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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 992/2025 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI
[...] P.IVA_1
NI, elettivamente domiciliato in VIA LOCATELLI 82 24069 TRESCORE
BALNEARIO presso il difensore avv. MARTINELLI NI.
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_2
). P.IVA_2
APPELLATO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da nota difensiva depositata in data 21/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1
, in persona del liquidatore pro tempore, ha convenuto
[...] in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società Controparte_3
formulando le seguenti conclusioni : “In via principale, nel
[...] merito: - Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo ed infondato sia in punto an debeatur sia in punto quantum debeatur.
In via principale, nel merito: - Accertare e dichiarare la responsabilità della società riguardo ai fatti di cui in narrativa Controparte_2 ed ai danni patiti dalla società opponente e, per l'effetto, condannarla al pagamento, a favore della , Controparte_1 dell'importo di € 42.286,84= o nella maggior/minor somma che risulti dovuta in corso di causa, da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa, somma anche da porsi eventualmente in compensazione con quanto risultasse denegatamente dovuto a favore della società opposta. In ogni caso: Con condanna alla rifusione delle anticipazioni e competenze professionali del giudizio di primo grado e di secondo grado. In via istruttoria: A riprova di quanto affermato si chiede quindi ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di seguito indicate alle quali s'intende premesso l'inciso “Vero che?”: 1) “La realizzazione dei 5 stampi di cui la società oggi intima il pagamento all'opponente era stata commissionata Controparte_2 alla stessa da una società terza, la Omal Spa?”; 2) “La Controparte_1
, era stata incaricata esclusivamente dalla Omal Spa di Controparte_1 forgiare, utilizzando gli stampi realizzati dalla società i pezzi di Controparte_2 cui aveva bisogno?”; 3) “Tutti i pezzi realizzati dalla a favore della Controparte_1
Omal Spa sono stati eseguiti utilizzando gli stampi preparati dalla società
[...]
”; 4) “Gli stampi di cui è causa sono, a tutt'oggi, nella disponibilità della CP_2 pagina 2 di 4 società presso la sede di quest'ultima?”; 5) “Omal Spa non Controparte_2 versava il corrispettivo concordato per l'attività svolta dalla Controparte_1
[...
e quindi non sono state rimborsate all'odierna Controparte_1 opponente le fatture n. 380826 del 28.09.2018 per € 1.345,42, n. 381058 del 17.12.2018 per € 1.491,47 e n. 381069 del 19.12.2018 per € 3.449,95, e così per complessivi €
6.286,84=?”; 6) “Il mancato pagamento dell'importo di cui sopra è la conseguenza del fatto che tutti i pezzi realizzati dalla utilizzando gli stampi della
Controparte_1 società erano difettosi?”; 7) “Stante le problematiche manifestate Controparte_2 dai pezzi realizzati con gli stampi eseguiti dalla società la Controparte_2 società OMAL Spa ha interrotto ogni rapporto commerciale e di collaborazione in essere con la ”; 8) “ del verificarsi delle
Controparte_1 CP_4 problematiche di cui agli stampi in oggetto Omal Spa aveva comunicato la propria intenzione di collaborare stabilmente con per un fatturato, minimo,
Controparte_1 annuo di € 200.000,00= e per un periodo di almeno 5 anni?”; 9) “Il danno annuo patito dalla per la perdita di detta commessa di Omal Spa è pari ad €
Controparte_1
40.000,00= considerata una reddittività netta su queste forniture pari ad, almeno, il 20% del fatturato?”. Si indica come teste il dott. di Vernate (MI) e la dott.sa Testimone_1
c/o ”. Testimone_2 Controparte_1
Successivamente, con nota difensiva depositata in data 21/11/2025, la società appellante, per il tramite del difensore a ciò abilitato in procura, dopo aver dato atto che, medio tempore, le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione stragiudiziale della presente controversia, ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio, chiedendo dichiararsene l'estinzione.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. per la declaratoria di estinzione del presente giudizio, attese, da un lato, la ritualità della rinuncia agli atti del giudizio così come formalmente operata dall'appellante, e, dall'altro, la non necessità di accettazione di detta rinuncia da parte dell'appellata in quanto non costituita in giudizio. pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio. Nulla per spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 2/12/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 992/2025 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI
[...] P.IVA_1
NI, elettivamente domiciliato in VIA LOCATELLI 82 24069 TRESCORE
BALNEARIO presso il difensore avv. MARTINELLI NI.
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_2
). P.IVA_2
APPELLATO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da nota difensiva depositata in data 21/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1
, in persona del liquidatore pro tempore, ha convenuto
[...] in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società Controparte_3
formulando le seguenti conclusioni : “In via principale, nel
[...] merito: - Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo ed infondato sia in punto an debeatur sia in punto quantum debeatur.
In via principale, nel merito: - Accertare e dichiarare la responsabilità della società riguardo ai fatti di cui in narrativa Controparte_2 ed ai danni patiti dalla società opponente e, per l'effetto, condannarla al pagamento, a favore della , Controparte_1 dell'importo di € 42.286,84= o nella maggior/minor somma che risulti dovuta in corso di causa, da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa, somma anche da porsi eventualmente in compensazione con quanto risultasse denegatamente dovuto a favore della società opposta. In ogni caso: Con condanna alla rifusione delle anticipazioni e competenze professionali del giudizio di primo grado e di secondo grado. In via istruttoria: A riprova di quanto affermato si chiede quindi ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di seguito indicate alle quali s'intende premesso l'inciso “Vero che?”: 1) “La realizzazione dei 5 stampi di cui la società oggi intima il pagamento all'opponente era stata commissionata Controparte_2 alla stessa da una società terza, la Omal Spa?”; 2) “La Controparte_1
, era stata incaricata esclusivamente dalla Omal Spa di Controparte_1 forgiare, utilizzando gli stampi realizzati dalla società i pezzi di Controparte_2 cui aveva bisogno?”; 3) “Tutti i pezzi realizzati dalla a favore della Controparte_1
Omal Spa sono stati eseguiti utilizzando gli stampi preparati dalla società
[...]
”; 4) “Gli stampi di cui è causa sono, a tutt'oggi, nella disponibilità della CP_2 pagina 2 di 4 società presso la sede di quest'ultima?”; 5) “Omal Spa non Controparte_2 versava il corrispettivo concordato per l'attività svolta dalla Controparte_1
[...
e quindi non sono state rimborsate all'odierna Controparte_1 opponente le fatture n. 380826 del 28.09.2018 per € 1.345,42, n. 381058 del 17.12.2018 per € 1.491,47 e n. 381069 del 19.12.2018 per € 3.449,95, e così per complessivi €
6.286,84=?”; 6) “Il mancato pagamento dell'importo di cui sopra è la conseguenza del fatto che tutti i pezzi realizzati dalla utilizzando gli stampi della
Controparte_1 società erano difettosi?”; 7) “Stante le problematiche manifestate Controparte_2 dai pezzi realizzati con gli stampi eseguiti dalla società la Controparte_2 società OMAL Spa ha interrotto ogni rapporto commerciale e di collaborazione in essere con la ”; 8) “ del verificarsi delle
Controparte_1 CP_4 problematiche di cui agli stampi in oggetto Omal Spa aveva comunicato la propria intenzione di collaborare stabilmente con per un fatturato, minimo,
Controparte_1 annuo di € 200.000,00= e per un periodo di almeno 5 anni?”; 9) “Il danno annuo patito dalla per la perdita di detta commessa di Omal Spa è pari ad €
Controparte_1
40.000,00= considerata una reddittività netta su queste forniture pari ad, almeno, il 20% del fatturato?”. Si indica come teste il dott. di Vernate (MI) e la dott.sa Testimone_1
c/o ”. Testimone_2 Controparte_1
Successivamente, con nota difensiva depositata in data 21/11/2025, la società appellante, per il tramite del difensore a ciò abilitato in procura, dopo aver dato atto che, medio tempore, le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione stragiudiziale della presente controversia, ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio, chiedendo dichiararsene l'estinzione.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. per la declaratoria di estinzione del presente giudizio, attese, da un lato, la ritualità della rinuncia agli atti del giudizio così come formalmente operata dall'appellante, e, dall'altro, la non necessità di accettazione di detta rinuncia da parte dell'appellata in quanto non costituita in giudizio. pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio. Nulla per spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 2/12/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 4 di 4