Ordinanza cautelare 23 marzo 2021
Sentenza 14 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 1 giugno 2022
Accoglimento
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/07/2025, n. 5743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5743 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/07/2025
N. 05743/2025REG.PROV.COLL.
N. 03893/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3893 del 2022, proposto da
Comune di Martinengo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Santarelli, Ernesto Nicola Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Santarelli in Roma, via Asiago n. 8;
contro
Cortenuova S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carmen Petraglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00140/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cortenuova S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti l’Avvocato Stefano Santarelli;
Viste altresì le conclusioni di parte appellata come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La società Cortenuova S.S., in qualità di proprietaria di un compendio immobiliare agricolo, sito in Martinengo, frazione Cortenuova di Sopra, censito in catasto al foglio n. 9, mappali nn. 1541, 1543, 5915, 1269, 1567, 1541, 8874, 8875, 8876, 8877, 8870, 8871, 6313, 8872, 8873, 9243, 9245, 5914, 2564 e 1556, da anni utilizzato per la coltivazione intensiva di insalata in busta con utilizzo di serre mobili tunnels, ha impugnato il provvedimento n. 2399 del 29 gennaio 2021, con cui il Comune di Martinengo, dopo aver ricondotto i tunnels e le serre all’ambito applicativo dell’art. 6, comma 1, lett.e del d.P.R. n. 380 del 2001, ha archiviato la domanda di sanatoria presentata, in quanto riferita a manufatti compresi nell’attività edilizia libera, ma, nel contempo, ha ingiunto il ripristino della soglia del 40% e la rimozione delle serre per 72.160,40 mq in applicazione dell’art. 28-B delle NTA, ai sensi del quale il rapporto di copertura non può superare il 40% della superficie aziendale complessiva presente nel Comune e la distanza minima tra i tunnels è pari a 2,5 metri, salve le ulteriori prescrizioni (presentazione del progetto di inserimento ambientale e mantenimento dei caratteri di naturalità e permeabilità intorno ai tunnel). In particolare, la ricorrente ha dedotto: 1) la violazione della disciplina regionale (D.G.R. 25 settembre 2017 n. 10/7117), che per le serre temporanee stabilisce un rapporto di copertura del 60%, oltre che degli artt. 59, 60, 61 e 62 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 e degli artt. 3,6, e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, ed all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, non potendo i tunnels, che sono privi di qualsiasi fondazione, anche temporanea, essere equiparati alle serre temporanee ed essendo l’art. 28B delle NTA del PGR illegittimo per contrasto con l’art. 62, comma 1-ter, della legge regionale n. 12 del 2005; 2) la violazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis e 21-octies della legge n. 241 del 1990, anche in relazione all’articolo 36 del d.p.r. n. 380/2001, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, sviamento e travisamento, atteso che i principi generali in ordine all’attività amministrativa impongono di assumere un provvedimento e non di archiviare; 3) la violazione degli artt. 3, 6, 10-bis e 21-octies della legge n. 241 del 1990, 36 del d.p.r. n. 380 del 2001 e degli artt. 59, 60, 61 e 62 della legge regionale n. 12 del 2005, oltre all’eccesso di potere, in quanto il provvedimento, in ordine alla tettoia ed al locale pompe, equivale ad un rigetto e non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi – adempimento che avrebbe inciso sul contenuto del provvedimento, stante la rimozione della tettoia e la riconducibilità del locale pompe a quelli tecnici.
Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
In data 7 ottobre 2021 la ricorrente ha depositato una nuova relazione tecnica, da cui risulta che la superficie aziendale complessiva, situata nei due Comuni contermini di Martinengo e Cortenuova, sarebbe pari a 428.409 mq (277.854 mq nel Comune di Martinengo e 150.555 mq nel Comune di Cortenuova), sicché il relativo 60% corrisponde a 257.045,40 mq ed è sufficiente a comprendere le serre esistenti, che hanno una superficie di 162.910 mq.
2. Con sentenza n. 140 del 14 febbraio 2022, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione, ritenendo prevalente la disciplina regionale rispetto agli strumenti urbanistici comunali, in virtù dell’art. 61 della legge regionale n. 12 del 2005 e, quanto ai tunnel, in virtù del rinvio, nel successivo art. 62, ad ulteriore regolamentazione regionale: prevalenza che impone la disapplicazione della disciplina urbanistica comunale, ove più restrittiva di quella regionale, fatta eccezione per le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali poste a presidio di interessi pubblici di natura paesistico-ambientale. In base a tale premessa, si è ritenuto ricadere la fattispecie nella disciplina del D.G.R. n. n. 10/7117 del 2017 (che individua, due categorie di serre mobili, quelle propriamente stagionali e quelle temporanee, stabilendo che le prime devono essere rimosse almeno una volta all'anno e non possono superare il rapporto di copertura del 70% dell'intera superficie aziendale, calcolata considerando i Comuni contermini, mentre le seconde possono rimanere ancorate al suolo fino a cinque anni, ma il rapporto di copertura, computato con gli stessi criteri delle serre stagionali, scende al 60%) e si è disapplicato l’art. 28-B delle NTA, visto che, nel provvedimento applicativo del 29 gennaio 2021, non sono rappresentate circostanze di natura paesistica o ambientale tali da giustificare la deroga alla disciplina regionale. La sentenza fornisce i criteri conformativi per il riesercizio del potere da parte del Comune, precisando, da un lato, i criteri di calcolo delle superfici, il carattere meramente indicativo della distanza minima di 2,5 metri prevista dall’art. 28-B delle NTA e la possibilità di sanatoria del locale pompe, purchè strumentali alla lavorazione nelle serre, e, dall’altro lato, l’estraneità all’istanza di sanatoria della tettoia, a seguito della sua rimozione, e della movimentazione terra.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Martinengo, che ha articolato un unico complesso motivo (error in iudicando, violazione degli artt. 34 e 39 c.p.a. e 112 c.p.c., per omesso esame e travisamento di fatti decisivi ai fini del decidere e per omessa pronuncia, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; violazione e falsa applicazione degli artt. 59, 60, 61 e 62 L.R. n. 12 del 2005 e D.G.R. n. 7117 del 25 settembre 2017; art. 10, comma 4, lett. a), punto n. 1, L.R. n. 12 del 2005; violazione del principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione). Più precisamente il Comune ha lamentato che la sentenza si sia pronunciata su un profilo non oggetto del ricorso introduttivo (rilevanza, ai fini del calcolo delle superfici, anche delle aree di altro Comune limitrofo, in cui insiste il complesso agricolo) e che abbia interpretato, in modo erroneo, il rapporto di prevalenza fra la disciplina statale, regionale e la pianificazione comunale in zona agricola, senza tenere presente, peraltro, che le criticità paesistico-ambientali idonee a giustificare la deroga della disciplina regionale, pure secondo il giudice di primo grado, sono correttamente rappresentate nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole, nell’art. 44 del Regolamento Edilizio e nell’art. 28 NTA, mentre non devono essere rappresentate nel provvedimento applicativo. Ad ogni modo, nella prospettazione dell’appellante, la possibilità in capo alle Amministrazioni comunali di dettare una disciplina urbanistica differenziata delle aree agricole trova fondamento nel d.m. n. 1444/1968 e nella legge regionale n. 12 del 2005, per cui gli indici edificatori previsti dagli artt. 59 e ss. di tale legge regionale vanno intesi come massimi, anche in ossequio al principio di sussidiarietà verticale sancito dall’art. 118 della Costituzione, come confermato nel parere reso dalla Regione Lombardia prot. 2901 del 12 febbraio 2020 e, per quanto concerne le serre, dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, che fa “salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali”.
4. L’appellata si è costituita, contestando la fondatezza del ricorso (in particolare deducendo che le disposizioni comunali applicate sono anteriori a quelle regionali e, per ciò, necessariamente recessive e che non è possibile una integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, in cui non cui non vi è alcun riferimento all’art. 44 del regolamento edilizio comunale) e riproponendo i motivi assorbiti, formulati in primo grado.
5. All’esito dello scambio di memorie delle parti, la causa è passata in decisione all’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025.
L’appellante ha evidenziato che, con delibera del Consiglio comunale n. 41 del ottobre 2024, è stata approvata la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Martinengo, che ha di fatto sostituito la disciplina previgente, confermando la disciplina urbanistica contenuta nell’art. 28, lett. B, NTA - più precisamente, ai sensi del vigente art. 33.6, “Serre mobili (stagionali o temporanee) potranno essere realizzate per un massimo del 40% della superficie aziendale ricompresa all’interno del territorio di Martinengo”). Ad avviso dell’appellante, ciò comporterebbe la sopravvenuta carenza di interesse, visto che, comunque, il Comune dovrebbe nuovamente imporre alla originaria ricorrente di rimuovere le serre mobili temporanee risultate in eccedenza rispetto al limite di copertura del 40%. L’appellata ha allegato la persistenza del proprio interesse, anche in considerazione del principio tempus regit actum.
DIRITTO
6. In via pregiudiziale deve escludersi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, tenuto conto, da un lato, che la nuova disciplina comunale condiziona il riesercizio dei poteri del Comune, ma non è parametro di legittimità del potere già esercitato e, dall’altro, che il suo sopravvenire non comporta il superamento delle problematiche poste dal ricorso.
7. In ordine all’appello, occorre evidenziare che la sentenza impugnata, nel pronunciarsi sul ricorso, in conseguenza del suo accoglimento, ha fornito al Comune alcune indicazioni per il riesercizio del suo potere (cd. contenuto conformativo), che sono meramente conseguenziali all’annullamento del provvedimento impugnato. Più precisamente la parte della sentenza in cui si è precisato che le superfici devono essere calcolate con riferimento all’intero complesso dell’azienda agricola, anche se ubicata in Comuni limitrofi, e non solo nel Comune di Martinengo, deriva dall’applicazione della norma regionale, la cui prevalenza sulla norma comunale, con l’annullamento del provvedimento impugnato, è stata affermata in conformità al primo motivo del ricorso introduttivo, il cui accoglimento ha comportato la integrale caducazione del provvedimento impugnato e l’eventuale possibilità di un riesercizio del potere da parte del Comune.
Difatti, tra gli effetti prodotti dal giudicato di annullamento del provvedimento amministrativo, oltre all'effetto demolitorio e ripristinatorio, vi è anche quello conformativo, che consiste nell’orientare il riesercizio del potere amministrativo, che deve avvenire secondo le prescrizioni stabilite dalla sentenza di annullamento, al fine di consentire al privato di acquisire il bene della vita sperato (Cons. Stato, Sez. V, 16 novembre 2018, n. 6470).
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell’artt. 112 c.p.c.
8. La decisione del giudice di primo grado non risulta, tuttavia, aver fatto corretta applicazione degli artt. 10, 59, 60, 61 e 62 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 e della D.G.R. n. 7117 del 25 settembre 2017, da interpretarsi anche alla luce dell’art. 118 della Costituzione.
Come accertato nella sentenza di primo grado e non oggetto di gravame, nei terreni aziendali, siti nel Comune di Martinengo, sono stati realizzati tunnel singoli distanziati (a più di 2,5 metri), realizzati con archi a tubo e copertura in film plastico; tunnel in aderenza, realizzati con le stesse modalità; serre a campata multipla, con copertura in film plastico, innestato alla base degli elementi tubolari alle estremità della campata; cordoli in calcestruzzo a delimitazione dei confini nord e sud di ogni blocco di tunnel, incorporanti i canali di raccolta delle acque; un locale tecnico, un deposito e una trincea.
L’art. 62, comma 1-ter, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, lett. a, d.P.R. n. 380 del 2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente, nonché le serre mobili destinate ad uso temporaneo, precisando che dette strutture sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra, e che la Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione di dette strutture. Tale disposizione costituisce, per sua espressa previsione, attuazione dell’art. 6, comma 6, lett. a, del d.P.R. n. 380 del 2001, che dispone che le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina di cui al presente articolo, che individua gli interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, salve alcune eccezioni. Pertanto, in virtù del comma 6, lett. a, dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, alle Regioni a statuto ordinario è attribuito il potere di integrare il precedente comma 1 dello stesso art. 6, individuando ulteriori interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo: trattandosi di una disciplina integrativa di quella dell’art. 6, è soggetta alle stesse limitazioni, sicché opera l’incipit dell’art. 6, comma 1, che fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Difatti, il comma 6, lett a, del d.P.R. n. 380 del 2000 (e conseguentemente l’art. 62, comma 1-ter, della legge regionale n. 12 del 2005) non può essere disgiunto dal precedente comma 1, che individua i confini invalicabili dell’attività edilizia libera: limiti che valgono non solo relativamente a quegli interventi direttamente individuati dal legislatore statale, ma anche a quelli individuati dal legislatore regionale in senso ampliativo rispetto alla legislazione statale, posto che il legislatore statale autorizza quello regionale ad ampliare il regime dell’edilizia libera, ma non a superare i limiti sostanziali dallo stesso posti all’edilizia libera. Da tale premessa deriva che l’art. 62, comma 1-ter, della legge regionale n. 12 del 2005, che è norma attuativa dell’art. 6, comma 6, lett. a, del d.P.R. n. 380 del 2000, da leggere congiuntamente all’art. 6, comma 1, fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, che non possono essere poste nel nulla dalla delibera della giunta regionale a cui rinvia. In definitiva, l’art. 28 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Martinengo, laddove prevede che la superficie coperta massima dai tunnels non può superare il 40% della superficie aziendale totale presente nel Comune e che la distanza minima è pari a 2,5 metri, prevale rispetto alla delibera della Giunta regionale del 25 settembre 2017, che stabilisce, invece, che le serre stagionali e quelle temporanee non possono superare il rapporto di copertura rispettivamente del 70% e del 60% dell’intera superficie aziendale, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli appezzamenti, anche non contigui componenti l’azienda, pure se ubicati in altri Comuni, fermo restando la non necessità del titolo abilitativo in virtù della previsione dell’art. 62 della legge regionale n. 12 del 2005, visto che la salvezza delle prescrizioni comunali riguarda il regime sostanziale e non quello procedurale.
Del resto, nella stessa premessa della delibera della Giunta regionale del 25 settembre 2017, è specificato che le serre possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo “fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali”.
Per completezza, deve evidenziarsi che i tunnels sono identificati dalle norme tecniche di attuazione con tutte le coperture, sia quelle con fondazioni temporanee sia quelle sospese, appoggiate, arrotolate ad altre strutture di sostegno diverse dalle fondazioni, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellata, secondo cui i tunnels, presi in considerazione dalle norme attuative tecniche, sono solo quelli poggiati su fondazioni vere e proprie, sebbene temporanee.
In definitiva, l’art 62, comma 1-ter, della legge regionale n. 12 del 2005 ha equiparato alle serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, di cui all’art. 6, comma 1, lett e, del d.P.R. n. 380 del 2001, le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente, nonché le serre mobili destinate ad uso temporaneo, in questo modo consentendone la realizzazione senza un titolo abilitativo, ma restano ferme, in virtù dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, che l’art. 62, comma 1-ter, della legge regionale n. 12 del 2005 va ad integrare, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali quanto ai limiti quantitativi e/o agli standards qualitativi di tali serre. Il rinvio, da parte dell’art. 62, comma 1-ter, della legge regionale n. 12 del 2005 ad una delibera della Giunta regionale per l’individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per l'installazione di dette strutture è stato erroneamente interpretato dal giudice di primo grado come sintomatico della prevalenza della disciplina regionale su quella comunale, senza tener conto dell’incipit dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, di cui l’art. 62, comma 1-ter, della legge regionale n. 12 del 2005 costituisce attuazione. Al contrario, la delibera della Giunta regionale, a cui l’art. 62, comma 1-ter, rinvia, integra una disciplina che può operare solo in assenza di diverse previsioni degli strumenti urbanistici comunali, come del resto la premessa della stessa delibera del 25 settembre 2017 conferma. Né può operare il criterio cronologico invocato dall’appellata: criterio che può regolare i rapporti tra fonti pari-ordinate o tra la fonte sovra-ordinata e quella subordinata, ma che non opera laddove entra in gioco, come nel caso di specie, il criterio della competenza degli strumenti urbanistici comunali, in virtù della salvezza sancita dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dalla stessa delibera della Giunta della Regione Lombardia del 25 settembre 2017. Parimenti non rileva, nel caso di specie, la previsione dell’art. 61 della legge regionale n. 12 del 2015, che sancisce la prevalenza - sulle norme del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali - dei soli artt. 59 e 60, i quali disciplinano le opere che possono essere realizzate nelle aree destinate all’agricoltura, limitando la costruzione di nuovi edifici residenziali (art. 59) ed assoggettando gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati al permesso di costruire.
Solo per completezza deve rilevarsi che, anche aderendo alla ricostruzione della sentenza di primo grado, come sostenuto dall’appellante e come dimostrato dai documenti in atti, l’art. 28 NTA trova il suo fondamento proprio in esigenze di salvaguardia paesistico-ambientali, che non devono essere richiamate nei provvedimenti applicativi.
Da tale premessa consegue che l’appello deve essere accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il primo motivo del ricorso introduttivo.
9. La riforma della sentenza impugnata impone l’esame dei motivi assorbiti del ricorso introduttivo.
9.1.Il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis e 21-octies della legge n. 241 del 1990, anche in relazione all’articolo 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, sviamento e travisamento, ed il terzo motivo, con cui si è denunciata la violazione degli artt. 3, 6, 10-bis e 21-octies della legge n. 241 del 1990, 36 del d.p.r. n. 380 del 2001 e degli artt. 59, 60, 61 e 62 della legge regionale n. 12 del 2005, oltre all’eccesso di potere, devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Invero, il provvedimento in esame, nonostante la terminologia usata (annullamento ed archiviazione istanza), va interpretato quale rigetto espresso – sia con riferimento alle serre ed ai tunnels, sia con riferimento alle altre opere (tettoia, pompa, movimentazione terra), che pure sono specificamente menzionate nella prima parte dell’atto.
Tuttavia, il provvedimento di rigetto in esame contiene una puntuale motivazione solo con riferimento alle serre ed ai tunnels, mentre è privo di ogni giustificazione relativamente alle altre opere, come pure denunciato nel ricorso introduttivo.
Ne deriva che, limitatamente alle altre opere (tettoia, pompa, movimentazione terra), i motivi de quibus devono essere accolti, in quanto il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione. Per completezza deve rilevarsi che in questa sede, salvo prendere atto dell’allegata rimozione della tettoia, per cui è venuto meno ogni interesse, non ci si può pronunciare sulla legittimità delle altre opere, stante l’assenza di motivazione ed istruttoria da parte del Comune, che si traduce nel sostanziale non esercizio del potere, preclusivo di ogni pronuncia da parte del giudice ai sensi dell’art. 34 c.p.a. Inoltre, occorre aggiungere che non può ritenersi configurabile un silenzio significativo a fronte di un provvedimento espresso del Comune, che, pur menzionando la tettoia, la pompa e la movimentazione terra, risulta privo di alcuna argomentazione rispetto ad esse.
Per quanto concerne il provvedimento di rigetto relativo ai tunnels ed alle serre, i motivi non possono, invece, trovare accoglimento, in considerazione della puntuale e corretta motivazione. In ordine alla omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prescritta dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, si è chiarito che la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, anche di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della relativa domanda, in applicazione dell' art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241 del 1990 , secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati (Cons. Stato , Sez. VI, 28 aprile 2023 , n. 4278).
10. In conclusione, l’appello deve essere accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso originario deve essere rigettato con riferimento alle serre ed ai i tunnels ed accolto, nei sensi di cui in motivazione, limitatamente alle altre opere di cui all’istanza presentata. L’esito della controversia, unitamente alla complessità delle questioni affrontate, giustifica l’integrale compensazione dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario limitatamente alle serre ed ai tunnels, mentre lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, limitatamente alle altre opere di cui all’istanza, con conseguente annullamento parziale del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO