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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/07/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1140/2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
DE MO (Cs) alla C.da S. EA n. 33, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Grosso La Valle, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0985- 82257 e PEC e presso il cui studio sito in DE MO Email_1
(CS) in via Vetticello n. 213 è elettivamente domiciliato, e
(C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in C.da S. EA n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Pepe Grosso, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0985-849465 e PEC e presso il cui studio sito in DE MO (Cs) Piazza Email_2
G. Grossi n. 27 è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Controparte_1 depositato il 18.11.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione contratto in DE MO (Cs) il 7.09.1974 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1974 del Comune di DE MO al n. 56 parte II serie A, precisando che dalla loro unione sono nati cinque figli: EA, nato il [...] a [...]; nato il [...] a [...] Persona_1 MO (CS); nata il [...] a [...], , nato Persona_2 Persona_3 il 13/7/1986 a DE MO (CS) e , nato il [...] a [...] Per_4 (CS); tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che è pensionata, percepisce reddito medio annuo come da allegata Controparte_1 documentazione fiscale versata in atti e non è titolare di diritti reali su beni immobili, mentre di professione agricoltore, è proprietario di due unità immobiliari, una delle Parte_1 quali abitata da nonché di alcuni appezzamenti di terreno e di Controparte_1 un'autovettura modello Fiat Punto tg. CM276BS;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e di fatto vivono separati e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, tanto che i coniugi vivono oggi in dimore differenti e precisamente vive Controparte_1 nell'abitazione di proprietà del marito sita in DE M.mo C.da S. EA nr. 33 al primo piano e nello stesso stabile, ma in altro appartamento di sua proprietà posto Parte_1 al piano terra, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 13.05.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 30 aprile 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La IG.ra abiterà nella casa coniugale posta al primo piano, di proprietà Controparte_1 esclusiva del IG. , sita in DE MO (CS) C.da S. EA n. 33, le spese delle Pt_1 utenze relative all'immobile (luce, acqua e gas,) saranno a carico della IG.ra ; Controparte_1
3. Il IG. abiterà in un appartamento posto al piano terra, di sua proprietà, sito in Parte_1
DE MO (CS) C.da S. EA n. 33. 4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti.
5. L'autovettura Modello FIAT PUNTO targata CM276BS, già di proprietà di , Parte_1 rimane di sua proprietà esclusiva.
6. I coniugi attestano di non dover risolvere altre pendenze economiche e, per l'effetto, dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro.
7. Le parti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
8. Le parti rinunziano a proporre appello avverso l'emananda sentenza di separazione.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1140/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 Controparte_1 relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione contratto in DE MO (Cs) il 7.09.1974 ed annotato nel Registro dello stato civile del Comune di DE MO al n. 56 parte II serie A anno 1974;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di DE MO (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di DE MO (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13 maggio 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1140/2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
DE MO (Cs) alla C.da S. EA n. 33, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Grosso La Valle, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0985- 82257 e PEC e presso il cui studio sito in DE MO Email_1
(CS) in via Vetticello n. 213 è elettivamente domiciliato, e
(C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in C.da S. EA n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Pepe Grosso, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0985-849465 e PEC e presso il cui studio sito in DE MO (Cs) Piazza Email_2
G. Grossi n. 27 è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Controparte_1 depositato il 18.11.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione contratto in DE MO (Cs) il 7.09.1974 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1974 del Comune di DE MO al n. 56 parte II serie A, precisando che dalla loro unione sono nati cinque figli: EA, nato il [...] a [...]; nato il [...] a [...] Persona_1 MO (CS); nata il [...] a [...], , nato Persona_2 Persona_3 il 13/7/1986 a DE MO (CS) e , nato il [...] a [...] Per_4 (CS); tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che è pensionata, percepisce reddito medio annuo come da allegata Controparte_1 documentazione fiscale versata in atti e non è titolare di diritti reali su beni immobili, mentre di professione agricoltore, è proprietario di due unità immobiliari, una delle Parte_1 quali abitata da nonché di alcuni appezzamenti di terreno e di Controparte_1 un'autovettura modello Fiat Punto tg. CM276BS;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e di fatto vivono separati e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, tanto che i coniugi vivono oggi in dimore differenti e precisamente vive Controparte_1 nell'abitazione di proprietà del marito sita in DE M.mo C.da S. EA nr. 33 al primo piano e nello stesso stabile, ma in altro appartamento di sua proprietà posto Parte_1 al piano terra, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 13.05.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 30 aprile 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La IG.ra abiterà nella casa coniugale posta al primo piano, di proprietà Controparte_1 esclusiva del IG. , sita in DE MO (CS) C.da S. EA n. 33, le spese delle Pt_1 utenze relative all'immobile (luce, acqua e gas,) saranno a carico della IG.ra ; Controparte_1
3. Il IG. abiterà in un appartamento posto al piano terra, di sua proprietà, sito in Parte_1
DE MO (CS) C.da S. EA n. 33. 4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti.
5. L'autovettura Modello FIAT PUNTO targata CM276BS, già di proprietà di , Parte_1 rimane di sua proprietà esclusiva.
6. I coniugi attestano di non dover risolvere altre pendenze economiche e, per l'effetto, dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro.
7. Le parti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
8. Le parti rinunziano a proporre appello avverso l'emananda sentenza di separazione.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1140/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 Controparte_1 relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione contratto in DE MO (Cs) il 7.09.1974 ed annotato nel Registro dello stato civile del Comune di DE MO al n. 56 parte II serie A anno 1974;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di DE MO (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di DE MO (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13 maggio 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo