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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7075 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16661 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 16661 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 10.06.2025 e vertente
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Domenico Parisi (cf. ) presso cui elettivamente domicilia, come da procura in C.F._2 atti;
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Lucio Tramontano (cf. ) e dall'avv.to Alessandra Mongillo (cf. C.F._3
), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti; C.F._4
- appellata -
NONCHÉ
in persona del p.t.; Controparte_2 CP_3
- appellato contumace -
E
in persona del Prefetto p.t.; Controparte_4
- altro appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 10.06.2025 i procuratori delle parti costituite precisavano le proprie conclusioni procedendo alla discussione orale della causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la Parte_1 sentenza n. 3028/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona del dott.ssa CP_2
Raffaella Brognoli, in data 17.01.2023 e pubblicata il 18.01.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 36869/2022, instaurato da con cui si chiedeva dichiarare Parte_1
l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n.
07120200007464036000 (ruolo n. 2020/000434), con ente impositore il per Controparte_2 presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2015, per un importo complessivo di
€ 112,51.
Nel giudizio di opposizione avverso la predetta cartella – asseritamente notificata in data
20.06.2022 – citava il che deduceva l'infondatezza del credito per ommessa Parte_1 CP_2
e/o irregolare notifica dei presupposti verbali di contravvenzione ai sensi dell'art. 201 C.d.S. e per intervenuta prescrizione del credito. L'opponente eccepiva, altresì, la violazione dei principi di correttezza e trasparenza in contrasto con l'art. 7 della L. 212/2000, vizi di forma, l'illegittimità delle maggiorazioni e del calcolo di spese ed interessi, la decadenza dalla riscossione ex art. 25 del
D.P.R. 602/1973 ed ulteriori eccezioni ancorché inconferenti. Concludeva per l'annullamento e/o l'inefficacia e/o la revoca della cartella esattoriale con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, senza attribuzione.
Si costituiva l' , la quale eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva relativamente al merito della pretesa e alle attività prodromiche alla formazione del ruolo esattoriale;
deduceva, inoltre, il mancato decorso del termine prescrizionale in applicazione delle proroghe previste per l'emergenza COVID e l'errata qualificazione della domanda trattandosi di doglianze riconducibili ad un'opposizione ex art. 617
c.p.c. Concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda attorea ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento, per l'accertamento della responsabilità del solo ente impositore, con condanna esclusiva dello stesso e con vittoria di spese.
Non si costituivano gli altri enti convenuti nonostante la loro regolare vocatio in ius.
Con sentenza n. 3028/2023, pubblicata in data 18.01.2023, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile la domanda in virtù della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
26283/2022 attesa la non impugnabilità dell'estratto di ruolo al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, non ricorrenti nella fattispecie, confermando la cartella di pagamento opposta con compensazione delle spese di giudizio.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo P.E.C. del 17.07.2023 il sig. Parte_1 ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni ritenute
[...] erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma in termini di accoglimento dell'originaria opposizione
2 con annullamento della cartella n. 07120200007464036000 e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha censurato la pronuncia di I grado nella parte in cui il giudice ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo erroneamente impugnato un estratto di ruolo ed ha reiterato, quale unico motivo di opposizione, l'intervenuta decadenza della P.A. dal diritto alla riscossione per omessa notifica del verbale di contravvenzione al C.d.S. sotteso alla cartella impugnata.
In data 03.04.2024 si è costituita la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_5 genericità dello stesso ovvero, nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza ritenendo adeguatamente supportata dal primo giudice la propria decisione, e in ogni caso legittima la cartella di pagamento e l'attività di notifica eseguita, ferma l'idoneità della documentazione probatoria prodotta in giudizio e il mancato decorso del termine prescrizionale in ragione della sospensione da COVID-
19. L'Agente della riscossione ha altresì contestato i presunti vizi di forma e rimarcato la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto del gravame almeno nei propri confronti, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per il e la CP_2 Controparte_4
All'esito dell'udienza del 10.06.2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
********
§ 1. In via preliminare questo giudice rileva che – a fronte di una approfondita disamina della documentazione, resa prima facie difficoltosa dalla nomenclatura generica utilizzata in sede di allegazione dei singoli atti nel fascicolo telematico – deve ritenersi correttamente istaurato ab initio il contraddittorio tra tutte le parti in causa, non solo in quanto l'atto di citazione in appello risulta notificato in data 17.07.2023 a tutte le controparti processuali ( Controparte_2 CP_4
e – cfr. all. 1 del fascicolo di parte appellante) ma anche
[...] Controparte_1 perché l'unico ente effettivamente titolare del credito sotteso alla cartella opposta è il CP_2 risultando del tutto ingiustificata la citazione in giudizio della
[...] Controparte_4
Pertanto, va preliminarmente dichiarata la contumacia del e dell' Controparte_2 [...]
non costituitisi nonostante la loro regolare vocatio in ius. Controparte_4
§ 2. Ciò posto, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù e nei limiti del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di inammissibilità della domanda pronunciata in I grado e l'eventuale conseguente valutazione del merito della causa.
3 § 3. Parte appellante ha censurato la pronuncia di prime cure, innanzitutto, nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto impugnato un estratto di ruolo giungendo erroneamente ad una declaratoria di inammissibilità della domanda attorea.
La censura è fondata e va accolta.
Come si evince dagli atti di causa e come pacificamente ammesso dalle parti, il sig. non ha proposto opposizione ad un estratto di ruolo, bensì avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 07120200007464036000, ritualmente notificatagli.
§ 4. Passando al merito del gravame questo giudice rileva che, a fronte dell'unico motivo di opposizione riformulato espressamente dall'appellante – data la “sostanziale” rinuncia ex art. 346
c.p.c. a tutti gli altri motivi di opposizione formulati in I grado, non essendo state espressamente riproposte le domande ed eccezioni rimaste assorbite dalla decisione di prime cure (sul tema cfr.
Cass. S.U. n. 7940/2019; nonché Cass. 9844/2022; Cass. 25840/2020 e Cass. 22311/2020) – l'azione esercitata da (originariamente “complessa” perché riferita a più domande Parte_1 cumulate in un'unica opposizione), in questa sede, va qualificata esclusivamente come opposizione lato sensu recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, in quanto avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 07120200007464036000 al solo fine di far valere l'estinzione dell'obbligazione derivante da sanzione amministrativa per omessa e/o irrituale notificazione del sotteso verbale di accertamento delle violazioni del C.d.S.
Ciò implica la preventiva verifica – anche ex officio – della tempestività della domanda proposta in I grado, ancorché il relativo giudizio risulti introdotto con atto di citazione ex art. 615
c.p.c., notificato alle controparti a mezzo PEC del 20.07.2022, piuttosto che con ricorso ex art. 7
D.lgs. n. 150/2011.
§ 5. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui:
«L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»
(Cass. S.U. n. 22080/2017; conf. Cass. n. 26843/2018; Cass. n. 9059/2021; Cass. n. 14266/2021).
In linea con tale statuizione la Corte di Cassazione ha poi precisato: «Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto
4 quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte» (Cass. n. 4690/2022).
Pertanto, il mero errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo del giudizio non si riverbera sulla ammissibilità e/o validità della domanda attorea, purché la stessa venga tempestivamente proposta.
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno poi chiarito che: «nei procedimenti
«semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011)» (Cass. S.U. n. 758/2022).
Nel nostro caso l'atto di citazione in opposizione risulta notificato da Parte_1 alle controparti a mezzo PEC del 20.07.2022, a fronte di CP_5 Controparte_6 una cartella di pagamento che l'opponente “asserisce” essergli stata notificata in data 20.06.2022.
Tuttavia, sebbene nella produzione di I grado prodotta nel fascicolo telematico (sub allegato
“3. produzione di primo grado.pdf.p7m” – cfr. pag. 25) si rinviene la copia di un frontespizio del plico contenente la cartella esattoriale n. 07120200007464036000 sul quale viene riportata a mano la seguente dicitura: “Ricevuta 20/06/2022”, non è possibile attribuire ad essa alcun valore probatorio in quanto, oltre che mancante di qualsivoglia timbro da parte del soggetto notificante, risulta contraddetta dalla documentazione depositata da relativa alla notificazione della cartella n. CP_5
07120200007464036000, avvenuta nelle forme di cui agli artt. 140 c.p.c., 26 D.P.R. 602/1973 e 60
D.P.R. 600/1973, mediante deposito di una copia dell'atto nella Casa Comunale, con successivo invio della C.A.D. a mezzo A/R n. 573365677486 del 13.06.2022, con avviso di ricevimento
5 sottoscritto dal sig. in data 16.06.22 (cfr. timbro postale apposto sull'avviso di Parte_1 ricezione).
È evidente, dunque, che la cartella esattoriale opposta sia stata notificata a Parte_1 non in data 20.06.2022, bensì in data 16.06.2022.
[...]
Pertanto, seppur in assenza di eccezioni formulate da parte avversa sul punto, si ricorda che secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità: “Le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie” (Cass. n. 9863/2023; conf. Cass. 23286/2024).
Dunque, considerando che la cartella di pagamento n. 07120200007464036000 risulta effettivamente notificata a in data 16.06.2022 e l'atto di citazione in Parte_1 opposizione è stato notificato in data 20.07.2022 (come dichiarato dallo stesso appellante, ergo dopo 34 giorni), questo giudice non può che rilevare la tardività dell'opposizione lato sensu recuperatoria spiegata da con conseguente declaratoria di inammissibilità Parte_1 della domanda proposta in I grado.
§ 6.
Considerato che
il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del “devolutum”, quali risultanti dall'atto di appello (cfr. Cass. n. 4889/2016, conf. a Cass. n. 696/2002), va confermata la decisione di inammissibilità della domanda di I grado pronunciata dal Giudice di Pace, seppur supportata dalle motivazioni in atti.
§ 7. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di giudizio, questo giudice ritiene di disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Il parziale accoglimento delle censure mosse alla decisione di prime cure, con riguardo alla statuizione di inammissibilità per impugnativa di estratto di ruolo (in ragione del quale si ritiene di escludere l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, relativamente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione), unitamente alla necessità di un rilievo d'ufficio sulla tardività dell'opposizione spiegata, inducono a ritenere sussistenti quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese di lite.
6 Del resto, la Suprema Corte di Cassazione è stata chiara nell'affermare che: “l'art. 92, comma 2,
c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.” (Cass. n. 7992/2022; cfr. sul tema più di recente Cass. n. 9860/2025).
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello relativamente al primo motivo di gravame.
2. Rigetta per il resto l'appello spiegato.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del I e del II grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 10.07. 2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 16661 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 10.06.2025 e vertente
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Domenico Parisi (cf. ) presso cui elettivamente domicilia, come da procura in C.F._2 atti;
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Lucio Tramontano (cf. ) e dall'avv.to Alessandra Mongillo (cf. C.F._3
), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti; C.F._4
- appellata -
NONCHÉ
in persona del p.t.; Controparte_2 CP_3
- appellato contumace -
E
in persona del Prefetto p.t.; Controparte_4
- altro appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 10.06.2025 i procuratori delle parti costituite precisavano le proprie conclusioni procedendo alla discussione orale della causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la Parte_1 sentenza n. 3028/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona del dott.ssa CP_2
Raffaella Brognoli, in data 17.01.2023 e pubblicata il 18.01.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 36869/2022, instaurato da con cui si chiedeva dichiarare Parte_1
l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n.
07120200007464036000 (ruolo n. 2020/000434), con ente impositore il per Controparte_2 presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2015, per un importo complessivo di
€ 112,51.
Nel giudizio di opposizione avverso la predetta cartella – asseritamente notificata in data
20.06.2022 – citava il che deduceva l'infondatezza del credito per ommessa Parte_1 CP_2
e/o irregolare notifica dei presupposti verbali di contravvenzione ai sensi dell'art. 201 C.d.S. e per intervenuta prescrizione del credito. L'opponente eccepiva, altresì, la violazione dei principi di correttezza e trasparenza in contrasto con l'art. 7 della L. 212/2000, vizi di forma, l'illegittimità delle maggiorazioni e del calcolo di spese ed interessi, la decadenza dalla riscossione ex art. 25 del
D.P.R. 602/1973 ed ulteriori eccezioni ancorché inconferenti. Concludeva per l'annullamento e/o l'inefficacia e/o la revoca della cartella esattoriale con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, senza attribuzione.
Si costituiva l' , la quale eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva relativamente al merito della pretesa e alle attività prodromiche alla formazione del ruolo esattoriale;
deduceva, inoltre, il mancato decorso del termine prescrizionale in applicazione delle proroghe previste per l'emergenza COVID e l'errata qualificazione della domanda trattandosi di doglianze riconducibili ad un'opposizione ex art. 617
c.p.c. Concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda attorea ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento, per l'accertamento della responsabilità del solo ente impositore, con condanna esclusiva dello stesso e con vittoria di spese.
Non si costituivano gli altri enti convenuti nonostante la loro regolare vocatio in ius.
Con sentenza n. 3028/2023, pubblicata in data 18.01.2023, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile la domanda in virtù della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
26283/2022 attesa la non impugnabilità dell'estratto di ruolo al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, non ricorrenti nella fattispecie, confermando la cartella di pagamento opposta con compensazione delle spese di giudizio.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo P.E.C. del 17.07.2023 il sig. Parte_1 ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni ritenute
[...] erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma in termini di accoglimento dell'originaria opposizione
2 con annullamento della cartella n. 07120200007464036000 e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha censurato la pronuncia di I grado nella parte in cui il giudice ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo erroneamente impugnato un estratto di ruolo ed ha reiterato, quale unico motivo di opposizione, l'intervenuta decadenza della P.A. dal diritto alla riscossione per omessa notifica del verbale di contravvenzione al C.d.S. sotteso alla cartella impugnata.
In data 03.04.2024 si è costituita la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_5 genericità dello stesso ovvero, nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza ritenendo adeguatamente supportata dal primo giudice la propria decisione, e in ogni caso legittima la cartella di pagamento e l'attività di notifica eseguita, ferma l'idoneità della documentazione probatoria prodotta in giudizio e il mancato decorso del termine prescrizionale in ragione della sospensione da COVID-
19. L'Agente della riscossione ha altresì contestato i presunti vizi di forma e rimarcato la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto del gravame almeno nei propri confronti, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per il e la CP_2 Controparte_4
All'esito dell'udienza del 10.06.2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
********
§ 1. In via preliminare questo giudice rileva che – a fronte di una approfondita disamina della documentazione, resa prima facie difficoltosa dalla nomenclatura generica utilizzata in sede di allegazione dei singoli atti nel fascicolo telematico – deve ritenersi correttamente istaurato ab initio il contraddittorio tra tutte le parti in causa, non solo in quanto l'atto di citazione in appello risulta notificato in data 17.07.2023 a tutte le controparti processuali ( Controparte_2 CP_4
e – cfr. all. 1 del fascicolo di parte appellante) ma anche
[...] Controparte_1 perché l'unico ente effettivamente titolare del credito sotteso alla cartella opposta è il CP_2 risultando del tutto ingiustificata la citazione in giudizio della
[...] Controparte_4
Pertanto, va preliminarmente dichiarata la contumacia del e dell' Controparte_2 [...]
non costituitisi nonostante la loro regolare vocatio in ius. Controparte_4
§ 2. Ciò posto, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù e nei limiti del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di inammissibilità della domanda pronunciata in I grado e l'eventuale conseguente valutazione del merito della causa.
3 § 3. Parte appellante ha censurato la pronuncia di prime cure, innanzitutto, nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto impugnato un estratto di ruolo giungendo erroneamente ad una declaratoria di inammissibilità della domanda attorea.
La censura è fondata e va accolta.
Come si evince dagli atti di causa e come pacificamente ammesso dalle parti, il sig. non ha proposto opposizione ad un estratto di ruolo, bensì avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 07120200007464036000, ritualmente notificatagli.
§ 4. Passando al merito del gravame questo giudice rileva che, a fronte dell'unico motivo di opposizione riformulato espressamente dall'appellante – data la “sostanziale” rinuncia ex art. 346
c.p.c. a tutti gli altri motivi di opposizione formulati in I grado, non essendo state espressamente riproposte le domande ed eccezioni rimaste assorbite dalla decisione di prime cure (sul tema cfr.
Cass. S.U. n. 7940/2019; nonché Cass. 9844/2022; Cass. 25840/2020 e Cass. 22311/2020) – l'azione esercitata da (originariamente “complessa” perché riferita a più domande Parte_1 cumulate in un'unica opposizione), in questa sede, va qualificata esclusivamente come opposizione lato sensu recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, in quanto avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 07120200007464036000 al solo fine di far valere l'estinzione dell'obbligazione derivante da sanzione amministrativa per omessa e/o irrituale notificazione del sotteso verbale di accertamento delle violazioni del C.d.S.
Ciò implica la preventiva verifica – anche ex officio – della tempestività della domanda proposta in I grado, ancorché il relativo giudizio risulti introdotto con atto di citazione ex art. 615
c.p.c., notificato alle controparti a mezzo PEC del 20.07.2022, piuttosto che con ricorso ex art. 7
D.lgs. n. 150/2011.
§ 5. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui:
«L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»
(Cass. S.U. n. 22080/2017; conf. Cass. n. 26843/2018; Cass. n. 9059/2021; Cass. n. 14266/2021).
In linea con tale statuizione la Corte di Cassazione ha poi precisato: «Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto
4 quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte» (Cass. n. 4690/2022).
Pertanto, il mero errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo del giudizio non si riverbera sulla ammissibilità e/o validità della domanda attorea, purché la stessa venga tempestivamente proposta.
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno poi chiarito che: «nei procedimenti
«semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011)» (Cass. S.U. n. 758/2022).
Nel nostro caso l'atto di citazione in opposizione risulta notificato da Parte_1 alle controparti a mezzo PEC del 20.07.2022, a fronte di CP_5 Controparte_6 una cartella di pagamento che l'opponente “asserisce” essergli stata notificata in data 20.06.2022.
Tuttavia, sebbene nella produzione di I grado prodotta nel fascicolo telematico (sub allegato
“3. produzione di primo grado.pdf.p7m” – cfr. pag. 25) si rinviene la copia di un frontespizio del plico contenente la cartella esattoriale n. 07120200007464036000 sul quale viene riportata a mano la seguente dicitura: “Ricevuta 20/06/2022”, non è possibile attribuire ad essa alcun valore probatorio in quanto, oltre che mancante di qualsivoglia timbro da parte del soggetto notificante, risulta contraddetta dalla documentazione depositata da relativa alla notificazione della cartella n. CP_5
07120200007464036000, avvenuta nelle forme di cui agli artt. 140 c.p.c., 26 D.P.R. 602/1973 e 60
D.P.R. 600/1973, mediante deposito di una copia dell'atto nella Casa Comunale, con successivo invio della C.A.D. a mezzo A/R n. 573365677486 del 13.06.2022, con avviso di ricevimento
5 sottoscritto dal sig. in data 16.06.22 (cfr. timbro postale apposto sull'avviso di Parte_1 ricezione).
È evidente, dunque, che la cartella esattoriale opposta sia stata notificata a Parte_1 non in data 20.06.2022, bensì in data 16.06.2022.
[...]
Pertanto, seppur in assenza di eccezioni formulate da parte avversa sul punto, si ricorda che secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità: “Le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie” (Cass. n. 9863/2023; conf. Cass. 23286/2024).
Dunque, considerando che la cartella di pagamento n. 07120200007464036000 risulta effettivamente notificata a in data 16.06.2022 e l'atto di citazione in Parte_1 opposizione è stato notificato in data 20.07.2022 (come dichiarato dallo stesso appellante, ergo dopo 34 giorni), questo giudice non può che rilevare la tardività dell'opposizione lato sensu recuperatoria spiegata da con conseguente declaratoria di inammissibilità Parte_1 della domanda proposta in I grado.
§ 6.
Considerato che
il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del “devolutum”, quali risultanti dall'atto di appello (cfr. Cass. n. 4889/2016, conf. a Cass. n. 696/2002), va confermata la decisione di inammissibilità della domanda di I grado pronunciata dal Giudice di Pace, seppur supportata dalle motivazioni in atti.
§ 7. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di giudizio, questo giudice ritiene di disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Il parziale accoglimento delle censure mosse alla decisione di prime cure, con riguardo alla statuizione di inammissibilità per impugnativa di estratto di ruolo (in ragione del quale si ritiene di escludere l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, relativamente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione), unitamente alla necessità di un rilievo d'ufficio sulla tardività dell'opposizione spiegata, inducono a ritenere sussistenti quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese di lite.
6 Del resto, la Suprema Corte di Cassazione è stata chiara nell'affermare che: “l'art. 92, comma 2,
c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.” (Cass. n. 7992/2022; cfr. sul tema più di recente Cass. n. 9860/2025).
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello relativamente al primo motivo di gravame.
2. Rigetta per il resto l'appello spiegato.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del I e del II grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 10.07. 2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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