Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 , che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26
febbraio 1963, n. 441 , concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento recante la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 , che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26
febbraio 1963, n. 441 , concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento recante la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.