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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1446/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di TI riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1446/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GALLO CRISTINA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di TI in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“A) La figlia maggiorenne studentessa universitaria non economicamente Persona_1 autosufficiente, manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione paterna in Alba, Corso Europa
n.75;
B) Le spese di mantenimento ordinario della figlia - incluse le spese universitarie di Persona_1
iscrizione e tasse e le spese di vitto, alloggio e utenze domestiche presso il luogo di frequenza universitaria - saranno ripartite tra i genitori proporzionalmente alle loro capacità economico- reddituali e precisamente la madre Firmato Da: C contribuirà al mantenimento Parte_1
ordinario della figlia mediante il versamento mensile, entro il giorno 20 del mese, della somma di euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;
il padre, con cui la figlia risiede e presso cui rientra quando non sta frequentando il corso universitario, verserà la restante somma mensile necessaria in relazione alle predette esigenze di mantenimento ordinario;
C) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia, come previsto al punto che precede, mediante versamento sul conto corrente n.001053076947 esistente presso ST TA
SP (su cui è appoggiata la carta prepagata n.5267361023803458 in uso esclusivo alla figlia) intestato a e;
si precisa che detto conto corrente e la relativa carta prepagata Persona_1 Controparte_1
in appoggio sono utilizzati esclusivamente per le esigenze della figlia, considerato che la stessa attualmente frequenta un corso universitario a IR;
D) Le spese straordinarie occorrenti per la figlia maggiorenne, concordate e previamente documentate e per la cui individuazione si farà riferimento al Protocollo di Intesa in vigore presso il Tribunale di
TI (fatto salvo quanto già previsto ai punti che precedono), saranno integralmente a carico del padre sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia;
Controparte_1
E) Le eventuali detrazioni fiscali per la figlia a carico saranno beneficiate integralmente dal padre
, con rinuncia sin d'ora della signora ad ogni pretesa in merito;
Controparte_1 Pt_1 F) I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento e/o divorzile;
G) I coniugi danno atto reciprocamente di aver definito ogni altra questione economica e /o patrimoniale collegata al rapporto coniugale e di non aver quindi più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra relativamente al predetto rapporto;
H) Spese legali integralmente compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di TI in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], celebrato in BAROLO in data 02/09/2001, trascritto nei
[...] registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte II , Serie C, Anno 2001, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in TI, in data 10/06/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di TI riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1446/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GALLO CRISTINA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di TI in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“A) La figlia maggiorenne studentessa universitaria non economicamente Persona_1 autosufficiente, manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione paterna in Alba, Corso Europa
n.75;
B) Le spese di mantenimento ordinario della figlia - incluse le spese universitarie di Persona_1
iscrizione e tasse e le spese di vitto, alloggio e utenze domestiche presso il luogo di frequenza universitaria - saranno ripartite tra i genitori proporzionalmente alle loro capacità economico- reddituali e precisamente la madre Firmato Da: C contribuirà al mantenimento Parte_1
ordinario della figlia mediante il versamento mensile, entro il giorno 20 del mese, della somma di euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;
il padre, con cui la figlia risiede e presso cui rientra quando non sta frequentando il corso universitario, verserà la restante somma mensile necessaria in relazione alle predette esigenze di mantenimento ordinario;
C) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia, come previsto al punto che precede, mediante versamento sul conto corrente n.001053076947 esistente presso ST TA
SP (su cui è appoggiata la carta prepagata n.5267361023803458 in uso esclusivo alla figlia) intestato a e;
si precisa che detto conto corrente e la relativa carta prepagata Persona_1 Controparte_1
in appoggio sono utilizzati esclusivamente per le esigenze della figlia, considerato che la stessa attualmente frequenta un corso universitario a IR;
D) Le spese straordinarie occorrenti per la figlia maggiorenne, concordate e previamente documentate e per la cui individuazione si farà riferimento al Protocollo di Intesa in vigore presso il Tribunale di
TI (fatto salvo quanto già previsto ai punti che precedono), saranno integralmente a carico del padre sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia;
Controparte_1
E) Le eventuali detrazioni fiscali per la figlia a carico saranno beneficiate integralmente dal padre
, con rinuncia sin d'ora della signora ad ogni pretesa in merito;
Controparte_1 Pt_1 F) I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento e/o divorzile;
G) I coniugi danno atto reciprocamente di aver definito ogni altra questione economica e /o patrimoniale collegata al rapporto coniugale e di non aver quindi più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra relativamente al predetto rapporto;
H) Spese legali integralmente compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di TI in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], celebrato in BAROLO in data 02/09/2001, trascritto nei
[...] registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte II , Serie C, Anno 2001, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in TI, in data 10/06/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.