Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1041 del R.G.A.C. per l'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento, promossa da
(C.F.: , difeso dall'avv. Maria Giuseppina Parte_1 C.F._1
Amendola; contro
- Controparte_1
C.F. , in persona del per la Calabria in carica p. t., P.IVA_1 Controparte_2 difeso dall'avv. Maria Grazia Maida;
opposto e
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., difeso dall'Avv. Prof. Giuseppe Berretta;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020249002038036000 che l' le ha notificato il Controparte_4
1
2.385,75, esposta nella cartella n. 03020110026845932000 notificatale il 06.12.2011, nonché della somma di euro 2.797,49, esposta nella cartella n.
03020120026535674000, notificatale il 15.01.2013, relative ad omesso versamento di contributi assicurativi in favore dell' . Ha eccepito la nullità della notifica CP_1
dei titoli e la prescrizione del credito previdenziale vantato dall' . CP_1
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, resistendo alla domanda.
Il ricorso è fondato.
L'opposizione all'intimazione di pagamento è ammissibile dinanzi al giudice ordinario poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 46/1999, tale essendo quello volto a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del diritto.
E se è vero che il decorso del termine previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione alla cartella esattoriale, comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione,
è altresì vero che, qualora nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso va rilevato d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Nella specie, il concessionario ha fornito la prova di avere notificato all'opponente la cartella esattoriale n. 03020110026845932000 in data 06.12.2011 e la cartella esattoriale n. 03020120026535674000 in data 15.01.2013 (cfr. all. nn. 11 e 4 fascicolo . CP_5
Tuttavia, dopo la notifica di siffatte cartelle, l'agente della riscossione non ha posto in essere nei confronti di parte ricorrente idonei atti conservativi e/o esecutivi che valessero a costituirla in mora e ad interrompere il corso della prescrizione quinquennale del credito previdenziale.
Al riguardo, contrariamente a quanto eccepisce l' , Controparte_3
non costituisce atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n.
2 03020209001064339000, atteso che manca la prova della sua notifica nei confronti dell'interessato (cfr. all. n. 7 fascicolo . CP_5
Ne deriva che i soli atti astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione che l' ha comunicato all'opponente in epoca successiva alla notifica delle cartelle CP_5
sono i seguenti: intimazione di pagamento n. 03020159011028873000, notificata il
18.01.2016 (cfr. all. nn. 5 e 6); intimazione di pagamento n.
03020219000469526000, notificata il 03.05.2022 (cfr. all. nn. 8 e 9); intimazione di pagamento n. 03020249002038036000, notificata il 20.03.2024 (cfr. all. n. 3); pignoramento presso terzi n. 03084202400000742001, notificato il 16.01.2024 (cfr. all. n. 10).
Come si può verificare, tra la notifica in data 18.01.2016 dell'intimazione di pagamento n. 03020159011028873000 e la notifica in data 03.05.2022 dell'intimazione di pagamento n. 03020219000469526000, sono decorsi oltre sei anni, sicché i crediti contributivi di cui alle cartelle in questione si sono inesorabilmente prescritti.
Neppure rileva il periodo di sospensione legale (COVID) della prescrizione per complessivi giorni 311 (ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 CP_ al 30.06.2021, complessivamente pari a 311 giorni, come da Circolare n.
126/2021) in quanto, anche considerando siffatto periodo, risulta decorso oltre un quinquennio tra la notifica in data 18.01.2016 dell'intimazione di pagamento n.
03020159011028873000 e la notifica in data 03.05.2022 dell'intimazione di pagamento n. 03020219000469526000, per cui i crediti menzionati nei titoli opposti si sono estinti per prescrizione.
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata la prescrizione dei crediti contestati dall'opponente, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso.
Conseguentemente, le cartelle esattoriali mediante le quali quei crediti erano stati azionati devono essere annullate.
3 L'estraneità dell' alle vicende successive alla formazione del ruolo che, nella CP_1 specie, hanno determinato la prescrizione del credito e condotto all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra detto ente e la parte ricorrente. Esse vanno invece poste a carico del concessionario della riscossione in base alla soccombenza e liquidate come da dispositivo, on distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara prescritti i crediti di cui alla cartella esattoriale n. 03020110026845932000 ed alla cartella esattoriale n. 03020120026535674000 e, per l'effetto, annulla i suddetti titoli;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' ; CP_1
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le Controparte_3
spese del giudizio, che liquida in euro 43,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 15.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
4