fine di “perseguire la continuità delle Controparte_3
condizioni di lavoro acquisite dal personale”.
Pag. 14 di 16 Orbene resta incontrastato il dato documentale di cui alla nota della società cooperativa EN del 4 aprile 2019 nel quale viene specificamente indicato l'elenco del personale utilizzato nei servizi sostitutivi, comprendente l'odierna appellata. Così come emerge documentalmente che i nominativi
OSA contenuti nel suddetto elenco non risultano neppure assunti per passaggio diretto nel servizio di cui si discute. Ne consegue che solo ai lavoratori assegnati stabilmente al servizio sia stato, coerentemente, consentito il passaggio diretto.
La ricorrente in primo grado, tuttavia, nel fondare il proprio diritto esclusivamente in base all'art. 37 del C.C.N.L., senza allegare alcunché circa l'illegittimo inserimento, nel passaggio diretto, di personale non avente diritto o, comunque, senza nulla argomentare circa il proprio diritto potiore rispetto al personale cui il transito era stato garantito, non consente a questa Corte di accertare la fondatezza del suo diritto. Fondatezza che non può prescindere dal limite di assunzione fissato, in accordo con i sindacati, in relazione al solo personale stabilmente impegnato nell'assolvimento dei servizi appaltati e corrispondente, numericamente, al personale destinato a detti servizi in sede di capitolato di appalto, accordando al restante personale (ossia tenendo conto della presenza di altro personale fa cui quello destinato alle sostituzioni) l'inserimento nella c.d. long list, in virtù del quale molti lavoratori, fra cui la sono stati alfine stabilizzati. CP_1
Per quanto sin qui motivato la sentenza di primo grado va integralmente riformata. Appaiono sussistere, tuttavia, gravi motivi, in considerazione della complessità della fattispecie, per compensare integralmente le spese dell'intero giudizio tutte le parti.
Pag. 15 di 16
P.Q.M.
Intesi i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Messina Social City avverso la sentenza del Tribunale di
Messina n.947/24 emessa in data 14/05/24, nei confronti di e CP_1
dell' così provvede: CP_2
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande proposte da con ricorso depositato in data 2 luglio CP_1
2019;
compensa integralmente fra tutte le parti le spese dell'interno giudizio.
Messina, così decisa in esito alla camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente est.
(dott. B. Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dr.
M. Biondo
Pag. 16 di 16